Articolo 108 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 107
Versione
13 aprile 1963
Art. 108.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvedera' con la maggiore disponibilita' di cui all'articolo precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 13 aprile 1963