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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/09/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2416 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso lo studio dell'Avv. SICILIA ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. MESSINA PIERA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con due note del 17.11.2017 l' comunicava al sig. CP_2 Parte_1
l'indebita percezione delle prestazioni di disoccupazione agricola per gli
[...] anni 2010 (Euro 1.944,00) e 2011 (Euro 1.950,32), assumendo la mancata iscrizione ovvero la cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per i medesimi anni.
Il ricorrente proponeva ricorso amministrativo rimasto privo di esito utile e, quindi, ricorso giudiziario avverso gli atti di recupero.
In separato giudizio, definito con Sentenza n. 2081/2023 del Tribunale di
Patti – Sezione Lavoro (R.G. 1319/2018, Giudice dott. Antonino Casdia), passata in giudicato, è stato accertato che ha lavorato come Parte_1 bracciante agricolo alle dipendenze della per 102 Controparte_3 giornate nel 2010 e 51 giornate nel 2011, con conseguente ordine di reiscrizione negli elenchi anagrafici per dette annualità.
IN DIRITTO
La sentenza n. 2081/2023, divenuta irrevocabile, costituisce giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e spiega effetti vincolanti nel presente giudizio, in quanto verte su un punto fondamentale comune alle due controversie: la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo del ricorrente con la società e il diritto CP_3 all'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2010 e 2011.
L'accertamento definitivo del rapporto e l'ordine di reiscrizione determinano il venir meno del presupposto dei provvedimenti di recupero, fondati esclusivamente sulla cancellazione/mancata iscrizione. Ne discende l'illegittimità delle note del 17.11.2017 e l'insussistenza dell'indebito preteso per le due CP_2 annualità.
L'eventuale eccezione di decadenza dell'azione riferita alla cancellazione dagli elenchi resta assorbita dagli effetti del giudicato, che ha definitivamente riconosciuto la tempestività dell'impugnazione amministrativa e giudiziaria e il diritto alla reiscrizione. In ogni caso, alla luce del percorso amministrativo- giudiziario già scrutinato nel separato giudizio, non ricorrono profili ostativi di rito.
Le ulteriori censure del ricorrente (difetto di motivazione degli atti ex art. 3 l. 241/1990; omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l.
241/1990) restano assorbite, in quanto la questione dirimente è costituita dall'effetto preclusivo del giudicato.
L'insussistenza dell'indebito comporta l'annullamento dei provvedimenti di recupero e il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' in esecuzione delle note del 17.11.2017, con accessori di CP_2 legge (interessi legali dalla data dei singoli prelievi e rivalutazione ove dovuta secondo i principi in materia di crediti previdenziali e restitutori). Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , con CP_2 distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente, come da liquidazione infra ex D.M. 55/2014, scaglione di valore corrispondente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 annulla le note del 17.11.2017 recanti pretesa di indebito per CP_2 disoccupazione agricola 2010 (Euro 1.944,00) e 2011 (Euro 1.950,32);
2. dichiara l'insussistenza dell'indebito relativo alle predette annualità e condanna l' alla restituzione in favore di CP_2 Parte_1 di quanto eventualmente trattenuto in esecuzione dei suddetti provvedimenti, oltre interessi legali dalla data dei singoli prelievi e rivalutazione come per legge;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1800 CP_2 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti 26/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo