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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
3228 /2025
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda Sezione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Francesca Aratari Giudice rel.
Dott. EL Trimani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 3228 proposta da C.F. con l'avv. TOMASSINI Parte_1 C.F._1
NT e da .F. con l'avv. DE VITIS Parte_2 C.F._2
LUIGI avvisato il P.M. presso il Tribunale di Velletri;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza e la documentazione allegata;
rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori EL e restano affidate ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le figlie minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé. 2) Le figlie minori EL e restano Per_1 collocate presso la madre, presso la casa già coniugale sita in Frascati (RM), Via Giulio Bernaschi n. 22, di proprietà esclusiva della medesima e che resta pertanto alla stessa assegnata. 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo sempre conto della volontà e degli impegni delle minori stesse (ad es. in caso di celebrazioni familiari, eventi inerenti familiari stretti del padre), nell'interesse delle minori e secondo le esigenze reciproche del momento;
in considerazione dell'età delle ragazze, EL prossima al compimento di anni 16 e prossima al Per_1
compimento di anni 14, con ogni conseguenza quanto all'impossibilità di garantire rigidi orari e giorni fissi di visita a fronte del grado di indipendenza, anche in ambito sociale, raggiunta dalle figlie, il padre avrà comunque garantita una frequentazione con le figlie che, su base mensile, preveda almeno: due weekend alternati (I° e 3° del mese) dal venerdì alla domenica sera, con prelievo delle minori solitamente presso la casa materna di Via G.
Bernaschi n. 22 e riaccompagno presso la casa della madre la domenica sera;
inoltre, sempre per quanto concerne i giorni di frequentazione infrasettimanale delle figlie con il padre, il padre avrà con sé le figlie nei seguenti giorni: tutti i martedì del mese e due giovedì al mese
(2° e 4° del mese) a settimane alterne, e quindi i due giovedì subito precedenti al weekend in cui le figlie staranno con la madre;
le vacanze natalizie verranno orientativamente divise in due periodi: 23 dicembre/30 dicembre e 30 dicembre/6 gennaio e i genitori li trascorreranno con le minori secondo il principio dell'alternanza, previo accordo. Il 24 dicembre le minori potranno stare con il genitore con cui trascorreranno la settimana dal 30 dicembre in poi. Inoltre, previa comunicazione alla madre, durante il periodo invernale il padre potrà portare le figlie in settimana bianca una volta l'anno nel periodo da lui prescelto, tenuto conto delle esigenze delle figlie, con soggiorno settimanale presso località sciistica designata dal padre, ovviamente con qualsiasi onere o spesa ad esclusivo carico del OR
quanto alle vacanze pasquali, le stesse saranno suddivise equamente tra Parte_1
i due genitori in base ai giorni di vacanza delle figlie, anche ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà prendere con se' entrambe le figlie per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare necessariamente con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno al fine di permettere ad entrambi i genitori di organizzarsi con il lavoro ed altri impegni;
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile Pt_1 Pt_2 di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a titolo di assegno divorzile. Tale importo verrà versato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Pt_2
sottoscrizione del presente accordo. Importo da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T.; 5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2
mantenimento delle figlie EL e , un assegno periodico mensile pari ad € 900,00 Per_1
(novecento/00) complessive, ovvero € 450,00 per ciascuna figlia, tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla medesima, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo;
importo da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T. Entrambi i genitori, continueranno a farsi carico al 50%
(cinquanta per cento) cadauno, delle spese straordinarie afferenti le minori (quali mediche, scolastiche, sportive e ludiche) in conformità al noto Protocollo d'Intesa in uso presso il
Tribunale di Velletri, che qui si ha per conosciuto da entrambe le parti. In ogni caso le spese straordinarie dovranno essere preventivamente condivise, di volta in volta, da entrambi i genitori sia sul merito che sul piano economico, e non deliberabili unilateralmente, salvo gli usuali motivi di urgenza. Inoltre, il padre OR continuerà a Parte_1
corrispondere agli Istituti paritari ove sono iscritte le figlie la propria contribuzione al 50%
(cinquanta per cento) delle spese scolastiche afferenti le figlie, relative alla frequentazione di entrambe di scuole di natura privata / paritaria con la precisazione che la figlia Persona_2
continuerà a frequentare, fino al conseguimento del diploma, l'Istituto Salesiano
[...]
Villa Sora in Frascati ove la stessa è attualmente iscritta al secondo anno del corso
[...]
ad indirizzo socio economico per tutta la durata del corso per un minimo di CP_1
5 anni mentre la minore che attualmente frequenta il terzo anno della scuola Persona_3 secondaria di primo grado (3^ media) presso l'Istituto Paritario Maestre Pie Filippini, Via
RE MI 4 Frascati, a far data dall'anno scolastico 2025/2026 è stata iscritta, da entrambi i genitori, presso l'Istituto Salesiano Villa Sora in Frascati al primo anno del corso ad indirizzo socio economico che continuerà a frequentare per tutta la Controparte_1
durata del corso previsto per un minimo di 5 anni. Il OR conferma il Parte_1 proprio consenso alla iscrizione di entrambe le figlie a detto Liceo ed a reiterare detta adesione in futuro ove necessario entro e non oltre la data prevista dalla Segreteria dell'Istituto e così per gli anni successivi, obbligandosi ai relativi pagamenti della precitata sua quota parte del 50% delle relative spese per tutta la durata di entrambi i corsi di studi delle figlie. 6) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie minori.” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, coniugati in _ Roma in data 28.6.2006 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di
Roma dell'anno 2006___ Parte 2 __, Serie A05 n. 354 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 06/11/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda Sezione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Francesca Aratari Giudice rel.
Dott. EL Trimani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 3228 proposta da C.F. con l'avv. TOMASSINI Parte_1 C.F._1
NT e da .F. con l'avv. DE VITIS Parte_2 C.F._2
LUIGI avvisato il P.M. presso il Tribunale di Velletri;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza e la documentazione allegata;
rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori EL e restano affidate ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le figlie minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé. 2) Le figlie minori EL e restano Per_1 collocate presso la madre, presso la casa già coniugale sita in Frascati (RM), Via Giulio Bernaschi n. 22, di proprietà esclusiva della medesima e che resta pertanto alla stessa assegnata. 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo sempre conto della volontà e degli impegni delle minori stesse (ad es. in caso di celebrazioni familiari, eventi inerenti familiari stretti del padre), nell'interesse delle minori e secondo le esigenze reciproche del momento;
in considerazione dell'età delle ragazze, EL prossima al compimento di anni 16 e prossima al Per_1
compimento di anni 14, con ogni conseguenza quanto all'impossibilità di garantire rigidi orari e giorni fissi di visita a fronte del grado di indipendenza, anche in ambito sociale, raggiunta dalle figlie, il padre avrà comunque garantita una frequentazione con le figlie che, su base mensile, preveda almeno: due weekend alternati (I° e 3° del mese) dal venerdì alla domenica sera, con prelievo delle minori solitamente presso la casa materna di Via G.
Bernaschi n. 22 e riaccompagno presso la casa della madre la domenica sera;
inoltre, sempre per quanto concerne i giorni di frequentazione infrasettimanale delle figlie con il padre, il padre avrà con sé le figlie nei seguenti giorni: tutti i martedì del mese e due giovedì al mese
(2° e 4° del mese) a settimane alterne, e quindi i due giovedì subito precedenti al weekend in cui le figlie staranno con la madre;
le vacanze natalizie verranno orientativamente divise in due periodi: 23 dicembre/30 dicembre e 30 dicembre/6 gennaio e i genitori li trascorreranno con le minori secondo il principio dell'alternanza, previo accordo. Il 24 dicembre le minori potranno stare con il genitore con cui trascorreranno la settimana dal 30 dicembre in poi. Inoltre, previa comunicazione alla madre, durante il periodo invernale il padre potrà portare le figlie in settimana bianca una volta l'anno nel periodo da lui prescelto, tenuto conto delle esigenze delle figlie, con soggiorno settimanale presso località sciistica designata dal padre, ovviamente con qualsiasi onere o spesa ad esclusivo carico del OR
quanto alle vacanze pasquali, le stesse saranno suddivise equamente tra Parte_1
i due genitori in base ai giorni di vacanza delle figlie, anche ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà prendere con se' entrambe le figlie per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare necessariamente con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno al fine di permettere ad entrambi i genitori di organizzarsi con il lavoro ed altri impegni;
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile Pt_1 Pt_2 di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a titolo di assegno divorzile. Tale importo verrà versato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Pt_2
sottoscrizione del presente accordo. Importo da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T.; 5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2
mantenimento delle figlie EL e , un assegno periodico mensile pari ad € 900,00 Per_1
(novecento/00) complessive, ovvero € 450,00 per ciascuna figlia, tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla medesima, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo;
importo da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T. Entrambi i genitori, continueranno a farsi carico al 50%
(cinquanta per cento) cadauno, delle spese straordinarie afferenti le minori (quali mediche, scolastiche, sportive e ludiche) in conformità al noto Protocollo d'Intesa in uso presso il
Tribunale di Velletri, che qui si ha per conosciuto da entrambe le parti. In ogni caso le spese straordinarie dovranno essere preventivamente condivise, di volta in volta, da entrambi i genitori sia sul merito che sul piano economico, e non deliberabili unilateralmente, salvo gli usuali motivi di urgenza. Inoltre, il padre OR continuerà a Parte_1
corrispondere agli Istituti paritari ove sono iscritte le figlie la propria contribuzione al 50%
(cinquanta per cento) delle spese scolastiche afferenti le figlie, relative alla frequentazione di entrambe di scuole di natura privata / paritaria con la precisazione che la figlia Persona_2
continuerà a frequentare, fino al conseguimento del diploma, l'Istituto Salesiano
[...]
Villa Sora in Frascati ove la stessa è attualmente iscritta al secondo anno del corso
[...]
ad indirizzo socio economico per tutta la durata del corso per un minimo di CP_1
5 anni mentre la minore che attualmente frequenta il terzo anno della scuola Persona_3 secondaria di primo grado (3^ media) presso l'Istituto Paritario Maestre Pie Filippini, Via
RE MI 4 Frascati, a far data dall'anno scolastico 2025/2026 è stata iscritta, da entrambi i genitori, presso l'Istituto Salesiano Villa Sora in Frascati al primo anno del corso ad indirizzo socio economico che continuerà a frequentare per tutta la Controparte_1
durata del corso previsto per un minimo di 5 anni. Il OR conferma il Parte_1 proprio consenso alla iscrizione di entrambe le figlie a detto Liceo ed a reiterare detta adesione in futuro ove necessario entro e non oltre la data prevista dalla Segreteria dell'Istituto e così per gli anni successivi, obbligandosi ai relativi pagamenti della precitata sua quota parte del 50% delle relative spese per tutta la durata di entrambi i corsi di studi delle figlie. 6) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie minori.” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, coniugati in _ Roma in data 28.6.2006 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di
Roma dell'anno 2006___ Parte 2 __, Serie A05 n. 354 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 06/11/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE