CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 349 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giorgio Parte_1
CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Famagosta 8
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dalle avvocate Carmen Di e Simona Consani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' medesima sita in Roma, via Casal Bernocchi 73 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 583/2025 pubblicata in data 17/1/2025
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione presentata dalla , revocava il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4121/2023 con il quale, su ricorso la quale aveva svolto Parte_1 nel periodo oggetto di rivendicazione attività di medico di medicina generale (medico di base) in regime di convenzione con il SSN, le era stato ingiunto il pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 22.251,61, oltre accessori e spese legali a titolo di indennità maggiorata prevista per le Unità Cure Primarie asseritamente maturata da maggio 2016 a marzo 2023.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
In data 24/10/2025 la suddetta appellante depositava e, contestualmente notificava all'ente resistente, rinuncia all'atto di appello chiedendo l'estinzione del giudizio.
La si costituiva in giudizio dichiarando di accettare la rinuncia all'appello con Parte_2 conseguente estinzione del giudizio a spese di lite compensate
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Per quanto esposto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del presente giudizio e tale dichiarazione va espressa in sentenza (Cass. n. 19124/2004) con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese del grado.
Roma 06/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 349 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giorgio Parte_1
CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Famagosta 8
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dalle avvocate Carmen Di e Simona Consani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' medesima sita in Roma, via Casal Bernocchi 73 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 583/2025 pubblicata in data 17/1/2025
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione presentata dalla , revocava il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4121/2023 con il quale, su ricorso la quale aveva svolto Parte_1 nel periodo oggetto di rivendicazione attività di medico di medicina generale (medico di base) in regime di convenzione con il SSN, le era stato ingiunto il pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 22.251,61, oltre accessori e spese legali a titolo di indennità maggiorata prevista per le Unità Cure Primarie asseritamente maturata da maggio 2016 a marzo 2023.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
In data 24/10/2025 la suddetta appellante depositava e, contestualmente notificava all'ente resistente, rinuncia all'atto di appello chiedendo l'estinzione del giudizio.
La si costituiva in giudizio dichiarando di accettare la rinuncia all'appello con Parte_2 conseguente estinzione del giudizio a spese di lite compensate
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Per quanto esposto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del presente giudizio e tale dichiarazione va espressa in sentenza (Cass. n. 19124/2004) con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese del grado.
Roma 06/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario