Art. 58.
La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio e' stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivo' la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermita' non dipendente da causa violenta. esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.
Per la vedova, del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anui dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purche' non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.
Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purche' sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.
La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio e' stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivo' la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermita' non dipendente da causa violenta. esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.
Per la vedova, del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anui dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purche' non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.
Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purche' sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.