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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6412 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Melchiorre Scudiero Parte_1
e Davide Scudiero presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno
alla via Fiume n. 15;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: pensione di reversibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.11.2023 deduceva di Parte_1
essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal legislatore per l'erogazione della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, di aver presentato anche domanda in sede amministrativa volta a ottenere la predetta provvidenza ma che tale domanda era stata respinta. Precisato di aver già
proposto invano ricorso amministrativo, chiedeva, quindi, che fosse accertato il suo diritto a ottenere la pensione di reversibilità e che l' fosse CP_1
condannato al pagamento dei ratei della predetta pensione sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea (in particolare l'omessa prova in ordine alla vivenza a carico del padre). Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria è stata anche espletata CTU tramite il dott. . Persona_1
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127- ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare. Preme anzitutto sottolineare come l , una volta rigettata la domanda CP_1
amministrativa di pensione di reversibilità per assenza del requisito sanitario non può, poi, costituendosi in giudizio porre in contestazione anche il requisito della vivenza a carico del familiare deceduto. Si tratta di un requisito implicitamente ammesso nel provvedimento dell di rigetto della domanda CP_1
e che, pertanto, non può essere oggetto di contestazione nel successivo giudizio di impugnativa del predetto provvedimento.
Ciò che va accertato è soltanto allora l'inabilità al lavoro di parte ricorrente al momento della morte del padre. Solo su tale dato occorre accentrare la disamina.
Sennonché l'espletata CTU ha accertato come il al momento della Pt_1
morte del padre ossia in data 15.5.2015 non era inabile al lavoro.
Non è, pertanto, in possesso dei requisiti medico-legali per il diritto alla pensione di reversibilità.
Tale giudizio è da condividersi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che non sussistono nel ricorrente i requisiti necessari per la pensione di reversibilità.
A tale soccombenza non segue però la condanna alle spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6412 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Salerno, 24.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6412 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Melchiorre Scudiero Parte_1
e Davide Scudiero presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno
alla via Fiume n. 15;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: pensione di reversibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.11.2023 deduceva di Parte_1
essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal legislatore per l'erogazione della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, di aver presentato anche domanda in sede amministrativa volta a ottenere la predetta provvidenza ma che tale domanda era stata respinta. Precisato di aver già
proposto invano ricorso amministrativo, chiedeva, quindi, che fosse accertato il suo diritto a ottenere la pensione di reversibilità e che l' fosse CP_1
condannato al pagamento dei ratei della predetta pensione sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea (in particolare l'omessa prova in ordine alla vivenza a carico del padre). Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria è stata anche espletata CTU tramite il dott. . Persona_1
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127- ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare. Preme anzitutto sottolineare come l , una volta rigettata la domanda CP_1
amministrativa di pensione di reversibilità per assenza del requisito sanitario non può, poi, costituendosi in giudizio porre in contestazione anche il requisito della vivenza a carico del familiare deceduto. Si tratta di un requisito implicitamente ammesso nel provvedimento dell di rigetto della domanda CP_1
e che, pertanto, non può essere oggetto di contestazione nel successivo giudizio di impugnativa del predetto provvedimento.
Ciò che va accertato è soltanto allora l'inabilità al lavoro di parte ricorrente al momento della morte del padre. Solo su tale dato occorre accentrare la disamina.
Sennonché l'espletata CTU ha accertato come il al momento della Pt_1
morte del padre ossia in data 15.5.2015 non era inabile al lavoro.
Non è, pertanto, in possesso dei requisiti medico-legali per il diritto alla pensione di reversibilità.
Tale giudizio è da condividersi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che non sussistono nel ricorrente i requisiti necessari per la pensione di reversibilità.
A tale soccombenza non segue però la condanna alle spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6412 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Salerno, 24.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro