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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4033/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4033/2021, avente come oggetto “divorzio- cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1
presso lo studio delle Avvocate Barbara Ferrari e Carlotta Franzoni, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Caterina Fortunato, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata contestualmente al deposito della comparsa conclusionale
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 24.4.2024)
Per parte ricorrente: “In via principale:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IR (BS) in data
01.10.1988 tra e per come trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del comune di IR (BS) al n.28, Parte II, Serie A - anno 1988, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
Stante l'autosufficienza economica sia dei coniugi che delle figlie della coppia, disporre che il signor non versi più alcunché, per qualsiasi titolo, alla signora Parte_1 CP_1
Alla luce della condotta processuale di parte avversa, delle richieste ivi formulate e delle affermazioni di cui all'interrogatorio formale della signor in data 13.10.2023, Controparte_1
si chiede la condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria si chiede l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori di cui alla memoria ex art.
183 VI n.2 c.p.c. datata 22.06.2022”;
Per parte resistente: “Accogliersi l'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale parte resistente si associa, celebrato in IR (MB) in data 01.10.1988 tra
[...]
, per come trascritto nel registro di stato civile del Comune di Parte_2
IR (Bs) al n. 28 Parte II Serie A Anno 1988, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
Rigettarsi tutte le ulteriori avverse pretese e richieste, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Condannare il ricorrente, sig. , a corrispondere alla resistente, sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 1.000,00 mensili o la diversa maggiore o CP_1
minore somma che il Tribunale riterrà congrua sulla base del suo potere equitativo, che il medesimo verserà quale contributo al suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, e successive spese occorrende, anticipate dall'Erario, essendo la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello
Stato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 4.4.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 1.10.1988 a IR (BS), trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 1988, unione dalla
Per_ quale erano nate le figlie (in data 16.4.1990) e (in data 2.3.1993). Per_2
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2009 dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 13.10.2009, che aveva previsto l'affidamento condiviso della figlia allora minorenne, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, sita a Berlingo (BS), e, a carico dello un contributo di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, un contributo di € 450,00 mensili a titolo di concorso al pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale sino all'estinzione dello stesso, e un contributo di € 150,00 mensili a titolo di pagamento delle utenze della casa.
Egli deduceva che, dopo la separazione, la casa coniugale non era più di proprietà dei coniugi, e che entrambe le figlie, maggiorenni, erano divenute indipendenti economicamente, e chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio, senza riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore della moglie.
All'udienza presidenziale del 22.11.2021 compariva che aderiva alla domanda Controparte_1
relativa alla cessazione dello status coniugale, ma chiedeva l'attribuzione in proprio favore di un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili, allegando di non avere una stabile condizione lavorativa per essersi dedicata alla famiglia durante la vita matrimoniale, di essere stata sospesa dal lavoro per non essersi sottoposta a vaccino anti Covid, e di aver subito il pignoramento della casa familiare ad opera della Banca creditrice, che gliel'aveva poi data in locazione al canone di € 450,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano revocati l'assegnazione della casa coniugale alla e l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in CP_1
favore della figlia nonché il contributo posto a carico del ricorrente per il pagamento della Per_2
rata mensile del mutuo.
La causa veniva istruita con le prove orali ammesse con ordinanza del 5.2.2023, e, all'udienza del
24.4.2024, celebrata in modalità cartolare, precisate, ad opera delle parti, le conclusioni trascritte in epigrafe, veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che i coniugi comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 13.10.2009, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (4.4.2021), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2009.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da sedici anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, concordano sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, seppure abbiano una forte conflittualità sugli aspetti economici della stessa.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi alla figlia Per_2
Deve essere confermata la revoca del contributo al mantenimento della figlia previsto a Per_2 carico del padre in sede di separazione e quella dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, già disposta dal Presidente delegato in via temporanea ed urgente, in quanto è pacifico che sia divenuta economicamente autosufficiente sin dall'introduzione del presente Per_2
giudizio.
3. Sull'assegno divorzile a favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 898/1970 (così come modificata dal D. Lgs. 164/2024),
l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
In particolare, l'assegno divorzile o post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa ed assistenziale.
La funzione perequativo-compensativa esclude che l'assegno sia dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Pertanto, il primo accertamento che il giudice deve compiere – mediante l'analisi dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi – ha per oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ove il predetto squilibrio manchi, o sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto. La “non esiguità” dello squilibrio deve essere rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
Al contrario, nel caso in cui sussista uno squilibrio non esiguo, il giudice può formulare una prima valutazione – del tutto provvisoria – di spettanza dell'assegno.
Tale valutazione provvisoria deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce del criterio della causa della sperequazione. Affinché l'assegno possa essere riconosciuto occorre che la sperequazione dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare
(art. 144 comma 1 c.c.): si pensi, ad esempio, ai casi in cui un coniuge, in accordo con l'altro, durante il matrimonio, non abbia lavorato, o abbia lavorato part-time, o, ancora, abbia lavorato a tempo pieno, rinunciando, però, ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole.
La prova dell'accordo può essere fornita anche attraverso il meccanismo di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. e per presunzioni.
Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, in quanto esso “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 23583/2022), non essendo sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno, la prova dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, ove manchino l'allegazione e la prova della perdita di
“precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia (cfr. Cass. civ. n. 29920/2022). Affinché sia riconoscibile l'assegno, non occorre poter inferire che, in assenza dell'accordo di indirizzo familiare, le situazioni economiche dei coniugi sarebbero state equivalenti, bensì che la sperequazione sarebbe stata inferiore, per minori redditi del coniuge forte e/o per redditi più elevati di quello debole.
Vi è un'ultima indagine che il Giudice deve compiere al fine di attribuire l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tale indagine si basa sul dettato dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, secondo cui il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e
“comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”: ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Così, ad esempio, con riferimento al caso di una moglie che, durante il matrimonio, aveva convertito il lavoro a tempo pieno in uno part-time, la Cassazione ha ritenuto necessario accertare se, anche in relazione all'età della richiedente, detta scelta dovesse considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultima potesse ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. civ. n. 23318/2021).
Al termine dell'iter logico di giudizio appena descritto, il Giudice può giungere alla conclusione positiva di spettanza dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa.
In questo caso, rimane assorbito l'eventuale profilo assistenziale (cfr. Cass. civ. n. 38362/2021).
Se, al contrario, la conclusione è negativa, si apre un capitolo ulteriore, perché l'assegno divorzile potrebbe comunque essere dovuto, ma limitatamente alla sua componente assistenziale.
L'assegno divorzile in funzione assistenziale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr. Cass. civ. n. 5055/2021).
Nel caso oggetto del presente giudizio fra i coniugi esiste certamente una disparità di reddito.
Il ricorrente, infatti, lavoratore dipendente presso una società, ha percepito un reddito netto mensile di € 2.493,00 nel 2022, di € 2.260,00 nel 2020, di € 2.442,32 nel 2019, e di € 2.425,10 nel 2018, ed
è proprietario di una quota pari ad 1/9 di un bene immobile di cinque vani sito a Castegnato (BS).
La resistente, invece, dopo aver svolto lavori saltuari in costanza di matrimonio, dal 26.10.2015 lavora come impiegata part time a tempo indeterminato presso una Fondazione che gestisce una scuola dell'infanzia, con una retribuzione netta mensile di € 700,00 circa (dalle certificazioni uniche depositate in giudizio emerge un reddito lordo annuale di € 5.150,00 circa nel 2016, di € 5.000,00 circa nel 2017, di € 5.200 circa nel 2018, di € 5.811 nel 2019, di € 8.000,00 circa nel 2020, di € 8.128,00 circa nel 2021, di € 9.346,00 nel 2022, e di € 7.370,00 circa nel 2023), lavoro dal quale è stata sospesa per alcuni mesi per non essersi sottoposta a vaccino anti Covid.
La valutazione provvisoria di spettanza dell'assegno divorzile, derivante dalla disparità reddituale esistente fra i coniugi sopra menzionata, tuttavia, deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce degli ulteriori criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della legge
898/1970.
Nel caso di specie, la resistente, sin dal primo atto difensivo, ha affermato che “Prima di tale assunzione (quella presso la Fondazione Scuola dell'Infanzia decorrente dal 26.10.2015), la resistente ha lavorato saltuariamente per dedicarsi alla famiglia ed accudire le figlie nate dall'unione della coppia” (cfr. memoria difensiva, pag. 2), circostanza sostanzialmente non contestata dalla controparte, che, pur avendo affermato che la ha sempre svolto attività CP_1
lavorative, anche in costanza di matrimonio, tanto da dichiararsi economicamente autosufficiente in sede di accordo di separazione, ha menzionato solo lavori irregolari e precari, quali quelli di addetta al banco nei mercati rionali e di collaboratrice domestica in case private.
Le prove orali, peraltro, hanno confermato solo che la partecipava ai mercati “una – due CP_1 volte al mese e, talora, anche di più quando c'era bisogno” (cfr. testimonianza di Testimone_1 resa all'udienza del 5.7.2023, pag. 1 del verbale), e “forse meno di una ventina di volte” in tutto
(cfr. testimonianza di resa all'udienza del 5.7.2023, pag. 2 del verbale), senza Testimone_2 nulla dimostrare in relazione all'attività di collaboratrice domestica.
È pacifico, quindi, che la resistente abbia iniziato a lavorare regolarmente ed assiduamente solo dal
26.10.2015, ossia dopo la separazione, e che, durante la vita matrimoniale, abbia rappresentato il genitore di riferimento per le figlie, tanto da essere individuata, in sede di accordo di separazione, quale collocataria della figlia minore e convivente con la figlia maggiorenne, ed assegnataria, di conseguenza, della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.: la mancata acquisizione, da parte della di una solida posizione lavorativa, anche dal punto di vista pensionistico, deve CP_1
ritenersi, pertanto, conseguenza, di scelte matrimoniali condivise, quantomeno tacitamente, con il marito che hanno sacrificato la sua realizzazione all'esterno della famiglia.
Del resto, “l'assegno divorzile … (in) funzione compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole… deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. civ. n. 4328/2024).
Peraltro, la dichiarazione di autosufficienza economica da lei resa nell'accordo di separazione pare smentita dalla circostanza che, in ogni caso, le parti avessero ivi previsto a carico dello Parte_1 oltre alla somma di € 400,00 mensili in favore della figlia un contributo di € 450,00 mensili Per_2
a titolo di concorso al pagamento della rata del mutuo e un contributo di € 150,00 mensili a titolo pagamento delle utenze della casa familiare, ossia somme sostanzialmente dirette ad aiutare la coniuge.
Le considerazioni sopra svolte inducono a confermare la valutazione di spettanza dell'assegno divorzile, che è ulteriormente rafforzata dagli altri criteri menzionati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, quali il contributo personale dato dalla alla conduzione familiare, CP_1
dimostrato dalla sua storia lavorativa e dagli accordi dei coniugi in sede di separazione, e la durata del matrimonio, pari a diciannove anni.
L'età della resistente (nata nel 1968) e la sua modesta esperienza lavorativa le rendono difficile, infine, poter colmare la disparità reddituale esistente con l'ex marito, ma al contempo non sono tali da escludere che ella possa, usando l'ordinaria diligenza secondo il principio di autoresponsabilità, chiedere ed ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, così da ridurre tale sperequazione: quest'ultima considerazione induce il Collegio a riconoscere un assegno divorzile in misura non superiore ad € 150,00 mensili.
Vero che, nel corso del giudizio, può dirsi raggiunta la prova della nuova stabile relazione sentimentale intrapresa dalla con un uomo diverso dal marito: costoro, infatti, hanno CP_1
risieduto insieme nella casa familiare sita a Berlingo (BS), in viale Europa n. 19, dal 23.6.2014 al
24.2.2021 (cfr. certificato di residenza storico allegato alla comparsa conclusionale del ricorrente) e l'hanno condotta in locazione dopo il suo pignoramento ad opera della Banca (cfr. contratto cointestato depositato dal ricorrente nel fascicolo telematico in data 26.1.2022). La resistente, del resto, non ha mai contestato l'esistenza di tale relazione, né nella memoria difensiva, né nella comparsa di costituzione dinanzi al Giudice Istruttore, nella quale si è limitata a smentire che la stessa sia stata la causa della crisi coniugale. Solo in sede di interrogatorio formale ella ha affermato che non vi è mai stata alcuna relazione fra sé e il peraltro aggiungendo, in modo Per_3 inverosimile, che egli avrebbe abitato nell'appartamento in quanto garante dell'immobile dal 2016 al 2020 (ma il certificato di residenza storico prodotto successivamente a controprova dal ricorrente attesta il 2014 quale anno iniziale e il 2021 quale anno finale). Tuttavia, la nuova relazione more uxorio intrapresa dalla resistente dopo la fine del matrimonio fa certamente venire meno il diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, poiché recide il rapporto di solidarietà post coniugale fra lei e l'ex marito e fa nascere doveri di assistenza reciproca fra i due conviventi, ma non esclude l'attribuzione di un assegno in funzione esclusivamente compensativo- perequativa (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 32198 /2021:
“l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”).
Alla luce di tutte le considerazioni suddette appare opportuno, quindi, prevedere un assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa in favore della resistente pari ad € 150,00 mensili.
4. Sulle richieste istruttorie reiterate dalla parte ricorrente
Deve confermarsi la valutazione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente e non ammesse, dalla stessa reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, già formulate dal Giudice Istruttore con ordinanza del 5.2.2023, che questo Collegio condivide integralmente e fa propria.
5. Sulle spese processuali
La parziale reciprocità della soccombenza esclude la condanna della resistente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. e induce a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura della metà ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e a porre a carico della resistente la restante metà, anche in considerazione del suo comportamento processuale in sede di interrogatorio formale, metà che viene liquidata come da dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra n data 1.10.1988 a IR Parte_1 Controparte_1
(BS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 1988;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, Per_2
e l'assegnazione della casa coniugale, sita a Berlingo (BS), in Parte_1
viale Europa n. 19, in favore della resistente, previsti in sede di Controparte_1
separazione, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(4.4.2021);
4) PONE a carico del ricorrente, una somma a titolo di assegno Parte_1 divorzile a favore della resistente, pari ad € 150,00 mensili, Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
5) RIGETTA la domanda di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
6) DICHIARA le spese di lite del presente giudizio parzialmente compensate fra le parti nella misura della metà, e, per l'effetto, CONDANNA la resistente, a Controparte_1 rimborsare al ricorrente, la restante metà, che liquida in € Parte_1
1.904,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 62,50 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 6.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4033/2021, avente come oggetto “divorzio- cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1
presso lo studio delle Avvocate Barbara Ferrari e Carlotta Franzoni, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Caterina Fortunato, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata contestualmente al deposito della comparsa conclusionale
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 24.4.2024)
Per parte ricorrente: “In via principale:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IR (BS) in data
01.10.1988 tra e per come trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del comune di IR (BS) al n.28, Parte II, Serie A - anno 1988, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
Stante l'autosufficienza economica sia dei coniugi che delle figlie della coppia, disporre che il signor non versi più alcunché, per qualsiasi titolo, alla signora Parte_1 CP_1
Alla luce della condotta processuale di parte avversa, delle richieste ivi formulate e delle affermazioni di cui all'interrogatorio formale della signor in data 13.10.2023, Controparte_1
si chiede la condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria si chiede l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori di cui alla memoria ex art.
183 VI n.2 c.p.c. datata 22.06.2022”;
Per parte resistente: “Accogliersi l'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale parte resistente si associa, celebrato in IR (MB) in data 01.10.1988 tra
[...]
, per come trascritto nel registro di stato civile del Comune di Parte_2
IR (Bs) al n. 28 Parte II Serie A Anno 1988, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
Rigettarsi tutte le ulteriori avverse pretese e richieste, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Condannare il ricorrente, sig. , a corrispondere alla resistente, sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 1.000,00 mensili o la diversa maggiore o CP_1
minore somma che il Tribunale riterrà congrua sulla base del suo potere equitativo, che il medesimo verserà quale contributo al suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, e successive spese occorrende, anticipate dall'Erario, essendo la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello
Stato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 4.4.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 1.10.1988 a IR (BS), trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 1988, unione dalla
Per_ quale erano nate le figlie (in data 16.4.1990) e (in data 2.3.1993). Per_2
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2009 dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 13.10.2009, che aveva previsto l'affidamento condiviso della figlia allora minorenne, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, sita a Berlingo (BS), e, a carico dello un contributo di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, un contributo di € 450,00 mensili a titolo di concorso al pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale sino all'estinzione dello stesso, e un contributo di € 150,00 mensili a titolo di pagamento delle utenze della casa.
