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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 839 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
AN (CS) il 06.09.1951, residente in [...] e (C.F. Parte_2
, nata a [...] l'[...], C.F._2 residente in [...], Milano, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Garofalo (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano,
Via Ilarione Rancati n.6;
appellanti
e (C.F. , nato a Controparte_1 C.F._4
Cosenza il 21.4.1969 e residente a [...] bis, quale procuratore e difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cosenza, via A. Arabia n. 11/d; appellato
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
In principalità:
Rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto all'epoca dell'instaurazione del giudizio
l'orientamento giurisprudenziale non era pacifico in punto.
Nel merito:
-Accertare che l'attività per la quale l'appellato ha proposto domanda di liquidazione in primo grado era stata già liquidata, con ordinanza 12.10.2018 passata in giudicato, all'avv. Ossequio, di cui lo stesso appellato era stato riconosciuto sostituto processuale.
-Conseguentemente, vista la sussistenza del giudicato, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda proposta in primo grado dall'avv. e condannarlo _1 alla restituzione dell'importo di € 4.939,53, percepito in
pag. 2/10 forza dell'ordinanza appellata, con gli interessi legali dalla data della ricezione (25.03.2019) al saldo effettivo.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, si chiede la riduzione di quanto liquidato per i motivi esposti al punto 2) della narrativa.
In estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda per incompetenza, compensare le spese del presente giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano, rigettare la domanda introduttiva del presente giudizio poiché inammissibile e infondata in fatto e diritto, con conferma della statuizione impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali”
Fatti di causa
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avvocato conveniva in giudizio gli avvocati Controparte_1
e al fine di sentirli Parte_2 Parte_1 condannare, in solido, al pagamento della somma di euro
5.000,00 o, in subordine, della somma non contestata di euro 2.042,78, a titolo di compenso per l'attività svolta in relazione all'incarico di sostituto processuale dei medesimi, conferitogli nella causa RG 1143/2011.
Deduceva nello specifico che, pur _1 essendo stato nominato quale procuratore e difensore domiciliatario l'avvocato Mario Ossequio, tutte le udienze pag. 3/10 istruttorie, di trattazione e discussione, nonché le attività di cancelleria, venivano effettuate dall'istante, quale sostituto processuale dei convenuti.
1.1
Si costituivano in giudizio e , Pt_2 Pt_1 deducendo che aveva svolto la sua attività come _1 sostituto processuale dell'avvocato Ossequio;
pertanto, a lui doveva rivolgersi per il proprio compenso, avendo ottenuto Ossequio, con ordinanza del 2.10.2018, all'esito del giudizio RG 1047/2018 dallo stesso introdotto, la liquidazione della somma di euro 3.338,00, per l'attività di domiciliatario, riconoscendo che l'avvocato _1 aveva agito in sua vece. La richiesta di , quindi, _1 costituirebbe un duplicato degli onorari già corrisposti al procuratore domiciliatario Ossequio. Chiedevano il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2.
Essendo emerso dalla produzione documentale che per alcune udienze e per alcune specifiche attività,
aveva agito in diretta sostituzione degli avvocati _1
e la pronuncia impugnata ha ritenuto di Pt_1 Pt_2 dover riconoscere al medesimo il compenso per l'attività di sostituto processuale svolta su specifico incarico di e , non ricompresa nel compenso liquidato Pt_2 Pt_1 all'avvocato Ossequio con precedente ordinanza del pag. 4/10 12.10.2018, emessa nel procedimento giudiziario n.
1047/2018, per le diverse prestazioni svolte in qualità di mero domiciliatario, e ha così provveduto:
1) in accoglimento del ricorso, liquida, in favore dell'avv.
, la somma di € 3.157,00 a titolo di Controparte_1 compenso per l'attività di sostituto processuale svolta su incarico degli avv.ti e , nel procedimento n. Pt_2 Pt_1
1143/2011 r.g., dinanzi al Tribunale di Cosenza, oltre rimborso forfettario per le spese generali in misura del 15%, cpa (4%) e
Iva (22%), nonché interessi, al tasso legale, dalla data della data della domanda fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta dai resistenti;
3) condanna i resistenti alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.005,00, di cui € 195,00 per esborsi ed € 810,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e affidandolo a due Parte_1 Parte_2 motivi.
Il primo motivo di doglianza denuncia un conflitto di giudicati tra l'ordinanza del 12.10.2018 (che ha disposto la liquidazione del compenso in favore dell'avvocato Ossequio, nel giudizio dallo stesso promosso) e l'impugnata ordinanza del 20.3.2019, con duplicazione degli importi liquidati.
L'ordinanza appellata violerebbe perciò le norme di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Il giudice di prime pag. 5/10 cure avrebbe liquidato due volte la stessa attività, non tenendo conto che la pronuncia contenuta nella precedente ordinanza 12.10.2018 (che ha determinato il compenso dell'avvocato Ossequio) era passata in giudicato e davanti a sé non era più discutibile la richiesta di un nuovo quantum liquidatorio per la stessa identica attività, essendo la nuova richiesta già ricompresa nell'attività riconosciuta e liquidata dal
Tribunale di Cosenza.
L'ordinanza impugnata avrebbe quindi travisato il contenuto del provvedimento reso all'esito del giudizio
RG 1047/2018, ritenendo che l'avvocato Ossequio si sia limitato a costituirsi quale nuovo procuratore domiciliatario e a svolgere attività processuale, a mezzo del sostituto avv. , solo all'udienza del _1
14.12.2012.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti imputano al primo giudice di aver statuito che l'attività dell'avv. non è ricompresa nell'attività liquidata _1 nella precedente ordinanza del 2.10.2018, senza motivarne l'assunto.
In subordine, affermano che il primo giudice giunge a liquidare un importo superiore a quello dovuto, in quanto avrebbe ricompreso anche e proprio quella fase di trattazione, già riconosciuta come attività compiuta dall'avvocato in sostituzione del domiciliatario _1
Ossequio.
Ragioni della decisione
4.
pag. 6/10 L'appello è infondato.
Ad esaminare attentamente il contenuto dell'ordinanza del 12.10.2018 (pubblicata il successivo
17.10, in atti), non è dato riscontrare alcun “contrasto tra giudicati”. In quel giudizio l'avvocato Ossequio reclamava il proprio compenso per l'attività di domiciliatario e per aver svolto tutta la complessa fase istruttoria in
Tribunale, tramite il proprio collega di studio, _1
. L'ordinanza respingeva buona parte della
[...] domanda, riconoscendo – all'esito della disamina dei verbali di causa – che il ricorrente si era limitato a costituirsi quale procuratore domiciliatario, svolgendo attività processuale alla sola udienza del 14.12.2012, dedicata alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, mentre le udienze dedicate all'espletamento della prova erano state invece appannaggio dell'avvocato , _1
“ma solo in sostituzione degli avvocati e Pt_2
”. Quindi, l'ordinanza indicata a raffronto, non Pt_1 afferma affatto che fosse presente in udienza _1 quale delegato di Mario Ossequio, bensì l'esatto contrario, ovvero di aver agito su diretto mandato dei colleghi di
Milano. Ed infatti, a riprova, i compensi reclamati dall'avvocato Ossequio venivano ridotti in misura consistente, con la liquidazione di soli 3.338,00 euro rispetto agli iniziali 15.373,89 richiesti, proprio perché esclusa ogni riconducibilità dell'attività svolta da _1 quale delegato del domiciliatario. La liquidazione dell'attività svolta dall'avvocato , pertanto, non è _1 mai avvenuta.
pag. 7/10 4.1.
Anche il motivo subordinato di impugnazione è destituito di fondamento.
Il provvedimento indicato a precedente, ordinanza del 12.10.2018, aveva ricompreso nella liquidazione dell'avvocato Ossequio la sola attività svolta all'udienza del 14.12.2012. L'ordinanza impugnata (cfr. terza pagina, ultimo rigo) ricomprende sei sostituzioni processuali, dall'udienza del 14.6.2013 in poi, e ha in ogni caso liquidato i compensi non per singole voci
(vecchio statuto tariffario), ma per fasi, trattazione/istruttoria e decisionale.
5.
Trova conferma, pertanto, la decisione di primo grado, con vittoria di spese, liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM. n.
147 del 2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento sul valore della controversia dichiarato (fino a 5.200,00 euro), le quattro fasi, applicati i valori minimi per la semplicità delle questioni trattate.
5.1
Consegue l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
pag. 8/10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis emessa e pubblicata il
20.3.2019 dal Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
− condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese sostenute da _1
nel presente grado di giudizio, liquidati i
[...] compensi in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
− dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 9/10 pag. 10/10
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 839 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
AN (CS) il 06.09.1951, residente in [...] e (C.F. Parte_2
, nata a [...] l'[...], C.F._2 residente in [...], Milano, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Garofalo (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano,
Via Ilarione Rancati n.6;
appellanti
e (C.F. , nato a Controparte_1 C.F._4
Cosenza il 21.4.1969 e residente a [...] bis, quale procuratore e difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cosenza, via A. Arabia n. 11/d; appellato
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
In principalità:
Rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto all'epoca dell'instaurazione del giudizio
l'orientamento giurisprudenziale non era pacifico in punto.
Nel merito:
-Accertare che l'attività per la quale l'appellato ha proposto domanda di liquidazione in primo grado era stata già liquidata, con ordinanza 12.10.2018 passata in giudicato, all'avv. Ossequio, di cui lo stesso appellato era stato riconosciuto sostituto processuale.
-Conseguentemente, vista la sussistenza del giudicato, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda proposta in primo grado dall'avv. e condannarlo _1 alla restituzione dell'importo di € 4.939,53, percepito in
pag. 2/10 forza dell'ordinanza appellata, con gli interessi legali dalla data della ricezione (25.03.2019) al saldo effettivo.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, si chiede la riduzione di quanto liquidato per i motivi esposti al punto 2) della narrativa.
In estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda per incompetenza, compensare le spese del presente giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano, rigettare la domanda introduttiva del presente giudizio poiché inammissibile e infondata in fatto e diritto, con conferma della statuizione impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali”
Fatti di causa
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avvocato conveniva in giudizio gli avvocati Controparte_1
e al fine di sentirli Parte_2 Parte_1 condannare, in solido, al pagamento della somma di euro
5.000,00 o, in subordine, della somma non contestata di euro 2.042,78, a titolo di compenso per l'attività svolta in relazione all'incarico di sostituto processuale dei medesimi, conferitogli nella causa RG 1143/2011.
Deduceva nello specifico che, pur _1 essendo stato nominato quale procuratore e difensore domiciliatario l'avvocato Mario Ossequio, tutte le udienze pag. 3/10 istruttorie, di trattazione e discussione, nonché le attività di cancelleria, venivano effettuate dall'istante, quale sostituto processuale dei convenuti.
1.1
Si costituivano in giudizio e , Pt_2 Pt_1 deducendo che aveva svolto la sua attività come _1 sostituto processuale dell'avvocato Ossequio;
pertanto, a lui doveva rivolgersi per il proprio compenso, avendo ottenuto Ossequio, con ordinanza del 2.10.2018, all'esito del giudizio RG 1047/2018 dallo stesso introdotto, la liquidazione della somma di euro 3.338,00, per l'attività di domiciliatario, riconoscendo che l'avvocato _1 aveva agito in sua vece. La richiesta di , quindi, _1 costituirebbe un duplicato degli onorari già corrisposti al procuratore domiciliatario Ossequio. Chiedevano il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2.
Essendo emerso dalla produzione documentale che per alcune udienze e per alcune specifiche attività,
aveva agito in diretta sostituzione degli avvocati _1
e la pronuncia impugnata ha ritenuto di Pt_1 Pt_2 dover riconoscere al medesimo il compenso per l'attività di sostituto processuale svolta su specifico incarico di e , non ricompresa nel compenso liquidato Pt_2 Pt_1 all'avvocato Ossequio con precedente ordinanza del pag. 4/10 12.10.2018, emessa nel procedimento giudiziario n.
1047/2018, per le diverse prestazioni svolte in qualità di mero domiciliatario, e ha così provveduto:
1) in accoglimento del ricorso, liquida, in favore dell'avv.
, la somma di € 3.157,00 a titolo di Controparte_1 compenso per l'attività di sostituto processuale svolta su incarico degli avv.ti e , nel procedimento n. Pt_2 Pt_1
1143/2011 r.g., dinanzi al Tribunale di Cosenza, oltre rimborso forfettario per le spese generali in misura del 15%, cpa (4%) e
Iva (22%), nonché interessi, al tasso legale, dalla data della data della domanda fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta dai resistenti;
3) condanna i resistenti alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.005,00, di cui € 195,00 per esborsi ed € 810,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e affidandolo a due Parte_1 Parte_2 motivi.
Il primo motivo di doglianza denuncia un conflitto di giudicati tra l'ordinanza del 12.10.2018 (che ha disposto la liquidazione del compenso in favore dell'avvocato Ossequio, nel giudizio dallo stesso promosso) e l'impugnata ordinanza del 20.3.2019, con duplicazione degli importi liquidati.
L'ordinanza appellata violerebbe perciò le norme di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Il giudice di prime pag. 5/10 cure avrebbe liquidato due volte la stessa attività, non tenendo conto che la pronuncia contenuta nella precedente ordinanza 12.10.2018 (che ha determinato il compenso dell'avvocato Ossequio) era passata in giudicato e davanti a sé non era più discutibile la richiesta di un nuovo quantum liquidatorio per la stessa identica attività, essendo la nuova richiesta già ricompresa nell'attività riconosciuta e liquidata dal
Tribunale di Cosenza.
L'ordinanza impugnata avrebbe quindi travisato il contenuto del provvedimento reso all'esito del giudizio
RG 1047/2018, ritenendo che l'avvocato Ossequio si sia limitato a costituirsi quale nuovo procuratore domiciliatario e a svolgere attività processuale, a mezzo del sostituto avv. , solo all'udienza del _1
14.12.2012.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti imputano al primo giudice di aver statuito che l'attività dell'avv. non è ricompresa nell'attività liquidata _1 nella precedente ordinanza del 2.10.2018, senza motivarne l'assunto.
In subordine, affermano che il primo giudice giunge a liquidare un importo superiore a quello dovuto, in quanto avrebbe ricompreso anche e proprio quella fase di trattazione, già riconosciuta come attività compiuta dall'avvocato in sostituzione del domiciliatario _1
Ossequio.
Ragioni della decisione
4.
pag. 6/10 L'appello è infondato.
Ad esaminare attentamente il contenuto dell'ordinanza del 12.10.2018 (pubblicata il successivo
17.10, in atti), non è dato riscontrare alcun “contrasto tra giudicati”. In quel giudizio l'avvocato Ossequio reclamava il proprio compenso per l'attività di domiciliatario e per aver svolto tutta la complessa fase istruttoria in
Tribunale, tramite il proprio collega di studio, _1
. L'ordinanza respingeva buona parte della
[...] domanda, riconoscendo – all'esito della disamina dei verbali di causa – che il ricorrente si era limitato a costituirsi quale procuratore domiciliatario, svolgendo attività processuale alla sola udienza del 14.12.2012, dedicata alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, mentre le udienze dedicate all'espletamento della prova erano state invece appannaggio dell'avvocato , _1
“ma solo in sostituzione degli avvocati e Pt_2
”. Quindi, l'ordinanza indicata a raffronto, non Pt_1 afferma affatto che fosse presente in udienza _1 quale delegato di Mario Ossequio, bensì l'esatto contrario, ovvero di aver agito su diretto mandato dei colleghi di
Milano. Ed infatti, a riprova, i compensi reclamati dall'avvocato Ossequio venivano ridotti in misura consistente, con la liquidazione di soli 3.338,00 euro rispetto agli iniziali 15.373,89 richiesti, proprio perché esclusa ogni riconducibilità dell'attività svolta da _1 quale delegato del domiciliatario. La liquidazione dell'attività svolta dall'avvocato , pertanto, non è _1 mai avvenuta.
pag. 7/10 4.1.
Anche il motivo subordinato di impugnazione è destituito di fondamento.
Il provvedimento indicato a precedente, ordinanza del 12.10.2018, aveva ricompreso nella liquidazione dell'avvocato Ossequio la sola attività svolta all'udienza del 14.12.2012. L'ordinanza impugnata (cfr. terza pagina, ultimo rigo) ricomprende sei sostituzioni processuali, dall'udienza del 14.6.2013 in poi, e ha in ogni caso liquidato i compensi non per singole voci
(vecchio statuto tariffario), ma per fasi, trattazione/istruttoria e decisionale.
5.
Trova conferma, pertanto, la decisione di primo grado, con vittoria di spese, liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM. n.
147 del 2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento sul valore della controversia dichiarato (fino a 5.200,00 euro), le quattro fasi, applicati i valori minimi per la semplicità delle questioni trattate.
5.1
Consegue l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
pag. 8/10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis emessa e pubblicata il
20.3.2019 dal Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
− condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese sostenute da _1
nel presente grado di giudizio, liquidati i
[...] compensi in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
− dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 9/10 pag. 10/10