Articolo 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 dicembre 1942
Art. 11.

Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonche' alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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