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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 139/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il GOT, dott. Paola Scarabotti, all'esito dell'udienza del 16.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a trattazione scritta;
lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente;
letti gli atti e i documenti, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito riportata.
Il GOT
Dott. Paola Scarabotti
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Paola Scarabotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. N. 139/2025
Promossa da:
, (PI ), in persona del procuratore speciale e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale incorporante della rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. ROBERTO RAINONE del Foro di Salerno
1 RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE avente per oggetto: altri istituti relativi alle successioni (codice 129999)
Conclusioni di parte ricorrente (v. note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025):
“1) IN VIA PRINCIPALE
a) Accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione dell'eredità pura e semplice di CP_1
in forza della dichiarazione resa da quest'ultimo all'interno della procedura del
[...]
Tribunale di Lucca recante R.G.V.G. n. 367/2024;
b) Per l'effetto, Accertare e Dichiarare la qualità di erede puro e semplice del CP_1
;
[...]
c) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 C.C. del il quale Controparte_1 ha omesso di effettuare tutte le attività ex lege disposte a seguito dell'accettazione di eredità costringendo la ricorrente ad attivarsi giudizialmente al fine di evitare ulteriori danni economici e far salvo il suo diritto al soddisfacimento del proprio credito;
d) Per l'effetto, Condannare il al pagamento a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno dell'importo pari ad € 8.132,78 (euro ottomilacentotrentadue/78), ovvero della somma che l'On.le Giudicante vorrà riconoscere anche in via equitativa, oltre interessi fino alla data dell'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, con aumento del compenso fino al 30% per atti redatti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, ha chiamato Parte_1 in giudizio perché sia accertata e dichiarata l'avvenuta accettazione della Controparte_2
eredità in forma pura e semplice da parte di , in forza della dichiarazione Controparte_2 dallo stesso resa all'interno della procedura avanti al Tribunale di Lucca iscritta a RG n.
367/2024 e per l'effetto sia accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice di nonché sia accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_2
2 per aver omesso di effettuare tutte le attività legate all'accettazione dell'eredità CP_2
costringendo ad attivarsi giudizialmente al fine di far salvo il diritto al Parte_1 soddisfacimento del proprio credito e per l'effetto sia condannato al risarcimento del danno quantificato in € 8.132,78.
La ricorrente ha dedotto che, quale incorporante della è cessionaria del Parte_2
credito sorto dal contratto di finanziamento stipulato il 20.12.2019 tra il resistente e in tale qualità, ha promosso procedura di ingiunzione, iscritta a Controparte_3 ruolo al n. R.G. 936/2022 di questo Tribunale, all'esito della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 455/2022, avverso il quale non ha proposto opposizione;
con atto di CP_2
precetto notificato il 22.04.2024, ha intimato al debitore il pagamento di quanto dovuto e, a fronte dell'inerzia del predetto, ha proceduto al pignoramento di due immobili pervenuti al in qualità di erede della madre deceduta il 30.12.2015 a CP_2 Persona_1
Camaiore (LU); nelle more della procedura esecutiva, iscritta al n. R.G.E. 151/2023 di questo
Tribunale, è stata depositata istanza di vendita, ma dalle risultanze catastali è emerso che il risulta ancora chiamato all'eredità, non avendo provveduto alla relativa accettazione CP_2
o rinuncia;
pertanto, con provvedimento del 05.10.2023, il Giudice dell'esecuzione gli ha assegnato un termine, prorogato su successiva istanza, per “documentare l'avvenuta iscrizione a ruolo di un procedimento volto ad accertare la qualità di erede in capo all'esecutato e quindi a conseguire un titolo trascrivibile”; pertanto, all'uopo, ha instaurato un procedimento ex art. 481 c.c. innanzi al Tribunale di Lucca, nell'ambito del quale il Giudice ha fissato al
20.06.2024 il termine entro cui il avrebbe dovuto dichiarare se accettare o rinunciare CP_2 all'eredità della madre;
il si è costituito in giudizio producendo dichiarazione di CP_2 accettazione dell'eredità; in seguito, al fine di evitare la sospensione e/o estinzione della procedura immobiliare, poi sospeso, ha chiesto un provvedimento di urgenza ex art. 669 bis e
700 c.p.c. da utilizzare per procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità, al cui procedimento il resistente non ha partecipato, che è stato rigettato per difetto del periculum in mora;
il dunque, non ha ancora provveduto alla trascrizione dell'accettazione CP_2 dell'eredità, omissione che non consente la vendita dei beni oggetto di pignoramento e il conseguente recupero del credito e la dichiarazione dallo stesso versata nel procedimento n.
R.G. 367/2024 V.G. non è utilizzabile per richiedere la trascrizione dell'accettazione dell'eredità in sostituzione dell'erede, sicchè ha instaurato la presente domanda giudiziale con
3 rito semplificato per chiedere l'accertamento della qualità di erede puro e semplice di
. Controparte_2
Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.4.2025, celebrata ex art. 127 bis c.p.c., dichiarata la contumacia del resistente, il procedimento è stato rinviato, per la discussione orale e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.6.2025 da celebrarsi ex art. 127 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 16.6.2025 la causa perviene in decisione.
***
La domanda è fondata ed è accolta per quanto di ragione.
1. L'accertamento della qualità di erede di Controparte_2
Preliminarmente, emerge dalla lettura degli atti l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia che accerti l'intervenuta accettazione dell'eredità della madre da parte del resistente al fine di ottenere un titolo valido per la trascrizione, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, co. 2 c.c.
La società ricorrente ha fornito la prova documentale volta alla dimostrazione che il resistente ha acquistato il titolo di erede della di lui madre, allegando la dichiarazione firmata di accettazione dell'eredità beneficiata o in forma pura e semplice, nella impossibilità di redigere l'inventario, resa nell'ambito della procedura ex art. 481 c.c. in cui il resistente si è costituito a ministero di difensore e notificata a mezzo pec (v. docc. nn. 20,21,22).
Occorre inoltre ricordare che, secondo il disposto dell'art. 488 c.c., il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari e al quale viene assegnato un termine a norma dell'art. 481 c.c. deve, entro tale termine, compiere anche l'inventario, perché se rende la dichiarazione di accettazione beneficiata e non anche l'inventario, egli viene considerato erede puro e semplice.
Ebbene, nel caso di specie, ricorre proprio l'ipotesi prevista dall'art. 488 c.c. atteso che, da quanto emerso nel giudizio, non risulta essere stato redatto alcun inventario dei beni, sicchè
ha acquistato la qualità di erede puro e semplice. Controparte_2
Consegue per legge l'obbligo del Conservatore di trascrivere la presente sentenza.
2. La responsabilità ex art. 2043 c.c. e i danni risarcibili
4 La società ricorrente ha ravvisato nel comportamento del resistente - che non ha provveduto alle formalità previste dalla legge in punto di accettazione dell'eredità - una condotta illecita ex art. 2043 c.c. con diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle azioni giudiziarie che la ricorrente è stata costretta ad intraprendere per veder tutelati i propri diritti.
Nel caso della responsabilità extracontrattuale, come noto, grava sul danneggiato l'onere di provare tutti i fatti costitutivi dell'illecito. Va pertanto verificato se la ricorrente ha assolto all'onere di provare gli elementi costituitivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., ossia il fatto doloso o colposo del resistente, i danni subiti ed il nesso di causalità tra gli stessi.
Secondo l'assunto della ricorrente, la mancata accettazione dell'eredità, prima, e la mancata trascrizione, poi, l'ha indotta a promuovere nei confronti del resistente l'azione ex art. 481 c.c.
e la richiesta di un provvedimento di urgenza (rigettato).
Ebbene, se risulta provato che il resistente, dopo aver dichiarato di accettare l'eredità della di lui madre nell'ambito della procedura ex art. 481 c.c., non ha provveduto alla formalità della trascrizione della accettazione, non risulta invece provato dalla ricorrente, onerata sul punto, che l'omissione sia stata dolosa o colposa.
Ne consegue che la domanda non può essere accolta.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto della natura contumaciale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta accettazione in forma pura e semplice da parte di , dell'eredità di Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] e deceduta a Camaiore (LU) in data Per_2
30.12.2015;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.;
5 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 società ricorrente che liquida in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese documentate, delle spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
4) ordina al Conservatore della competente Conservatoria dei RR.II. di eseguire la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, in forza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2648, co. 2 c.c., con esonero da ogni sua responsabilità.
Così deciso in Lucca, il 17.6.2025
Il GOT
Dott. Paola Scarabotti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il GOT, dott. Paola Scarabotti, all'esito dell'udienza del 16.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a trattazione scritta;
lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente;
letti gli atti e i documenti, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito riportata.
Il GOT
Dott. Paola Scarabotti
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Paola Scarabotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. N. 139/2025
Promossa da:
, (PI ), in persona del procuratore speciale e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale incorporante della rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. ROBERTO RAINONE del Foro di Salerno
1 RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE avente per oggetto: altri istituti relativi alle successioni (codice 129999)
Conclusioni di parte ricorrente (v. note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025):
“1) IN VIA PRINCIPALE
a) Accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione dell'eredità pura e semplice di CP_1
in forza della dichiarazione resa da quest'ultimo all'interno della procedura del
[...]
Tribunale di Lucca recante R.G.V.G. n. 367/2024;
b) Per l'effetto, Accertare e Dichiarare la qualità di erede puro e semplice del CP_1
;
[...]
c) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 C.C. del il quale Controparte_1 ha omesso di effettuare tutte le attività ex lege disposte a seguito dell'accettazione di eredità costringendo la ricorrente ad attivarsi giudizialmente al fine di evitare ulteriori danni economici e far salvo il suo diritto al soddisfacimento del proprio credito;
d) Per l'effetto, Condannare il al pagamento a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno dell'importo pari ad € 8.132,78 (euro ottomilacentotrentadue/78), ovvero della somma che l'On.le Giudicante vorrà riconoscere anche in via equitativa, oltre interessi fino alla data dell'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, con aumento del compenso fino al 30% per atti redatti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, ha chiamato Parte_1 in giudizio perché sia accertata e dichiarata l'avvenuta accettazione della Controparte_2
eredità in forma pura e semplice da parte di , in forza della dichiarazione Controparte_2 dallo stesso resa all'interno della procedura avanti al Tribunale di Lucca iscritta a RG n.
367/2024 e per l'effetto sia accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice di nonché sia accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_2
2 per aver omesso di effettuare tutte le attività legate all'accettazione dell'eredità CP_2
costringendo ad attivarsi giudizialmente al fine di far salvo il diritto al Parte_1 soddisfacimento del proprio credito e per l'effetto sia condannato al risarcimento del danno quantificato in € 8.132,78.
La ricorrente ha dedotto che, quale incorporante della è cessionaria del Parte_2
credito sorto dal contratto di finanziamento stipulato il 20.12.2019 tra il resistente e in tale qualità, ha promosso procedura di ingiunzione, iscritta a Controparte_3 ruolo al n. R.G. 936/2022 di questo Tribunale, all'esito della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 455/2022, avverso il quale non ha proposto opposizione;
con atto di CP_2
precetto notificato il 22.04.2024, ha intimato al debitore il pagamento di quanto dovuto e, a fronte dell'inerzia del predetto, ha proceduto al pignoramento di due immobili pervenuti al in qualità di erede della madre deceduta il 30.12.2015 a CP_2 Persona_1
Camaiore (LU); nelle more della procedura esecutiva, iscritta al n. R.G.E. 151/2023 di questo
Tribunale, è stata depositata istanza di vendita, ma dalle risultanze catastali è emerso che il risulta ancora chiamato all'eredità, non avendo provveduto alla relativa accettazione CP_2
o rinuncia;
pertanto, con provvedimento del 05.10.2023, il Giudice dell'esecuzione gli ha assegnato un termine, prorogato su successiva istanza, per “documentare l'avvenuta iscrizione a ruolo di un procedimento volto ad accertare la qualità di erede in capo all'esecutato e quindi a conseguire un titolo trascrivibile”; pertanto, all'uopo, ha instaurato un procedimento ex art. 481 c.c. innanzi al Tribunale di Lucca, nell'ambito del quale il Giudice ha fissato al
20.06.2024 il termine entro cui il avrebbe dovuto dichiarare se accettare o rinunciare CP_2 all'eredità della madre;
il si è costituito in giudizio producendo dichiarazione di CP_2 accettazione dell'eredità; in seguito, al fine di evitare la sospensione e/o estinzione della procedura immobiliare, poi sospeso, ha chiesto un provvedimento di urgenza ex art. 669 bis e
700 c.p.c. da utilizzare per procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità, al cui procedimento il resistente non ha partecipato, che è stato rigettato per difetto del periculum in mora;
il dunque, non ha ancora provveduto alla trascrizione dell'accettazione CP_2 dell'eredità, omissione che non consente la vendita dei beni oggetto di pignoramento e il conseguente recupero del credito e la dichiarazione dallo stesso versata nel procedimento n.
R.G. 367/2024 V.G. non è utilizzabile per richiedere la trascrizione dell'accettazione dell'eredità in sostituzione dell'erede, sicchè ha instaurato la presente domanda giudiziale con
3 rito semplificato per chiedere l'accertamento della qualità di erede puro e semplice di
. Controparte_2
Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.4.2025, celebrata ex art. 127 bis c.p.c., dichiarata la contumacia del resistente, il procedimento è stato rinviato, per la discussione orale e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.6.2025 da celebrarsi ex art. 127 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 16.6.2025 la causa perviene in decisione.
***
La domanda è fondata ed è accolta per quanto di ragione.
1. L'accertamento della qualità di erede di Controparte_2
Preliminarmente, emerge dalla lettura degli atti l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia che accerti l'intervenuta accettazione dell'eredità della madre da parte del resistente al fine di ottenere un titolo valido per la trascrizione, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, co. 2 c.c.
La società ricorrente ha fornito la prova documentale volta alla dimostrazione che il resistente ha acquistato il titolo di erede della di lui madre, allegando la dichiarazione firmata di accettazione dell'eredità beneficiata o in forma pura e semplice, nella impossibilità di redigere l'inventario, resa nell'ambito della procedura ex art. 481 c.c. in cui il resistente si è costituito a ministero di difensore e notificata a mezzo pec (v. docc. nn. 20,21,22).
Occorre inoltre ricordare che, secondo il disposto dell'art. 488 c.c., il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari e al quale viene assegnato un termine a norma dell'art. 481 c.c. deve, entro tale termine, compiere anche l'inventario, perché se rende la dichiarazione di accettazione beneficiata e non anche l'inventario, egli viene considerato erede puro e semplice.
Ebbene, nel caso di specie, ricorre proprio l'ipotesi prevista dall'art. 488 c.c. atteso che, da quanto emerso nel giudizio, non risulta essere stato redatto alcun inventario dei beni, sicchè
ha acquistato la qualità di erede puro e semplice. Controparte_2
Consegue per legge l'obbligo del Conservatore di trascrivere la presente sentenza.
2. La responsabilità ex art. 2043 c.c. e i danni risarcibili
4 La società ricorrente ha ravvisato nel comportamento del resistente - che non ha provveduto alle formalità previste dalla legge in punto di accettazione dell'eredità - una condotta illecita ex art. 2043 c.c. con diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle azioni giudiziarie che la ricorrente è stata costretta ad intraprendere per veder tutelati i propri diritti.
Nel caso della responsabilità extracontrattuale, come noto, grava sul danneggiato l'onere di provare tutti i fatti costitutivi dell'illecito. Va pertanto verificato se la ricorrente ha assolto all'onere di provare gli elementi costituitivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., ossia il fatto doloso o colposo del resistente, i danni subiti ed il nesso di causalità tra gli stessi.
Secondo l'assunto della ricorrente, la mancata accettazione dell'eredità, prima, e la mancata trascrizione, poi, l'ha indotta a promuovere nei confronti del resistente l'azione ex art. 481 c.c.
e la richiesta di un provvedimento di urgenza (rigettato).
Ebbene, se risulta provato che il resistente, dopo aver dichiarato di accettare l'eredità della di lui madre nell'ambito della procedura ex art. 481 c.c., non ha provveduto alla formalità della trascrizione della accettazione, non risulta invece provato dalla ricorrente, onerata sul punto, che l'omissione sia stata dolosa o colposa.
Ne consegue che la domanda non può essere accolta.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto della natura contumaciale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta accettazione in forma pura e semplice da parte di , dell'eredità di Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] e deceduta a Camaiore (LU) in data Per_2
30.12.2015;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.;
5 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 società ricorrente che liquida in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese documentate, delle spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
4) ordina al Conservatore della competente Conservatoria dei RR.II. di eseguire la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, in forza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2648, co. 2 c.c., con esonero da ogni sua responsabilità.
Così deciso in Lucca, il 17.6.2025
Il GOT
Dott. Paola Scarabotti
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