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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9255 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3- 11-2025, in data 15-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26790/2024 RG Lavoro
T R A
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Paolo Galluccio, con cui elettivamente domicilia in Aversa alla Via Giotto n. 87 Ricorrente E
, con Controparte_1 sede legale in Napoli alla via T. Ravaschieri 8, P.I. , in persona del Direttore Generale P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Maria Fusco e Controparte_2 Massimo Pepe, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via della Croce Rossa n. 8, presso il Servizio Affari Legali aziendale
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' , in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 2.983,86 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia” per parte resistente:
“Voglia l'adito tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'eccezione di prescrizione;
rigettare le formulate domande poiché infondate in fatto ed in diritto e non provate, nella deprecata ipotesi di accoglimento tener conto di quanto rilevato nella presente difesa ai fini del quantum riconoscibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 5-12-2024 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze della Azienda ospedaliera convenuta con qualifica di
1 1 Collaboratore Professionale Sanitario e inquadramento nel livello D6 del CCNL Comparto Sanità; di appartenere alla categoria del personale turnista, con turni di lavoro articolati per sei giorni a settimana su turnazione mattino-pomeriggio-notte; che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla parte datoriale;
che in particolare per il periodo dall'1-1-2020 al 19-9-2023 ha prestato servizio nei seguenti giorni festivi infrasettimanali - 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 19 settembre (festa del Santo Patrono) - come documentato dai Cartellini Marcatempo e dai cedolini paga;
che ha prestato l'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un numero totale di 138 ore, come indicate nell'allegato prospetto contabile;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato durante le sopra indicate festività infrasettimali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 17-6-2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi rivendicati in giudizio. Nel merito ha eccepito la infondatezza del ricorso. Ha dedotto che parte ricorrente lavora quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, ovvero di attività lavorativa che superi il limite delle 36 ore settimanali di lavoro ordinario, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che non risulta provato che la prestazione lavorativa nei giorni festivi indicati in ricorso abbia ecceduto il normale orario di lavoro ore settimanali;
ha poi rilevato l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di diritto dell'azione per non avere, in particolare, la ricorrente fornito la prova che le ore di lavoro complessive prestate nelle giornate festive infrasettimanali superino l'orario ordinario esigibile dal datore di lavoro;
che l'erogazione dei compensi per il lavoro in festivo infrasettimanale per il periodo 01.06.2023-30.04.2024 è avvenuto solo nelle more di approfondimenti in merito alla problematica relativa alla corretta modalità di applicazione dell'art. 106 c. 5 del precitato CCNL e che, alla luce
2 2 del parere ARAN pervenuto in data 12.04.2024, l'Amministrazione si è determinata di attivare le opzioni previste dal comma 5 dell'art.106 limitatamente alle ore rese in eccesso al debito orario. Ha inoltre contestato i conteggi attorei in maniera analitica, sia in relazione ai giorni festivi che la ricorrente assume lavorati, sia in relazione alle modalità di calcolo del compenso straordinario eventualmente spettante (vd. doc. 6 allegato alla memoria: Relazione UOC Risorse umane). In particolare ha dedotto che: per l'anno 2020 il totale delle ore lavorate nei festivi infrasettimanali è di 32 ore e non di 36 ore, considerato che nelle giornate 15 agosto e dell'8 dicembre la stessa ha osservato un turno di sole 4 ore (e non di 6 ore come dedotto in ricorso); per l'anno 2021 il totale delle ore lavorate nei festivi infrasettimanali è di 34 ore e non di 48 ore, considerato che nella giornata del 1 maggio la lavoratrice ha osservato un turno di sole 4 ore (e non di 6 ore come dedotto in ricorso) e che per le giornate del 2 giugno e del 1 novembre (in cui ha reso una prestazione di lavoro di 6 ore per turno) ha già ricevuto tutto quanto spettante, come cedolini paga in atti;
per l'anno 2022 il totale delle ore lavorate nei festivi infrasettimanali è di 20 ore e non di 42 ore, considerato che nelle giornate del 1 gennaio, del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 novembre e del 26 dicembre ha osservato un turno di sole 4 ore per volta (e non di 6 ore come dedotto in ricorso) e che nelle giornate del 15 agosto e dell'8 dicembre (in cui ha reso una prestazione di lavoro di 6 ore per turno) ha già ricevuto tutto quanto spettante, come cedolini paga in atti;
per l'anno 2023 il totale delle ore lavorate nei festivi infrasettimanali è di 6 ore e non di 12 ore, considerato che la giornata del 31 marzo non cade in un giorno festivo infrasettimanale. Ha infine eccepito la decadenza dal diritto azionato per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato. All'udienza cartolare del 17-6-2025, considerate le argomentazioni espresse dalla convenuta nelle note illustrative depositate in data 13-6-2025 in ordine alla sollecitazione già formulata da altro Giudice di questo Tribunale (dr. Paolo Coppola in RG. n. 28131/2024) nei confronti dell' , al CP_4 fine di ottenere un'interpretazione autentica delle norme contrattuali interessate alla fattispecie in oggetto, si rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Preliminarmente deve darsi atto della infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendosi da un lato riconoscere valenza interruttiva alla diffida stragiudiziale inoltrata a mezzo pec dal difensore della ricorrente in data 29-11-2024 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) - in virtù della quale risulta efficacemente interrotta la prescrizione dei crediti maturati a far data dal 29-11-2019 – e, dall'altro, tenere conto che parte ricorrente ha limitato la richiesta ai soli crediti maturati dal 1-1-2020 al 19-9- 2023, ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale. Del pari infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in ragione del disposto di cui al comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018. Tale norma dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La disposizione in esame non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il suindicato termine di 30 giorni;
dunque, un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore (vd. sentenza giud. Bonfiglio n. n. 7057/2025 pubbl. il 08/10/2025).
