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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/03/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ed elettivamente domiciliata alla pec
Email_1
RICORRENTE
Contro
(P.I.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro p.t.;
in persona del Controparte_2
Dirigente generale p.t.; in Controparte_3
persona del Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , , e CP_4 Controparte_5 CP_6
dai Dirigenti Scolastici Prof.ssa e Prof.ssa tutti Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliati presso l' Controparte_7
pagina 1 di 9 in Trav. La Crucca n. 1 – Controparte_8 CP_3
Loc. Baldinca
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, la ricorrente ha adito il Tribunale di
Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali
Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
2. per l'effetto, condannare il nonché l Controparte_1 Controparte_2
ciascuno per le proprie determinazioni, a corrispondere in favore della
[...]
ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti;
3. con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A fondamento della pretesa ha allegato in sintesi di aver prestato attività lavorativa alle Contr dipendenze del in qualità di docente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla supplenza temporanea, per i seguenti periodi (doc.1 ric.):
- anno scolastico 2020/2021: dal 13.10.2020 al 12.06.2021;
- anno scolastico 2021/2022: dal 21.09.2021 al 13.06.2022.
Che per i suindicati periodi, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte
(Cass. Ord. 20015/2018), e dalla giurisprudenza di merito intervenuta in argomento, il pagina 2 di 9 ha omesso di corrispondere la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione CP_1
Professionale Docenti), come risulta dalle buste paga relative a tali periodi (doc. 4 ric.).
Che pertanto parte ricorrente, richiamata diffusamente la normativa in materia, ha concluso come in atti.
Con memoria difensiva in data 22 febbraio 2024 si è costituita l'Amministrazione resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis;
In via principale - Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 1 in espositiva;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, si chiede la detrazione dall'ammontare di quanto eventualmente riconosciuto a titolo di
Retribuzione Professionale Docenti, degli importi relativi alle assenze non retribuite per i periodi: dal 23/10/2020 al 23/10/2020; dal 01/03/2021 al 01/03/2021; dal 11/10/2021 al 11/10/2021; dal 06/05/2022 al 06/05/2022; dal 30/05/2022 al 30/05/2022, per i motivi di cui al punto 2 in narrativa;
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
A fondamento della rispettiva domanda ha, parimenti, argomentato l'operatività della normativa in materia e contestato che parte ricorrente si sarebbe avvalsa di n. 5 giorni di assenza non retribuita nei seguenti periodi:
“Dal 23/10/2020 al 23/10/2020 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero;
Dal 01/03/2021 al 01/03/2021 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero;
Dal 11/10/2021 al 11/10/2021 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero;
Dal 06/05/2022 al 06/05/2022 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero;
Dal 30/05/2022 al 30/05/2022 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero”
(stato matricolare doc. n. 2 res.).
All'udienza del 5 marzo 2024 la causa, di natura documentale, è stata discussa e, all'esito, decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte
pagina 3 di 9 nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2.L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1.quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
pagina 4 di 9 4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha gia risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1.in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Persona_3
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio pagina 5 di 9 l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione»
( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può esseregiustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
“RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale pagina 6 di 9 stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto pid che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10.in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo pagina 7 di 9 indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Deve, per converso, accogliersi l'eccezione spiegata da parte resistente in ordine ai 5 giorni di assenza non retribuita per sciopero, in ordine ai quali non vi è stata opposizione pagina 8 di 9 della parte ricorrente.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte, tenuto conto dell'oggetto del contendere e della serialità del contenzioso –che seguono la soccombenza di parte convenuta.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti per gli incarichi di supplenza richiamati in parte espositiva, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
- per l'effetto, condanna il nonché l Controparte_1 Controparte_2
ciascuno per le proprie determinazioni, a corrispondere in favore della
[...]
ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Tempio Pausania, 5 marzo 2024
Il Giudice dott.ssa Eleonora Carsana
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ed elettivamente domiciliata alla pec
Email_1
RICORRENTE
Contro
(P.I.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro p.t.;
in persona del Controparte_2
Dirigente generale p.t.; in Controparte_3
persona del Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , , e CP_4 Controparte_5 CP_6
dai Dirigenti Scolastici Prof.ssa e Prof.ssa tutti Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliati presso l' Controparte_7
pagina 1 di 9 in Trav. La Crucca n. 1 – Controparte_8 CP_3
Loc. Baldinca
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, la ricorrente ha adito il Tribunale di
Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali
Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
2. per l'effetto, condannare il nonché l Controparte_1 Controparte_2
ciascuno per le proprie determinazioni, a corrispondere in favore della
[...]
ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti;
3. con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A fondamento della pretesa ha allegato in sintesi di aver prestato attività lavorativa alle Contr dipendenze del in qualità di docente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla supplenza temporanea, per i seguenti periodi (doc.1 ric.):
- anno scolastico 2020/2021: dal 13.10.2020 al 12.06.2021;
- anno scolastico 2021/2022: dal 21.09.2021 al 13.06.2022.
Che per i suindicati periodi, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte
(Cass. Ord. 20015/2018), e dalla giurisprudenza di merito intervenuta in argomento, il pagina 2 di 9 ha omesso di corrispondere la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione CP_1
Professionale Docenti), come risulta dalle buste paga relative a tali periodi (doc. 4 ric.).
Che pertanto parte ricorrente, richiamata diffusamente la normativa in materia, ha concluso come in atti.
Con memoria difensiva in data 22 febbraio 2024 si è costituita l'Amministrazione resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis;
In via principale - Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 1 in espositiva;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, si chiede la detrazione dall'ammontare di quanto eventualmente riconosciuto a titolo di
Retribuzione Professionale Docenti, degli importi relativi alle assenze non retribuite per i periodi: dal 23/10/2020 al 23/10/2020; dal 01/03/2021 al 01/03/2021; dal 11/10/2021 al 11/10/2021; dal 06/05/2022 al 06/05/2022; dal 30/05/2022 al 30/05/2022, per i motivi di cui al punto 2 in narrativa;
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
A fondamento della rispettiva domanda ha, parimenti, argomentato l'operatività della normativa in materia e contestato che parte ricorrente si sarebbe avvalsa di n. 5 giorni di assenza non retribuita nei seguenti periodi:
“Dal 23/10/2020 al 23/10/2020 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero;
Dal 01/03/2021 al 01/03/2021 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero;
Dal 11/10/2021 al 11/10/2021 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero;
Dal 06/05/2022 al 06/05/2022 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero;
Dal 30/05/2022 al 30/05/2022 corrispondente ad assenza non retribuita per sciopero”
(stato matricolare doc. n. 2 res.).
All'udienza del 5 marzo 2024 la causa, di natura documentale, è stata discussa e, all'esito, decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte
pagina 3 di 9 nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2.L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1.quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
pagina 4 di 9 4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha gia risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1.in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Persona_3
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio pagina 5 di 9 l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione»
( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può esseregiustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
“RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale pagina 6 di 9 stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto pid che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10.in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo pagina 7 di 9 indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Deve, per converso, accogliersi l'eccezione spiegata da parte resistente in ordine ai 5 giorni di assenza non retribuita per sciopero, in ordine ai quali non vi è stata opposizione pagina 8 di 9 della parte ricorrente.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte, tenuto conto dell'oggetto del contendere e della serialità del contenzioso –che seguono la soccombenza di parte convenuta.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti per gli incarichi di supplenza richiamati in parte espositiva, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
- per l'effetto, condanna il nonché l Controparte_1 Controparte_2
ciascuno per le proprie determinazioni, a corrispondere in favore della
[...]
ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Tempio Pausania, 5 marzo 2024
Il Giudice dott.ssa Eleonora Carsana
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