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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5974/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5974/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PIGLIAPOCO MASSIMO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BANCHERI TOMMASO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Paliano (FR) in data 15.12.1985.
Il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Paliano al n. 3, Parte II,
Serie A, anno 1985. Dall'unione sono nati due figli, (n. 19.5.1986) e (n. 6.12.1993), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ex artt. 473 bis.14 e bis.49 c.p.c. regolarmente depositato, ha chiesto Parte_1 la pronuncia della separazione dei coniugi e, previo passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si è costituita chiedendo a Controparte_1
sua volta la pronuncia di separazione dei coniugi nonché la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, unitamente ad un assegno di mantenimento per sé.
All'udienza di comparizione personale del 18.3.2024, il Giudice relatore, dopo avere ampiamente sentito entrambe le parti sui fatti di causa, ha formulato una proposta conciliativa, la quale è stata accettata dalle parti nei seguenti termini: “rinuncia della resistente alla domanda di addebito;
assegno di mantenimento di € 150,00 mensili a carico del ricorrente a favore della resistente”.
All'udienza del 3.4.2024 le parti hanno quindi chiesto la conversione del rito e la rimessione della causa al Collegio per la sentenza parziale di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 810/2024 del 8.4.2024 il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui all'accordo raggiunto. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione e all'accordo raggiunto all'udienza del 18.3.2024 anche in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno attestato il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paliano (FR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/11/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5974/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PIGLIAPOCO MASSIMO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BANCHERI TOMMASO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Paliano (FR) in data 15.12.1985.
Il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Paliano al n. 3, Parte II,
Serie A, anno 1985. Dall'unione sono nati due figli, (n. 19.5.1986) e (n. 6.12.1993), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ex artt. 473 bis.14 e bis.49 c.p.c. regolarmente depositato, ha chiesto Parte_1 la pronuncia della separazione dei coniugi e, previo passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si è costituita chiedendo a Controparte_1
sua volta la pronuncia di separazione dei coniugi nonché la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, unitamente ad un assegno di mantenimento per sé.
All'udienza di comparizione personale del 18.3.2024, il Giudice relatore, dopo avere ampiamente sentito entrambe le parti sui fatti di causa, ha formulato una proposta conciliativa, la quale è stata accettata dalle parti nei seguenti termini: “rinuncia della resistente alla domanda di addebito;
assegno di mantenimento di € 150,00 mensili a carico del ricorrente a favore della resistente”.
All'udienza del 3.4.2024 le parti hanno quindi chiesto la conversione del rito e la rimessione della causa al Collegio per la sentenza parziale di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 810/2024 del 8.4.2024 il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui all'accordo raggiunto. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione e all'accordo raggiunto all'udienza del 18.3.2024 anche in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno attestato il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paliano (FR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/11/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi