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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 6904/2024, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, c.f.: con sede in Vezzano Ligure (SP), Via Provinciale P.IVA_1
Fornola n. 6, elettivamente domiciliata in Carrara, Via XX Settembre n. 295, presso e nello studio dell'Avv. Davide Taponecco, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
-ricorrente in opposizione-
contro
, in persona della legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, c.f.: corrente in Genova, Via P.IVA_2
Brigata Liguria n. 3/13, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Giacomo
Doria n. 74, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Emanuele Barbanente, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti -resistente in opposizione-
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 17.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
A seguito di ricorso presentato dalla , Controparte_1
locatrice dell'immobile sito in Casarza Ligure (GE), Via De Gasperi n. 29 in virtù di contratto di locazione del 21.05.2021 (doc. n. 1), il Tribunale di Genova emetteva in data 21-22.05.2024 il decreto ingiuntivo n. 1258/2024, con cui veniva ingiunto alla conduttrice il pagamento Parte_1
della somma di € 9.459,00, oltre ad interessi e spese legali, a seguito dell'omesso pagamento del canone di locazione relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2024.
Avverso il citato decreto proponeva opposizione Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione e chiedendo, nel merito, la revoca del provvedimento monitorio opposto, stante l'errata indicazione nel ricorso per decreto ingiuntivo della denominazione della società debitrice ( invece di Parte_1 Parte_1
, della data del contratto di locazione (02.05.2021 invece che
[...]
21.05.2021), del canone mensile dovuto (euro 3.153,00 invece di euro
3.000,00) e degli identificativi catastali dell'immobile locato.
Con comparsa del 18.09.2024 si costituiva parte resistente, la quale chiedeva il rigetto delle pretese avversarie e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, asserendo che l'opposizione si fondava sul rilievo di meri errori materiali, non tali da inficiare la validità del decreto, in quanto la corretta indicazione della partita iva, appartenente all'odierna opponente, e l'allegazione del contratto di locazione - comprensivo di visure catastali dell'immobile locato - al ricorso per decreto ingiuntivo consentivano chiaramente di identificare la parte debitrice e la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Previa instaurazione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, la causa, ritenuta matura per la decisione, era infine rinviata per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c.
*******
Tanto premesso, il ricorso in opposizione non appare fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si deve evidenziare che è orientamento consolidato in giurisprudenza il fatto che l'errata indicazione del nome o della denominazione del convenuto concretizzi un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono e se non abbia impedito alla controparte di esplicare le proprie difese (cfr. sul punto, ex multis, Cass.
Civ. n. 8430/2016; Cass. Civ. n. 19473/2023).
Orbene, nel caso di specie, la corretta indicazione della partita iva, appartenente all'odierna ricorrente in opposizione, nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel successivo provvedimento monitorio, consente di individuare in modo inequivocabile nella il soggetto passivo Parte_1
dell'obbligazione dedotta nel ricorso.
Allo stesso modo, i meri errori relativi alla data della stipula del contratto di locazione nonchè agli identificativi catastali dell'immobile locato ben possono ritenersi superati sia dall'allegazione del contratto di locazione al ricorso per decreto ingiuntivo, sia dalle visure catastali in esso contenute, documenti dai quali si evince chiaramente come in data 21.05.2021 vi sia stata la stipula di un contratto di locazione tra e la Parte_1 [...] relativamente all'immobile sito in Casarza Ligure Controparte_1
(GE), Via De Gasperi n. 29, immobile che, come emerge dalla visura camerale prodotta dalla resistente (v. doc. 3), risulta tra le sedi secondarie della
[...]
Parte_1
Si deve, pertanto, concludere nel senso che gli errori materiali relativi alla denominazione della società debitrice, alla data della stipula del contratto di locazione e alla non corretta indicazione degli identificativi catastali costituiscono imprecisioni che non hanno influito sulla corretta individuazione del soggetto debitore e della fonte dell'obbligazione oggetto della domanda di ricorso per decreto ingiuntivo e non hanno impedito all'odierna ricorrente in opposizione di esplicare compiutamente le proprie difese, in quanto la medesima ha correttamente ricevuto la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto e ha proposto un giudizio di opposizione nei confronti dello stesso.
Di nessun pregio appare infine la contestazione relativa all'importo del canone di locazione, atteso che, come documentalmente provato dalla resistente (v. doc. 6), già a novembre e dicembre 2023 aveva Parte_2
versato a titolo di canone mensile la somma di euro 3.153,00, ovvero l'importo del canone pattuito per i primi sei anni (3.000,00 euro) aggiornato agli indici
ISTAT come previsto dal contratto di locazione.
Per le pregresse argomentazioni, l'opposizione non può, pertanto, trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo n. 1258/2024, emesso dal Tribunale di
Genova in data 21-22.05.2024, deve essere integralmente confermato.
In virtù del principio della soccombenza, la società opponente va infine condannata al pagamento delle spese del presente giudizio (valore compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletata), così come liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, stante il numero e la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
- respinge l'opposizione avanzata da in persona Parte_1
del proprio legale rappresentante pro tempore, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1258/2024 – R.G. 5023/2024, emesso dal Tribunale di
Genova in data 21-22.05.2024;
- dichiara esecutivo il sopra indicato provvedimento monitorio;
- condanna in persona del legale rappresentate Parte_1
pro tempore, al pagamento, a favore della Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentate pro tempore, delle spese di
[...]
lite che liquida in € 1.698,50 per compensi (€ 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva ed € 850,50 per quella decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia