Art. 11.
Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.
Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuera' a percepire gli assegni ed indennita' che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.
Il limite di eta', per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda e' stabilito in anni 60, con facolta' dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di eta' con provvedimento da rinnovasi di anno in anno, sempreche' risulti accertata la sua piena idoneita' fisica e professionale.
Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.
Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuera' a percepire gli assegni ed indennita' che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.
Il limite di eta', per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda e' stabilito in anni 60, con facolta' dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di eta' con provvedimento da rinnovasi di anno in anno, sempreche' risulti accertata la sua piena idoneita' fisica e professionale.