3 3 Quindi, non avendo parte ricorrente effettuato la scelta, questa è passata alla resistente che, CP_1 però, non ha allegato prima ancora che provato di aver provveduto di conseguenza. Nel merito, il presupposto dell'oggetto della domanda è che la previsione di cui all'art. 9 CCNL del 20.9.2001, successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, sia cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Con riferimento all'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743/2023). Ritiene il Tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260/1949; l. 520/1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Stante la cumulabilità tra i due istituti, ritiene il Tribunale, inoltre, che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio (del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 del 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che, il riferimento all'integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia
4 4 lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione della SC. 1505/2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale. Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Ebbene la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Né si può addivenire a diverse conclusioni sulla scorta dell'orientamento espresso dall' – sia CP_4 con prot. 008241 del 12-4-2024, sia, a seguito di sollecitazione del Tribunale di Napoli in altri giudizi aventi identità di petitum e causa petendi, con prot. 6477 del 08/04/2025 (allegato alle note di trattazione del 14-11-2025), entrambi richiamati da parte resistente -, poiché tali pareri non risultano essere il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va rilevato che per la quantificazione del dovuto dal 1-1-2020 al 19-9- 2023, occorre ribadire che la tutela prevista dall'art. 9 CCNL 20.09.2001 (ora art. 29 CCNL 2016- 2018) presuppone il superamento dell'orario ridotto esigibile nella settimana in cui cade la festività infrasettimanale per cui, come visto, in presenza di una festività infrasettimanale, l'orario settimanale ordinario di 36 ore deve essere ridotto nella misura di 6 ore, risultando così l'orario settimanale esigibile pari a 30 ore. Pertanto, solo il superamento di tale monte ore ridotto legittima il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario festivo. A tal fine, tenuto conto della fondatezza delle eccezioni sul quantum sollevate dall'
[...]
, possono essere utilizzati i metodi di computo indicati dalla parte convenuta in quanto CP_1 basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e neppure contestati dalla ricorrente in alcuno degli atti difensivi successivi al ricorso.
5 5 Pertanto, non rendendosi necessarie le note contabili richieste da parte ricorrente, trattandosi di ricalcolo di agevole soluzione, considerato che dal computo delle ore di straordinario festivo infrasettimanale indicate in ricorso andranno sottratte le n. 4 ore dell'anno 2020, le n. 14 ore dell'anno 2021, le n. 22 ore dell'anno 2022 e le n. 6 ore dell'anno 2023 (per i motivi esposti dalla parte convenuta in memoria, come da Relazione UOC Risorse umane dell'azienda: doc. 6), per un totale di ore 46, risulta nella specie provato l'espletamento di sole n. 92 ore di lavoro festivo infrasettimanale (in luogo delle ore 138 rivendicate in ricorso). In applicazione della modalità di calcolo dell'aliquota dello straordinario indicata nella memoria difensiva, ne risulta un credito in favore della ricorrente pari a complessivi euro 1.877,90. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 1.877,90, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica della diffida stragiudiziale del 29-11-2024) al saldo. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della pluralità di giudizi di identico petitum proposti in pari data (5-12-2024) dal difensore della ricorrente, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per 3/4 delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente, con liquidazione come in parte dispositiva. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 5-12-2024, così decide: Parte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 1-1-2020 al 19-9-2023;
2) condanna per l'effetto l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 1.877,90, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 29-11-2024 al saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 147,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario. Si comunichi
Napoli, 15 dicembre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 26790/2024 RG Lavoro
T R A
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Paolo Galluccio, con cui elettivamente domicilia in Aversa alla Via Giotto n. 87 Ricorrente E
, con Controparte_1 sede legale in Napoli alla via T. Ravaschieri 8, P.I. , in persona del Direttore Generale P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Maria Fusco e Controparte_2 Massimo Pepe, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via della Croce Rossa n. 8, presso il Servizio Affari Legali aziendale
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' , in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 2.983,86 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia” per parte resistente:
“Voglia l'adito tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'eccezione di prescrizione;
rigettare le formulate domande poiché infondate in fatto ed in diritto e non provate, nella deprecata ipotesi di accoglimento tener conto di quanto rilevato nella presente difesa ai fini del quantum riconoscibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 5-12-2024 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze della Azienda ospedaliera convenuta con qualifica di
1 1 Collaboratore Professionale Sanitario e inquadramento nel livello D6 del CCNL Comparto Sanità; di appartenere alla categoria del personale turnista, con turni di lavoro articolati per sei giorni a settimana su turnazione mattino-pomeriggio-notte; che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla parte datoriale;
che in particolare per il periodo dall'1-1-2020 al 19-9-2023 ha prestato servizio nei seguenti giorni festivi infrasettimanali - 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 19 settembre (festa del Santo Patrono) - come documentato dai Cartellini Marcatempo e dai cedolini paga;
che ha prestato l'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un numero totale di 138 ore, come indicate nell'allegato prospetto contabile;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato durante le sopra indicate festività infrasettimali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 17-6-2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi rivendicati in giudizio. Nel merito ha eccepito la infondatezza del ricorso. Ha dedotto che parte ricorrente lavora quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, ovvero di attività lavorativa che superi il limite delle 36 ore settimanali di lavoro ordinario, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che non risulta provato che la prestazione lavorativa nei giorni festivi indicati in ricorso abbia ecceduto il normale orario di lavoro ore settimanali;
ha poi rilevato l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di diritto dell'azione per non avere, in particolare, la ricorrente fornito la prova che le ore di lavoro complessive prestate nelle giornate festive infrasettimanali superino l'orario ordinario esigibile dal datore di lavoro;
che l'erogazione dei compensi per il lavoro in festivo infrasettimanale per il periodo 01.06.2023-30.04.2024 è avvenuto solo nelle more di approfondimenti in merito alla problematica relativa alla corretta modalità di applicazione dell'art. 106 c. 5 del precitato CCNL e che, alla luce
2 2 del parere ARAN pervenuto in data 12.04.2024, l'Amministrazione si è determinata di attivare le opzioni previste dal comma 5 dell'art.106 limitatamente alle ore rese in eccesso al debito orario. Ha inoltre contestato i conteggi attorei in maniera analitica, sia in relazione ai giorni festivi che la ricorrente assume lavorati, sia in relazione alle modalità di calcolo del compenso straordinario eventualmente spettante (vd. doc. 6 allegato alla memoria: Relazione UOC Risorse umane). In particolare ha dedotto che: per l'anno 2020 il totale delle ore lavorate nei festivi infrasettimanali è di 32 ore e non di 36 ore, considerato che nelle giornate 15 agosto e dell'8 dicembre la stessa ha osservato un turno di sole 4 ore (e non di 6 ore come dedotto in ricorso); per l'anno 2021 il totale delle ore lavorate nei festivi infrasettimanali è di 34 ore e non di 48 ore, considerato che nella giornata del 1 maggio la lavoratrice ha osservato un turno di sole 4 ore (e non di 6 ore come dedotto in ricorso) e che per le giornate del 2 giugno e del 1 novembre (in cui ha reso una prestazione di lavoro di 6 ore per turno) ha già ricevuto tutto quanto spettante, come cedolini paga in atti;
per l'anno 2022 il totale delle ore lavorate nei festivi infrasettimanali è di 20 ore e non di 42 ore, considerato che nelle giornate del 1 gennaio, del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 novembre e del 26 dicembre ha osservato un turno di sole 4 ore per volta (e non di 6 ore come dedotto in ricorso) e che nelle giornate del 15 agosto e dell'8 dicembre (in cui ha reso una prestazione di lavoro di 6 ore per turno) ha già ricevuto tutto quanto spettante, come cedolini paga in atti;
per l'anno 2023 il totale delle ore lavorate nei festivi infrasettimanali è di 6 ore e non di 12 ore, considerato che la giornata del 31 marzo non cade in un giorno festivo infrasettimanale. Ha infine eccepito la decadenza dal diritto azionato per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato. All'udienza cartolare del 17-6-2025, considerate le argomentazioni espresse dalla convenuta nelle note illustrative depositate in data 13-6-2025 in ordine alla sollecitazione già formulata da altro Giudice di questo Tribunale (dr. Paolo Coppola in RG. n. 28131/2024) nei confronti dell' , al CP_4 fine di ottenere un'interpretazione autentica delle norme contrattuali interessate alla fattispecie in oggetto, si rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Preliminarmente deve darsi atto della infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendosi da un lato riconoscere valenza interruttiva alla diffida stragiudiziale inoltrata a mezzo pec dal difensore della ricorrente in data 29-11-2024 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) - in virtù della quale risulta efficacemente interrotta la prescrizione dei crediti maturati a far data dal 29-11-2019 – e, dall'altro, tenere conto che parte ricorrente ha limitato la richiesta ai soli crediti maturati dal 1-1-2020 al 19-9- 2023, ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale. Del pari infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in ragione del disposto di cui al comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018. Tale norma dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La disposizione in esame non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il suindicato termine di 30 giorni;
dunque, un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore (vd. sentenza giud. Bonfiglio n. n. 7057/2025 pubbl. il 08/10/2025).
3 3 Quindi, non avendo parte ricorrente effettuato la scelta, questa è passata alla resistente che, CP_1 però, non ha allegato prima ancora che provato di aver provveduto di conseguenza. Nel merito, il presupposto dell'oggetto della domanda è che la previsione di cui all'art. 9 CCNL del 20.9.2001, successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, sia cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Con riferimento all'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743/2023). Ritiene il Tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260/1949; l. 520/1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Stante la cumulabilità tra i due istituti, ritiene il Tribunale, inoltre, che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio (del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 del 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che, il riferimento all'integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia
4 4 lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione della SC. 1505/2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale. Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Ebbene la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Né si può addivenire a diverse conclusioni sulla scorta dell'orientamento espresso dall' – sia CP_4 con prot. 008241 del 12-4-2024, sia, a seguito di sollecitazione del Tribunale di Napoli in altri giudizi aventi identità di petitum e causa petendi, con prot. 6477 del 08/04/2025 (allegato alle note di trattazione del 14-11-2025), entrambi richiamati da parte resistente -, poiché tali pareri non risultano essere il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va rilevato che per la quantificazione del dovuto dal 1-1-2020 al 19-9- 2023, occorre ribadire che la tutela prevista dall'art. 9 CCNL 20.09.2001 (ora art. 29 CCNL 2016- 2018) presuppone il superamento dell'orario ridotto esigibile nella settimana in cui cade la festività infrasettimanale per cui, come visto, in presenza di una festività infrasettimanale, l'orario settimanale ordinario di 36 ore deve essere ridotto nella misura di 6 ore, risultando così l'orario settimanale esigibile pari a 30 ore. Pertanto, solo il superamento di tale monte ore ridotto legittima il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario festivo. A tal fine, tenuto conto della fondatezza delle eccezioni sul quantum sollevate dall'
[...]
, possono essere utilizzati i metodi di computo indicati dalla parte convenuta in quanto CP_1 basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e neppure contestati dalla ricorrente in alcuno degli atti difensivi successivi al ricorso.
5 5 Pertanto, non rendendosi necessarie le note contabili richieste da parte ricorrente, trattandosi di ricalcolo di agevole soluzione, considerato che dal computo delle ore di straordinario festivo infrasettimanale indicate in ricorso andranno sottratte le n. 4 ore dell'anno 2020, le n. 14 ore dell'anno 2021, le n. 22 ore dell'anno 2022 e le n. 6 ore dell'anno 2023 (per i motivi esposti dalla parte convenuta in memoria, come da Relazione UOC Risorse umane dell'azienda: doc. 6), per un totale di ore 46, risulta nella specie provato l'espletamento di sole n. 92 ore di lavoro festivo infrasettimanale (in luogo delle ore 138 rivendicate in ricorso). In applicazione della modalità di calcolo dell'aliquota dello straordinario indicata nella memoria difensiva, ne risulta un credito in favore della ricorrente pari a complessivi euro 1.877,90. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 1.877,90, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica della diffida stragiudiziale del 29-11-2024) al saldo. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della pluralità di giudizi di identico petitum proposti in pari data (5-12-2024) dal difensore della ricorrente, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per 3/4 delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente, con liquidazione come in parte dispositiva. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 5-12-2024, così decide: Parte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 1-1-2020 al 19-9-2023;
2) condanna per l'effetto l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 1.877,90, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 29-11-2024 al saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 147,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario. Si comunichi
Napoli, 15 dicembre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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