TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/10/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6563/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6563/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Della Mura Parte_1 C.F._1
Francesco, domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla Piazza D'Amora n. 3;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IE PE RO, domiciliata in Nocera Inferiore alla via Attilio Barbarulo n. 22;
RESISTENTE
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
) e (C.F. ); P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.12.2021 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219002023132/000 di euro 52.871,26 ad ella notificata il
18.11.2021 ad istanza dell' (d'ora in poi , la quale – per Controparte_1 CP_5 quanto qui rileva - origina dalle seguenti cartelle di pagamento notificate tra il 2015 ed il 2020:
1 1) cartella di pagamento n. 10020150013934124000 di euro 10.748,48 asseritamente notificata il
7.9.2015 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_4
2) cartella di pagamento n. 10020170019530763000 di euro 6.415,87 asseritamente notificata il
12.2.2018 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_3
3) cartella di pagamento n. 10020170023263606000 di euro 1.284,90 asseritamente notificata il
10.4.2018 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_3
4) cartella di pagamento n. 10020190014384185000 di euro 7.051,63 asseritamente notificata il
16.01.2020 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_2
5) cartella di pagamento n. 10020190014952200000 di euro 1.880,84 asseritamente notificata il
12.3.2020 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_2
6) cartella di pagamento n. 10020190030648572000 di euro 1.994,36 asseritamente notificata il
16.1.2020 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la . CP_3 CP_2
La ricorrente ha chiesto dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis nei suoi confronti per i seguenti motivi:
1) omessa notifica del cd. atto di contestazione e delle ordinanze di ingiunzione al pagamento delle somme prodromiche alle cartelle e alla successiva intimazione di pagamento, con conseguente illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione emesse dalle Prefetture di , e CP_4 CP_3
ed estinzione delle obbligazioni di pagamento ai sensi degli artt. 8 bis legge n. CP_2
386/1990 e art. 14 legge n. 689/1981;
2) omessa notifica delle cartelle di pagamento;
3) invalidità dell'intimazione di pagamento e delle precedenti cartelle per omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4) prescrizione quinquennale del credito di cui alla cartella n. 10020150013934124000 dell'importo di euro 10.754,36, essendo comunque decorsi oltre cinque anni tra la presunta notifica della cartella (07.09.2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento (18.11.2021)
Con comparsa depositata il 27.04.2022 si è costituita l' chiedendo il rigetto CP_5 dell'opposizione.
2 In data 08.02.2022 il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza del 19.05.2022 agli uffici di
Prefettura di (mediante invio all'indirizzo pec presente nel CP_4 Email_1 registro pubblico pp.aa.), (mediante invio all'inidirizzo pec CP_2 Email_2 presente nel registro pubblico pp.a..) e (mediante invio all'indirizzo pec CP_3 presente nel registro pubblico pp.aa.). Email_3
Con provvedimento del 18.10.2024 è stata rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti degli enti creditori ed è stato fissato il termine perentorio per la rinotifica.
In data 17.3.2025 parte ricorrente ha dimostrato di aver correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti delle Prefetture di , e mediante invio del CP_2 CP_4 CP_3 ricorso e del provvedimento del 18.10.2024 all'indirizzo pec Email_4 presente nel registro pubblico pp.aa..
Nessuno degli enti creditori si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, occorre osservare che dall'estratto di ruolo prodotto dall' si evince che i CP_5 crediti di cui alle cartelle contestate dalla ricorrente originano da ordinanze di ingiunzione emesse il
03.10.2012, 25.03.2015, 07.04.2015, 22.04.2015, 09.05.2016, 21.05.2016, 29.07.2016 e che, come sopra osservato, le stessa afferiscono a sanzioni comminate ai sensi della legge n. 386/1990, la quale all'art. 8 bis co. 3 dispone che “entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni”.
Il comma 6 del citato art. 8 bis precisa che “si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili”.
A sua volta l'art. 14 co. legge n. 689/1981 prescrive l'obbligo di contestare la violazione immediatamente oppure, qualora ciò non sia possibile, entro il termine di novanta giorni, prevedendo al comma 6 che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da ultimo, l'art. 6 d. lgs. n. 150/2021 prevede che l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di una sanzione amministrativa comminata ai sensi della legge n. 386/1990 si propone davanti al Tribunale, “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”.
Orbene, tra le altre cose parte opponente ha eccepito l'omessa notifica sia delle ordinanze di ingiunzione (con conseguente estinzione delle obbligazioni ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981) sia
3 delle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento, sostanzialmente deducendo che quest'ultima ha rappresentato il primo momento in cui si è avuta notizia delle sanzioni.
Da tanto consegue che assume priorità logica l'esame del secondo motivo di opposizione.
In particolare, occorre verificare se le cartelle di pagamento in contestazione siano state o meno validamente notificate;
difatti, nel primo caso l'eccezione di estinzione delle obbligazioni ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981 sarebbe inammissibile in quanto, trattandosi di un motivo di opposizione di natura cd. recuperatoria (in quanto volto a contestare la legittimità della sanzione), lo stesso andava sollevato entro trenta giorni dalla notifica della cartella a mente dell'art. 6 d. lgs. n. 150/2011 e dei principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione (tra le tante, cfr. Cas. Civ. n. 22080/2017).
Invero, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento (ma i medesimi principi valgono anche in relazione all'intimazione di pagamento) occorre distinguere diverse ipotesi e precisamente:
1) in caso di notifica effettuata a mezzo posta e consegna dell'atto non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr. art. 26 co. 1 secondo periodo del d.p.r. n. 602/1973 e, tra le altre, Cass. civ. n. 12470/2020, n. 19680/2020, n. 28872/2018, n.
10037/2019, n. 16949/2014, n. 10012/2021, n. 2377/2022, etc.).
Viceversa, qualora la cartella sia stata notificata non già a mezzo posta bensì nelle forme ordinarie e dunque mediante agente notificatore (art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n.
602/1973) quest'ultimo, successivamente alla consegna della cartella a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, “dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata” (art. 60 co. 1 lett. b-bis d.p.r. n. 600/1973 e Cass. civ. n. 8700/2020).
In questo caso non occorre la spedizione di una raccomandata cd. con ricevuta di ritorno in quanto la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto al familiare o addetto alla casa. E' invece necessario e sufficiente l'invio di una raccomandata informativa cd. semplice (ossia senza ricevuta di ritorno), la quale non rappresenta un elemento perfezionativo della notifica ma costituisce soltanto un adempimento ulteriore a garanzia del notificato. Ne deriva che per il perfezionamento della notifica è sufficiente che l'agente notificatore indichi la qualità del consegnatario e dia atto di aver inviato la raccomandata. Allo stesso modo l'. è CP_5 tenuta a dimostrare di aver effettivamente spedito la raccomandata informativa
4 (indicandone anche il numero di cronologico).
2) In caso irreperibilità cd. relativa del destinataro (ossia di assenza temporanea o incapacità
o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c.) occorre fare riferimento all'articolo
26 del d.p.r. n. 602/1973, il quale al comma 4 stabilisce che “nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del d.p.r. n. 600/1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune”, mentre il comma
6 dispone che “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto [d.p.r. 600/1973, n.d.r.]”.
A sua volta il citato articolo 60 del d.p.r. n. 600/1973 dispone che “la notificazione degli avvisi
e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche”.
Ne deriva che ai sensi del combinato disposto delle norme appena richiamate, nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., l'agente notificatore, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.:
a) deposita la copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
A tal proposito con la sentenza n. 258/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 co. 4 del d.p.r. n. 602/1973 nella parte in cui prevedeva che, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, la notifica della cartella poteva avvenire attraverso il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), D.P.R. 600/1973.
Così operando la Consulta ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto delle disposizioni citate alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
“assolutamente” irreperibile, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
“relativamente” irreperibile, ipotesi per la quale è applicabile il disposto dell'articolo 26, comma 6, d.p.r. n. 602/1973, e quindi dell'articolo 140 c.p.c. (cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'articolo 60 D.P.R. 600/1973).
In applicazione di tali disposizioni la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “nei casi di
5 “irreperibilità relativa” del destinatario va applicato l'articolo 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 60, comma
1, lett. e), D.P.R. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cfr., Cass. sent. n.
25079/2014; Cass. ord. n. 9782/2018; Cass. ord. n. 27825/2018, Cass. civ. n. 26938/2019).
3) In caso di irreperibilità assoluta del destinatario (ossia quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente) opera l'art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. 600/1973, in forza del quale in questi casi “l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Ne deriva che in questo caso non occorre la spedizione della raccomandata a/r.
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate legislative e giurisprudenziali, occorre osservare come dai documenti prodotti in atti fin dal primo grado si evince che:
- la cartella di pagamento n. 10020150013934124000 è stata ritualmente notificata il
7.9.2015 a mezzo agente notificatore (dunque nelle forme di cui all'art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n. 602/1973), avendo l'a.d.e.r. dato prova di aver affisso l'avviso di notifica presso l'abitazione del destinatario e di aver depositato l'atto presso la casa comunale (stante la temporanea assenza del destinatario), nonché di aver dato notizia della notifica al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (quest'ultima restituita al mittente per compiuta giacenza);
- la cartella di pagamento n. 10020170019530763000 è stata ritualmente notificata il
12.2.2018 mediante consegna dell'atto al destinatario;
- la cartella di pagamento n. 10020170023263606000 è stata ritualmente notificata il
10.4.2018 a mezzo agente notificatore (dunque nelle forme di cui all'art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n. 602/1973), avendo l'a.d.e.r. dato prova di aver affisso l'avviso di notifica presso l'abitazione del destinatario e di aver depositato l'atto presso la casa (stante la CP_6 temporanea assenza del destinatario), nonché di aver dato notizia della notifica al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (quest'ultima consegnata a mani del destinatario);
- la cartella di pagamento n. 10020190014384185000 è stata ritualmente notificata il
6 16.1.2020 mediante consegna a persona qualificatasi come marito della destinataria odierna opponente e successiva raccomandata informativa inviata il 25.1.2020 (cfr. timbro postale apposto in calce al prospetto riepilogativo delle raccomandate prodotto dall' CP_5
Ne deriva la ritualità di tale notificazione, atteso che in questo caso l'a.d.e.r. non era tenuta all'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno bensì di una raccomandata semplice, della quale l'agente notificatore ha attestato l'invio nella relata di notifica (e tale attestazione fa fede fino a querela di falso);
- la cartella di pagamento n. 10020190014952200000 di euro 1.880,84 non risulta correttamente notificata. Difatti, la relata di notificazione non è correttamente compilata dall'agente notificatore, non risultando indicata la ragione della mancata consegna e, per questa ragione, a nulla rilevando i successivi adempimenti documentati dal concessionario della riscossione;
- la cartella di pagamento n. 10020190030648572000 è stata correttamente notificata il
16.1.2020 mediante consegna a persona qualificatasi come marito della destinataria odierna opponente e successiva raccomandata informativa inviata il 25.1.2020 (cfr. timbro postale apposto in calce al prospetto riepilogativo delle raccomandate prodotto dall' CP_5
Ne deriva la ritualità di tale notificazione, atteso che in questo caso l' non era tenuta CP_5 all'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno bensì di una raccomandata semplice, della quale l'agente notificatore ha attestato l'invio nella relata di notifica (e tale attestazione fa fede fino a querela di falso).
Essendo state validamente notificate le cartelle n. 10020150013934124000, n.
10020170019530763000, n. 10020170023263606000, n. 10020190014384185000 e n.
10020190030648572000, è in questa sede inammissibile la contestazione delle sanzioni ivi richiamate, giacché la stessa andava sollevata proponendo opposizione entro trenta giorni dalla ricezione delle cartelle.
Tale conclusione vale anche relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla cartella n. 10020150013934124000 notificata il 07.09.2015 in quanto, se è vero che la successiva intimazione è stata notificata oltre il quinquennio (ossia il 18.11.2021), nel caso di specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021
(pari a n. 541 giorni) introdotta dalla legislazione emergenziale correlata al cd. covid 19.
Seppur per ragioni parzialmente diverse, medesima sorte segue anche la contestazione relativa alla cartella n. n. 10020190014952200000.
Difatti, posto che dagli atti di causa si evince il mancato perfezionamento della sua
7 notificazione, parte attrice avrebbe dovuto contestare la sanzione amministrativa ivi riportata proponendo opposizione entro trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione di pagamento, essendo quest'ultimo il momento in cui la stessa ha avuto notizia della sanzione.
Tuttavia, ricevuta l'intimazione il 18.11.2021, l'odierno giudizio è stato introdotto soltanto il
22.12.2021, dunque tardivamente.
Al riguardo, è inconferente il documento prodotto da circa la presunta Parte_1 interruzione dei servizi informatici ministeriali dal 17.12.2021 al 20.12.2021, in quanto nella stessa comunicazione veniva precisato che tale interruzione non avrebbe riguardato il deposito degli atti telematici da parte degli Avvocati
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018) con riferimento ai giudizi di valore fino ad euro 52.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione
2) condanna al pagamento in via solidale delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso, oltre spese Controparte_1 generali (15%), iva e cpa.
Si comunichi.
