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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/02/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Riccardo Rosetti Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2623 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA, 21/03/1963), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BOIOCCHI ANNAMARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA, 09/05/1965); CP_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.2.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni sullo status come da verbale di causa, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 03/01/2003 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con esponeva che CP_1
con decreto del 04.09.2018 il Tribunale di Civitavecchia
pronunciava/omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio la resistente ma compariva in udienza personalmente senza difensore.
Il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/01/2003,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e 3
successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del giudice Gianluca
Gelso come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2623/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RA
AB (RM) in data 03/01/2003 tra (ROMA Parte_1
21/03/1963) e (ROMA 09/05/1965), trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 1, Parte I,
Serie, Anno 2003;
rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore Gianluca Gelso come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898.
Così deciso in Civitavecchia il 7.2.2024
Il Presidente
Riccardo Rosetti Il Giudice estensore
Gianluca Gelso
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