Egli deduceva che, dopo la separazione, la casa coniugale non era più di proprietà dei coniugi, e che entrambe le figlie, maggiorenni, erano divenute indipendenti economicamente, e chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio, senza riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore della moglie.
All'udienza presidenziale del 22.11.2021 compariva che aderiva alla domanda Controparte_1
relativa alla cessazione dello status coniugale, ma chiedeva l'attribuzione in proprio favore di un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili, allegando di non avere una stabile condizione lavorativa per essersi dedicata alla famiglia durante la vita matrimoniale, di essere stata sospesa dal lavoro per non essersi sottoposta a vaccino anti Covid, e di aver subito il pignoramento della casa familiare ad opera della Banca creditrice, che gliel'aveva poi data in locazione al canone di € 450,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano revocati l'assegnazione della casa coniugale alla e l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in CP_1
favore della figlia nonché il contributo posto a carico del ricorrente per il pagamento della Per_2
rata mensile del mutuo.
La causa veniva istruita con le prove orali ammesse con ordinanza del 5.2.2023, e, all'udienza del
24.4.2024, celebrata in modalità cartolare, precisate, ad opera delle parti, le conclusioni trascritte in epigrafe, veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che i coniugi comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 13.10.2009, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (4.4.2021), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2009.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da sedici anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, concordano sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, seppure abbiano una forte conflittualità sugli aspetti economici della stessa.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi alla figlia Per_2
Deve essere confermata la revoca del contributo al mantenimento della figlia previsto a Per_2 carico del padre in sede di separazione e quella dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, già disposta dal Presidente delegato in via temporanea ed urgente, in quanto è pacifico che sia divenuta economicamente autosufficiente sin dall'introduzione del presente Per_2
giudizio.
3. Sull'assegno divorzile a favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 898/1970 (così come modificata dal D. Lgs. 164/2024),
l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
In particolare, l'assegno divorzile o post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa ed assistenziale.
La funzione perequativo-compensativa esclude che l'assegno sia dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Pertanto, il primo accertamento che il giudice deve compiere – mediante l'analisi dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi – ha per oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ove il predetto squilibrio manchi, o sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto. La “non esiguità” dello squilibrio deve essere rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
Al contrario, nel caso in cui sussista uno squilibrio non esiguo, il giudice può formulare una prima valutazione – del tutto provvisoria – di spettanza dell'assegno.
Tale valutazione provvisoria deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce del criterio della causa della sperequazione. Affinché l'assegno possa essere riconosciuto occorre che la sperequazione dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare
(art. 144 comma 1 c.c.): si pensi, ad esempio, ai casi in cui un coniuge, in accordo con l'altro, durante il matrimonio, non abbia lavorato, o abbia lavorato part-time, o, ancora, abbia lavorato a tempo pieno, rinunciando, però, ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole.
La prova dell'accordo può essere fornita anche attraverso il meccanismo di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. e per presunzioni.
Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, in quanto esso “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 23583/2022), non essendo sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno, la prova dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, ove manchino l'allegazione e la prova della perdita di
“precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia (cfr. Cass. civ. n. 29920/2022). Affinché sia riconoscibile l'assegno, non occorre poter inferire che, in assenza dell'accordo di indirizzo familiare, le situazioni economiche dei coniugi sarebbero state equivalenti, bensì che la sperequazione sarebbe stata inferiore, per minori redditi del coniuge forte e/o per redditi più elevati di quello debole.
Vi è un'ultima indagine che il Giudice deve compiere al fine di attribuire l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tale indagine si basa sul dettato dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, secondo cui il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e
“comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”: ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Così, ad esempio, con riferimento al caso di una moglie che, durante il matrimonio, aveva convertito il lavoro a tempo pieno in uno part-time, la Cassazione ha ritenuto necessario accertare se, anche in relazione all'età della richiedente, detta scelta dovesse considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultima potesse ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. civ. n. 23318/2021).
Al termine dell'iter logico di giudizio appena descritto, il Giudice può giungere alla conclusione positiva di spettanza dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa.
In questo caso, rimane assorbito l'eventuale profilo assistenziale (cfr. Cass. civ. n. 38362/2021).
Se, al contrario, la conclusione è negativa, si apre un capitolo ulteriore, perché l'assegno divorzile potrebbe comunque essere dovuto, ma limitatamente alla sua componente assistenziale.
L'assegno divorzile in funzione assistenziale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr. Cass. civ. n. 5055/2021).
Nel caso oggetto del presente giudizio fra i coniugi esiste certamente una disparità di reddito.
Il ricorrente, infatti, lavoratore dipendente presso una società, ha percepito un reddito netto mensile di € 2.493,00 nel 2022, di € 2.260,00 nel 2020, di € 2.442,32 nel 2019, e di € 2.425,10 nel 2018, ed
è proprietario di una quota pari ad 1/9 di un bene immobile di cinque vani sito a Castegnato (BS).
La resistente, invece, dopo aver svolto lavori saltuari in costanza di matrimonio, dal 26.10.2015 lavora come impiegata part time a tempo indeterminato presso una Fondazione che gestisce una scuola dell'infanzia, con una retribuzione netta mensile di € 700,00 circa (dalle certificazioni uniche depositate in giudizio emerge un reddito lordo annuale di € 5.150,00 circa nel 2016, di € 5.000,00 circa nel 2017, di € 5.200 circa nel 2018, di € 5.811 nel 2019, di € 8.000,00 circa nel 2020, di € 8.128,00 circa nel 2021, di € 9.346,00 nel 2022, e di € 7.370,00 circa nel 2023), lavoro dal quale è stata sospesa per alcuni mesi per non essersi sottoposta a vaccino anti Covid.
La valutazione provvisoria di spettanza dell'assegno divorzile, derivante dalla disparità reddituale esistente fra i coniugi sopra menzionata, tuttavia, deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce degli ulteriori criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della legge
898/1970.
Nel caso di specie, la resistente, sin dal primo atto difensivo, ha affermato che “Prima di tale assunzione (quella presso la Fondazione Scuola dell'Infanzia decorrente dal 26.10.2015), la resistente ha lavorato saltuariamente per dedicarsi alla famiglia ed accudire le figlie nate dall'unione della coppia” (cfr. memoria difensiva, pag. 2), circostanza sostanzialmente non contestata dalla controparte, che, pur avendo affermato che la ha sempre svolto attività CP_1
lavorative, anche in costanza di matrimonio, tanto da dichiararsi economicamente autosufficiente in sede di accordo di separazione, ha menzionato solo lavori irregolari e precari, quali quelli di addetta al banco nei mercati rionali e di collaboratrice domestica in case private.
Le prove orali, peraltro, hanno confermato solo che la partecipava ai mercati “una – due CP_1 volte al mese e, talora, anche di più quando c'era bisogno” (cfr. testimonianza di Testimone_1 resa all'udienza del 5.7.2023, pag. 1 del verbale), e “forse meno di una ventina di volte” in tutto
(cfr. testimonianza di resa all'udienza del 5.7.2023, pag. 2 del verbale), senza Testimone_2 nulla dimostrare in relazione all'attività di collaboratrice domestica.
È pacifico, quindi, che la resistente abbia iniziato a lavorare regolarmente ed assiduamente solo dal
26.10.2015, ossia dopo la separazione, e che, durante la vita matrimoniale, abbia rappresentato il genitore di riferimento per le figlie, tanto da essere individuata, in sede di accordo di separazione, quale collocataria della figlia minore e convivente con la figlia maggiorenne, ed assegnataria, di conseguenza, della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.: la mancata acquisizione, da parte della di una solida posizione lavorativa, anche dal punto di vista pensionistico, deve CP_1
ritenersi, pertanto, conseguenza, di scelte matrimoniali condivise, quantomeno tacitamente, con il marito che hanno sacrificato la sua realizzazione all'esterno della famiglia.
Del resto, “l'assegno divorzile … (in) funzione compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole… deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. civ. n. 4328/2024).
Peraltro, la dichiarazione di autosufficienza economica da lei resa nell'accordo di separazione pare smentita dalla circostanza che, in ogni caso, le parti avessero ivi previsto a carico dello Parte_1 oltre alla somma di € 400,00 mensili in favore della figlia un contributo di € 450,00 mensili Per_2
a titolo di concorso al pagamento della rata del mutuo e un contributo di € 150,00 mensili a titolo pagamento delle utenze della casa familiare, ossia somme sostanzialmente dirette ad aiutare la coniuge.
