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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 24/06/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1968/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FATICONI MAURIZIO e Parte_1
VIRGILIO VALENTINA, giusta procura in atti
-ricorrente-
Controparte_1 [...]
- in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Dott.sse Lucidi Claudia e Maria Grazia Luppi
-resistente-
E CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore e scolastico, dott.ssa che lo rappresenta e lo CP_4 Controparte_5 difende personalmente ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.
-resistente-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: carta docente - RPD dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della RETRIBUZIONE-
PROFESSIONALE DOCENTI, prevista dall'art. 7 del CCNL, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
.
[...]
Per l'effetto condannare il al pagamento delle relative differenze retributive in CP_1 favore della ricorrente, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del presente ricorso, in euro 1.617,96 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Accertare e dichiarare inoltre il diritto della ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “ Parte_2
, nella misura di euro 2.500,00 per gli a.s. 2019/2020,
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quest'ultimo anno poiché alla data di presentazione del ricorso, è stato prestato servizio per più di 180 gg.
Per l'effetto condannare il convenuto all'attribuzione del predetto beneficio e CP_1 all'adozione di ogni consequenziale provvedimento per garantirne l'effettiva fruizione, a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 2.500,00 per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge”.
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1 formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto ed eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti rivendicati e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Si costituiva in giudizio eccependo il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda attorea di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso
Cass. sez. un. 9936/14).
2. In via preliminare, deve respingersi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto stante la sua posizione di datore di lavoro di parte CP_1 ricorrente.
Appare sufficiente osservare che le controversie attinenti lo svolgimento del rapporto di lavoro del personale scolastico, di ruolo e non di ruolo, per le quali, in forza dell'art.14 del
D.P.R.
8.3.1999 n. 275, legittimato passivo è il , cui il D.P.R., art. Controparte_1
15, riserva infatti, oltre a quelle ivi elencate anche le funzioni relative al reclutamento di personale e alla mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto .
E' infatti noto che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21) all'art. 14, comma 1, assegna alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relativa alla carriera scolastica, e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale, non riservate in base all'art. 15, dello stesso o ad altre specifiche disposizioni all'amministrazione centrale e periferica.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne discende che le controversie nelle quali il docente rivendica il riconoscimento di diritti connessi al rapporto di lavoro (come nel caso di specie), non può che esser fatto nei confronti del soggetto che, avendo provveduto al reclutamento (funzione - come detto - espressamente riservata all'Amministrazione centrale), ha la qualità di datore di lavoro.
Pertanto, la decisione su una controversia siffatta non può esser resa che nei confronti dell'Amministrazione centrale, unico legittimato passivo in quanto titolare del rapporto controverso.
Sulla questione si era già pronunziata la Corte di Cassazione nel 2010 (cfr. Cass., Sez. L,
Sentenza n. 21276 del 2010) ribadendo un proprio orientamento espresso nel 2004 secondo cui “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa (Cass. 20521/2008, la quale in controversia relativa all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, ha ritenuto che il riconoscimento del relativo diritto vada operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sicché sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto). Del resto, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma della L. n. 59 del 1997, art. 21, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 352 del 2001, art. 1, lett. b), che ha aggiunto al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, il comma 7 bis. il quale determina, in linea generale,
l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 11 e, quindi, della persistente operatività del foro erariale (Cass. 12977/2004) derogata nelle controversie di lavoro per effetto dello speciale criterio di collegamento fissato nell'art. 413 c.p.c., comma 5.” (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza
n. 21276 del 2010).
L'eccezione va dunque disattesa, dovendosi -al contrario e per i medesimi principi di diritto- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Sulla carta docente
3. Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
4. In via preliminare, deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico producendo in atti producendo in atti il contratto individuale di lavoro a tempo determinato inerente l'annualità scolastica attuale 2024/2025
(cfr. allegato al fascicolo di parte ricorrente),in tal guisa rendendo effettivamente prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023 (cui si farà ampio rinvio anche nel prosieguo del percorso motivazionale) ha avuto modo di chiarire che
“nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
5. Sempre in via preliminare, relativamente all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal , si osserva che, l'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione CP_1 quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 novembre 2016 per quanto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro riguarda l'anno 2016/2017 e, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 2 e 3, d.p.c.m. 28.11.2016).
Tale interpretazione ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, che ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se anteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
5.1. Nella fattispecie dedotta in giudizio la diffida allegata al fascicolo di parte ricorrente e non contestata dal convenuto è stata notificata in data 7.02.2024 onde il diritto CP_1 anelato non può dirsi prescritto per gli anni scolastici rivendicati in ricorso rispetto al dies a quo decorrente, in tal caso, dal 30.10.2019 per l'anno 2019/2020 atteso che il contratto di supplenza annuale risulta stipulato in data 13.09.2019, né può dirsi prescritto per gli ulteriori anni richiesti con l'odierno giudizio atteso che non risulta decorso, neppure, il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata e può CP_1 essere riconosciuto il beneficio anelato per gli anni rivendicati in ricorso.
5. Ciò posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “Carta Elettronica del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_6 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con previsione del tutto coerente, il DPCM n. 32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n. 15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_1 operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione unicamente ai docenti di ruolo, escludendo, invece, i docenti a tempo determinato.
Le disposizioni in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, espungendo dall'alveo dei possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES
– UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore dell'indicata normativa induce quindi a ritenere, in ragione di un'interpretazione di carattere sistematico, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro L'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo si rileva, dunque, una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l
'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art. 1 della l. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, il comma 1 del predetto art. 282 stabilisce che
“l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto specifica, altresì, che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che
(art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Tali previsioni pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicché per tale via si può affermare che della medesima devono ritenersi destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio -la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento- che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di
Giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un' ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018,
n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”
Da ultimo, a dirimere ogni eventuale residuo dubbio ermeneutico, è intervenuta la Suprema
Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., pronuncia (cui questo Tribunale ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c.) che ha chiarito che “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di
Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la
Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre
o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti
è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, CP_7
n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche del diritto ad usufruire della carta elettronica.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999,
l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la Carta
(l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza, al momento della stipula, di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, poi, di fatto, le supplenze temporanee si protraggano fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe comunque giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 6. Rapportando i principi appena enunciati alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, essendo stata documentalmente asseverata la prestazione del servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 forza di incarichi annuali, ovvero fino al termine delle attività didattiche, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
7. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, per quanto riguarda l'anno scolastico
2021/2022, durante il quale parte ricorrente risulta assegnataria di sole supplenze temporanee.
7. Ne discende, quindi, l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma
121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024.
8. Di conseguenza dev'essere accolta anche la domanda di condanna al riconoscimento del beneficio della Carta Docente per come formulata in via principale nelle conclusioni, potendosi desumere che la parte ricorrente abbia inteso chiedere l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico della Carta Docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La Carta, infatti, ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
Anche su questo profilo si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata
(n. 29961/2023), ove è stato chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne consegue il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, per gli anni scolastici innanzi indicati, alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sulla Retribuzione Professionale Docenti
9. La domanda - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti nell'a.s. 2021/2022 in qualità di docente non di ruolo di scuola superiore:
-anno 2021 per gg. 102 (n. 7 contratti continuativi dal 20.09.2021 al 08.06.2022) presso
[...]
; Controparte_3 CP_2
-anno 2022 per gg. 176 (n. 7 contratti continuativi dal 20.09.2021 al 08.06.2022, n. 4 contratti dal09.09.2022 al 09.09.2022, dal 15.06.2022 al 15.06.2022, dal 20.06.2022 al 30.06.2022 e dal01.07.2022 al 05.07.2022) presso I.I.S. “Vittorio Veneto - Salvemini” Latina (come evincibile dagli all.ti al fascicolo di parte ricorrente), con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 1.617,96 – è fondata e va accolta. - CP_1
10. A sostegno della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la
“retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
11. Occorre poi prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.
11.1 Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999,
a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo deter-minato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “ er i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
11.2 L'articolo 7 del CCNL del 2001 stabilisce poi che "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
11.3 L'art. 83 CCNL 2001 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
12. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
(cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018)
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenzia-zione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individua-zione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una di- versa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di cal-colo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n.
6293 del 2020).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n.
2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di tratta-mento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il di-ritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 AD NT);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro "non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).”
13. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc. all.ti al fasc.lo ric.te).
14. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi, deve riconoscersi in favore di parte ricorrente il diritto alla
Retribuzione Professionale Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il CP_1 convenuto al versamento dell'importo di euro 1.617,96– corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche non oggetto di specifica contestazione che devono, in questa sede, ritenersi correttamente, effettuate, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
15. Le spese di lite – stante la sostanziale soccombenza – sono poste a carico del CP_1 convenuto e sono liquidate e distratte nella misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della controversia (da € 1.101 a € 5.201) e con applicazione dei valori tariffari minimi (stante la serialità del contenzioso e la non complessità delle questioni di diritto affrontate, giacchè definitivamente risolte dalla Corte di Cassazione in data antecedente al deposito dell'odierno ricorso) e con esclusione sia della fase istruttoria (fase sostanzialmente assente non risultando prodotti dalle parti convenute documenti diversi dalle note o dalle notifiche degli atti introduttivi ed il cui esame, in ogni caso, non implica alcuna difficoltà con sostanziale azzeramento dell'attività defensionale) che della fase decisionale (risultando il giudizio definito alla prima udienza di discussione in cui l'apporto della difesa ricorrente si
è limitato al mero deposito della documentazione attestante la permanenza della docente nel sistema scolastico).
Nulla sulle spese di lite nei confronti dell' stante Controparte_3 il relativo difetto di legittimazione passiva
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica
[...] per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di €2.000,00, oltre accessori come in parte motiva;
2) rigetta per il resto la domanda dichiarando che parte ricorrente non ha il diritto ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 atteso che risulta assegnataria di sole supplenze temporanee;
3) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione
Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso nell'a.s.
2021/2022 come da certificati di servizio in atti e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di
€1.617,96 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
4) condanna il alla rifusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 657,00 oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge , con distrazione ex art 93 c.p.c.
5) nulla sulle spese nei confronti dell' Controparte_3
Latina, 25/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 24/06/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1968/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FATICONI MAURIZIO e Parte_1
VIRGILIO VALENTINA, giusta procura in atti
-ricorrente-
Controparte_1 [...]
- in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Dott.sse Lucidi Claudia e Maria Grazia Luppi
-resistente-
E CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore e scolastico, dott.ssa che lo rappresenta e lo CP_4 Controparte_5 difende personalmente ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.
-resistente-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: carta docente - RPD dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della RETRIBUZIONE-
PROFESSIONALE DOCENTI, prevista dall'art. 7 del CCNL, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
.
[...]
Per l'effetto condannare il al pagamento delle relative differenze retributive in CP_1 favore della ricorrente, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del presente ricorso, in euro 1.617,96 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Accertare e dichiarare inoltre il diritto della ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “ Parte_2
, nella misura di euro 2.500,00 per gli a.s. 2019/2020,
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quest'ultimo anno poiché alla data di presentazione del ricorso, è stato prestato servizio per più di 180 gg.
Per l'effetto condannare il convenuto all'attribuzione del predetto beneficio e CP_1 all'adozione di ogni consequenziale provvedimento per garantirne l'effettiva fruizione, a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 2.500,00 per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge”.
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1 formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto ed eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti rivendicati e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Si costituiva in giudizio eccependo il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda attorea di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso
Cass. sez. un. 9936/14).
2. In via preliminare, deve respingersi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto stante la sua posizione di datore di lavoro di parte CP_1 ricorrente.
Appare sufficiente osservare che le controversie attinenti lo svolgimento del rapporto di lavoro del personale scolastico, di ruolo e non di ruolo, per le quali, in forza dell'art.14 del
D.P.R.
8.3.1999 n. 275, legittimato passivo è il , cui il D.P.R., art. Controparte_1
15, riserva infatti, oltre a quelle ivi elencate anche le funzioni relative al reclutamento di personale e alla mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto .
E' infatti noto che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21) all'art. 14, comma 1, assegna alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relativa alla carriera scolastica, e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale, non riservate in base all'art. 15, dello stesso o ad altre specifiche disposizioni all'amministrazione centrale e periferica.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne discende che le controversie nelle quali il docente rivendica il riconoscimento di diritti connessi al rapporto di lavoro (come nel caso di specie), non può che esser fatto nei confronti del soggetto che, avendo provveduto al reclutamento (funzione - come detto - espressamente riservata all'Amministrazione centrale), ha la qualità di datore di lavoro.
Pertanto, la decisione su una controversia siffatta non può esser resa che nei confronti dell'Amministrazione centrale, unico legittimato passivo in quanto titolare del rapporto controverso.
Sulla questione si era già pronunziata la Corte di Cassazione nel 2010 (cfr. Cass., Sez. L,
Sentenza n. 21276 del 2010) ribadendo un proprio orientamento espresso nel 2004 secondo cui “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa (Cass. 20521/2008, la quale in controversia relativa all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, ha ritenuto che il riconoscimento del relativo diritto vada operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sicché sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto). Del resto, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma della L. n. 59 del 1997, art. 21, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 352 del 2001, art. 1, lett. b), che ha aggiunto al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, il comma 7 bis. il quale determina, in linea generale,
l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 11 e, quindi, della persistente operatività del foro erariale (Cass. 12977/2004) derogata nelle controversie di lavoro per effetto dello speciale criterio di collegamento fissato nell'art. 413 c.p.c., comma 5.” (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza
n. 21276 del 2010).
L'eccezione va dunque disattesa, dovendosi -al contrario e per i medesimi principi di diritto- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Sulla carta docente
3. Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
4. In via preliminare, deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico producendo in atti producendo in atti il contratto individuale di lavoro a tempo determinato inerente l'annualità scolastica attuale 2024/2025
(cfr. allegato al fascicolo di parte ricorrente),in tal guisa rendendo effettivamente prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023 (cui si farà ampio rinvio anche nel prosieguo del percorso motivazionale) ha avuto modo di chiarire che
“nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
5. Sempre in via preliminare, relativamente all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal , si osserva che, l'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione CP_1 quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 novembre 2016 per quanto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro riguarda l'anno 2016/2017 e, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 2 e 3, d.p.c.m. 28.11.2016).
Tale interpretazione ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, che ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se anteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
5.1. Nella fattispecie dedotta in giudizio la diffida allegata al fascicolo di parte ricorrente e non contestata dal convenuto è stata notificata in data 7.02.2024 onde il diritto CP_1 anelato non può dirsi prescritto per gli anni scolastici rivendicati in ricorso rispetto al dies a quo decorrente, in tal caso, dal 30.10.2019 per l'anno 2019/2020 atteso che il contratto di supplenza annuale risulta stipulato in data 13.09.2019, né può dirsi prescritto per gli ulteriori anni richiesti con l'odierno giudizio atteso che non risulta decorso, neppure, il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata e può CP_1 essere riconosciuto il beneficio anelato per gli anni rivendicati in ricorso.
5. Ciò posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “Carta Elettronica del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_6 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con previsione del tutto coerente, il DPCM n. 32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n. 15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_1 operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione unicamente ai docenti di ruolo, escludendo, invece, i docenti a tempo determinato.
Le disposizioni in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, espungendo dall'alveo dei possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES
– UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore dell'indicata normativa induce quindi a ritenere, in ragione di un'interpretazione di carattere sistematico, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro L'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo si rileva, dunque, una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l
'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art. 1 della l. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, il comma 1 del predetto art. 282 stabilisce che
“l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto specifica, altresì, che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che
(art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Tali previsioni pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicché per tale via si può affermare che della medesima devono ritenersi destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio -la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento- che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di
Giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un' ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018,
n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”
Da ultimo, a dirimere ogni eventuale residuo dubbio ermeneutico, è intervenuta la Suprema
Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., pronuncia (cui questo Tribunale ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c.) che ha chiarito che “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di
Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la
Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre
o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti
è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, CP_7
n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche del diritto ad usufruire della carta elettronica.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999,
l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la Carta
(l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza, al momento della stipula, di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, poi, di fatto, le supplenze temporanee si protraggano fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe comunque giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 6. Rapportando i principi appena enunciati alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, essendo stata documentalmente asseverata la prestazione del servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 forza di incarichi annuali, ovvero fino al termine delle attività didattiche, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
7. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, per quanto riguarda l'anno scolastico
2021/2022, durante il quale parte ricorrente risulta assegnataria di sole supplenze temporanee.
