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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1316/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3280/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 833/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO n. SPESE GIUDIZIO I GRADO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio i Signori Ricorrente_3 , Ricorrente_2
e Ricorrente_1, rappresentati e difesi come in atti, hanno impugnato la sentenza numero 833/01/23 – pubblicata in data 27 dicembre 2023, della C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio - con compensazione delle relative spese, che era stato instaurato dai predetti, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione sanzioni n. 2021/001/SC/000000045/0/003, relativo all'Imposta di Registro 2021
2.- Si è costituita la predetta Agenzia, replicando alle argomentazioni degli appellanti, concludendo per la conferma della decisione impugnata.
3.- Successivamente gli appellanti hanno depositato memoria illustrativa, con la quale hanno insistito nelle argomentazioni precedentemente formulate.
4.- All'udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- I Giudici di primo grado hanno così statuito: “La Corte deve prendere atto che l'Agenzia ha provveduto in data 17.3.2023 ad annullare l'atto impugnato in considerazione della impossibilità di definire in mediazione la pretesa, a causa della inconciliabilità delle proposte rispettivamente avanzata da ciascuna parte, ma valutata la fondatezza dell'eccepito vizio di motivazione dell'atto impugnato, con conseguente estinzione del giudizio.
L'annullamento dell'atto impugnato, invero, non consente la prosecuzione del giudizio che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (Cass. 28 dicembre 2018, n. 33587).
Quanto alle spese in caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato la Corte di Cassazione, investita della questione, ha richiamato i precedenti giurisprudenziali in forza dei quali la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta sempre la condanna dell'Ufficio alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, se l'annullamento costituisce comunque un comportamento conforme ai principi di lealtà, ai sensi dell'articolo 88 c.p.c., il quale può essere anche premiato con la compensazione delle spese (Cassazione n. 8990/2019, n. 15767/2017 e n. 3950/2017) come nella vicenda in esame, avendo, anzi, il ricorrente provveduto all'iscrizione a ruolo nonostante l'intervenuto annullamento di talché le spese vanno compensate”. 6.- Gli appellanti, in buona sostanza, contestano la decisione di primo grado, nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, in considerazione della circostanza che la controversia è stata originata dall'emanazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un atto impositivo, palesemente illegittimo ab initio, successivamente annullato in autotutela dalla medesima.
7.- Ora, poiché la stessa Agenzia ha riconosciuto fondata la pretesa dei contribuenti, ma dopo la proposizione del reclamo, e per giunta sulla base di elementi di fatto verificabili ben prima, il Collegio, difformemente da quanto statuito dai primi Giudici, in accoglimento dell'appello, ritiene che le spese del primo grado vadano poste a carico dell'Agenzia, sulla base del principio di soccombenza virtuale.
Osservato che “la compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni” (così Corte Costituzionale nella sentenza n.
274/2005), questo Collegio non può che concludere nel senso che “la compensazione va dichiarata solo nei casi di definizione delle liti tributarie previste dalla legge (es. condono) mentre. negli altri casi (es. ritiro dell'atto in autotutela o, come nel caso di specie, effettuazione di rimborso), si deve far luogo alle attribuzioni delle spese, secondo il criterio della "soccombenza virtuale" e cioè addossarle alla parte che avrebbe perso la causa. se il processo fosse proseguito”. (Cass. n. 11222/2016).
8.- Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente, quindi poste a carico dell'appellata Agenzia delle Entrate “soccombente virtuale”, che si liquidano, unitamente a quelle del primo grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l'Agenzia appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 950,00 (novecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, per il primo grado, in €.
1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, per il secondo grado, nonché alla rifusione dei contributi unificati, se corrisposti.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GE MIRABELLI AV SALVUCCI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3280/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 833/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO n. SPESE GIUDIZIO I GRADO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio i Signori Ricorrente_3 , Ricorrente_2
e Ricorrente_1, rappresentati e difesi come in atti, hanno impugnato la sentenza numero 833/01/23 – pubblicata in data 27 dicembre 2023, della C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio - con compensazione delle relative spese, che era stato instaurato dai predetti, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione sanzioni n. 2021/001/SC/000000045/0/003, relativo all'Imposta di Registro 2021
2.- Si è costituita la predetta Agenzia, replicando alle argomentazioni degli appellanti, concludendo per la conferma della decisione impugnata.
3.- Successivamente gli appellanti hanno depositato memoria illustrativa, con la quale hanno insistito nelle argomentazioni precedentemente formulate.
4.- All'udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- I Giudici di primo grado hanno così statuito: “La Corte deve prendere atto che l'Agenzia ha provveduto in data 17.3.2023 ad annullare l'atto impugnato in considerazione della impossibilità di definire in mediazione la pretesa, a causa della inconciliabilità delle proposte rispettivamente avanzata da ciascuna parte, ma valutata la fondatezza dell'eccepito vizio di motivazione dell'atto impugnato, con conseguente estinzione del giudizio.
L'annullamento dell'atto impugnato, invero, non consente la prosecuzione del giudizio che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (Cass. 28 dicembre 2018, n. 33587).
Quanto alle spese in caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato la Corte di Cassazione, investita della questione, ha richiamato i precedenti giurisprudenziali in forza dei quali la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta sempre la condanna dell'Ufficio alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, se l'annullamento costituisce comunque un comportamento conforme ai principi di lealtà, ai sensi dell'articolo 88 c.p.c., il quale può essere anche premiato con la compensazione delle spese (Cassazione n. 8990/2019, n. 15767/2017 e n. 3950/2017) come nella vicenda in esame, avendo, anzi, il ricorrente provveduto all'iscrizione a ruolo nonostante l'intervenuto annullamento di talché le spese vanno compensate”. 6.- Gli appellanti, in buona sostanza, contestano la decisione di primo grado, nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, in considerazione della circostanza che la controversia è stata originata dall'emanazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un atto impositivo, palesemente illegittimo ab initio, successivamente annullato in autotutela dalla medesima.
7.- Ora, poiché la stessa Agenzia ha riconosciuto fondata la pretesa dei contribuenti, ma dopo la proposizione del reclamo, e per giunta sulla base di elementi di fatto verificabili ben prima, il Collegio, difformemente da quanto statuito dai primi Giudici, in accoglimento dell'appello, ritiene che le spese del primo grado vadano poste a carico dell'Agenzia, sulla base del principio di soccombenza virtuale.
Osservato che “la compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni” (così Corte Costituzionale nella sentenza n.
274/2005), questo Collegio non può che concludere nel senso che “la compensazione va dichiarata solo nei casi di definizione delle liti tributarie previste dalla legge (es. condono) mentre. negli altri casi (es. ritiro dell'atto in autotutela o, come nel caso di specie, effettuazione di rimborso), si deve far luogo alle attribuzioni delle spese, secondo il criterio della "soccombenza virtuale" e cioè addossarle alla parte che avrebbe perso la causa. se il processo fosse proseguito”. (Cass. n. 11222/2016).
8.- Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente, quindi poste a carico dell'appellata Agenzia delle Entrate “soccombente virtuale”, che si liquidano, unitamente a quelle del primo grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l'Agenzia appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 950,00 (novecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, per il primo grado, in €.
1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, per il secondo grado, nonché alla rifusione dei contributi unificati, se corrisposti.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GE MIRABELLI AV SALVUCCI