CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1950/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF.Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202000304683008502 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3172/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Rag. Difensore_1, ricorreva nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di PALERMO, chiedendo l'annullamento della
Cartella di Pagamento n. 097 2020 003046830 08 502, per Imposta di Registro Locazione Fabbricati anno
2017, notificatale il 24 febbraio 2025 quale erede della sorella Nominativo_1. Rappresentava di non essere erede del cespite oggetto dell'accertamento, lamentando, altresì, l'omessa notifica dell'atto impoesattivo alle altre due eredi
In particolare, deduceva che la testatrice aveva nominate sue eredi sia Ricorrente_1 – alla quale aveva destinato gli immobili siti in Roma -, che Nominativo_2 – che aveva ereditato gli immobili siti in Palermo Indirizzo_1 e Indirizzo_2 - e Nominativo_3 – alla quale era spettato il negozio sito in Indirizzo_3, quest'ultimo oggetto della pretesa fiscale.
Aggiungeva che la de cuius aveva stabilito che “ciascuno degli eredi” avrebbe provveduto “a pagare le imposte di successione e le altre spese sulla quota di propria competenza”, con ciò ponendo un limite esplicito alla responsabilità solidale degli eredi dettata dall'articolo 1295 del Codice Civile.
Argomentava che la SC aveva stabilito che restavano applicabili solo le regole generali ex art. 752, 754 e
1295 cc.
Si costituiva la AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di PALERMO, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che l'impugnata cartella di pagamento è finalizzata al recupero dell'imposta di registro dovuta, per l'anno 2017, sul contratto di locazione registrato da Nominativo_1 presso l'Ufficio di Palermo 2, al Dati contratto_1, in data 29.11.2012; e che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la cartella medesima era stata preceduta dalla notifica, avvenuta in data il 18.06.2019, dell'avviso di liquidazione n. 12/3/012344/000/001/2017 alla Nominativo_1 medesima.
Sotto il profilo “oggettivo” deve, pertanto, ritenersi incontestata la pretesa fiscale per cui è processo, maturatasi prima del decesso della testatrice.
Ora, sempre a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, ritiene documentalmente il decidente che la testatrice ha costituito sua erede generale unicamente la sorella Ricorrente_1 , attribuendo alle altre beneficiarie richiamate nel testamento dei legati (“ … Io sottoscritta Nominativo_1 … nomino erede mia sorella Ricorrente_1 di tutto il mio patrimonio ad eccezione di …”).
Ebbene posto che la pretesa tributaria oggetto del presente contenzioso si sostanzia in debito tributario sorto in epoca antecedente rispetto al decesso della de cuius, è solo l'unica erede, oggi ricorrente, a subentrare nel rapporto passivi della defunta (al contrario del legatario, che acquisisce uno specifico diritto e che non risponde dei debiti ereditari ex art. 756 cc).
Né si ritiene che la disposizione testamentaria, per la quale “ciascuno degli eredi provvederà a pagare le imposte di successione e le altre spese sulla quota di propria competenza” sia idonea a mandare esente dalla imposizione fiscale già dovuta dalla de cuius, cristallizzatasi prima del decesso della suddetta e non oggetto di espressa menzione testamentaria.
Infine, non appare dirimente l'arresto giurisprudenziale richiamato in ricorso, che disciplina l'ipotesi, diversa da quella che ci occupa, di ripartizione dei debiti ereditari da parte di più coeredi.
Peraltro, ammesso e non concesso che Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 siano da considerare tutte e tre eredi di Nominativo_1, opererebbe la regola della solidarietà tributaria, posta anche dall'art. 1292 del codice civile, che legittima il fisco a chiedere a ciascun erede l'integrale pagamento del debito, salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri.
A ciò va aggiungo che, correttamente, l'Ente impositore non ha richiesto il pagamento di sanzioni.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 250,00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Palermo 12.12. 2025. Il giudice monocratico
AN AO RE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1950/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF.Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202000304683008502 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3172/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Rag. Difensore_1, ricorreva nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di PALERMO, chiedendo l'annullamento della
Cartella di Pagamento n. 097 2020 003046830 08 502, per Imposta di Registro Locazione Fabbricati anno
2017, notificatale il 24 febbraio 2025 quale erede della sorella Nominativo_1. Rappresentava di non essere erede del cespite oggetto dell'accertamento, lamentando, altresì, l'omessa notifica dell'atto impoesattivo alle altre due eredi
In particolare, deduceva che la testatrice aveva nominate sue eredi sia Ricorrente_1 – alla quale aveva destinato gli immobili siti in Roma -, che Nominativo_2 – che aveva ereditato gli immobili siti in Palermo Indirizzo_1 e Indirizzo_2 - e Nominativo_3 – alla quale era spettato il negozio sito in Indirizzo_3, quest'ultimo oggetto della pretesa fiscale.
Aggiungeva che la de cuius aveva stabilito che “ciascuno degli eredi” avrebbe provveduto “a pagare le imposte di successione e le altre spese sulla quota di propria competenza”, con ciò ponendo un limite esplicito alla responsabilità solidale degli eredi dettata dall'articolo 1295 del Codice Civile.
Argomentava che la SC aveva stabilito che restavano applicabili solo le regole generali ex art. 752, 754 e
1295 cc.
Si costituiva la AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di PALERMO, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che l'impugnata cartella di pagamento è finalizzata al recupero dell'imposta di registro dovuta, per l'anno 2017, sul contratto di locazione registrato da Nominativo_1 presso l'Ufficio di Palermo 2, al Dati contratto_1, in data 29.11.2012; e che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la cartella medesima era stata preceduta dalla notifica, avvenuta in data il 18.06.2019, dell'avviso di liquidazione n. 12/3/012344/000/001/2017 alla Nominativo_1 medesima.
Sotto il profilo “oggettivo” deve, pertanto, ritenersi incontestata la pretesa fiscale per cui è processo, maturatasi prima del decesso della testatrice.
Ora, sempre a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, ritiene documentalmente il decidente che la testatrice ha costituito sua erede generale unicamente la sorella Ricorrente_1 , attribuendo alle altre beneficiarie richiamate nel testamento dei legati (“ … Io sottoscritta Nominativo_1 … nomino erede mia sorella Ricorrente_1 di tutto il mio patrimonio ad eccezione di …”).
Ebbene posto che la pretesa tributaria oggetto del presente contenzioso si sostanzia in debito tributario sorto in epoca antecedente rispetto al decesso della de cuius, è solo l'unica erede, oggi ricorrente, a subentrare nel rapporto passivi della defunta (al contrario del legatario, che acquisisce uno specifico diritto e che non risponde dei debiti ereditari ex art. 756 cc).
Né si ritiene che la disposizione testamentaria, per la quale “ciascuno degli eredi provvederà a pagare le imposte di successione e le altre spese sulla quota di propria competenza” sia idonea a mandare esente dalla imposizione fiscale già dovuta dalla de cuius, cristallizzatasi prima del decesso della suddetta e non oggetto di espressa menzione testamentaria.
Infine, non appare dirimente l'arresto giurisprudenziale richiamato in ricorso, che disciplina l'ipotesi, diversa da quella che ci occupa, di ripartizione dei debiti ereditari da parte di più coeredi.
Peraltro, ammesso e non concesso che Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 siano da considerare tutte e tre eredi di Nominativo_1, opererebbe la regola della solidarietà tributaria, posta anche dall'art. 1292 del codice civile, che legittima il fisco a chiedere a ciascun erede l'integrale pagamento del debito, salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri.
A ciò va aggiungo che, correttamente, l'Ente impositore non ha richiesto il pagamento di sanzioni.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 250,00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Palermo 12.12. 2025. Il giudice monocratico
AN AO RE