Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1316
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte di primo grado ha annullato l'atto impositivo per vizio di motivazione, dichiarando l'estinzione del giudizio. La Corte di secondo grado ha ritenuto che l'annullamento in autotutela, pur intervenuto dopo l'impugnazione, non potesse giustificare la compensazione delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte di secondo grado ha accolto l'appello, ritenendo che la compensazione delle spese disposta in primo grado fosse errata. Ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1316
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1316
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo