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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3553/2024
Verbale di udienza del 19/09/2025
Sono presenti per la parte ricorrente l'avvocato Alba Passaro e Stefania Romoli le quali si riportano al ricorso introduttivo e ne chiedono integrale accoglimento con una vittoria di spese e competenze di causa da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari. Si impugna e contesta per quanto di ragione la comparsa di costituzione dell' poiché infondata in fatto ed in diritto. Si insiste per la nomina di un nuovo CP_1
Ctu per i motivi ampiamente espressi nel ricorso.
Per l' è presente l'avv. Paola Vitagliano per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo CP_1 che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 19/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 19/9/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3553/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno- pensione
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. PASSARO ALBA e STAFANIA ROMOLI presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con Controparte_2 P.IVA_1 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ( ), giusta procura generale alle liti per C.F._2 notar in Fiumicino (Rm) del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), Persona_1 ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo PEC indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere per ottenere il
2 riconoscimento dello stato di invalidità civile ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71; 2) che la predetta Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, in data
09.02.2024, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per il beneficio richiesto e il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in
Cancelleria il 23.10.2024, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di inabilità; 2)
Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) CP_1
Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori CP_1 antistatari. Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva il resistente il quale chiedeva di verificare d'ufficio l'ammissibilità CP_1 del ricorso, eccependo la nullità del ricorso e la prescrizione, l'inammissibilità della domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione e chiedendo, nel CP_2 merito, il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e degli atti del procedimento per ATPO R.g. 596/2024), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di nonché della tempestività del dissenso espresso ex art. 445 bis CP_3 co. 4 c.p.c. e del ricorso introduttivo del presente giudizio.
4. Nel merito, la domanda proposta da per il Parte_1
3 riconoscimento del diritto all'assegno di inabilità ex artt. 2 e 13 della legge
n. 118/71 è infondata e, pertanto, va rigettata.
Infatti, quanto al requisito sanitario, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott.
[...]
ha riconosciuto che le patologie, di cui la parte ricorrente è affetta, non sono Per_2 tali da raggiungere quel livello di gravità necessario per il riconoscimento dell'assegno di inabilità, cioè tali patologie non sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari al 74%, in quanto le minorazioni accertate determinano una percentuale pari al 72% (cfr. perizia a firma del C.T.U., dott. agli atti). Persona_2
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Vale soggiungere che la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Ciascuna delle patologie, cui la parte ricorrente fa riferimento al fine di fondare la propria pretesa (cardiopatia ipertrofica NHYA classe II, poliartrosi, BPCO), è stata esaminata e valutata dal Ctu, dott. il quale, con motivazione logica e Per_3 completa, ha concluso nei termini contestati (cfr. relazione peritale depositata nel procedimento di atp n. 596/2024 R.G.).
Non si ritiene pertanto che sussistano gli estremi per rinnovare gli accertamenti tecnici: d'altronde, la parte ricorrente non ha allegato nuova documentazione medica né al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione atp né successivamente: trattasi sostanzialmente della stessa documentazione già depositata in sede di procedimento di atp ed esaminata dal Ctu.
5. In conclusione, in difetto di elementi tali da giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello
4 stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002. Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite.
3) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto dal Gdl della fase sommaria, definitivamente a carico dell' CP_1
Avellino, 19/09/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
5
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3553/2024
Verbale di udienza del 19/09/2025
Sono presenti per la parte ricorrente l'avvocato Alba Passaro e Stefania Romoli le quali si riportano al ricorso introduttivo e ne chiedono integrale accoglimento con una vittoria di spese e competenze di causa da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari. Si impugna e contesta per quanto di ragione la comparsa di costituzione dell' poiché infondata in fatto ed in diritto. Si insiste per la nomina di un nuovo CP_1
Ctu per i motivi ampiamente espressi nel ricorso.
Per l' è presente l'avv. Paola Vitagliano per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo CP_1 che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 19/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 19/9/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3553/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno- pensione
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. PASSARO ALBA e STAFANIA ROMOLI presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con Controparte_2 P.IVA_1 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ( ), giusta procura generale alle liti per C.F._2 notar in Fiumicino (Rm) del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), Persona_1 ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo PEC indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere per ottenere il
2 riconoscimento dello stato di invalidità civile ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71; 2) che la predetta Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, in data
09.02.2024, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per il beneficio richiesto e il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in
Cancelleria il 23.10.2024, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di inabilità; 2)
Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) CP_1
Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori CP_1 antistatari. Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva il resistente il quale chiedeva di verificare d'ufficio l'ammissibilità CP_1 del ricorso, eccependo la nullità del ricorso e la prescrizione, l'inammissibilità della domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione e chiedendo, nel CP_2 merito, il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e degli atti del procedimento per ATPO R.g. 596/2024), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di nonché della tempestività del dissenso espresso ex art. 445 bis CP_3 co. 4 c.p.c. e del ricorso introduttivo del presente giudizio.
4. Nel merito, la domanda proposta da per il Parte_1
3 riconoscimento del diritto all'assegno di inabilità ex artt. 2 e 13 della legge
n. 118/71 è infondata e, pertanto, va rigettata.
Infatti, quanto al requisito sanitario, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott.
[...]
ha riconosciuto che le patologie, di cui la parte ricorrente è affetta, non sono Per_2 tali da raggiungere quel livello di gravità necessario per il riconoscimento dell'assegno di inabilità, cioè tali patologie non sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari al 74%, in quanto le minorazioni accertate determinano una percentuale pari al 72% (cfr. perizia a firma del C.T.U., dott. agli atti). Persona_2
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Vale soggiungere che la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Ciascuna delle patologie, cui la parte ricorrente fa riferimento al fine di fondare la propria pretesa (cardiopatia ipertrofica NHYA classe II, poliartrosi, BPCO), è stata esaminata e valutata dal Ctu, dott. il quale, con motivazione logica e Per_3 completa, ha concluso nei termini contestati (cfr. relazione peritale depositata nel procedimento di atp n. 596/2024 R.G.).
Non si ritiene pertanto che sussistano gli estremi per rinnovare gli accertamenti tecnici: d'altronde, la parte ricorrente non ha allegato nuova documentazione medica né al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione atp né successivamente: trattasi sostanzialmente della stessa documentazione già depositata in sede di procedimento di atp ed esaminata dal Ctu.
5. In conclusione, in difetto di elementi tali da giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello
4 stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002. Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite.
3) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto dal Gdl della fase sommaria, definitivamente a carico dell' CP_1
Avellino, 19/09/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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