Nocera Inferiore, 06/10/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6563/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Della Mura Parte_1 C.F._1
Francesco, domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla Piazza D'Amora n. 3;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IE PE RO, domiciliata in Nocera Inferiore alla via Attilio Barbarulo n. 22;
RESISTENTE
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
) e (C.F. ); P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.12.2021 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219002023132/000 di euro 52.871,26 ad ella notificata il
18.11.2021 ad istanza dell' (d'ora in poi , la quale – per Controparte_1 CP_5 quanto qui rileva - origina dalle seguenti cartelle di pagamento notificate tra il 2015 ed il 2020:
1 1) cartella di pagamento n. 10020150013934124000 di euro 10.748,48 asseritamente notificata il
7.9.2015 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_4
2) cartella di pagamento n. 10020170019530763000 di euro 6.415,87 asseritamente notificata il
12.2.2018 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_3
3) cartella di pagamento n. 10020170023263606000 di euro 1.284,90 asseritamente notificata il
10.4.2018 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_3
4) cartella di pagamento n. 10020190014384185000 di euro 7.051,63 asseritamente notificata il
16.01.2020 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_2
5) cartella di pagamento n. 10020190014952200000 di euro 1.880,84 asseritamente notificata il
12.3.2020 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la;
Controparte_2
6) cartella di pagamento n. 10020190030648572000 di euro 1.994,36 asseritamente notificata il
16.1.2020 ed emessa per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista che vede quale ente che ha emesso il ruolo la . CP_3 CP_2
La ricorrente ha chiesto dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis nei suoi confronti per i seguenti motivi:
1) omessa notifica del cd. atto di contestazione e delle ordinanze di ingiunzione al pagamento delle somme prodromiche alle cartelle e alla successiva intimazione di pagamento, con conseguente illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione emesse dalle Prefetture di , e CP_4 CP_3
ed estinzione delle obbligazioni di pagamento ai sensi degli artt. 8 bis legge n. CP_2
386/1990 e art. 14 legge n. 689/1981;
2) omessa notifica delle cartelle di pagamento;
3) invalidità dell'intimazione di pagamento e delle precedenti cartelle per omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4) prescrizione quinquennale del credito di cui alla cartella n. 10020150013934124000 dell'importo di euro 10.754,36, essendo comunque decorsi oltre cinque anni tra la presunta notifica della cartella (07.09.2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento (18.11.2021)
Con comparsa depositata il 27.04.2022 si è costituita l' chiedendo il rigetto CP_5 dell'opposizione.
2 In data 08.02.2022 il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza del 19.05.2022 agli uffici di
Prefettura di (mediante invio all'indirizzo pec presente nel CP_4 Email_1 registro pubblico pp.aa.), (mediante invio all'inidirizzo pec CP_2 Email_2 presente nel registro pubblico pp.a..) e (mediante invio all'indirizzo pec CP_3 presente nel registro pubblico pp.aa.). Email_3
Con provvedimento del 18.10.2024 è stata rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti degli enti creditori ed è stato fissato il termine perentorio per la rinotifica.
In data 17.3.2025 parte ricorrente ha dimostrato di aver correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti delle Prefetture di , e mediante invio del CP_2 CP_4 CP_3 ricorso e del provvedimento del 18.10.2024 all'indirizzo pec Email_4 presente nel registro pubblico pp.aa..
Nessuno degli enti creditori si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, occorre osservare che dall'estratto di ruolo prodotto dall' si evince che i CP_5 crediti di cui alle cartelle contestate dalla ricorrente originano da ordinanze di ingiunzione emesse il
03.10.2012, 25.03.2015, 07.04.2015, 22.04.2015, 09.05.2016, 21.05.2016, 29.07.2016 e che, come sopra osservato, le stessa afferiscono a sanzioni comminate ai sensi della legge n. 386/1990, la quale all'art. 8 bis co. 3 dispone che “entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni”.
Il comma 6 del citato art. 8 bis precisa che “si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili”.
A sua volta l'art. 14 co. legge n. 689/1981 prescrive l'obbligo di contestare la violazione immediatamente oppure, qualora ciò non sia possibile, entro il termine di novanta giorni, prevedendo al comma 6 che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da ultimo, l'art. 6 d. lgs. n. 150/2021 prevede che l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di una sanzione amministrativa comminata ai sensi della legge n. 386/1990 si propone davanti al Tribunale, “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”.
Orbene, tra le altre cose parte opponente ha eccepito l'omessa notifica sia delle ordinanze di ingiunzione (con conseguente estinzione delle obbligazioni ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981) sia
3 delle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento, sostanzialmente deducendo che quest'ultima ha rappresentato il primo momento in cui si è avuta notizia delle sanzioni.
Da tanto consegue che assume priorità logica l'esame del secondo motivo di opposizione.
In particolare, occorre verificare se le cartelle di pagamento in contestazione siano state o meno validamente notificate;
difatti, nel primo caso l'eccezione di estinzione delle obbligazioni ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981 sarebbe inammissibile in quanto, trattandosi di un motivo di opposizione di natura cd. recuperatoria (in quanto volto a contestare la legittimità della sanzione), lo stesso andava sollevato entro trenta giorni dalla notifica della cartella a mente dell'art. 6 d. lgs. n. 150/2011 e dei principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione (tra le tante, cfr. Cas. Civ. n. 22080/2017).
Invero, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento (ma i medesimi principi valgono anche in relazione all'intimazione di pagamento) occorre distinguere diverse ipotesi e precisamente:
1) in caso di notifica effettuata a mezzo posta e consegna dell'atto non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr. art. 26 co. 1 secondo periodo del d.p.r. n. 602/1973 e, tra le altre, Cass. civ. n. 12470/2020, n. 19680/2020, n. 28872/2018, n.
10037/2019, n. 16949/2014, n. 10012/2021, n. 2377/2022, etc.).
Viceversa, qualora la cartella sia stata notificata non già a mezzo posta bensì nelle forme ordinarie e dunque mediante agente notificatore (art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n.
602/1973) quest'ultimo, successivamente alla consegna della cartella a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, “dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata” (art. 60 co. 1 lett. b-bis d.p.r. n. 600/1973 e Cass. civ. n. 8700/2020).
In questo caso non occorre la spedizione di una raccomandata cd. con ricevuta di ritorno in quanto la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto al familiare o addetto alla casa. E' invece necessario e sufficiente l'invio di una raccomandata informativa cd. semplice (ossia senza ricevuta di ritorno), la quale non rappresenta un elemento perfezionativo della notifica ma costituisce soltanto un adempimento ulteriore a garanzia del notificato. Ne deriva che per il perfezionamento della notifica è sufficiente che l'agente notificatore indichi la qualità del consegnatario e dia atto di aver inviato la raccomandata. Allo stesso modo l'. è CP_5 tenuta a dimostrare di aver effettivamente spedito la raccomandata informativa
4 (indicandone anche il numero di cronologico).
2) In caso irreperibilità cd. relativa del destinataro (ossia di assenza temporanea o incapacità
o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c.) occorre fare riferimento all'articolo
26 del d.p.r. n. 602/1973, il quale al comma 4 stabilisce che “nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del d.p.r. n. 600/1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune”, mentre il comma
6 dispone che “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto [d.p.r. 600/1973, n.d.r.]”.
A sua volta il citato articolo 60 del d.p.r. n. 600/1973 dispone che “la notificazione degli avvisi
e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche”.
Ne deriva che ai sensi del combinato disposto delle norme appena richiamate, nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., l'agente notificatore, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.:
a) deposita la copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
A tal proposito con la sentenza n. 258/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 co. 4 del d.p.r. n. 602/1973 nella parte in cui prevedeva che, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, la notifica della cartella poteva avvenire attraverso il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), D.P.R. 600/1973.
Così operando la Consulta ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto delle disposizioni citate alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
“assolutamente” irreperibile, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
“relativamente” irreperibile, ipotesi per la quale è applicabile il disposto dell'articolo 26, comma 6, d.p.r. n. 602/1973, e quindi dell'articolo 140 c.p.c. (cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'articolo 60 D.P.R. 600/1973).
In applicazione di tali disposizioni la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “nei casi di
5 “irreperibilità relativa” del destinatario va applicato l'articolo 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 60, comma
1, lett. e), D.P.R. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cfr., Cass. sent. n.
25079/2014; Cass. ord. n. 9782/2018; Cass. ord. n. 27825/2018, Cass. civ. n. 26938/2019).
3) In caso di irreperibilità assoluta del destinatario (ossia quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente) opera l'art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. 600/1973, in forza del quale in questi casi “l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Ne deriva che in questo caso non occorre la spedizione della raccomandata a/r.
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate legislative e giurisprudenziali, occorre osservare come dai documenti prodotti in atti fin dal primo grado si evince che:
- la cartella di pagamento n. 10020150013934124000 è stata ritualmente notificata il
7.9.2015 a mezzo agente notificatore (dunque nelle forme di cui all'art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n. 602/1973), avendo l'a.d.e.r. dato prova di aver affisso l'avviso di notifica presso l'abitazione del destinatario e di aver depositato l'atto presso la casa comunale (stante la temporanea assenza del destinatario), nonché di aver dato notizia della notifica al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (quest'ultima restituita al mittente per compiuta giacenza);
- la cartella di pagamento n. 10020170019530763000 è stata ritualmente notificata il
12.2.2018 mediante consegna dell'atto al destinatario;
- la cartella di pagamento n. 10020170023263606000 è stata ritualmente notificata il
10.4.2018 a mezzo agente notificatore (dunque nelle forme di cui all'art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n. 602/1973), avendo l'a.d.e.r. dato prova di aver affisso l'avviso di notifica presso l'abitazione del destinatario e di aver depositato l'atto presso la casa (stante la CP_6 temporanea assenza del destinatario), nonché di aver dato notizia della notifica al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (quest'ultima consegnata a mani del destinatario);
- la cartella di pagamento n. 10020190014384185000 è stata ritualmente notificata il
6 16.1.2020 mediante consegna a persona qualificatasi come marito della destinataria odierna opponente e successiva raccomandata informativa inviata il 25.1.2020 (cfr. timbro postale apposto in calce al prospetto riepilogativo delle raccomandate prodotto dall' CP_5
Ne deriva la ritualità di tale notificazione, atteso che in questo caso l'a.d.e.r. non era tenuta all'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno bensì di una raccomandata semplice, della quale l'agente notificatore ha attestato l'invio nella relata di notifica (e tale attestazione fa fede fino a querela di falso);
- la cartella di pagamento n. 10020190014952200000 di euro 1.880,84 non risulta correttamente notificata. Difatti, la relata di notificazione non è correttamente compilata dall'agente notificatore, non risultando indicata la ragione della mancata consegna e, per questa ragione, a nulla rilevando i successivi adempimenti documentati dal concessionario della riscossione;
- la cartella di pagamento n. 10020190030648572000 è stata correttamente notificata il
16.1.2020 mediante consegna a persona qualificatasi come marito della destinataria odierna opponente e successiva raccomandata informativa inviata il 25.1.2020 (cfr. timbro postale apposto in calce al prospetto riepilogativo delle raccomandate prodotto dall' CP_5
Ne deriva la ritualità di tale notificazione, atteso che in questo caso l' non era tenuta CP_5 all'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno bensì di una raccomandata semplice, della quale l'agente notificatore ha attestato l'invio nella relata di notifica (e tale attestazione fa fede fino a querela di falso).
Essendo state validamente notificate le cartelle n. 10020150013934124000, n.
10020170019530763000, n. 10020170023263606000, n. 10020190014384185000 e n.
10020190030648572000, è in questa sede inammissibile la contestazione delle sanzioni ivi richiamate, giacché la stessa andava sollevata proponendo opposizione entro trenta giorni dalla ricezione delle cartelle.
Tale conclusione vale anche relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla cartella n. 10020150013934124000 notificata il 07.09.2015 in quanto, se è vero che la successiva intimazione è stata notificata oltre il quinquennio (ossia il 18.11.2021), nel caso di specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021
(pari a n. 541 giorni) introdotta dalla legislazione emergenziale correlata al cd. covid 19.
Seppur per ragioni parzialmente diverse, medesima sorte segue anche la contestazione relativa alla cartella n. n. 10020190014952200000.
Difatti, posto che dagli atti di causa si evince il mancato perfezionamento della sua
7 notificazione, parte attrice avrebbe dovuto contestare la sanzione amministrativa ivi riportata proponendo opposizione entro trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione di pagamento, essendo quest'ultimo il momento in cui la stessa ha avuto notizia della sanzione.
Tuttavia, ricevuta l'intimazione il 18.11.2021, l'odierno giudizio è stato introdotto soltanto il
22.12.2021, dunque tardivamente.
Al riguardo, è inconferente il documento prodotto da circa la presunta Parte_1 interruzione dei servizi informatici ministeriali dal 17.12.2021 al 20.12.2021, in quanto nella stessa comunicazione veniva precisato che tale interruzione non avrebbe riguardato il deposito degli atti telematici da parte degli Avvocati
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018) con riferimento ai giudizi di valore fino ad euro 52.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione
2) condanna al pagamento in via solidale delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso, oltre spese Controparte_1 generali (15%), iva e cpa.
Si comunichi.
Nocera Inferiore, 06/10/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
8