Art. 108.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvedera' con la maggiore disponibilita' di cui all'articolo precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvedera' con la maggiore disponibilita' di cui all'articolo precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.