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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PROC. N. 1075/2023 RG.
Il Giudice,
- verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.01.2024;
- dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura della parte costituita;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, nel termine prescritto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c., decide la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale il deposito della stessa a mezzo p.c.t. nel termine prescritto tiene luogo della lettura della sentenza .
Così deciso, il 8.2.2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1075/2023 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni da reato” e vertente
TRA
P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Parte_1 P.IV_1 dall'avv. Giacomo Ambrosino;
attore
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e ivi Controparte_1 CodiceFiscale_1 res.te alla VIA QUERCE NUOVE n. 81;
convenuto contumace
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.1.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/3/2023, la conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, , all'uopo esponendo: Controparte_1
- che con sentenza penale n. 26/2016 emessa dal Tribunale di Avellino, veniva Controparte_1 condannato alla pena di mesi due di reclusione ed €. 30,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 388 comma 3 c.p.c. perché - quale delegato degli eredi , destinatari dei benefici economici previsti dalla L. n. 219/81 per la ricostruzione CP_1 di un immobile sito in Lioni alla Via Fiego, snc, appaltati all'impresa a Organizzazione_1 sua volta debitrice della della somma di €. 37.934,73 sottoposta a pignoramento Parte_1 in data 15 luglio 2008 - sottraeva alla garanzia del credito tale somma effettuando in data 16-7-
2008 il prelevamento della somma di € 21.638,52; - che con la medesima sentenza, veniva condannato al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della costituita parte civile, nella qualità di legale rappresentante p.t. CP_2 della danno da liquidarsi in sede civile;
Parte_1
- che tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli e, in assenza di impugnazione, diveniva irrevocabile.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale di condannare al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 21.638,52 oltre interessi dal 15/7/2008, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace , sebbene ritualmente citato con Controparte_1 atto notificato in data 1.3.2023.
All'udienza del 9 gennaio 2024, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dall'attrice nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies mediante deposito a mezzo pct della presente sentenza nel termine prescritto che tiene luogo della lettura della sentenza medesima.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Preliminarmente, quanto al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza penale n. 26/2016 emessa in data 11.1.2016 dal Tribunale di Avellino, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.
16200/2022, non impugnata, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti del per CP_1 il reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con cui il era stato condannato al risarcimento del danno CP_1 nei confronti della costituita parte civile, ovvero la società odierna attrice, da liquidarsi in separata sede.
Deve dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass. 11467/2020; Cass. 2083/2013).
Nella specie, dunque, la sentenza del giudice penale spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Orbene, dalle risultanze del processo penale è incontrovertibilmente emerso che la Parte_1 creditrice della soc. notificò al convenuto, quale debitor debitoris, atto di Organizzazione_1 Organi pignoramento presso terzi delle somme che lo stesso era tenuto a corrispondere alla CP_1 in adempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti. In data 16.7.2008, ovvero il giorno successivo alla notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 15.7.2008, il convenuto prelevò e sottrasse al vincolo del pignoramento l'importo complessivo di euro 21.638,52 .
Tale importo rappresenta la misura del danno patrimoniale, ossia della perdita economica, subito dall'odierna attrice.
Il convenuto va condannato alla corresponsione di tale importo a titolo risarcitorio.
Trattandosi di debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno dal 15/7/2008 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme così ottenute andranno poi calcolati gli interessi legali da tale momento fino all'effettivo saldo.
Non ricorrono i presupposti per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria) e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 1075/2023 RG., così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro 21.638,52, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rapp.te p.t., delle spese processuali sostenute, che liquida in euro 264,50 per esborsi ed euro
1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IV e CPA, come per legge con.
Così deciso in Avellino, l'8.2.2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
PROC. N. 1075/2023 RG.
Il Giudice,
- verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.01.2024;
- dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura della parte costituita;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, nel termine prescritto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c., decide la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale il deposito della stessa a mezzo p.c.t. nel termine prescritto tiene luogo della lettura della sentenza .
Così deciso, il 8.2.2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1075/2023 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni da reato” e vertente
TRA
P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Parte_1 P.IV_1 dall'avv. Giacomo Ambrosino;
attore
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e ivi Controparte_1 CodiceFiscale_1 res.te alla VIA QUERCE NUOVE n. 81;
convenuto contumace
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.1.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/3/2023, la conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, , all'uopo esponendo: Controparte_1
- che con sentenza penale n. 26/2016 emessa dal Tribunale di Avellino, veniva Controparte_1 condannato alla pena di mesi due di reclusione ed €. 30,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 388 comma 3 c.p.c. perché - quale delegato degli eredi , destinatari dei benefici economici previsti dalla L. n. 219/81 per la ricostruzione CP_1 di un immobile sito in Lioni alla Via Fiego, snc, appaltati all'impresa a Organizzazione_1 sua volta debitrice della della somma di €. 37.934,73 sottoposta a pignoramento Parte_1 in data 15 luglio 2008 - sottraeva alla garanzia del credito tale somma effettuando in data 16-7-
2008 il prelevamento della somma di € 21.638,52; - che con la medesima sentenza, veniva condannato al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della costituita parte civile, nella qualità di legale rappresentante p.t. CP_2 della danno da liquidarsi in sede civile;
Parte_1
- che tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli e, in assenza di impugnazione, diveniva irrevocabile.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale di condannare al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 21.638,52 oltre interessi dal 15/7/2008, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace , sebbene ritualmente citato con Controparte_1 atto notificato in data 1.3.2023.
All'udienza del 9 gennaio 2024, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dall'attrice nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies mediante deposito a mezzo pct della presente sentenza nel termine prescritto che tiene luogo della lettura della sentenza medesima.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Preliminarmente, quanto al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza penale n. 26/2016 emessa in data 11.1.2016 dal Tribunale di Avellino, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.
16200/2022, non impugnata, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti del per CP_1 il reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con cui il era stato condannato al risarcimento del danno CP_1 nei confronti della costituita parte civile, ovvero la società odierna attrice, da liquidarsi in separata sede.
Deve dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass. 11467/2020; Cass. 2083/2013).
Nella specie, dunque, la sentenza del giudice penale spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Orbene, dalle risultanze del processo penale è incontrovertibilmente emerso che la Parte_1 creditrice della soc. notificò al convenuto, quale debitor debitoris, atto di Organizzazione_1 Organi pignoramento presso terzi delle somme che lo stesso era tenuto a corrispondere alla CP_1 in adempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti. In data 16.7.2008, ovvero il giorno successivo alla notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 15.7.2008, il convenuto prelevò e sottrasse al vincolo del pignoramento l'importo complessivo di euro 21.638,52 .
Tale importo rappresenta la misura del danno patrimoniale, ossia della perdita economica, subito dall'odierna attrice.
Il convenuto va condannato alla corresponsione di tale importo a titolo risarcitorio.
Trattandosi di debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno dal 15/7/2008 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme così ottenute andranno poi calcolati gli interessi legali da tale momento fino all'effettivo saldo.
Non ricorrono i presupposti per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria) e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 1075/2023 RG., così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro 21.638,52, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rapp.te p.t., delle spese processuali sostenute, che liquida in euro 264,50 per esborsi ed euro
1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IV e CPA, come per legge con.
Così deciso in Avellino, l'8.2.2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri