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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/11/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 118/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 (C.F. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 (C.F. ), (C.F.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 (C.F.: ), Parte_9 C.F._9 Parte_10 (C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. GAROFALO ANNALISA, C.F._10 elettivamente domiciliati presso la Cancelleria del Lavoro del Tribunale di Belluno;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._11 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._12 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare :
• • l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio previsto dall'art. 1 co.121 L. 107/2015 “c.d. Carta elettronica”, per violazione del principio di non pagina 1 di 14 discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE
• • il diritto dei ricorrenti, docenti al servizio del , assunti con incarichi a Controparte_1 tempo determinato e/o fino al termine delle attività didattiche, ad usufruire, al pari dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, del beneficio economico di €.500,00 annui, previsto tramite l'erogazione della c.d. “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 , a far data dalla sua istituzione e sino all'anno scolastico in corso (2021/22);
• • il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno arrecato per effetto dell'illegittima e discriminatoria esclusione dal beneficio dato dalla “Carta docenti”.
Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Garofalo Annalisa Rita, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
- dichiarare l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. per i ricorrenti Parte_3
, ; Parte_7 Parte_9
- in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della Controparte_6
- dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire eccepiti al punto 4. In via preliminare nel merito:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti, nei limiti prescrizionali quinquennali ai sensi dell'art. 2947 c.c. e del co. 1, n. 4 dell'art. 2948 c.c. Nel merito in via principale:
- rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
- in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M- 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
- nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 2 di 14 Con ricorso depositato il 26/07/2023 i ricorrenti, come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal Controparte_1 fine esponendo di essere docenti assunti dal convenuto in forza di un contratto a tempo CP_1 determinato, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi CP_1 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità:
Alessi Anni 7: 2015/16 2016/17 2017/18 Pt_1
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Anni 6: 2017/18 2018/19 2019/20 Parte_2
2020/21 2021/22 2022/23
Anni 4: 2015/16 2016/17 2017/18 Parte_3
2018/19
Anni 5: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_4
2021/22 2022/23
Anni 8: 2015/16 2016/17 2017/18 Parte_5
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
2022/23
Anni 2: 2021/22 2022/23 Parte_6
Anni 5: 2016/17 2019/20 2020/21 Parte_7
2021/22 2022/23
Anni 4: 2017/18 2019/20 2020/21 Parte_8
202/23
Anni 5: 2017/18 2018/19 2020/21 Parte_9
2021/22 2022/23
Anni 4: 2018/19 2019/20 2021/22 Parte_10
2022/23;
di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati soggetti agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e pagina 3 di 14 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza di parte attrice, eccepiva altresì la prescrizione del diritto ex art. 2948 c.c. e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente. Precisava l'amministrazione convenuta che i ricorrenti avevano prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
nell'a.s. 2018/2019 su posto di sostegno, presso l'I.C di Santo Stefano di Cadore (BL) Parte_3 dal 27.09.2018 al 31.08.2019, con orario completo, nell'a.s. 2017/2018 su posto di sostegno, presso il medesimo istituto comprensivo dal 10.10.2017 al 30.06.2018, con orario completo, nell'a.s. 2016/2017 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Auronzo di Cadore (BL) dal 18.10.2016 al 31.08.2017, con orario completo, nell'a.s. 2015/2016 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Cortina d'Ampezzo (BL), dal
18.11.2015 al 04.12.2015, con orario completo, dal 05.12.2015 al 31.08.2016 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Santo Stefano di Cadore (BL), con orario completo;
nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, incarico di religione, presso l'I.C. di Pedavena Parte_1
(BL) dal 01.09.2021 al 31.08.2022, per n. 22 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, incarico di religione, presso il medesimo istituto comprensivo, dal 01.09.2020 al 31.08.2021, per n. 22 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, incarico di religione, presso l'I.C. di Pedavena (BL), dal 01.09.2019 al 31.08.2020, per n. 22 ore settimanali di lezione, nell'a.s.
2018/2019 su posto comune, incarico di religione, sempre presso il medesimo istituto comprensivo, dal
01.09.2018 al 31.08.2019, con orario completo, nell'a.s. 2017/2018 su posto comune, incarico di religione, sempre presso l'I.C. di Pedavena (BL), dal 01.09.2017 al 31.08.2018, con orario completo, nell'a.s. 2016/2017 su posto comune, incarico di religione, sempre presso l'I.C. di Pedavena (BL), dal pagina 4 di 14 01.09.2016 al 31.08.2017, con orario completo, nell'a.s. 2015/2016 su posto comune, incarico di religione, sempre presso l'I.C. di Pedavena (BL), dal 01.09.2015 al 31.08.2016, con orario completo;
, nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l'IC di Puos d'GO (BL) dal Parte_2
07.09.2022 al 31.08.2023 con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, sempre presso l'I.C. di Puos d'GO (BL), dal 09.09.2021 al 31.08.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'IC di Puos d'GO (BL), dal 05.10.2020 al 31.08.2021, con orario completo, nell'a.s. 2019/2020, su posto comune, presso l'IC di NA (BL) dal 24.09.2019 al
31.08.2020 per n. 12 ore settimanali di lezione e completamento orario presso l'IC di ME (BL), nell'a.s. 2018/2019 su posto di sostegno, presso l'IC di GO (BL) dal 13.09.2018 al 31.08.2019 con orario completo, nell'a.s. 2017/2018 su posto comune, presso l'IC di NA (BL), dal 22.09.2017 al
30.06.2018 per n. 12 ore settimanali di lezione e dal 02.10.2017 al 30.06.2018 su posto comune, presso l'IC di Puos d'GO (BL), per n. 6 ore settimanali di lezione;
, nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno dal 09.09.2021 al 31.08.2022, presso l'I.C. di Parte_4
UE (BL), con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno dal 05.10.2020 al
31.08.2021 presso l'I.C. di FO (BL), con orario completo, nell'a.s. 2019/2020 su posto di sostegno, dal 24.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. di FO (BL), con orario completo, nell'a.s.
2018/2019 su posto comune, dal 21.09.2018 al 31.08.2019 presso l'I.C. di Belluno 3 (BL), per n. 10 ore settimanali di lezione con completamento orario presso l'IC di Cencenighe per n. 8 ore settimanali di lezione;
nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2021 al Parte_5
31.08.2022, presso l'I.C. di Sedico (BL), per n. 17 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal
CCNL, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2020 al 31.08.2021 presso l'I.C. di Sedico (BL) per n. 19 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. di GO (BL) per n. 9 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di NA (BL) per n. 7 ore settimanali di lezione per un totale di n. 16 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2018/2019 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2018 al 31.08.2019 presso l'I.C. di GO (BL) per n. 9 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di NA (BL) per n. 7 ore settimanali di lezione, per un totale di n. 16 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2017/2018 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2017 al 31.08.2018 presso l'I.C. di GO (BL) per n. 10 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di NA (BL) per n. 7 ore settimanali di lezione, per un totale di n. 17 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2016/2017 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2016 al 31.08.2017 presso l'I.C. pagina 5 di 14 di GO (BL) per n. 10 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di
NA (BL) per n. 8 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2015/2016 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2015 al 31.08.2016 presso l'I.C. di GO (BL) per n. 11 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di NA (BL) per n. 8 ore settimanali di lezione;
nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, presso il medesimo istituto comprensivo dal Parte_6
09.09.2021 al 30.06.2022, con orario completo;
, nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l' di Pieve di Cadore Parte_7 Controparte_7
(BL), dal 30.09.2022 al 31.08.2023, per n. 15 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.I.S. “G. Segato” di per n. 3 ore settimanali di lezione., nell'a.s. 2021/2022 su posto CP_3 comune, presso l' G. Segato” di dal 09.10.2021 al 20.04.2022, per n. 9 ore settimanali di CP_7 CP_3 lezione sulle 18 previste dal CCNL., nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l' “G. Segato” CP_7 dal 05.10.2020 al 30.06.2021, per n. 7 ore settimanali di lezione, dal 17.10.2020 al 07.11.2020 su posto comune, presso l'I.C. di Puos d'GO per n. 4 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l' “G. Segato” dal 20.09.2019 al 30.06.2020, per n. 5 ore settimanali di lezione e CP_7 dal 21.09.2019 al 30.06.2020 nella medesima istituzione scolastica per n. 3 ore settimanali di lezione, per un totale di n. 8 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2016/2017 su posto di sostegno, presso l'I.I.S. “G. Segato” di dal 23.01.2017 al 30.06.2017, per n. 9 ore CP_3 settimanali di servizio sulle 18 previste dal CCNL;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l'I.P.S.E.O.A. “Dolomieu” di Parte_8
NE (BL) dal 19.09.2022 al 30.06.2023 per n. 6 ore settimanali di lezione servizio sulle 18 previste dal CCNL., nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l' G. Segato” di il CP_7 CP_3
14.10.2020 e dal 22.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.P.S.E.O.A. “Dolomieu” di NE (BL) per n.
9 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l'I.P.S.E.O.A. “Dolomieu” di NE (BL) dal 03.10.2019 al 30.06.2020 per 4 ore settimanali di lezione e dal 14.10.2019 al 30.06.2020 per n. 5 ore settimanali di lezione nella medesima scuola, per un totale di n. 9 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2017/2018 su posto di sostegno, presso l'I.T.E. “P.F. Calvi” di dal 24.10.2017 al 30.06.2018 per n. 9 ore settimanali CP_3 di lezione sulle 18 previste dal CCNL;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l'I.C. di Puos d'GO (BL) dal Parte_9
07.09.2022 al 30.06.2023 per n. 9 ore settimanali di lezione e dal 19.09.2022 al 30.06.2023 presso l'I.C. di Santa Giustina (BL) per ulteriori n. 9 ore settimanali di lezione a completamento dell'orario di servizio, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, presso l'I.C. di GO (BL) dal 09.09.2021 al
31.08.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'I.C. di ME dal pagina 6 di 14 05.10.2020 al 31.08.2021, con orario completo, nell'a.s. 2018/2019 su posto comune, incarico di religione, presso l'I.I.S. “A. Della Lucia” di FE (BL) dal 01.09.2018 al 31.08.2019 per n. 8 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2017/2018 su posto comune, incarico di religione, presso l'I.I.S. “A. Della Lucia” di FE (BL) dal 01.09.2017 al 31.08.2018 per n. 9 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL;
nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Santa Giustina (BL) dal Parte_10
17.10.2022 al 30.06.2023, per n. 12 ore settimanali di lezione sulle 24 previste dal CCNL, nell'a.s.
2021/2022 su posto comune, presso l'I.C. di NA dal 27.09.2021 al 30.06.2022, per n. 4 ore settimanali di lezione sulle 24 previste dal CCNL, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l'I.C. di
Santa Giustina, dal 24.09.2019 al 30.06.2020, per n. 4 ore settimanali di lezione sulle 24 previste dal
CCNL, nell'a.s. 2018/2019 la ricorrente ha prestato servizio, su posto comune, presso l'I.C. Tina
Merlin, dal 17.09.2018 al 30.06.2019, per n. 4 ore settimanali di lezione sulle 24 previste dal CCNL.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto e CP_1 all'eccepita decadenza non essendovi alcuna previsione di legge o contrattuale che colleghi l'erogazione del bonus ad una domanda amministrativa, sicché tutte le sollevate eccezioni vanno rigettate.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'amministrazione convenuta con riferimento alle posizioni dei ricorrenti , , la stessa Parte_3 Parte_7 Parte_9 va rigettata atteso che tutti i tre ricorrenti avevano fino al 30.6.2023 ovvero fino al 31.8.2023 un contratto con l'amministrazione scolastica presso un istituto sito nella provincia di , sebbene CP_3 successivamente, a far data dall'1.9.2023, gli stessi si siano trasferiti in altre province, a all'atto del deposito del ricorso si deve ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Belluno.
Quanto all'eccezione di prescrizione, appare opportuno esaminarla dopo il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
pagina 7 di 14 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, risulta dagli atti di causa che gli attori abbiano svolto, negli anni scolastici in cui sono stati assunti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano stati altresì soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Dalle stesse allegazioni di parte resistente emerge infatti che gli attori, negli anni scolastici oggetto di causa, abbiano prestato servizio per l'intero anno scolastico e la maggior parte di essi sull'intero orario settimanale: del resto, la prestazione di un orario inferiore a quello ordinario non appare idonea a legittimare una riduzione dell'obbligo formativo in capo al docente.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per pagina 8 di 14 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell'Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell'amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di pagina 9 di 14 lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratti validi solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento pagina 10 di 14 dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva, come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto, occorrendo considerare al riguardo che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, ed ha affermato che la nozione di “cessazione” andava adattata laddove si riferisse al personale precario, ed ha concluso affermando che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso dei ricorrenti, che risultano (dai documenti allegati agli atti) titolare per l'attuale anno Parte_1 scolastico di un contratto a tempo determinato con l'amministrazione convenuta, l inserito Parte_2 nelle graduatorie provinciali di per il conferimento delle supplenze, la la la CP_3 Pt_3 Pt_4
, e la assunti e tempo indeterminato Pt_6 Parte_7 Parte_9 Pt_5 dall'amministrazione convenuta, e inseriti nelle graduatorie Parte_8 Parte_10 provinciali di per il conferimento delle supplenze, va riconosciuta a tutti i ricorrenti l'azione di CP_3 adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché pagina 11 di 14 trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Va tuttavia osservato che parte ricorrente ha dichiarato – alla luce della sollevata eccezione - di rinunciare alle somme rivendicate in relazione ai seguenti anni scolastici:
2015/16 2016/17; Parte_1
2017/18; Parte_2
2015/16 2016/17 2017/18; Parte_3 nessuno;
Parte_4
2015/16 2016/17 2017/18; Parte_5
nessuno; Parte_6
2016/17; Parte_7
Anni 2017/18; Parte_8
2017/18; Parte_9
nessuno. Parte_10
Tali rinunce tengono conto delle diffide inviate dai ricorrenti all'amministrazione convenuta e consentono di ritenere dovute le somme per le annualità non coperte da rinuncia.
Va quindi dichiarato il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici per ciascuno sotto indicati tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione di ricorrenti gli CP_1 importi per ciascuno pure sotto indicati, tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Anni 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 € 2.500,00; Parte_1
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_2
2018/19 € 500,00 ; Parte_3
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_4
Anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_5
pagina 12 di 14 Anni 2021/22 2022/23 € 1.000 Parte_6
Anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.000,00; Parte_7
Anni 2019/20 2020/21 202/23 € 1.500,00; Parte_8
Anni 2018/19 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.000,00; Parte_9
Anni 2018/19 2019/20 2021/22 2022/23 € 2.000,00. Parte_10
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con l'aumento del 10% per la difesa di più posizioni, nel quale ricade il valore di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 118/2023 promossa da , Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l Controparte_8 [...]
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Controparte_3 P.IVA_3
Dirigenti pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici per ciascuno sotto indicati e condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione di ciascuno dei ricorrenti gli importi complessivi pure sotto indicati tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione:
Anni 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 € 2.500,00; Parte_1
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_2
2018/19 € 500,00 ; Parte_3
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_4
Anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_5
Anni 2021/22 2022/23 € 1.000 Parte_6
pagina 13 di 14 Anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.000,00; Parte_7
Anni 2019/20 2020/21 202/23 € 1.500,00; Parte_8
Anni 2018/19 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.000,00; Parte_9
Anni 2018/19 2019/20 2021/22 2022/23 € 2.000,00. Parte_10
2) Condanna il convenuto a rifondere ai ricorrenti – e per loro al procuratore costituito, che CP_1 si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 2.858,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e A come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 118,50.
Così deciso in Belluno, in data 4/11/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 118/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 (C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 (C.F. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 (C.F. ), (C.F.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 (C.F.: ), Parte_9 C.F._9 Parte_10 (C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. GAROFALO ANNALISA, C.F._10 elettivamente domiciliati presso la Cancelleria del Lavoro del Tribunale di Belluno;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._11 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._12 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare :
• • l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio previsto dall'art. 1 co.121 L. 107/2015 “c.d. Carta elettronica”, per violazione del principio di non pagina 1 di 14 discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE
• • il diritto dei ricorrenti, docenti al servizio del , assunti con incarichi a Controparte_1 tempo determinato e/o fino al termine delle attività didattiche, ad usufruire, al pari dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, del beneficio economico di €.500,00 annui, previsto tramite l'erogazione della c.d. “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 , a far data dalla sua istituzione e sino all'anno scolastico in corso (2021/22);
• • il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno arrecato per effetto dell'illegittima e discriminatoria esclusione dal beneficio dato dalla “Carta docenti”.
Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Garofalo Annalisa Rita, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
- dichiarare l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. per i ricorrenti Parte_3
, ; Parte_7 Parte_9
- in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della Controparte_6
- dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire eccepiti al punto 4. In via preliminare nel merito:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti, nei limiti prescrizionali quinquennali ai sensi dell'art. 2947 c.c. e del co. 1, n. 4 dell'art. 2948 c.c. Nel merito in via principale:
- rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
- in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M- 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
- nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 2 di 14 Con ricorso depositato il 26/07/2023 i ricorrenti, come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal Controparte_1 fine esponendo di essere docenti assunti dal convenuto in forza di un contratto a tempo CP_1 determinato, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi CP_1 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità:
Alessi Anni 7: 2015/16 2016/17 2017/18 Pt_1
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Anni 6: 2017/18 2018/19 2019/20 Parte_2
2020/21 2021/22 2022/23
Anni 4: 2015/16 2016/17 2017/18 Parte_3
2018/19
Anni 5: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_4
2021/22 2022/23
Anni 8: 2015/16 2016/17 2017/18 Parte_5
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
2022/23
Anni 2: 2021/22 2022/23 Parte_6
Anni 5: 2016/17 2019/20 2020/21 Parte_7
2021/22 2022/23
Anni 4: 2017/18 2019/20 2020/21 Parte_8
202/23
Anni 5: 2017/18 2018/19 2020/21 Parte_9
2021/22 2022/23
Anni 4: 2018/19 2019/20 2021/22 Parte_10
2022/23;
di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati soggetti agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e pagina 3 di 14 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza di parte attrice, eccepiva altresì la prescrizione del diritto ex art. 2948 c.c. e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente. Precisava l'amministrazione convenuta che i ricorrenti avevano prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
nell'a.s. 2018/2019 su posto di sostegno, presso l'I.C di Santo Stefano di Cadore (BL) Parte_3 dal 27.09.2018 al 31.08.2019, con orario completo, nell'a.s. 2017/2018 su posto di sostegno, presso il medesimo istituto comprensivo dal 10.10.2017 al 30.06.2018, con orario completo, nell'a.s. 2016/2017 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Auronzo di Cadore (BL) dal 18.10.2016 al 31.08.2017, con orario completo, nell'a.s. 2015/2016 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Cortina d'Ampezzo (BL), dal
18.11.2015 al 04.12.2015, con orario completo, dal 05.12.2015 al 31.08.2016 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Santo Stefano di Cadore (BL), con orario completo;
nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, incarico di religione, presso l'I.C. di Pedavena Parte_1
(BL) dal 01.09.2021 al 31.08.2022, per n. 22 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, incarico di religione, presso il medesimo istituto comprensivo, dal 01.09.2020 al 31.08.2021, per n. 22 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, incarico di religione, presso l'I.C. di Pedavena (BL), dal 01.09.2019 al 31.08.2020, per n. 22 ore settimanali di lezione, nell'a.s.
2018/2019 su posto comune, incarico di religione, sempre presso il medesimo istituto comprensivo, dal
01.09.2018 al 31.08.2019, con orario completo, nell'a.s. 2017/2018 su posto comune, incarico di religione, sempre presso l'I.C. di Pedavena (BL), dal 01.09.2017 al 31.08.2018, con orario completo, nell'a.s. 2016/2017 su posto comune, incarico di religione, sempre presso l'I.C. di Pedavena (BL), dal pagina 4 di 14 01.09.2016 al 31.08.2017, con orario completo, nell'a.s. 2015/2016 su posto comune, incarico di religione, sempre presso l'I.C. di Pedavena (BL), dal 01.09.2015 al 31.08.2016, con orario completo;
, nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l'IC di Puos d'GO (BL) dal Parte_2
07.09.2022 al 31.08.2023 con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, sempre presso l'I.C. di Puos d'GO (BL), dal 09.09.2021 al 31.08.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'IC di Puos d'GO (BL), dal 05.10.2020 al 31.08.2021, con orario completo, nell'a.s. 2019/2020, su posto comune, presso l'IC di NA (BL) dal 24.09.2019 al
31.08.2020 per n. 12 ore settimanali di lezione e completamento orario presso l'IC di ME (BL), nell'a.s. 2018/2019 su posto di sostegno, presso l'IC di GO (BL) dal 13.09.2018 al 31.08.2019 con orario completo, nell'a.s. 2017/2018 su posto comune, presso l'IC di NA (BL), dal 22.09.2017 al
30.06.2018 per n. 12 ore settimanali di lezione e dal 02.10.2017 al 30.06.2018 su posto comune, presso l'IC di Puos d'GO (BL), per n. 6 ore settimanali di lezione;
, nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno dal 09.09.2021 al 31.08.2022, presso l'I.C. di Parte_4
UE (BL), con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno dal 05.10.2020 al
31.08.2021 presso l'I.C. di FO (BL), con orario completo, nell'a.s. 2019/2020 su posto di sostegno, dal 24.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. di FO (BL), con orario completo, nell'a.s.
2018/2019 su posto comune, dal 21.09.2018 al 31.08.2019 presso l'I.C. di Belluno 3 (BL), per n. 10 ore settimanali di lezione con completamento orario presso l'IC di Cencenighe per n. 8 ore settimanali di lezione;
nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2021 al Parte_5
31.08.2022, presso l'I.C. di Sedico (BL), per n. 17 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal
CCNL, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2020 al 31.08.2021 presso l'I.C. di Sedico (BL) per n. 19 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. di GO (BL) per n. 9 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di NA (BL) per n. 7 ore settimanali di lezione per un totale di n. 16 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2018/2019 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2018 al 31.08.2019 presso l'I.C. di GO (BL) per n. 9 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di NA (BL) per n. 7 ore settimanali di lezione, per un totale di n. 16 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2017/2018 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2017 al 31.08.2018 presso l'I.C. di GO (BL) per n. 10 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di NA (BL) per n. 7 ore settimanali di lezione, per un totale di n. 17 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2016/2017 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2016 al 31.08.2017 presso l'I.C. pagina 5 di 14 di GO (BL) per n. 10 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di
NA (BL) per n. 8 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2015/2016 su posto comune, incarico di religione, dal 01.09.2015 al 31.08.2016 presso l'I.C. di GO (BL) per n. 11 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.C. di NA (BL) per n. 8 ore settimanali di lezione;
nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, presso il medesimo istituto comprensivo dal Parte_6
09.09.2021 al 30.06.2022, con orario completo;
, nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l' di Pieve di Cadore Parte_7 Controparte_7
(BL), dal 30.09.2022 al 31.08.2023, per n. 15 ore settimanali di lezione, con sede di completamento presso l'I.I.S. “G. Segato” di per n. 3 ore settimanali di lezione., nell'a.s. 2021/2022 su posto CP_3 comune, presso l' G. Segato” di dal 09.10.2021 al 20.04.2022, per n. 9 ore settimanali di CP_7 CP_3 lezione sulle 18 previste dal CCNL., nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l' “G. Segato” CP_7 dal 05.10.2020 al 30.06.2021, per n. 7 ore settimanali di lezione, dal 17.10.2020 al 07.11.2020 su posto comune, presso l'I.C. di Puos d'GO per n. 4 ore settimanali di lezione, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l' “G. Segato” dal 20.09.2019 al 30.06.2020, per n. 5 ore settimanali di lezione e CP_7 dal 21.09.2019 al 30.06.2020 nella medesima istituzione scolastica per n. 3 ore settimanali di lezione, per un totale di n. 8 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2016/2017 su posto di sostegno, presso l'I.I.S. “G. Segato” di dal 23.01.2017 al 30.06.2017, per n. 9 ore CP_3 settimanali di servizio sulle 18 previste dal CCNL;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l'I.P.S.E.O.A. “Dolomieu” di Parte_8
NE (BL) dal 19.09.2022 al 30.06.2023 per n. 6 ore settimanali di lezione servizio sulle 18 previste dal CCNL., nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l' G. Segato” di il CP_7 CP_3
14.10.2020 e dal 22.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.P.S.E.O.A. “Dolomieu” di NE (BL) per n.
9 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l'I.P.S.E.O.A. “Dolomieu” di NE (BL) dal 03.10.2019 al 30.06.2020 per 4 ore settimanali di lezione e dal 14.10.2019 al 30.06.2020 per n. 5 ore settimanali di lezione nella medesima scuola, per un totale di n. 9 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2017/2018 su posto di sostegno, presso l'I.T.E. “P.F. Calvi” di dal 24.10.2017 al 30.06.2018 per n. 9 ore settimanali CP_3 di lezione sulle 18 previste dal CCNL;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l'I.C. di Puos d'GO (BL) dal Parte_9
07.09.2022 al 30.06.2023 per n. 9 ore settimanali di lezione e dal 19.09.2022 al 30.06.2023 presso l'I.C. di Santa Giustina (BL) per ulteriori n. 9 ore settimanali di lezione a completamento dell'orario di servizio, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, presso l'I.C. di GO (BL) dal 09.09.2021 al
31.08.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'I.C. di ME dal pagina 6 di 14 05.10.2020 al 31.08.2021, con orario completo, nell'a.s. 2018/2019 su posto comune, incarico di religione, presso l'I.I.S. “A. Della Lucia” di FE (BL) dal 01.09.2018 al 31.08.2019 per n. 8 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2017/2018 su posto comune, incarico di religione, presso l'I.I.S. “A. Della Lucia” di FE (BL) dal 01.09.2017 al 31.08.2018 per n. 9 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL;
nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Santa Giustina (BL) dal Parte_10
17.10.2022 al 30.06.2023, per n. 12 ore settimanali di lezione sulle 24 previste dal CCNL, nell'a.s.
2021/2022 su posto comune, presso l'I.C. di NA dal 27.09.2021 al 30.06.2022, per n. 4 ore settimanali di lezione sulle 24 previste dal CCNL, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l'I.C. di
Santa Giustina, dal 24.09.2019 al 30.06.2020, per n. 4 ore settimanali di lezione sulle 24 previste dal
CCNL, nell'a.s. 2018/2019 la ricorrente ha prestato servizio, su posto comune, presso l'I.C. Tina
Merlin, dal 17.09.2018 al 30.06.2019, per n. 4 ore settimanali di lezione sulle 24 previste dal CCNL.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto e CP_1 all'eccepita decadenza non essendovi alcuna previsione di legge o contrattuale che colleghi l'erogazione del bonus ad una domanda amministrativa, sicché tutte le sollevate eccezioni vanno rigettate.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'amministrazione convenuta con riferimento alle posizioni dei ricorrenti , , la stessa Parte_3 Parte_7 Parte_9 va rigettata atteso che tutti i tre ricorrenti avevano fino al 30.6.2023 ovvero fino al 31.8.2023 un contratto con l'amministrazione scolastica presso un istituto sito nella provincia di , sebbene CP_3 successivamente, a far data dall'1.9.2023, gli stessi si siano trasferiti in altre province, a all'atto del deposito del ricorso si deve ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Belluno.
Quanto all'eccezione di prescrizione, appare opportuno esaminarla dopo il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
pagina 7 di 14 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, risulta dagli atti di causa che gli attori abbiano svolto, negli anni scolastici in cui sono stati assunti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano stati altresì soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Dalle stesse allegazioni di parte resistente emerge infatti che gli attori, negli anni scolastici oggetto di causa, abbiano prestato servizio per l'intero anno scolastico e la maggior parte di essi sull'intero orario settimanale: del resto, la prestazione di un orario inferiore a quello ordinario non appare idonea a legittimare una riduzione dell'obbligo formativo in capo al docente.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per pagina 8 di 14 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell'Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell'amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di pagina 9 di 14 lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratti validi solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento pagina 10 di 14 dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva, come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto, occorrendo considerare al riguardo che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, ed ha affermato che la nozione di “cessazione” andava adattata laddove si riferisse al personale precario, ed ha concluso affermando che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso dei ricorrenti, che risultano (dai documenti allegati agli atti) titolare per l'attuale anno Parte_1 scolastico di un contratto a tempo determinato con l'amministrazione convenuta, l inserito Parte_2 nelle graduatorie provinciali di per il conferimento delle supplenze, la la la CP_3 Pt_3 Pt_4
, e la assunti e tempo indeterminato Pt_6 Parte_7 Parte_9 Pt_5 dall'amministrazione convenuta, e inseriti nelle graduatorie Parte_8 Parte_10 provinciali di per il conferimento delle supplenze, va riconosciuta a tutti i ricorrenti l'azione di CP_3 adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché pagina 11 di 14 trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Va tuttavia osservato che parte ricorrente ha dichiarato – alla luce della sollevata eccezione - di rinunciare alle somme rivendicate in relazione ai seguenti anni scolastici:
2015/16 2016/17; Parte_1
2017/18; Parte_2
2015/16 2016/17 2017/18; Parte_3 nessuno;
Parte_4
2015/16 2016/17 2017/18; Parte_5
nessuno; Parte_6
2016/17; Parte_7
Anni 2017/18; Parte_8
2017/18; Parte_9
nessuno. Parte_10
Tali rinunce tengono conto delle diffide inviate dai ricorrenti all'amministrazione convenuta e consentono di ritenere dovute le somme per le annualità non coperte da rinuncia.
Va quindi dichiarato il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici per ciascuno sotto indicati tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione di ricorrenti gli CP_1 importi per ciascuno pure sotto indicati, tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Anni 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 € 2.500,00; Parte_1
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_2
2018/19 € 500,00 ; Parte_3
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_4
Anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_5
pagina 12 di 14 Anni 2021/22 2022/23 € 1.000 Parte_6
Anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.000,00; Parte_7
Anni 2019/20 2020/21 202/23 € 1.500,00; Parte_8
Anni 2018/19 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.000,00; Parte_9
Anni 2018/19 2019/20 2021/22 2022/23 € 2.000,00. Parte_10
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con l'aumento del 10% per la difesa di più posizioni, nel quale ricade il valore di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 118/2023 promossa da , Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l Controparte_8 [...]
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Controparte_3 P.IVA_3
Dirigenti pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici per ciascuno sotto indicati e condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione di ciascuno dei ricorrenti gli importi complessivi pure sotto indicati tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione:
Anni 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 € 2.500,00; Parte_1
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_2
2018/19 € 500,00 ; Parte_3
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_4
Anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.500,00; Parte_5
Anni 2021/22 2022/23 € 1.000 Parte_6
pagina 13 di 14 Anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.000,00; Parte_7
Anni 2019/20 2020/21 202/23 € 1.500,00; Parte_8
Anni 2018/19 2020/21 2021/22 2022/23 € 2.000,00; Parte_9
Anni 2018/19 2019/20 2021/22 2022/23 € 2.000,00. Parte_10
2) Condanna il convenuto a rifondere ai ricorrenti – e per loro al procuratore costituito, che CP_1 si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 2.858,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e A come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 118,50.
Così deciso in Belluno, in data 4/11/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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