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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3332/2022 R.G. vertente
fra
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Vertone ed elettivamente domiciliata in Potenza al P.le
Rizzo n. 11, giusta procura in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28.12.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di accertare e dichiarare :1) accertare e dichiarare che le patologie da cui la ricorrente è affetta sono derivate e correlate allo svolgimento della propria attività lavorativa
1 svolta in modo continuativo;
2) Accertare e dichiarare che il grado di invalidità determinatasi va quantificato in misura non inferiore al 10% (diecipercento) ovvero in quella diversa percentuale che la CTU a disporsi potrà diversamente quantificare;
3) dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente alla costituzione, di una rendita da malattia professionale (in caso di percentuale riconosciuta superiore al 16%) contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge, ovvero, in caso di percentuale inferiore ai minimi previsti per la rendita, da indennizzare con liquidazione una tantum;
4) in ogni caso, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio ex DM 147/2022 relativi alla presente causa da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo.
Non si costituiva in giudizio l' CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 13 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che : “…Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto CTU può affermare che la sig.ra in seguito alla l'attività lavorative svolta, Pt_1
abbia sviluppato una malattia professionale che abbia determinato una marcata artrosi discopatica con ernia L5-S1 e protrusioni multiple;
Tale malattia è ascrivibile ad una di quelle elencate nella “Nuova tabelle delle Malattie Professionali” (G.U.169 del 21.07.08).
Il grado di percentuale di invalidità permanente, inteso come danno 7% (sette percento) a far data dal 126.10.21”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
2 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 28.12.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetto, pari al 7 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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