7. Ne discende, quindi, l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma
121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024.
8. Di conseguenza dev'essere accolta anche la domanda di condanna al riconoscimento del beneficio della Carta Docente per come formulata in via principale nelle conclusioni, potendosi desumere che la parte ricorrente abbia inteso chiedere l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico della Carta Docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La Carta, infatti, ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
Anche su questo profilo si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata
(n. 29961/2023), ove è stato chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne consegue il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, per gli anni scolastici innanzi indicati, alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sulla Retribuzione Professionale Docenti
9. La domanda - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti nell'a.s. 2021/2022 in qualità di docente non di ruolo di scuola superiore:
-anno 2021 per gg. 102 (n. 7 contratti continuativi dal 20.09.2021 al 08.06.2022) presso
[...]
; Controparte_3 CP_2
-anno 2022 per gg. 176 (n. 7 contratti continuativi dal 20.09.2021 al 08.06.2022, n. 4 contratti dal09.09.2022 al 09.09.2022, dal 15.06.2022 al 15.06.2022, dal 20.06.2022 al 30.06.2022 e dal01.07.2022 al 05.07.2022) presso I.I.S. “Vittorio Veneto - Salvemini” Latina (come evincibile dagli all.ti al fascicolo di parte ricorrente), con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 1.617,96 – è fondata e va accolta. - CP_1
10. A sostegno della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la
“retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
11. Occorre poi prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.
11.1 Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999,
a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo deter-minato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “ er i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
11.2 L'articolo 7 del CCNL del 2001 stabilisce poi che "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
11.3 L'art. 83 CCNL 2001 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
12. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
(cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018)
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenzia-zione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individua-zione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una di- versa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di cal-colo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n.
6293 del 2020).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n.
2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di tratta-mento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il di-ritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 AD NT);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro "non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).”
13. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc. all.ti al fasc.lo ric.te).
14. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi, deve riconoscersi in favore di parte ricorrente il diritto alla
Retribuzione Professionale Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il CP_1 convenuto al versamento dell'importo di euro 1.617,96– corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche non oggetto di specifica contestazione che devono, in questa sede, ritenersi correttamente, effettuate, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
15. Le spese di lite – stante la sostanziale soccombenza – sono poste a carico del CP_1 convenuto e sono liquidate e distratte nella misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della controversia (da € 1.101 a € 5.201) e con applicazione dei valori tariffari minimi (stante la serialità del contenzioso e la non complessità delle questioni di diritto affrontate, giacchè definitivamente risolte dalla Corte di Cassazione in data antecedente al deposito dell'odierno ricorso) e con esclusione sia della fase istruttoria (fase sostanzialmente assente non risultando prodotti dalle parti convenute documenti diversi dalle note o dalle notifiche degli atti introduttivi ed il cui esame, in ogni caso, non implica alcuna difficoltà con sostanziale azzeramento dell'attività defensionale) che della fase decisionale (risultando il giudizio definito alla prima udienza di discussione in cui l'apporto della difesa ricorrente si
è limitato al mero deposito della documentazione attestante la permanenza della docente nel sistema scolastico).
Nulla sulle spese di lite nei confronti dell' stante Controparte_3 il relativo difetto di legittimazione passiva
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica
[...] per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di €2.000,00, oltre accessori come in parte motiva;
2) rigetta per il resto la domanda dichiarando che parte ricorrente non ha il diritto ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 atteso che risulta assegnataria di sole supplenze temporanee;
3) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione
Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso nell'a.s.
2021/2022 come da certificati di servizio in atti e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di
€1.617,96 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
4) condanna il alla rifusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 657,00 oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge , con distrazione ex art 93 c.p.c.
5) nulla sulle spese nei confronti dell' Controparte_3
Latina, 25/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro