Decreto cautelare 2 marzo 2026
Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 19/03/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Gagliardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del decreto adottato il -OMISSIS- dalla Questura di Torino e notificato in data 04.12.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea presentata dalla ricorrente;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. ET ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea presentata dalla ricorrente.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
All’udienza camerale del 18 marzo 2026 – previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. – la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
L’eccezione è fondata.
2.1. Occorre premettere il quadro normativo di riferimento.
L’art. 8 d.lgs. n. 30/2007 (“ Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ”) prevede che “ Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ”.
L’art. 3 d.l. n. 13/2017 dispone che “ Le sezioni specializzate (in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituite presso i Tribunali Ordinari) sono competenti: a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; […] e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 […] 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. ”
L’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 prevede che “ Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ”.
2.2. Ciò premesso, in applicazione delle sopra citate disposizioni, deve ritenersi che la controversia oggetto di causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando l’impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea presentata dalla ricorrente (cfr. Cass. civ., ord. n. 12450/2025, la quale, pur non affrontando espressamente la questione di giurisdizione, presuppone la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia).
3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa, mentre sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla ricorrente si dovrà pronunciare la competente Commissione istituita presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET ZA | FA PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.