TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 205/22 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 205/22 R.G.; preso atto che l'udienza del 20 marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L OCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 205/2022 R.G. promossa da:
Pag. 1 a 14 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Benestare Parte_1 C.F._1
(RC), c.da Ricciolio, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Romeo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO già società con Controparte_1 Controparte_2
unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di (p.iva ), CP_2 P.IVA_1
in persona del Procuratore, dott. , in qualità di legale rappresentante pro Persona_1
tempore di (p.iva. ), elettivamente domiciliata in Catania, via G. Leopardi CP_3 P.IVA_2
n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato nei confronti della controparte in data 15.02.2022, agiva in giudizio al fine di ottenere la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo, recante n. 390/2021, emesso dal Tribunale di Locri in data 27.12.2021 nell'ambito del procedimento avente n. 1548/2021 R.G., notificato in data 24.01.2022, con il quale era ingiunto in suo capo il pagamento della somma di € 9.162,34, oltre agli interessi di mora dalla scadenza della fattura al soddisfo, spese di procedura, spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA., asseritamente dovuta a per l'erogazione in suo favore di Controparte_1
energia elettrica. In particolare, l'opponente eccepiva l'inesistenza di un contratto di fornitura stipulato con la società opposta e l'indeterminatezza del decreto ingiuntivo pronunciato sulla scorta di un mero estratto di ruolo e contestava l'importo dei consumi addebitati nonché l'idoneità della fattura a costituirne prova. Tanto premesso, e sulla scorta delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Pag. 2 a 14 contrariis reiectis: In via principale e nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo n° 390/2021 opposto per tutti i motivi innanzi esposti e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. opponente nei confronti della società opposta per le causali di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo;
Con espressa riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183, 6° comma C.p.c. II° termine. Condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art 93 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.06.2022, Controparte_1
si costituiva tardivamente in giudizio, contestando le avverse difese, generiche ed infondate. In particolare, precisava che la vicenda de qua traeva origine dalla verifica effettuata, in data
20.3.2019, dagli agenti accertatori di E-Distribuzione s.p.a., coadiuvati dai Carabinieri della
Stazione di San Luca, presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di San Luca, Contrada Timpa
Bianca SNC, contraddistinto con il POD n. IT001E84779202, associato alla fornitura di energia elettrica, per usi non abitativi che, seppure non contrattualizzata, era utilizzata di fatto ed abusivamente da . Evidenziava, pertanto, che, in virtù di quanto previsto dall'art. Parte_1
4.3 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), si era costituito un rapporto di fornitura ex lege con l'esercente il Servizio di Maggior
Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza. In merito alla quantificazione dei consumi riportati nella fattura, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad ogni contestazione formulata dall'opponente e precisava che E-Distribuzione s.p.a. aveva individuato come data di inizio del prelievo irregolare il 21.03.2014 e che i consumi erano stati conteggiati per il periodo “dal 21/03/2014 al 20/03/2019” sulla base del criterio “della potenza disponibile per le ore d'uso”. Tutto quanto sopra rilevato, rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata, in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 390/2021 del
27.12.2021 (R.G. n. 1548/2021), emesso dall'On.le Tribunale di Locri, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) in via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore
Pag. 3 a 14 dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Celebrata la prima udienza dinanzi al giudice istruttore, precedentemente titolare del procedimento, erano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Riassegnata la causa ad altro giudice onorario, quest'ultimo disponeva C.T.U. al fine di quantificare i consumi effettivamente riconducibili all'utenza de qua. Dopo alcuni rinvii della causa dovuti all'assenza del C.T.U. alle udienze fissate per il suo giuramento, espletato tale incombente, il C.T.U. depositava la relazione peritale. Riassegnata nelle more la causa alla scrivente giudicante, a seguito del deposito degli ulteriori chiarimenti demandati al C.T.U., la causa era rinviata all'udienza del 20 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di eventuali note difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata.
In punto di diritto, giova ricordare che, sulla scorta del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è chiamato a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore con la sua originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta degli elementi probatori esibiti tanto nell'iniziale fase sommaria, quanto nella successiva fase di opposizione (cfr. ex multis, Cass., 12 marzo 2019, n. 7020; Cass., 24 maggio 2004, n. 9927). Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. di recente, per tutte, Cass., S.U., 13 gennaio 2022, n. 927; conforme Cass., S.U., 7 luglio 1993, n. 7448). L'oggetto del giudizio non è, quindi, incentrato sulla valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto
Pag. 4 a 14 piuttosto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. ex multis, Cass., 15 luglio 2005); ne consegue che il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., 7 ottobre 2011, n. 20613). Tale peculiare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha immediati riflessi in punto di ripartizione dell'onere probatorio: poiché, infatti, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste sostanziale di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella sostanziale di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), incombe sul primo l'onere di provare i fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex multis, cfr.
Cass., 24 marzo 2022, n. 9633).
Il meccanismo di riparto dell'onus probandi descritto deve, tuttavia, essere sempre coordinato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che esime il soggetto che ne sarebbe gravato dall'onere di provare i fatti, specificamente allegati, non puntualmente e tempestivamente contestati dalla controparte (sul punto, ex multis, Cass., 27 agosto 2020, n. 178). In sede civile, infatti, “la mancata contestazione da parte del convenuto di un fatto costitutivo del diritto azionato dall'attore esonera quest'ultimo dall'onere probatorio relativamente al fatto non contestato, determinando il venir meno del thema probandum e conferendo al giudice la possibilità di considerare il fatto come pacificamente ammesso agli atti” (Cass., 19 febbraio 2025, n. 4410). Come precisato dalla Suprema
Corte, la contestazione dei fatti ex adverso allegati deve essere specifica (cfr. Cass., 5 febbraio
2025, n. 2847 secondo cui “in sede civile, il giudice può ritenere provata una circostanza dedotta dalla difesa, qualora essa non sia stata specificamente contestata dalla controparte, conformemente al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”) e tempestiva atteso che
“in ragione del principio di preclusione (che opera nel passaggio dalla fase introduttivo- preparatoria alla fase istruttoria del processo di cognizione, salvi meccanismi di recupero occasionati da impedimenti non imputabili, sopravvenienze ed esercizio di poteri istruttori
d'ufficio), la parte è tenuta a contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte (e rientranti nella sua sfera di conoscibilità) nella prima difesa utile a ciò, entro il termine di determinazione definitiva del thema decidendum. Pertanto, limitando l'esemplificazione all'attore, egli è tenuto a
Pag. 5 a 14 contestare i fatti allegati dal convenuto nella comparsa di risposta (o nella prima udienza di trattazione) entro il termine perentorio assegnato per la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., mentre per i fatti allegati solo con tale prima memoria l'ultimo momento utile per la contestazione è la scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (affinché egli sia posto in condizione di dedurre mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni ex art. 183 co. 6 c.p.c.
(da ultimo, Cass., 8 luglio 2024, n.18597). È, dunque, certamente da escludere, in accordo al richiamato principio, che l'opponente possa limitarsi, a fronte di una puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria esercitata dall'opposto, a una contestazione priva di alcuna concreta motivazione o, comunque, assolutamente generica che si traduca nell'utilizzo di formule di mero stile (cfr. in questo senso, Cass., 4 novembre 2021, n. 31837; tra le più recenti,
Trib. Roma n. 7657/2022).
Alla stregua di queste considerazioni, è evidente che la doglianza svolta dall'opponente con riferimento alla asserita “indeterminatezza del decreto ingiuntivo”, in ragione dell'inidoneità probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio a giustificare l'accoglimento della domanda, si appalesa del tutto irrilevante, oltre che destituita di fondamento, posto che il provvedimento monitorio è stato ritualmente emesso, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., sulla base dell'estratto autentico delle scritture contabili della società creditrice.
Nel merito, il Tribunale ritiene che l'opposta abbia fornito idonea prova del credito vantato in giudizio, per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, è opportuno precisare che non può considerarsi validamente proposta l'eccezione di prescrizione apparentemente sollevata dall'opponente nei suoi atti: e, infatti, sebbene quest'ultimo faccia accenno, nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., alla prescrizione del credito vantato in giudizio dall'opposta, non appare prima facie neppure allegato il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare, sicché una tale eccezione, per la sua estrema genericità, tradottasi nell'utilizzo di una clausola di mero stile (“si contesta (…) la prescrizione), non può assumere alcuna rilevanza dal punto di vista processuale e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Tanto premesso, ai fini della valutazione circa la dimostrazione dell'esistenza del credito vantato in giudizio dall'opposta, giova considerare che, come specificato dal Controparte_1
nel caso in esame, la fattura in contestazione è stata emessa nei confronti di
[...] Pt_1
Pag. 6 a 14 a seguito dell'accertamento di un allaccio abusivo alla rete elettrica, per usi non abitativi, Pt_1
realizzato mediante prelievo irregolare di energia realizzato in assenza di un regolare contratto, presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di San Luca, Contrada Timpa Bianca SNC, contraddistinto con il POD n. IT001E84779202.
Più precisamente, dalla documentazione depositata in atti – il cui contenuto è stato puntualmente richiamato dall'opposta già in sede di comparsa di costituzione e risposta – emerge che:
- in data 20 marzo 2019, gli agenti accertatori di E- Distribuzione s.p.a., coadiuvati dai
Carabinieri della Stazione di San Luca, effettuavano un controllo presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di San Luca, Contrada Timpa Bianca SNC, alla presenza di Pt_1
riscontrando, all'interno della casa di campagna utilizzata da quest'ultimo, la
[...]
presenza di un contatore non censito nei sistemi di E-distribuzione s.p.a.. In tale occasione redigevano il verbale di verifica n. D61252719 ove si accertava che “a verifica presso la casa di campagna utilizzata dal signor in C.da Timpa Bianca nel Parte_1
Comune di San Luca si riscontra e facciamo riscontrare ai presenti sul posto che all'interno dei locali era presente un contatore avente matricola 092149 e codice 0002fst94 con la relativa lettura 11698 kwh che sui sistemi informatici di E-Distribuzione non risulta.
L'energia che eroga il contatore veniva conteggiata correttamente dallo stesso. Si procede al distacco della fornitura e al repertamento del contatore in busta 0120836, in quanto è privo di contratto.”;
- , presente al momento dell'accertamento, era identificato dagli accertatori Parte_1
quale “persona che utilizza di fatto la fornitura” e sottoscriveva il verbale, senza contestare alcunché;
- accertato nei termini anzidetti l'illegittimo prelievo abusivo di energia elettrica servente l'immobile in uso al Pizzata, E-distribuzione s.p.a., a seguito dell'”analisi effettuata”, individuava come data di inizio del prelievo abusivo il 21.03.2014 e calcolava i consumi prelevati fino al 20.03.2019 in base al criterio della “potenza disponibile per le ore d'uso”;
- E-Distribuzione s.p.a. trasmetteva denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p.
“per prelievi irregolari di energia elettrica”, individuando il quale utilizzatore della Pt_1
fornitura;
Pag. 7 a 14 - la ricostruzione dei consumi, in applicazione della disciplina prevista dall'art.
4.3 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del D.L.,
18 giugno 2007, n. 73 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, e successive modifiche e integrazioni), era, dunque, trasmessa al esercente il Controparte_1
Servizio di Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza, che emetteva la fattura posta a fondamento della domanda monitoria.
Tali circostanze, puntualmente richiamate nella comparsa di costituzione e risposta del
[...]
sono rimaste in sostanza incontestate dall'opponente. Controparte_1
Quest'ultimo, infatti, nella prima difesa utile, non ha specificamente contestato:
- l'effettiva esistenza di un prelievo irregolare di energia elettrica, consistente nel fatto che il punto di prelievo che si trovava nella casa di campagna sita a San Luca (RC), in c.da Timpa
Bianca beneficiava dell'erogazione di energia elettrica, sebbene non fosse associato ad alcun contratto (circostanza già, del resto, desumibile da quanto risultante dal verbale di verifica prodotto in atti a cui va riconosciuta fede privilegiata in ordine a quanto accertato dai verbalizzanti, attesa la loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, cfr., in tal senso, Cass., 12 marzo 2020, n. 7075);
- la disponibilità, quantomeno di fatto, in capo a dell'immobile presso cui è Parte_1
stato accertato il punto di prelievo e la sua qualità di utilizzatore di fatto della fornitura di energia elettrica (circostanze, queste, ulteriormente suffragate da quanto riportato nel verbale di verifica prodotto in atti, sottoscritto dal , senza alcuna riserva); Pt_1
- l'esatta identificazione del momento a partire dal quale è cominciato il prelievo abusivo
(nella specie, il 21.03.2014), come indicato da E-Distribuzione s.p.a. (circostanza questa ulteriormente suffragata dalla comunicazione trasmessa dalla predetta società, depositata in atti);
- l'effettiva erogazione di energia elettrica in suo favore nell'arco temporale compreso tra il mese di marzo 2014 e il mese di marzo 2019, secondo quanto altresì indicato nella comunicazione proveniente dal terzo distributore e nella fattura azionata.
Pag. 8 a 14 Tali fatti, suffragati dalla predetta documentazione, non avendo formato oggetto di specifica e tempestiva contestazione, devono, quindi, considerarsi provati in applicazione della regola di cui all'art. 115 c.p.c..
Accertato e comprovato, pertanto, nei termini anzidetti il prelievo abusivo dell'energia elettrica, di cui ha pacificamente beneficiato il per l'intero arco temporale indicato dall'opposta, Pt_1
appaiono del tutto inconferenti le deduzioni formulate dall'opponente, nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in ordine all'inesistenza di un contratto di fornitura.
Poiché a venire in rilievo è un prelievo irregolare di energia riconducibile ad un allaccio alla rete elettrica pacificamente realizzato senza la preventiva stipula di un contratto, deve dirsi in re ipsa
l'inesistenza di un contratto di somministrazione scritto tra le parti (cfr. in senso conforme, Trib.
Napoli n. 1735/2024).
Ciononostante, risultando provata nei termini anzidetti l'indebita erogazione di energia elettrica in favore dell'opponente sin dal mese di marzo 2014, l'opposta può legittimamente pretendere nei suoi confronti il pagamento di quanto dovuto per i consumi fruiti. In caso di prelievo abusivo di energia elettrica, infatti, il rapporto di fornitura si instaura direttamente con l'impresa esercente il Servizio di Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza - nella specie, pacificamente,
[...]
– secondo quanto previsto all'art.
4.3 del Testo integrato delle Controparte_1 disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del
D.L., 18 giugno 2007, n. 73 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL), considerato che, del resto, per il contratto di somministrazione non è richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e la prova della sua conclusione ben può essere offerta anche solo sulla scorta di presunzioni (cfr. in senso conforme, Trib. Cosenza n. 588/2024; Trib. Civitavecchia
n. 785/2024; Trib. Avellino, n. 24/2023; Trib. Crotone, n. 731/2018; Trib. Genova, n. 1811/2022;
Trib. Roma n. 19576/2024; Trib. Locri, n. 820/2021). Alcuna pretesa potrebbe essere, invece, avanzata da E-Distribuzione s.p.a., come ipotizzato dall'opponente, considerato che, a seguito della scissione tra l'attività di distribuzione e alimentazione delle reti energetiche, da un lato, e i servizi di vendita dall'altro, conseguente all'emanazione del D.L., 18 giugno 2007, n. 73, convertito in L., 3 agosto 2007 n. 125, alla predetta società compete solo la gestione e la manutenzione della rete di distribuzione elettrica in Italia. Spetta, di contro, al adempiere all'obbligo di pagamento di Pt_1
Pag. 9 a 14 quanto dovuto per l'energia elettrica di cui abbia abusivamente fruito. Sul punto, del tutto irrilevante
è la circostanza che l'opponente non sia il proprietario dell'immobile – circostanza, invero, allegata genericamente in giudizio - essendo, come detto, pacifico, in quanto fatto non contestato né in sede di verifica eseguita dagli accertatori né, a fronte delle più puntuali allegazioni e produzioni documentali dell'opposta, in sede giudiziale - che egli avesse la disponibilità dell'immobile a cui l'utenza e il punto di prelievo sono riferiti e che fosse l'utilizzatore, quantomeno di fatto, della fornitura di energia elettrica per l'intero arco temporale oggetto di fatturazione. Del resto, poiché il non ha mai negato di essere il detentore dell'immobile, appare logico ritenere che egli fosse Pt_1 di fatto l'unico interessato alla fruizione dell'energia elettrica (cfr. in senso conforme Trib. Genova,
n. 1811/2022; Trib. Locri, n. 820/2021; Trib. Civitavecchia n. 785/2024; Trib. Avellino 24/2023).
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti dall'opponente e non pagati, deve premettersi che in quanto Controparte_1
soggetto titolare del credito vantato in giudizio, deve reputarsi essere legittimo contraddittore su ogni questione che attenga alla determinazione del relativo ammontare.
Tanto premesso, nella specie, la parte opposta, richiamando espressamente all'analitica ricostruzione dei consumi trasmessa dal distributore, ha affermato, sin dalla sua costituzione in giudizio, che è stato adottato, ai fini del loro calcolo, il criterio di stima della “potenza disponibile per le ore d'uso” ed è stato individuato quale dies a quo il 21.03.2014. I quantitativi di energia sono stati, quindi, ricostruiti dal distributore per il periodo ricompreso tra il mese di marzo 2014 e il mese di marzo 2019 e, poi, riportati dal venditore nel prospetto riepilogativo dettagliato della fattura relativa ai prelievi irregolari, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Nonostante l'opposta abbia analiticamente allegato i consumi, le date di rilevazione e il metodo di contabilizzazione adottato, l'opponente non ha in alcun modo tempestivamente e puntualmente contestato il suddetto modus operandi, non censurando né il metodo di calcolo né l'arco temporale considerato alla base.
Il si è limitato ad eccepire genericamente l'eccessività dei consumi – ma, come anticipato, Pt_1
una generica contestazione equivale ad una non contestazione – e la non corrispondenza del quantitativo dei consumi fatturati a quelli rilevati in sede di verifica. Tuttavia, quest'ultima circostanza si giustifica agevolmente dal momento che il distributore, proprio a causa dell'abusivo prelievo, realizzato in assenza di un regolare contratto, non disponeva di alcun dato storico a cui
Pag. 10 a 14 poter fare ricorso per ricostruire con esattezza i quantitativi di energia elettrica pacificamente erogati in favore dell'opponente nell'intero arco temporale considerato.
Al riguardo, giova considerare che la presunzione di veridicità consumi rilevati dal contatore presuppone la corretta registrazione dei consumi da parte del distributore e la loro regolare trasmissione, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, è la registrazione stessa ad essere falsata.
Proprio per questa ragione, al fine di evitare di gravare il creditore dell'onere di una probatio diabolica, in presenza di un accertato prelievo abusivo di energia elettrica presso il punto di dispacciamento, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente (cfr., da ultimo, Cass., 21 maggio 2019, n. 13605; Cass., 11 novembre 2024, n.
29046). Grava, di contro, sull'utente l'onere di specificamente contestare i criteri di ricostruzione dei consumi e le relative risultanze sulla scorta di specifici elementi contrari e concreti (cfr. Corte
d'appello Napoli, n. 3577/2024).
Il Tribunale ritiene che tali principi debbano trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, atteso che, sebbene sia pacifico che il contatore registrasse l'energia al momento della verifica, la circostanza che il misuratore non fosse associato ad alcun contratto e, quindi, non risultasse nei sistemi informatici del distributore ha reso, alla pari, impossibile per quest'ultimo registrare in modo certo il flusso di energia transitato all'interno dei cavi collegati alla rete per l'intero periodo di incontestato consumo. In altri termini, l'assenza di qualsiasi informazione nella disponibilità del distributore sui dati storici di consumo registrati dal contatore trovato in loco, dovuta proprio all'attivazione non autorizzata dello stesso, impedisce di conferire carattere di sufficiente attendibilità ai valori ivi riportati e giustifica, invece, il ricorso a criteri presuntivi ai fini del calcolo dei consumi prelevati nel corso dell'intero arco temporale considerato;
a ragionar diversamente, del resto, si finirebbe inammissibilmente per premiare una condotta di prelievo fraudolento dei consumi idonea ad escluderne in radice una ricostruzione storica esatta (cfr. in senso conforme, Trib. Roma, n. 19576/2024; si veda anche, Trib. Genova, n. 1811/2022; Trib. Cosenza, n.
588/24; Trib. Paola, n. 63/24).
Pag. 11 a 14 Ciò posto, nel caso in esame una pluralità di elementi indiziari inducono a ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore. La ricostruzione dei consumi operata, in particolare, appare fondata su criteri oggettivi e predeterminati, poiché, come si evince dal prospetto in atti, mai specificamente contestato né disconosciuto da parte opponente, i consumi vengono calcolati, per un arco temporale rispettoso del termine di prescrizione quinquennale, con il prodotto tra la potenza prelevabile e le ore di utilizzo stimate. Si evidenzia, invero, che il metodo della cd.
“potenza prelevabile in base alle ore d'uso” è indicato tra quelli previsti dal documento redatto dalla società distributrice ai fini della stima e della ricostruzione di energia elettrica nell'ipotesi in cui, come nelle specie, non è presente o, risulta inferiore al mese, la profondità storica dei consumi (cfr. per analoghe considerazioni, Trib. Crotone n. 731/2018). Assume, inoltre, rilevanza, quale ulteriore elemento indiziario convergente nel senso dell'attendibilità della ricostruzione dei consumi offerta, la terzietà di E-Distribuzione s.p.a. quale soggetto deputato a tale verifica. A ciò si aggiunga che l'opponente non ha avanzato alcuna specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione adottato e ai criteri applicati dal distributore e, al contempo, non ha neppure contestato che per l'intero arco temporale considerato vi sia stata un'effettiva erogazione dell'energia elettrica in suo favore (cfr. per la valorizzazione di tale contegno Trib. Siracusa, n. 2055/2023). Sul punto, è bene precisare che le ulteriori contestazioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di parte opponente sono, sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati in premessa, tardive, atteso che l'opposta aveva già chiaramente allegato in sede di comparsa di costituzione e risposta i criteri seguiti per la ricostruzione dei consumi, e, in ogni caso, generiche.
L'insieme di tali elementi induce a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione del “normale fabbisogno” del somministrato, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Trib. Locri, n. 198/2024; Corte d'Appello
Catanzaro, n. 1010/2022).
Alla luce di quanto sopra osservato, tenuto conto dei principi elaborati in tema di riparto dell'onus probandi in caso di prelievo abusivo di energia elettrica, letti unitamente al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la pretesa fatta valere in giudizio dall'opposta deve considerarsi adeguatamente provata. Sebbene, infatti, sia onere del somministrante fornire prova dell'esistenza del credito e dell'entità dei consumi addebitati al fruitore dell'energia elettrica, è anche vero che tale onere necessita di allegazioni tanto più analitiche quanto più siano specifiche le
Pag. 12 a 14 contestazioni della controparte, la quale, come detto, ha, nella specie, serbato un contegno difensivo incentrato su temi che non scalfiscono la posizione difensiva assunta dall'opposta sin dalla costituzione in giudizio e la valenza dell'ulteriore documentazione dalla stessa richiamata a sostegno della domanda (cfr. in senso conforme Trib. Napoli Nord, n. 2210/2023; Trib. Bari, n.
1017/2025).
Al riguardo, la scrivente reputa opportuno precisare che la C.T.U. disposta dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, in assenza di precisi dati fattuali o matematici allegati dall'opponente volti a contestare l'inattendibilità del calcolo dei consumi ex adverso proposto, appare avere, re melius perpensa, carattere esplorativo (come, del resto, sin da subito eccepito dall'opposta). Ed invero, la C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va quindi negata qualora la stessa parte tenda a supplire con essa alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze neppure allegati (ex multis, Cass., 18 settembre 2020, n. 1963). Nella specie, la C.T.U. è stata disposta pur in assenza di una specifica contestazione dell'opponente sulla scelta del criterio presuntivo adottato ai fini del ricalcolo dei consumi e sui relativi esiti;
inoltre, il
C.T.U. ha proposto una ricostruzione presuntiva diversa rispetto a quella eseguita dal distributore prendendo le mosse da assunti ipotetici fondati su elementi fattuali mai allegati dall'opponente come basi di calcolo alternative e inevitabilmente condizionati dal tempo trascorso dall'epoca dell'accertamento e dalle possibili modificazioni dei luoghi e degli impianti alimentati dal punto di accesso abusivo riscontrato (cfr. per analoghe considerazioni, Corte d'appello Napoli, n.
3577/2024). Per queste ragioni, si ritiene che gli esiti della C.T.U. non possano essere valorizzati ai fini della decisione.
Per quanto esposto, la domanda di pagamento avanzata dall'opposta deve ritenersi provata, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in relazione sia all'an sia al quantum.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal
D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, tenuto conto del valore della domanda, applicando i valori minimi, stante la non
Pag. 13 a 14 particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, di natura seriale, il carattere ripetitivo delle difese assunte in giudizio dall'opposta e l'omesso deposito delle note conclusive autorizzate.
Le spese della C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28094), così come liquidate da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo recante n. 390/2021, emesso dal Tribunale di Locri in data 27.12.2021, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA., come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 10 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 14 a 14
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 205/22 R.G.; preso atto che l'udienza del 20 marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L OCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 205/2022 R.G. promossa da:
Pag. 1 a 14 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Benestare Parte_1 C.F._1
(RC), c.da Ricciolio, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Romeo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO già società con Controparte_1 Controparte_2
unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di (p.iva ), CP_2 P.IVA_1
in persona del Procuratore, dott. , in qualità di legale rappresentante pro Persona_1
tempore di (p.iva. ), elettivamente domiciliata in Catania, via G. Leopardi CP_3 P.IVA_2
n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato nei confronti della controparte in data 15.02.2022, agiva in giudizio al fine di ottenere la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo, recante n. 390/2021, emesso dal Tribunale di Locri in data 27.12.2021 nell'ambito del procedimento avente n. 1548/2021 R.G., notificato in data 24.01.2022, con il quale era ingiunto in suo capo il pagamento della somma di € 9.162,34, oltre agli interessi di mora dalla scadenza della fattura al soddisfo, spese di procedura, spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA., asseritamente dovuta a per l'erogazione in suo favore di Controparte_1
energia elettrica. In particolare, l'opponente eccepiva l'inesistenza di un contratto di fornitura stipulato con la società opposta e l'indeterminatezza del decreto ingiuntivo pronunciato sulla scorta di un mero estratto di ruolo e contestava l'importo dei consumi addebitati nonché l'idoneità della fattura a costituirne prova. Tanto premesso, e sulla scorta delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Pag. 2 a 14 contrariis reiectis: In via principale e nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo n° 390/2021 opposto per tutti i motivi innanzi esposti e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. opponente nei confronti della società opposta per le causali di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo;
Con espressa riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183, 6° comma C.p.c. II° termine. Condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art 93 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.06.2022, Controparte_1
si costituiva tardivamente in giudizio, contestando le avverse difese, generiche ed infondate. In particolare, precisava che la vicenda de qua traeva origine dalla verifica effettuata, in data
20.3.2019, dagli agenti accertatori di E-Distribuzione s.p.a., coadiuvati dai Carabinieri della
Stazione di San Luca, presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di San Luca, Contrada Timpa
Bianca SNC, contraddistinto con il POD n. IT001E84779202, associato alla fornitura di energia elettrica, per usi non abitativi che, seppure non contrattualizzata, era utilizzata di fatto ed abusivamente da . Evidenziava, pertanto, che, in virtù di quanto previsto dall'art. Parte_1
4.3 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), si era costituito un rapporto di fornitura ex lege con l'esercente il Servizio di Maggior
Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza. In merito alla quantificazione dei consumi riportati nella fattura, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad ogni contestazione formulata dall'opponente e precisava che E-Distribuzione s.p.a. aveva individuato come data di inizio del prelievo irregolare il 21.03.2014 e che i consumi erano stati conteggiati per il periodo “dal 21/03/2014 al 20/03/2019” sulla base del criterio “della potenza disponibile per le ore d'uso”. Tutto quanto sopra rilevato, rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata, in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 390/2021 del
27.12.2021 (R.G. n. 1548/2021), emesso dall'On.le Tribunale di Locri, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) in via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore
Pag. 3 a 14 dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Celebrata la prima udienza dinanzi al giudice istruttore, precedentemente titolare del procedimento, erano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Riassegnata la causa ad altro giudice onorario, quest'ultimo disponeva C.T.U. al fine di quantificare i consumi effettivamente riconducibili all'utenza de qua. Dopo alcuni rinvii della causa dovuti all'assenza del C.T.U. alle udienze fissate per il suo giuramento, espletato tale incombente, il C.T.U. depositava la relazione peritale. Riassegnata nelle more la causa alla scrivente giudicante, a seguito del deposito degli ulteriori chiarimenti demandati al C.T.U., la causa era rinviata all'udienza del 20 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di eventuali note difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata.
In punto di diritto, giova ricordare che, sulla scorta del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è chiamato a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore con la sua originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta degli elementi probatori esibiti tanto nell'iniziale fase sommaria, quanto nella successiva fase di opposizione (cfr. ex multis, Cass., 12 marzo 2019, n. 7020; Cass., 24 maggio 2004, n. 9927). Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. di recente, per tutte, Cass., S.U., 13 gennaio 2022, n. 927; conforme Cass., S.U., 7 luglio 1993, n. 7448). L'oggetto del giudizio non è, quindi, incentrato sulla valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto
Pag. 4 a 14 piuttosto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. ex multis, Cass., 15 luglio 2005); ne consegue che il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., 7 ottobre 2011, n. 20613). Tale peculiare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha immediati riflessi in punto di ripartizione dell'onere probatorio: poiché, infatti, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste sostanziale di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella sostanziale di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), incombe sul primo l'onere di provare i fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex multis, cfr.
Cass., 24 marzo 2022, n. 9633).
Il meccanismo di riparto dell'onus probandi descritto deve, tuttavia, essere sempre coordinato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che esime il soggetto che ne sarebbe gravato dall'onere di provare i fatti, specificamente allegati, non puntualmente e tempestivamente contestati dalla controparte (sul punto, ex multis, Cass., 27 agosto 2020, n. 178). In sede civile, infatti, “la mancata contestazione da parte del convenuto di un fatto costitutivo del diritto azionato dall'attore esonera quest'ultimo dall'onere probatorio relativamente al fatto non contestato, determinando il venir meno del thema probandum e conferendo al giudice la possibilità di considerare il fatto come pacificamente ammesso agli atti” (Cass., 19 febbraio 2025, n. 4410). Come precisato dalla Suprema
Corte, la contestazione dei fatti ex adverso allegati deve essere specifica (cfr. Cass., 5 febbraio
2025, n. 2847 secondo cui “in sede civile, il giudice può ritenere provata una circostanza dedotta dalla difesa, qualora essa non sia stata specificamente contestata dalla controparte, conformemente al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”) e tempestiva atteso che
“in ragione del principio di preclusione (che opera nel passaggio dalla fase introduttivo- preparatoria alla fase istruttoria del processo di cognizione, salvi meccanismi di recupero occasionati da impedimenti non imputabili, sopravvenienze ed esercizio di poteri istruttori
d'ufficio), la parte è tenuta a contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte (e rientranti nella sua sfera di conoscibilità) nella prima difesa utile a ciò, entro il termine di determinazione definitiva del thema decidendum. Pertanto, limitando l'esemplificazione all'attore, egli è tenuto a
Pag. 5 a 14 contestare i fatti allegati dal convenuto nella comparsa di risposta (o nella prima udienza di trattazione) entro il termine perentorio assegnato per la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., mentre per i fatti allegati solo con tale prima memoria l'ultimo momento utile per la contestazione è la scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (affinché egli sia posto in condizione di dedurre mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni ex art. 183 co. 6 c.p.c.
(da ultimo, Cass., 8 luglio 2024, n.18597). È, dunque, certamente da escludere, in accordo al richiamato principio, che l'opponente possa limitarsi, a fronte di una puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria esercitata dall'opposto, a una contestazione priva di alcuna concreta motivazione o, comunque, assolutamente generica che si traduca nell'utilizzo di formule di mero stile (cfr. in questo senso, Cass., 4 novembre 2021, n. 31837; tra le più recenti,
Trib. Roma n. 7657/2022).
Alla stregua di queste considerazioni, è evidente che la doglianza svolta dall'opponente con riferimento alla asserita “indeterminatezza del decreto ingiuntivo”, in ragione dell'inidoneità probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio a giustificare l'accoglimento della domanda, si appalesa del tutto irrilevante, oltre che destituita di fondamento, posto che il provvedimento monitorio è stato ritualmente emesso, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., sulla base dell'estratto autentico delle scritture contabili della società creditrice.
Nel merito, il Tribunale ritiene che l'opposta abbia fornito idonea prova del credito vantato in giudizio, per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, è opportuno precisare che non può considerarsi validamente proposta l'eccezione di prescrizione apparentemente sollevata dall'opponente nei suoi atti: e, infatti, sebbene quest'ultimo faccia accenno, nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., alla prescrizione del credito vantato in giudizio dall'opposta, non appare prima facie neppure allegato il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare, sicché una tale eccezione, per la sua estrema genericità, tradottasi nell'utilizzo di una clausola di mero stile (“si contesta (…) la prescrizione), non può assumere alcuna rilevanza dal punto di vista processuale e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Tanto premesso, ai fini della valutazione circa la dimostrazione dell'esistenza del credito vantato in giudizio dall'opposta, giova considerare che, come specificato dal Controparte_1
nel caso in esame, la fattura in contestazione è stata emessa nei confronti di
[...] Pt_1
Pag. 6 a 14 a seguito dell'accertamento di un allaccio abusivo alla rete elettrica, per usi non abitativi, Pt_1
realizzato mediante prelievo irregolare di energia realizzato in assenza di un regolare contratto, presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di San Luca, Contrada Timpa Bianca SNC, contraddistinto con il POD n. IT001E84779202.
Più precisamente, dalla documentazione depositata in atti – il cui contenuto è stato puntualmente richiamato dall'opposta già in sede di comparsa di costituzione e risposta – emerge che:
- in data 20 marzo 2019, gli agenti accertatori di E- Distribuzione s.p.a., coadiuvati dai
Carabinieri della Stazione di San Luca, effettuavano un controllo presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di San Luca, Contrada Timpa Bianca SNC, alla presenza di Pt_1
riscontrando, all'interno della casa di campagna utilizzata da quest'ultimo, la
[...]
presenza di un contatore non censito nei sistemi di E-distribuzione s.p.a.. In tale occasione redigevano il verbale di verifica n. D61252719 ove si accertava che “a verifica presso la casa di campagna utilizzata dal signor in C.da Timpa Bianca nel Parte_1
Comune di San Luca si riscontra e facciamo riscontrare ai presenti sul posto che all'interno dei locali era presente un contatore avente matricola 092149 e codice 0002fst94 con la relativa lettura 11698 kwh che sui sistemi informatici di E-Distribuzione non risulta.
L'energia che eroga il contatore veniva conteggiata correttamente dallo stesso. Si procede al distacco della fornitura e al repertamento del contatore in busta 0120836, in quanto è privo di contratto.”;
- , presente al momento dell'accertamento, era identificato dagli accertatori Parte_1
quale “persona che utilizza di fatto la fornitura” e sottoscriveva il verbale, senza contestare alcunché;
- accertato nei termini anzidetti l'illegittimo prelievo abusivo di energia elettrica servente l'immobile in uso al Pizzata, E-distribuzione s.p.a., a seguito dell'”analisi effettuata”, individuava come data di inizio del prelievo abusivo il 21.03.2014 e calcolava i consumi prelevati fino al 20.03.2019 in base al criterio della “potenza disponibile per le ore d'uso”;
- E-Distribuzione s.p.a. trasmetteva denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p.
“per prelievi irregolari di energia elettrica”, individuando il quale utilizzatore della Pt_1
fornitura;
Pag. 7 a 14 - la ricostruzione dei consumi, in applicazione della disciplina prevista dall'art.
4.3 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del D.L.,
18 giugno 2007, n. 73 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, e successive modifiche e integrazioni), era, dunque, trasmessa al esercente il Controparte_1
Servizio di Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza, che emetteva la fattura posta a fondamento della domanda monitoria.
Tali circostanze, puntualmente richiamate nella comparsa di costituzione e risposta del
[...]
sono rimaste in sostanza incontestate dall'opponente. Controparte_1
Quest'ultimo, infatti, nella prima difesa utile, non ha specificamente contestato:
- l'effettiva esistenza di un prelievo irregolare di energia elettrica, consistente nel fatto che il punto di prelievo che si trovava nella casa di campagna sita a San Luca (RC), in c.da Timpa
Bianca beneficiava dell'erogazione di energia elettrica, sebbene non fosse associato ad alcun contratto (circostanza già, del resto, desumibile da quanto risultante dal verbale di verifica prodotto in atti a cui va riconosciuta fede privilegiata in ordine a quanto accertato dai verbalizzanti, attesa la loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, cfr., in tal senso, Cass., 12 marzo 2020, n. 7075);
- la disponibilità, quantomeno di fatto, in capo a dell'immobile presso cui è Parte_1
stato accertato il punto di prelievo e la sua qualità di utilizzatore di fatto della fornitura di energia elettrica (circostanze, queste, ulteriormente suffragate da quanto riportato nel verbale di verifica prodotto in atti, sottoscritto dal , senza alcuna riserva); Pt_1
- l'esatta identificazione del momento a partire dal quale è cominciato il prelievo abusivo
(nella specie, il 21.03.2014), come indicato da E-Distribuzione s.p.a. (circostanza questa ulteriormente suffragata dalla comunicazione trasmessa dalla predetta società, depositata in atti);
- l'effettiva erogazione di energia elettrica in suo favore nell'arco temporale compreso tra il mese di marzo 2014 e il mese di marzo 2019, secondo quanto altresì indicato nella comunicazione proveniente dal terzo distributore e nella fattura azionata.
Pag. 8 a 14 Tali fatti, suffragati dalla predetta documentazione, non avendo formato oggetto di specifica e tempestiva contestazione, devono, quindi, considerarsi provati in applicazione della regola di cui all'art. 115 c.p.c..
Accertato e comprovato, pertanto, nei termini anzidetti il prelievo abusivo dell'energia elettrica, di cui ha pacificamente beneficiato il per l'intero arco temporale indicato dall'opposta, Pt_1
appaiono del tutto inconferenti le deduzioni formulate dall'opponente, nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in ordine all'inesistenza di un contratto di fornitura.
Poiché a venire in rilievo è un prelievo irregolare di energia riconducibile ad un allaccio alla rete elettrica pacificamente realizzato senza la preventiva stipula di un contratto, deve dirsi in re ipsa
l'inesistenza di un contratto di somministrazione scritto tra le parti (cfr. in senso conforme, Trib.
Napoli n. 1735/2024).
Ciononostante, risultando provata nei termini anzidetti l'indebita erogazione di energia elettrica in favore dell'opponente sin dal mese di marzo 2014, l'opposta può legittimamente pretendere nei suoi confronti il pagamento di quanto dovuto per i consumi fruiti. In caso di prelievo abusivo di energia elettrica, infatti, il rapporto di fornitura si instaura direttamente con l'impresa esercente il Servizio di Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza - nella specie, pacificamente,
[...]
– secondo quanto previsto all'art.
4.3 del Testo integrato delle Controparte_1 disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del
D.L., 18 giugno 2007, n. 73 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL), considerato che, del resto, per il contratto di somministrazione non è richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e la prova della sua conclusione ben può essere offerta anche solo sulla scorta di presunzioni (cfr. in senso conforme, Trib. Cosenza n. 588/2024; Trib. Civitavecchia
n. 785/2024; Trib. Avellino, n. 24/2023; Trib. Crotone, n. 731/2018; Trib. Genova, n. 1811/2022;
Trib. Roma n. 19576/2024; Trib. Locri, n. 820/2021). Alcuna pretesa potrebbe essere, invece, avanzata da E-Distribuzione s.p.a., come ipotizzato dall'opponente, considerato che, a seguito della scissione tra l'attività di distribuzione e alimentazione delle reti energetiche, da un lato, e i servizi di vendita dall'altro, conseguente all'emanazione del D.L., 18 giugno 2007, n. 73, convertito in L., 3 agosto 2007 n. 125, alla predetta società compete solo la gestione e la manutenzione della rete di distribuzione elettrica in Italia. Spetta, di contro, al adempiere all'obbligo di pagamento di Pt_1
Pag. 9 a 14 quanto dovuto per l'energia elettrica di cui abbia abusivamente fruito. Sul punto, del tutto irrilevante
è la circostanza che l'opponente non sia il proprietario dell'immobile – circostanza, invero, allegata genericamente in giudizio - essendo, come detto, pacifico, in quanto fatto non contestato né in sede di verifica eseguita dagli accertatori né, a fronte delle più puntuali allegazioni e produzioni documentali dell'opposta, in sede giudiziale - che egli avesse la disponibilità dell'immobile a cui l'utenza e il punto di prelievo sono riferiti e che fosse l'utilizzatore, quantomeno di fatto, della fornitura di energia elettrica per l'intero arco temporale oggetto di fatturazione. Del resto, poiché il non ha mai negato di essere il detentore dell'immobile, appare logico ritenere che egli fosse Pt_1 di fatto l'unico interessato alla fruizione dell'energia elettrica (cfr. in senso conforme Trib. Genova,
n. 1811/2022; Trib. Locri, n. 820/2021; Trib. Civitavecchia n. 785/2024; Trib. Avellino 24/2023).
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti dall'opponente e non pagati, deve premettersi che in quanto Controparte_1
soggetto titolare del credito vantato in giudizio, deve reputarsi essere legittimo contraddittore su ogni questione che attenga alla determinazione del relativo ammontare.
Tanto premesso, nella specie, la parte opposta, richiamando espressamente all'analitica ricostruzione dei consumi trasmessa dal distributore, ha affermato, sin dalla sua costituzione in giudizio, che è stato adottato, ai fini del loro calcolo, il criterio di stima della “potenza disponibile per le ore d'uso” ed è stato individuato quale dies a quo il 21.03.2014. I quantitativi di energia sono stati, quindi, ricostruiti dal distributore per il periodo ricompreso tra il mese di marzo 2014 e il mese di marzo 2019 e, poi, riportati dal venditore nel prospetto riepilogativo dettagliato della fattura relativa ai prelievi irregolari, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Nonostante l'opposta abbia analiticamente allegato i consumi, le date di rilevazione e il metodo di contabilizzazione adottato, l'opponente non ha in alcun modo tempestivamente e puntualmente contestato il suddetto modus operandi, non censurando né il metodo di calcolo né l'arco temporale considerato alla base.
Il si è limitato ad eccepire genericamente l'eccessività dei consumi – ma, come anticipato, Pt_1
una generica contestazione equivale ad una non contestazione – e la non corrispondenza del quantitativo dei consumi fatturati a quelli rilevati in sede di verifica. Tuttavia, quest'ultima circostanza si giustifica agevolmente dal momento che il distributore, proprio a causa dell'abusivo prelievo, realizzato in assenza di un regolare contratto, non disponeva di alcun dato storico a cui
Pag. 10 a 14 poter fare ricorso per ricostruire con esattezza i quantitativi di energia elettrica pacificamente erogati in favore dell'opponente nell'intero arco temporale considerato.
Al riguardo, giova considerare che la presunzione di veridicità consumi rilevati dal contatore presuppone la corretta registrazione dei consumi da parte del distributore e la loro regolare trasmissione, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, è la registrazione stessa ad essere falsata.
Proprio per questa ragione, al fine di evitare di gravare il creditore dell'onere di una probatio diabolica, in presenza di un accertato prelievo abusivo di energia elettrica presso il punto di dispacciamento, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente (cfr., da ultimo, Cass., 21 maggio 2019, n. 13605; Cass., 11 novembre 2024, n.
29046). Grava, di contro, sull'utente l'onere di specificamente contestare i criteri di ricostruzione dei consumi e le relative risultanze sulla scorta di specifici elementi contrari e concreti (cfr. Corte
d'appello Napoli, n. 3577/2024).
Il Tribunale ritiene che tali principi debbano trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, atteso che, sebbene sia pacifico che il contatore registrasse l'energia al momento della verifica, la circostanza che il misuratore non fosse associato ad alcun contratto e, quindi, non risultasse nei sistemi informatici del distributore ha reso, alla pari, impossibile per quest'ultimo registrare in modo certo il flusso di energia transitato all'interno dei cavi collegati alla rete per l'intero periodo di incontestato consumo. In altri termini, l'assenza di qualsiasi informazione nella disponibilità del distributore sui dati storici di consumo registrati dal contatore trovato in loco, dovuta proprio all'attivazione non autorizzata dello stesso, impedisce di conferire carattere di sufficiente attendibilità ai valori ivi riportati e giustifica, invece, il ricorso a criteri presuntivi ai fini del calcolo dei consumi prelevati nel corso dell'intero arco temporale considerato;
a ragionar diversamente, del resto, si finirebbe inammissibilmente per premiare una condotta di prelievo fraudolento dei consumi idonea ad escluderne in radice una ricostruzione storica esatta (cfr. in senso conforme, Trib. Roma, n. 19576/2024; si veda anche, Trib. Genova, n. 1811/2022; Trib. Cosenza, n.
588/24; Trib. Paola, n. 63/24).
Pag. 11 a 14 Ciò posto, nel caso in esame una pluralità di elementi indiziari inducono a ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore. La ricostruzione dei consumi operata, in particolare, appare fondata su criteri oggettivi e predeterminati, poiché, come si evince dal prospetto in atti, mai specificamente contestato né disconosciuto da parte opponente, i consumi vengono calcolati, per un arco temporale rispettoso del termine di prescrizione quinquennale, con il prodotto tra la potenza prelevabile e le ore di utilizzo stimate. Si evidenzia, invero, che il metodo della cd.
“potenza prelevabile in base alle ore d'uso” è indicato tra quelli previsti dal documento redatto dalla società distributrice ai fini della stima e della ricostruzione di energia elettrica nell'ipotesi in cui, come nelle specie, non è presente o, risulta inferiore al mese, la profondità storica dei consumi (cfr. per analoghe considerazioni, Trib. Crotone n. 731/2018). Assume, inoltre, rilevanza, quale ulteriore elemento indiziario convergente nel senso dell'attendibilità della ricostruzione dei consumi offerta, la terzietà di E-Distribuzione s.p.a. quale soggetto deputato a tale verifica. A ciò si aggiunga che l'opponente non ha avanzato alcuna specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione adottato e ai criteri applicati dal distributore e, al contempo, non ha neppure contestato che per l'intero arco temporale considerato vi sia stata un'effettiva erogazione dell'energia elettrica in suo favore (cfr. per la valorizzazione di tale contegno Trib. Siracusa, n. 2055/2023). Sul punto, è bene precisare che le ulteriori contestazioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di parte opponente sono, sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati in premessa, tardive, atteso che l'opposta aveva già chiaramente allegato in sede di comparsa di costituzione e risposta i criteri seguiti per la ricostruzione dei consumi, e, in ogni caso, generiche.
L'insieme di tali elementi induce a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione del “normale fabbisogno” del somministrato, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Trib. Locri, n. 198/2024; Corte d'Appello
Catanzaro, n. 1010/2022).
Alla luce di quanto sopra osservato, tenuto conto dei principi elaborati in tema di riparto dell'onus probandi in caso di prelievo abusivo di energia elettrica, letti unitamente al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la pretesa fatta valere in giudizio dall'opposta deve considerarsi adeguatamente provata. Sebbene, infatti, sia onere del somministrante fornire prova dell'esistenza del credito e dell'entità dei consumi addebitati al fruitore dell'energia elettrica, è anche vero che tale onere necessita di allegazioni tanto più analitiche quanto più siano specifiche le
Pag. 12 a 14 contestazioni della controparte, la quale, come detto, ha, nella specie, serbato un contegno difensivo incentrato su temi che non scalfiscono la posizione difensiva assunta dall'opposta sin dalla costituzione in giudizio e la valenza dell'ulteriore documentazione dalla stessa richiamata a sostegno della domanda (cfr. in senso conforme Trib. Napoli Nord, n. 2210/2023; Trib. Bari, n.
1017/2025).
Al riguardo, la scrivente reputa opportuno precisare che la C.T.U. disposta dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, in assenza di precisi dati fattuali o matematici allegati dall'opponente volti a contestare l'inattendibilità del calcolo dei consumi ex adverso proposto, appare avere, re melius perpensa, carattere esplorativo (come, del resto, sin da subito eccepito dall'opposta). Ed invero, la C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va quindi negata qualora la stessa parte tenda a supplire con essa alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze neppure allegati (ex multis, Cass., 18 settembre 2020, n. 1963). Nella specie, la C.T.U. è stata disposta pur in assenza di una specifica contestazione dell'opponente sulla scelta del criterio presuntivo adottato ai fini del ricalcolo dei consumi e sui relativi esiti;
inoltre, il
C.T.U. ha proposto una ricostruzione presuntiva diversa rispetto a quella eseguita dal distributore prendendo le mosse da assunti ipotetici fondati su elementi fattuali mai allegati dall'opponente come basi di calcolo alternative e inevitabilmente condizionati dal tempo trascorso dall'epoca dell'accertamento e dalle possibili modificazioni dei luoghi e degli impianti alimentati dal punto di accesso abusivo riscontrato (cfr. per analoghe considerazioni, Corte d'appello Napoli, n.
3577/2024). Per queste ragioni, si ritiene che gli esiti della C.T.U. non possano essere valorizzati ai fini della decisione.
Per quanto esposto, la domanda di pagamento avanzata dall'opposta deve ritenersi provata, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in relazione sia all'an sia al quantum.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal
D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, tenuto conto del valore della domanda, applicando i valori minimi, stante la non
Pag. 13 a 14 particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, di natura seriale, il carattere ripetitivo delle difese assunte in giudizio dall'opposta e l'omesso deposito delle note conclusive autorizzate.
Le spese della C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28094), così come liquidate da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo recante n. 390/2021, emesso dal Tribunale di Locri in data 27.12.2021, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA., come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 10 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 14 a 14