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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6589/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6589/2023;
avente a oggetto: “responsabilità professionale”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rapp.ti e Parte_3 C.F._3
difesi dall'Avv. Renato Giuseppe Verrengia (C.F.
e dall'Avv. Mario De Michele (C.F. C.F._4
), con questi elettivamente dom.ti C.F._5 presso lo studio sito in Roma alla via Aureliana n. 2;
ricorrenti in prosecuzione
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimiano Sciascia (C.F.
, con il quale elett.te domicilia in C.F._6
Caserta (CE) al Viale Medaglie D'Oro n. 23;
resistente
E
(C.F. , elett. Controparte_2 C.F._7 te dom.to in Santa Maria Capua Vetere, alla via Carlo
Santagata n. 1, presso lo studio dell'Avv. Pezone Domenico
(C.F. dal quale è rapp.to e difeso;
C.F._8
resistente
E in persona del Controparte_3
Rappresentante per l'Italia, (C.F. Controparte_4
), rapp.ta e difesa dagli Avvocati Anna P.IVA_2
Mugnano (C.F. ), Caterina Viglialoro C.F._9
(C.F. e Antonio Ferronetti (C.F. C.F._10
), presso il cui studio è elett.te C.F._11 dom.ta in Napoli, alla via dei San Giacomo n. 24;
resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
(oggi i ricorrenti in prosecuzione, quali eredi CP_5
della stessa) chiedeva, con ricorso, la condanna della al risarcimento dei danni patiti. Controparte_1
Si costituiva la eccependo Controparte_1
l'improcedibilità e la nullità, nonché chiedendo il rigetto. In via subordinata presentava domandava di rivalsa nei confronti di . Controparte_2
eccepiva l'inammissibilità, Controparte_2
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale trasversale e ne chiedeva il rigetto.
Presentava domanda riconvenzionale trasversale di garanzia e manleva.
La come da comparsa e Controparte_3 successive note, si opponeva a ogni pretesa.
Svolte le attività istruttorie, all'udienza del 19.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
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Con ricorso si premette che i sanitari dipendenti della
Società convenuta hanno, per imperizia, malamente eseguito un intervento di artroprotesi nei confronti di
, provocandole la lesione di un nervo e la CP_5
conseguente paralisi d'un arto. Si premette, altresì, che era una donna di 79 all'epoca dei fatti, CP_5
perfettamente autonoma e autosufficiente sino al 2018, che provvedeva da sé alla cura della persona e della casa e aveva una normale vita di relazione in rapporto all'età ed al livello culturale e sociale. Si afferma che nel 2018, a causa di un infortunio accidentale, patì una CP_5 frattura del collo del femore e si rese necessario un intervento chirurgico di protesi d'anca, eseguito il
13.12.2018 nella . Si afferma, altresì, Controparte_1
che durante l'intervento i sanitari, per imperizia, schiacciarono (per stiramento o compressione) il nervo femorale per cui il decorso postoperatorio si presentò complicato e , in luogo di recuperare la CP_5 motilità dell'arto operato, dovette patire una persistente impotenza funzionale di esso, che le impediva sia la stazione eretta, sia la deambulazione con appoggio o girello. Si riferisce che la fu sottoposta ad ulteriori CP_5 accertamenti, tra i quali una elettromiografia eseguita il
19.02.2019, dalla quale emerse un “assonotmesi completa del nervo femorale destro”, lesione che non è più regredita.
Si riferisce, altresì, che non è in grado di CP_5
camminare ed è costretta su una sedia a rotelle, nonché
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che la lesione del nervo femorale e i conseguenti postumi sono stati causati dall'erronea esecuzione dell'intervento di protesi d'anca con colpa dei sanitari. Si evidenzia che è stata attivata procedura ex art. 696-bis c.p.c. da cui è emersa una responsabilità della struttura e un danno biologico del 30%. Si contesta il criterio di stima adottato dai CTU in quanto il metodo corretto prevede la liquidazione dei punti percentuali di invalidità complessiva cui va sottratto l'importo di cui alla liquidazione dei punti percentuali di invalidità teoricamente preesistente
(liquidazione del 45% cui va sottratta la liquidazione del
15%). Si contesta, altresì, la valutazione del 45% di punti percentuali di invalidità complessiva in quanto la , CP_5
a causa dell'errore medico, è venuta a trovarsi in una posizione del tutto analoga a quella di chi ha subito una amputazione di gamba con conseguente invalidità non inferiore al 70%. Si rappresenta che era CP_5
perfettamente autosufficiente e che la protesi del ginocchio che già aveva non le impediva né di deambulare autonomamente, né di badare a se stessa. Si rappresenta, altresì, che prima dell'infortunio era CP_5 autonoma negli spostamenti e nella cura della persona, mentre dopo l'infortunio non lo è più. Si invoca la personalizzazione in quanto prima dell'intervento la CP_5
era perfettamente autosufficiente, deambulava autonomamente, e badava a se stessa mentre oggi non è più in grado deambulare e ha bisogno di una sedia a
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rotelle per qualsiasi spostamento. Si aggiunge che prima dell'incidente la provvedeva autonomamente al CP_5 disbrigo del normale lavoro domestico, mentre dopo l'incidente è stata stravolta, non festeggia più con la sua famiglia gli onomastici, i compleanni e le feste comandate, non si reca più dal parrucchiere, non frequenta più la pizzeria con i figli, d'estate non va più in vacanza al mare a
Mondragone con i figli, ha sviluppato pensieri di angoscia, di ansia e di panico e assume tranquillanti, manifesta disagio e reattività psicologica, abbassa sempre lo sguardo, si è chiusa in se stessa, ha perso il sorriso e la voglia di vivere e spesso piange, senza farsi vedere dai figli. Si invoca il danno morale. Si indica che prima dell'introduzione del giudizio sono state sostenute spese per acquisire il parere di un legale e di un medico legale circa l'entità del danno, con costo pari a € 2.900,00 per l'assistenza medico legale prestata dal prof.
[...]
. Si indica, altresì, il danno patrimoniale pari a € Per_1
2.000,00 per una sedia a rotelle con motore elettrico e per i relativi accessori necessari alla personalizzazione;
€
3.500,00 per una carrozzina doccia-WC; € 1.000,00 per un materasso antidecubito;
€ 3.000,00, per una carrozzina per attività balneare con sostituzione almeno una volta nella vita della ricorrente. Si sostiene la perdita del lavoro domestico e la circostanza che tutti i giorni è aiutata per i lavori domestici e le più elementari attività da due collaboratrici domestiche (ognuna per almeno 8 ore) con le
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quali ha pattuito una paga di € 10,00/h. Si sostiene, altresì, il danno da ritardato adempimento e per mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che, ove posseduta, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario pari a un saggio equo del 3%. Si invocano gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. Si riferisce di aver provveduto a notificare il ricorso anche al dott. e alla Controparte_2
società ai soli fini di Controparte_3
denuntiatio litis. Con comparsa di intervento volontario gli odierni ricorrenti, invero, si costituiscono in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., quali eredi di e in quanto CP_5 in data 12.10.2024, decedeva, come da CP_5
documentazione depositata agli atti.
La eccepisce l'inammissibilità e Controparte_1
l'improcedibilità per violazione delle norme di cui alla legge
Gelli-Bianco in quanto l'art. 8 fissa un termine di durata massima della procedura perentorio e non prorogabile, sicché il processo dovrà essere dichiarato estinto ex art. 307 comma 3 c.p.c. per inattività qualificata delle parti o improcedibile. Eccepisce, altresì, la nullità del ricorso per genericità o incertezza della causa petendi. Premette che è onere della danneggiata provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e la condotta dei sanitari. Premette, altresì, che spetta a parte attrice non solo fornire la prova che l'evento si sia verificato nelle
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circostanze di tempo e di luogo descritte, ma anche dimostrare la sussistenza, relativamente al caso di specie, di tutti quegli elementi necessari ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Impugna la relazione medico legale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Afferma che la lesione del nervo sciatico e/o del nervo femorale, durante un intervento chirurgico di protesizzazione d'anca, quasi sempre da stiramento, è un evento avverso poco frequente, che la letteratura riporta intorno al 2-3% circa e che viene considerato come una mera complicanza non sempre prevenibile. Afferma che la era sulla sedia a rotelle anche per altre pregresse CP_5 patologie. Afferma, altresì, che va rivalutato il caso tenendo presenti le patologie pregresse di cui era affetta la , CP_5
già di per loro invalidanti, che hanno inciso e incidono negativamente sullo stato neuromotorio generale, nonché psichico della paziente. Nega la sussistenza di sue responsabilità. Rappresenta che i consulenti non hanno chiarito il grado di colpa imputabile al medico che effettuò
l'intervento. Ritiene che se responsabilità vi è stata questa può essere imputata esclusivamente al dott. CP_2
. Invoca la responsabilità di quest'ultimo e
[...] presenza azione di rivalsa. Contesta il quantum.
premette di non essere convenuto in Controparte_2
quanto, come indicato stesso da parte ricorrente, la notifica nei suoi confronti è stata fatta solo ai fini della denuntiatio litis. Ritiene, conseguentemente, inammissibile
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la domanda riconvenzionale trasversale di rivalsa. Riferisce che, comunque, la domanda di rivalsa è possibile solo in caso di dolo o colpa grave. Invoca l'art. 9 l. 24/2017.
Riferisce, altresì, che dalla CTU emerge che la lesione del nervo femorale sicuramente non è stata provocata dall'operato del chirurgo operatore e che non emerge alcuna affermazione di colpa grave o dolo. Afferma che neanche nelle mani dei più grandi esperti si può evitare con certezza un possibile danno a un nervo durante l'intervento in questione e che i fattori che aumentano il rischio di lesioni nervose includono la presenza di interventi chirurgici precedenti subiti dall'attrice, le deformità della gamba destra, gli allungamenti degli arti,
l'obesità, le grosse masse muscolari e il sesso femminile.
Evidenzia che è sul soggetto che agisce in regresso che grava l'onere di provare l'esclusiva colpa dell'altro soggetto e che è l'attrice che deve provare il nesso causale. Si sofferma sulla responsabilità dell'equipe. Evidenzia, altresì, che sussiste la responsabilità al secondo operatore (dott.
) che ha usato il divaricatore per allargare Persona_2 il fascio di nervi che si presentano all'apertura dell'incisione chirurgica mentre egli era impegnato nella manovra chirurgica per applicare la protesi e non poteva, contestualmente, usare il divaricatore per divaricare il fascio di nervi, tra cui il femorale, operazione che ha espletato il secondo chirurgo, dott. . Persona_2
Rappresenta che l'attrice già presentava un femore destro
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lesionato da una caduta domestica, un arto già accorciato, extraruotato, con dolore ai tentativi di mobilizzazione e impotenza funzionale preesistente e si è presentata in clinica, all'atto del ricovero del 12.12.2018, già in barella, atteso che la frattura sottocapitata al femore destro non le consentiva di deambulare, né di stare in posizione eretta.
Rappresenta che la lesione non è irreversibile e che si tratta di una complicanza che si può verificare nell'ambito di una procedura chirurgica ineccepibile. Si sofferma sul riparto dell'onere della prova. Aggiunge che l'intervento chirurgico non era routinario, bensì implicava la soluzione di problemi di particolare difficoltà. Presenta domanda riconvenzionale condizionata trasversale di garanzia e manleva nei confronti della compagnia assicurativa rappresentante generale per l'Italia Controparte_3
Impugna il quantum.
[...]
La premette che la Controparte_3
notifica del ricorso nei suoi confronti è avvenuta ai soli fini della litis denuntiatio. Premette, altresì, che la ha CP_1 omesso qualsivoglia specificazione della domanda in ordine all'estensione del contraddittorio verso il dott. . CP_2
Afferma che i fatti costitutivi della colpa grave del sanitario e della relativa responsabilità extracontrattuale verso la paziente ovvero contrattuale verso la solidalmente CP_1
con il sanitario in uno ai presupposti di operatività del diritto di manleva/rivalsa/regresso eventualmente vantato dalla verso l'operatore, giammai hanno trovato CP_1
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ingresso nella procedura ex art. 696-bis c.p.c. Ritiene inammissibile qualsivoglia irrituale e intempestiva, nonché preclusa e, comunque, infondata azione nei suoi confronti.
Afferma, altresì, che il dott. non ha agito Controparte_2
nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con la paziente, per cui l'eventuale accertamento della colpa lieve nella condotta medica rimarrà a integrale carico risarcitorio della struttura datore di lavoro ex artt. 1218 e
1228 c.c. Ritiene, altresì, che il thema decidendum risulta fissato sull'accertamento dell'esclusiva responsabilità della ai fini risarcitori. Si sofferma sulla l. 24/2017. CP_1
Invoca la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'oggetto contrattuale è circoscritto alla copertura dei soli danni causati dall'assicurato nel caso di colpa grave, per le richieste risarcitorie afferenti alla domanda di rivalsa promossa dalla Struttura Sanitaria di appartenenza o dall'Impresa di Assicurazione per colpa grave davanti all'Autorità Giudiziaria civile, conformemente al rischio assicurato nelle polizze e disciplinato nell'art. 3 C.G.A.
Evidenzia di non garantire il fatto illecito che non rientra nelle ipotesi tipizzate di cui all'azione di rivalsa per colpa grave e/o di surrogazione ex art. 1916 comma 1 c.c., che determina l'eventuale responsabilità esclusiva della
[...]
Con note successive si associa alle CP_1
contestazioni di inammissibilità e di improcedibilità dell'azione di rivalsa esperita dalla . Controparte_1
Ribadisce che il thema decidendum è limitato alla sola
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responsabilità sanitaria azionata in sede di ATP con inammissibilità dell'azione di rivalsa. Afferma che la consulenza si è limitata ad accertare la sussistenza di un inadempimento dell'equipe chirurgica della struttura, senza effettuare alcun ulteriore approfondimento sul il diverso apporto causale dei singoli operatori e il grado di colpa. Contesta la domanda riconvenzionale trasversale presentata nei suoi confronti. Ritiene non avverato il rischio oggetto di garanzia contrattuale conformemente all'art. 3 C.G.A. Invoca il regime claims made.
Con note la ritiene che non rilevi che Controparte_1 la ricorrente abbia spiegato la sua domanda di risarcimento solo nei suoi confronti, atteso che essa ha azionato un'autonoma domanda di rivalsa. Afferma che non risulta maturata alcuna decadenza in relazione alla domanda di rivalsa. Rappresenta che l'avvenuto pagamento dell'indennità non è condizione per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo risarcitorio del terzo chiamato, ma solo della successiva ed eventuale azione esecutiva e che l'azione di rivalsa ben può essere esercitata contestualmente e cumulativamente nel medesimo giudizio intentato dal danneggiato.
In diritto
Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le memorie conclusionali depositate in quanto non precedentemente autorizzate.
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Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di estinzione ex art. 307 c.p.c. in quanto non solo non si rientra nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma ma il mancato rispetto del termine perentorio comporta sì
l'estinzione ma nei soli casi previsti dall'art. 307 comma 3
c.p.c. tra cui non rientra quello invocato dalla clinica resistente.
Va disattesa, ancora, l'eccezione di improcedibilità in quanto, a prescindere da ogni valutazione in merito al termine di cui alla l. 24/2017, è stata disposta in corso di giudizio, ed esperita dalla ricorrente, procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità in quanto il ricorso è stato strutturato nelle forme previste dal codice di rito e, infatti, l'eccpiente si è adeguatamente difesa nel merito.
Infondate, ancora, sono le censure di rito in merito all'azione di rivalsa in quanto, seppur parte ricorrente ha affermato di aver notificato il ricorso solo ai fini di una litis denuntiatio, comunque tale operazione ha comportato la partecipazione al presente giudizio di e Controparte_2 della compagnia assicurativa quali parti processuali nei cui confronti ben è possibile la presentazione di domande riconvenzionali trasversali.
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Sempre in via preliminare vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione/titolarità attiva. Dalla documentazione agli atti, infatti, non solo si evince l'intervenuto decesso ma anche che gli odierni ricorrenti in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. sono i successibili della
. Né si condivide l'opinione secondo cui non sarebbe CP_5
provata la qualifica di eredi ma solo di chiamati all'eredità in quanto l'accettazione dell'eredità (e, dunque,
l'acquisizione della qualità di eredi e non solo di chiamati all'eredità) deve ritenersi avvenuta tacitamente attraverso l'esercizio di dell'azione mediante la comparsa in prosecuzione.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Dalla CTU emerge la responsabilità della struttura, a causa della condotta dell'equipe medica durante l'operazione svolta nei confronti di , per i CP_5
danni a quest'ultima arrecati.
I consulenti, infatti, premettendo che “Nel corso della successiva riabilitazione fu obiettivata una sofferenza del nervo femorale dx. Sofferenza conseguente ad un danno iatrogeno verificatosi nel corso dell'intervento chirurgico”, riferiscono che “nel caso in esame sono trascorsi 4 anni dall'evento iatrogeno per cui il danno deve essere considerato permanente in senso medico legale. Si tratta di un evento avverso che poteva essere evitato con la dovuta
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perizia degli operatori”, nonché che “la malaccorta manovra chirurgica indusse un danno assonotmesi meccanicanica , demielinizzazione delle parti distali dell'assone, con un conseguito quadro anatomico di neuroma cicatriziale” e, ancora, che “si tratta di un danno iatrogeno per imperizia o imprudenza causato dagli operatori della Casa
[...]
durante l'intervento per frattura Controparte_6
sottocapitata di femore destro, probabilmente per compressione o stiramento del nervo femorale ad opera di divaricatori”.
Venendo alla determinazione dell'entità del danno, condividendosi quanto indicato da parte ricorrente circa l'erroneità del criterio di calcolo, non può, tuttavia, condividersi l'opinione secondo cui si sarebbe in presenza di una situazione analoga a quella di un'amputazione della gamba in quanto, seppur il danno subito non può dirsi lieve (e non a caso è stato individuato un danno biologico pari al 45%), comunque resta che la , seppur con CP_5
notevoli difficoltà e con la necessità di appoggi, poteva deambulare.
Allo stesso tempo non si condivide la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe eccessiva una percentuale di invalidità teoricamente preesistente all'illecito pari al
15% (sostenendo che la era autosufficiente e la sua CP_5
protesi al ginocchio non le impediva né di deambulare autonomamente, né di badare a se stessa) in quanto,
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invero, nel calcolo dell'invalidità da sottrarre si deve tener conto non dello stato di salute della ricorrente prima della caduta ma di quello che, a seguito del sinistro che ha comportato l'intervento, sarebbe residuato in caso di corretta operazione chirurgica.
Parimenti, e di converso, non si condivide l'avversa tesi secondo cui non si sarebbe tenuto conto della situazione patologica pregressa della . CP_5
In proposito si considerino le prove testi svoltesi all'udienza del 03.02.2025.
Da una parte il teste nulla ha saputo Testimone_1 riferire;
dall'altro il teste ha sì indicato Testimone_2 che “Prima dell'intervento la sig.ra non poteva CP_5
deambulare” ma ha anche aggiunto che tale stato era sussistente “perchè aveva il femore fratturato” (frattura di cui all'invocata caduta) e non per un pregresso stato patologico e alla sua incidenza sulla vita della stessa prima della caduta, circostanza in riferimento alla quale, infatti, il teste chiarisce quanto segue: “Nulla so per quanto riguarda la sig.ra in relazione alla sua vita privata, CP_5 attività domestica e faccende di casa”.
Il teste (della cui attendibilità non vi Testimone_3 sono ragioni per poter dubitare, né egli è parte o ha una posizione tale da determinare l'incapacità a deporre),
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invece, riferisce che la , prima dell'intervento, “era CP_5 autonoma e riusciva a camminare”.
In merito alla quantificazione, si premetta che questo giudice ritiene che i ricorrenti abbiano provato anche la personalizzazione e la sofferenza soggettiva. Tanto lo si evince dall'attività istruttoria svolta.
In proposito, invero, il teste escusso Testimone_3
all'udienza del 03.02.2025, ha evidenziato che “dopo
l'intervento vi è stato un netto peggioramento. Prima era autonoma e riusciva a camminare, dopo non riusciva a stare in piedi e stava sempre sulla sedia a rotelle. Prima riusciva
a badare da sola alla propria vita. Svolgeva da sola le faccende domestiche, dopo siamo strati costretti ad assumere due badanti per aiutarla”, nonché che “Prima dell'intervento usciva di casa, andava a messa alla chiesa di San Nicola a Casaluce”, e che “Prima dell'intervento festeggiavamo le feste da lei, preparava da mangiare, successivamente no. Abbiamo tolto compleanni ed altre festività”, ancora che “prima dell'intervento si recava dal parrucchiere, andava a fare la spesa. Dopo non è potuta più uscire. Era in uno stato che sembrava depressivo e non voleva più uscire” e che “prima usciva con noi, andavamo a mangiare la pizza assieme, andavamo al mare.
Successivamente non più” nonché che “prima dell'intervento la sig.ra era un tipo allegro, dopo CP_5
l'intervento si vergognava di uscire, si era chiusa in se
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stessa e alcune volte sembrava desiderare la morte” e, infine, che “dopo l'intervento aveva bisogno di assistenza”.
Si può dire, quindi, che non solo risulta dimostrato come i pregiudizi subiti dalla abbiano nettamente influito CP_5
sulla sua condotta di vita quotidiana ma hanno anche arrecato, in essa, uno stato di malessere interiore tale da determinare il diritto al risarcimento anche dal punto di vista morale.
Tanto premesso, si rammenti che la è deceduta CP_5
dopo l'introduzione del giudizio in data 12.10.2024, sicché si è in presenza di un'ipotesi di danno da premorienza
(intermittente).
Ebbene, si rammenti che “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (cfr. C. 15112/2024).
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Orbene, tenendo conto che aveva, al CP_5 momento del sinistro, 80 anni, astrattamente, ove la medesima fosse rimasta in vita, avrebbe avuto diritto al risarcimento pari a € 273.145,00.
Stante il decesso, tale somma va divisa per 3, pari alla differenza tra la vita media delle donne nel 2018 secondo i dati ISTAT (83) e l'età della danneggiata al momento del fatto (80). La risultante, poi, va moltiplicata per gli anni che la ha vissuto dopo il giorno del sinistro (6). CP_5
Ne deriva che la va condannata al Controparte_1 pagamento, a titolo risarcitorio e nei confronti dei ricorrenti, di € 546.290,00.
Tale importo va devalutato al momento del fatto e sulla risultante vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 commi 1 e 4 c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata, sino alla pubblicazione e, sulla risultante, gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.
Va rigettata la domanda di pagamento di € 2.900,00 per l'assistenza medico legale prestata dal prof.
[...]
in quanto non è stato provato detto esborso Per_1 economico.
Va disattesa, ancora, la domanda risarcitoria riferita alle spese mediche invocate in quanto trattasi di spese da un lato, ove sostenute, non provate e, dall'altro, ove riferite a
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quelle future, che non possono più sostenersi stante l'intervenuto decesso.
Parimenti infondata è la domanda di cui alla perdita del lavoro domestico in quanto non è stato provato quanto solo allegato, ossia che la aveva assunto due CP_5
collaboratrici domestiche per una paga di € 10,00/h.
Ancora infondata è la domanda di danno per mancato godimento in quanto anche in tal caso non è stato provato che la somma oggi riconosciuta sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Null'altro può riconoscersi, men che meno le invocate spese, tra cui quelle per il giudizio ex art. 696-bis c.p.c..
Occorre rammentare, invero, che “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (cfr. C. 30854/2023); principio, questo, a maggior ragione applicabile anche alle spese di mediazione e a qualsiasi altra spesa stragiudiziale. Ebbene, nel caso di specie non risulta alcuna prova che la (o gli odierni CP_5
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ricorrenti) abbiano sostenuto le relative spese. Per quanto riguarda le fatture depositate in data 16.11.2024, tra l'altro, non solo esse non sono accompagnate anche dalle connesse distinte di pagamento ma, soprattutto, esse non sono intestate alla e non vi è prova alcuna che i CP_5
relativi importi siano stati restituiti dalla stessa (o dagli eredi) al soggetto nei cui confronti le medesime sono intestate.
Va rigettata, infine, la domanda di rivalsa.
Occorre constatare, infatti, come i consulenti abbiano chiarito che “siamo in accordo con quanto asserito dei due consulenti, in merito alla causa probabile di lesione del nervo femorale, ovvero, scarsa attenzione nella gestione dei divaricatori, compressione durante le manovre chirurgiche, errato posizionamento del paziente sul letto operatorio, ovvero tutte cose che si possono verificare durante
l'intervento chirurgico! Non è certo responsabilità diretta del chirurgo operatore, in merito ad una eventuale sezione del nervo femorale”, nonché che si deve confermare “la grave lesione del femorale che, secondo il concetto del più probabile che non, è stata provocata durante l'intervento chirurgico, non certamente dal chirurgo operatore, perché la sezione del nervo femorale, mostrerebbe un quadro elettromiografico ben diverso, con neurotomia Easy, ed impossibilità ad un minimo ripristino della funzione contrattile del muscolo quadricipite;
bensì dalle improprie
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manovre, effettuate dalla équipe chirurgica, durante
l'intervento di artroprotesi stesso”.
I consulenti, dunque, hanno sì ritenuto sussistente una responsabilità dell'equipe chirurgica ma hanno espressamente escluso che vi sia una responsabilità del chirurgo operatore.
Il rigetto della domanda di rivalsa comporta l'assorbimento della domanda di garanzia presentata dal . CP_2
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della circostanza che parte della domanda non è stata riconosciuta, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014.
Il tutto con attribuzione.
Stante l'intervenuta domanda di rivalsa e il rigetto della medesima, la deve farsi carico anche Controparte_1
delle spese relative alla posizione delle altre parti convenute. Vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4
D.M. 55/2014 stante il carattere agevole della statuizione in merito alla domanda di rivalsa.
In virtù di quanto prima esposto, nulla si deve qui disporre in relazione alle spese di cui alla fase ex art. 696-bis c.p.c.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata in quanto non è stata provata la mala fede o la colpa grave.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto condanna la società Controparte_1 al pagamento, nei confronti di
[...] Parte_1
e in solido tra di loro, di Parte_2 Parte_3
€ 546.290,00; importo che va devalutato al momento del fatto e sulla risultante vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 commi 1 e 4 c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata, sino alla pubblicazione e, sulla risultante, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Rigetta le altre domande attoree;
• Rigetta la domanda riconvenzionale trasversale di rivalsa;
• Condanna la società al Controparte_1
pagamento, nei confronti di Parte_1 Parte_2
e di € 600,00 per spese vive ed €
[...] Parte_3
14.598,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione;
• Condanna la società al Controparte_1
pagamento, nei confronti di di € Controparte_2
14.598,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
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• Condanna la società al Controparte_1
pagamento, nei confronti Controparte_3 di € 14.598,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 20.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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