Le considerazioni sopra svolte inducono a confermare la valutazione di spettanza dell'assegno divorzile, che è ulteriormente rafforzata dagli altri criteri menzionati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, quali il contributo personale dato dalla alla conduzione familiare, CP_1
dimostrato dalla sua storia lavorativa e dagli accordi dei coniugi in sede di separazione, e la durata del matrimonio, pari a diciannove anni.
L'età della resistente (nata nel 1968) e la sua modesta esperienza lavorativa le rendono difficile, infine, poter colmare la disparità reddituale esistente con l'ex marito, ma al contempo non sono tali da escludere che ella possa, usando l'ordinaria diligenza secondo il principio di autoresponsabilità, chiedere ed ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, così da ridurre tale sperequazione: quest'ultima considerazione induce il Collegio a riconoscere un assegno divorzile in misura non superiore ad € 150,00 mensili.
Vero che, nel corso del giudizio, può dirsi raggiunta la prova della nuova stabile relazione sentimentale intrapresa dalla con un uomo diverso dal marito: costoro, infatti, hanno CP_1
risieduto insieme nella casa familiare sita a Berlingo (BS), in viale Europa n. 19, dal 23.6.2014 al
24.2.2021 (cfr. certificato di residenza storico allegato alla comparsa conclusionale del ricorrente) e l'hanno condotta in locazione dopo il suo pignoramento ad opera della Banca (cfr. contratto cointestato depositato dal ricorrente nel fascicolo telematico in data 26.1.2022). La resistente, del resto, non ha mai contestato l'esistenza di tale relazione, né nella memoria difensiva, né nella comparsa di costituzione dinanzi al Giudice Istruttore, nella quale si è limitata a smentire che la stessa sia stata la causa della crisi coniugale. Solo in sede di interrogatorio formale ella ha affermato che non vi è mai stata alcuna relazione fra sé e il peraltro aggiungendo, in modo Per_3 inverosimile, che egli avrebbe abitato nell'appartamento in quanto garante dell'immobile dal 2016 al 2020 (ma il certificato di residenza storico prodotto successivamente a controprova dal ricorrente attesta il 2014 quale anno iniziale e il 2021 quale anno finale). Tuttavia, la nuova relazione more uxorio intrapresa dalla resistente dopo la fine del matrimonio fa certamente venire meno il diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, poiché recide il rapporto di solidarietà post coniugale fra lei e l'ex marito e fa nascere doveri di assistenza reciproca fra i due conviventi, ma non esclude l'attribuzione di un assegno in funzione esclusivamente compensativo- perequativa (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 32198 /2021:
“l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”).
Alla luce di tutte le considerazioni suddette appare opportuno, quindi, prevedere un assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa in favore della resistente pari ad € 150,00 mensili.
4. Sulle richieste istruttorie reiterate dalla parte ricorrente
Deve confermarsi la valutazione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente e non ammesse, dalla stessa reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, già formulate dal Giudice Istruttore con ordinanza del 5.2.2023, che questo Collegio condivide integralmente e fa propria.
5. Sulle spese processuali
La parziale reciprocità della soccombenza esclude la condanna della resistente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. e induce a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura della metà ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e a porre a carico della resistente la restante metà, anche in considerazione del suo comportamento processuale in sede di interrogatorio formale, metà che viene liquidata come da dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra n data 1.10.1988 a IR Parte_1 Controparte_1
(BS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 1988;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, Per_2
e l'assegnazione della casa coniugale, sita a Berlingo (BS), in Parte_1
viale Europa n. 19, in favore della resistente, previsti in sede di Controparte_1
separazione, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(4.4.2021);
4) PONE a carico del ricorrente, una somma a titolo di assegno Parte_1 divorzile a favore della resistente, pari ad € 150,00 mensili, Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
5) RIGETTA la domanda di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
6) DICHIARA le spese di lite del presente giudizio parzialmente compensate fra le parti nella misura della metà, e, per l'effetto, CONDANNA la resistente, a Controparte_1 rimborsare al ricorrente, la restante metà, che liquida in € Parte_1
1.904,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 62,50 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 6.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni