Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13299 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e dife- Parte_1 so per mandato in atti dall'Avv. Scimone Maria Lorena;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Cutietta Francesco;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2024- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
1
22/04/2009 è nato il figlio , ha esposto di essersi separato con decreto Per_1 di omologa del 22/09/2015, e ha chiesto in questa sede che venisse pronun- ciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con domici- Per_2 liazione prevalente presso la madre, e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma di euro 200,00 mensili esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al pagamento del 50% Per_2 delle spese straordinarie.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
21/11/2022, ha aderito alle domande di divorzio e di affidamento condiviso del minore, in via riconvenzionale ha chiesto di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di 650,00 euro mensili, di cui 200,00 euro a titolo di assegno divorzile e 450,00 euro quale contributo per il mantenimento del figlio.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 10/02/2023, il Presidente, con ordinanza del 13/02/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “osservato che, nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un re- gime di affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], con Per_1 previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
preso atto delle allegazioni delle parti circa l'attuale assenza di frequenta- zione tra padre e figlio, va disposto che gli incontri tra il minore e il padre av- vengano presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi con onere di relazionare al Tribunale almeno 10 giorni prima dell'udienza indicata in parte dispositiva;
considerata la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sede sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta;
ritenuto – allo stato ed in attesa che l'istruttoria fornisca un riscontro proba-
- 2 - torio alle affermazioni delle parti – che vada imposto a di versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 250,00 CP_1 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da ri- valutare annualmente secondo gli indici Istat, dovendosi revocare l'obbligo del di versare una somma mensile a titolo di mantenimento della Parte_1 Pt_2
[. ; ritenuto che deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento Parte_1 del 70% delle spese straordinarie individuate nel protocollo siglato in data
2.07.2019 (…); va precisato, inoltre, che l'assegno unico universale in favore del figlio Per_3
[..
, secondo quanto prevede la legge, deve essere percepito al 50 % da ciascun genitore, e a tal fine è sufficiente che ciascun avente diritto faccia istanza di- retta all'INPS chiedendo il pagamento del proprio 50 % (tale regola è derogabile soltanto in caso di affidamento esclusivo del minore o di diverso accordo inter- corso tra le parti e comunicato all'INPS)”.
3.1 La suddetta ordinanza è stata poi riformata, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla resistente dalla Corte Controparte_1
d'Appello con provvedimento del 29/01/2024, con il quale è stato posto a carico di , tenuto conto che “è indubbio che la crescita Parte_1 del figlio minorenne delle parti abbia determinato un incremento delle sue esi- genze e va, altresì, considerato che l'odierno reclamato non risulta aver alcun rapporto significativo con il figlio minorenne, e non provvede, dunque, ad alcu- na contribuzione diretta, e ha riportato una obiettiva diminuzione delle sue esposizioni debitorie, non essendo più onerato della contribuzione al manteni- mento della ”, l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro CP_1
325,00 mensili per il mantenimento indiretto del figlio minore.
3.2 Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti essendo state respinte le ulteriori ri- chieste istruttorie articolate, in quanto reputate, in parte, inammissibili e, in altra parte, superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 09/04/2024).
Infine, all'esito dell'acquisizione delle relazioni trasmesse dai Servizi inca- ricati all'udienza del 2/12/2024 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione
- 3 - alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti con- clusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 05/05/2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 28/09/2015.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, in relazione al figlio delle parti , che oggi ha 15 anni, ritie- Per_1 ne il Collegio che sussistano nella vicenda in disamina ragioni ostative al re- gime ordinario dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, atteso che appare conforme all'interesse del ragazzo concentrare in questo specifico ca- so in esame la responsabilità genitoriale sulla madre, quale figura che appa- re più idonea a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazio- ne del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della sua perso- nalità, tenuto conto del prolungato disinteresse manifestato nei confronti del figlio da parte del padre.
Infatti, dalla relazione trasmessa il 31/08/2023 dall'U.O. dello Spazio
Neutro del Comune di Palermo, è emerso che prima dell'intervento del Servi- zio il minore non incontrava il padre da tre anni, in quanto costui non lo aveva più cercato, come dal medesimo è stato ammesso agli operatori in oc- casione dei colloqui svolti.
La sig.ra ha, dal canto suo, riferito di essersi invece nel corso de- CP_1 gli anni, a seguito della separazione dal coniuge, sia pure invano, prodigata al fine di consentire al proprio figlio di coltivare il rapporto con il padre ed, effettivamente, i responsabili del Servizio hanno rappresentato la disponibili- tà manifestata dall'odierna convenuta rispetto all'organizzazione degli incon-
- 4 - tri c.d. protetti.
Dalla relazione agli atti risulta, inoltre, che “il sig. ha, in qualche Parte_1 misura, ammesso la sua quasi assoluta mancanza di partecipazione alla cre- scita del figlio, giustificando le mancate attenzioni e la poca costanza mante- nuta nel corso degli anni, con i problemi connessi al proprio lavoro.
In verità si è evinto, anche, con una certa facilità che la presenza genitoriale paterna è stata, nel corso di questi anni, molto poco curata perché poco vissuta dal sig. poche, infatti, le occasioni di condividere con il figlio momenti Parte_1 di crescita, festività oltre a non essere quasi mai presente nella quotidianità.
Gli incontri, che sono stati programmati settimanalmente, spesso sono stati cancellati per i continui impegni lavorativi del sig. Parte_1
Dopo una prima positiva valutazione svolta in cui chi scrive ha avuto modo di osservare il pieno benessere di nello stare con il proprio padre e stan- Per_1 te il desiderio espresso da parte del minore di voler godere di maggiore auto- nomia con il genitore, che pareva mostrarsi desideroso di poter giovare di un tempo nello stare con il figlio, si è data loro la possibilità di uscire fuori dal servizio per un paio d'ore e, cosi, approfittarne per pranzare insieme e poi far nuovamente rientro.
Si è, però, riscontrato, al termine del mese, che queste occasioni di incontro in autonomia non si sono mai concretizzate e che solo sporadicamente il padre si sarebbe sentito telefonicamente con il minore in oggetto.
Ad oggi, il giovane deluso dalla condotta del genitore e costatando nuova- mente la poca partecipazione e attivazione dello stesso nella ricostruzione del loro legame, ha espresso la volontà di non continuare più gli incontri presso il servizio scrivente, non essendo interessato ad un percorso con costui.
In effetti il sig. in occasione dell'incontro di restituzione, dopo la Parte_1 pausa estiva, non è stato in grado di motivare il perdurare della sua assenza se non addebitando il tutto, anche in modo poco credibile, al proprio lavoro.
Il ragazzo, nel corso di questi mesi, seppur, inizialmente, era apparso poco propenso nel dare un'altra possibilità al padre, ugualmente si era lasciato convincere ma il comportamento messo in campo dal sig. soprattutto, Parte_1 nel corso del mese di agosto gli avrebbe confermato la poca costanza del geni- tore ed irreparabilmente amareggiato, ha deciso di desistere da qualsiasi altro
- 5 - tentativo.
Per quanto osservato e valutato e tenuto conto, principalmente, della com- prensibile volontà del minore in oggetto, si comunica l'impossibilità ad ottem- perare all'incarico ricevuto” (si veda relazione cit.).
Va, peraltro, soggiunto che , durante l'ultimo incontro allo Spazio Per_1
Neutro, ha esternato al padre la propria profonda delusione per non essere mai stato presente nella sua vita e ha sottolineato che le uniche figure di ri- ferimento sono state per lui: la madre, il nonno materno e il compagno della madre, sui quali ha sempre potuto contare.
Le superiori circostanze denotano evidentemente l'incapacità del Parte_1 di gestire le responsabilità e gli impegni connessi ad un regime di affidamen- to congiunto.
Al lume delle illustrate considerazioni appare, pertanto, più rispondente alle esigenze di prevedere un regime di affidamento in via esclusiva al- Per_1 la madre, la quale potrà in tal modo avere maggiore autonomia nell'assunzione di quelle decisioni che non richiedono per legge il consenso dell'altro genitore e così tutelare più agevolmente e speditamente gli interessi del figlio.
Va, dunque, stabilito l'affidamento in via esclusiva alla madre del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
6. Regime di visita
In ordine al regime di visita con il padre, tenuto conto dell'età oggi rag- giunta dal figlio delle parti, nulla va disposto in relazione al regime di fre- quentazione residuale del padre con il figlio (che tra qualche giorno compirà
16 anni, c.d. grande minore), avendo lo stesso ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisionale tale da consentirgli di decidere liberamente con quali modalità incontrare il genitore.
7. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento dei figli della coppia.
La resistente, invero, ha chiesto in via riconvenzionale di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di 650,00 euro
- 6 - mensili, di cui 200,00 euro a titolo di assegno divorzile e 450,00 euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
Dal canto suo, il ricorrente ha chiesto di essere onerato del pagamento di un contributo per il figlio non superiore a 200,00 euro mensili. Per_1
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli mi- nori della coppia, si deve osservare brevemente che, a seguito della separa- zione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della fa- miglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, con- tinuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri-
- 7 - sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
7.1 Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un asse- gno divorzile, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giu- risprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una fun- zione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determi- nati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n.
6386/2019).
- 8 - Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- sciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma-
- 9 - trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
- 10 - Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
7.2 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si osserva che all'udienza del 10/02/2023 il ricorrente ha Parte_1 dichiarato di lavorare come autotrasportatore e di percepire una retribuzione di 1400,00 euro mensili (vedasi verbale d'ud. citato e busta paga mese di gennaio 2023, depositata il 20/07/2023).
Dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorrente ha avuto nel 2021 un reddito imponibile di 15.901,00 euro, nel 2022 di 13.046,00 eu- ro e nel 2023 di euro 9.894,00 (cfr. mod.730 allegati alle note depositate il
5/11/2024).
Quanto alla sua condizione personale, il ha dedotto di dover far Parte_1 fronte, con i propri redditi, al pagamento del canone di locazione pari a
350,00 euro mensili dell'immobile ove risiede insieme al nuovo nucleo fami- liare, costituito dalla sua GN , inoccupata e at- Persona_4 tualmente in stato interessante, e dai due figli nati dalla loro relazione,
[...]
(23/03/2016) e (11/04/2023). Persona_5 Persona_6
Avuto riguardo, invece, alla sig.ra , la stessa ha riferito di non CP_1 svolgere attività lavorativa e di vivere, insieme al proprio compagno, anch'egli disoccupato, grazie alla provvidenza del c.d. “assegno di inclusione”, pari a
800,00 euro mensili, comprensivo del canone di locazione dell'appartamento
- 11 - ove abitano, pari 230,00 euro mensili.
Ha, poi, versato in atti una certificazione dell'Agenzia dell'Entrate dalla quale emerge che non ha percepito redditi negli anni 2020, 2021 e 2022 (ve- dasi certificazione dell'Agenzia dell'Entrate depositata il 6/11/2024).
7.3 Orbene, nella vicenda in disamina, preme osservare che è pacifico ed è stato ammesso dalla che la stessa convive stabilmente con un altro CP_1 uomo sin dal 2021 (si veda verbale dell'udienza presidenziale del 10/2/2023)
e solo labialmente è stato allegato che costui sarebbe disoccupato al pari del- la resistente, non essendo stata prodotta alcuna documentazione compro- vante l'anzidetto assunto.
In punto di diritto non può in proposito mancarsi di evidenziare che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di assegno di- vorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile conviven- za di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di di- vorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente do- vrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professio- nale in costanza di (Cass. sez. un. n. 32198 del 05/11/2021; Cass. n. 14256 del 5/05/2022, cfr. pure Cass. n. 3645/2023 e n. 6253/24).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, non è stato in alcun modo allegato né, comunque, risulta che la convenuta attualmente sia impossibilitata a procu- rarsi mezzi adeguati di sostentamento per motivi oggettivi, ove si consideri che la predetta non ha in alcun modo dimostrato né di avere problemi di sa- lute che le precluderebbero lo svolgimento di una qualche attività lavorativa né, in ogni caso, di aver cercato di reperire un'occupazione dopo la separa- zione, considerato che risulta dotata di piena capacità lavorativa, seppur ge- nerica, in ragione della sua età (43 anni) e al tempo della cessazione della convivenza matrimoniale aveva circa 33 anni.
D'altro canto, preme rilevare che nessuna documentazione ha prodotto in giudizio la onde dimostrare l'effettivo ammontare dell'assegno di in- CP_1 clusione che attualmente percepisce e, per altro verso, nulla è stato allegato
- 12 - rispetto al contributo eventualmente fornito alla comunione familiare da par- te della convenuta.
Tanto premesso, alla luce dell'attività istruttoria svolta, anche tenuto con- to della breve durata del matrimonio, deve escludersi che ricorrano i presup- posti contemplati dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e, pertanto, la domanda proposta da diretta ad ottenere in Controparte_1 suo favore un assegno divorzile va rigettata.
7.4 Per quanto poi concerne il mantenimento del figlio , ritiene il Per_1
Tribunale che, pur dovendosi certamente considerare sia l'aumento delle esi- genze economiche del minore - notoriamente legato alla sua crescita- che la domiciliazione pressocché esclusiva presso l'abitazione materna, secondo le valutazioni operate dalla Corte d'Appello di Palermo in seno al provvedimento del 29/01/2024 con il quale è stato elevato ad euro 325 l'ammontare dell'assegno mensile dovuto dal rispetto a quanto previsto Parte_1 nell'ordinanza presidenziale, deve, nondimeno, nel contempo osservarsi che quest'ultimo ha costituito un nuovo nucleo familiare, composto dalla compa- gna e da due figli, ancora in tenera età, nati il 13/3/2016 e l'11/4/2023, con un terzo in arrivo (si vedano certificato di stato di famiglia aggiornato e refer- to medico di gestazione della GN del ricorrente, allegati alle note scrit- te di precisazione delle conclusioni) ed è tenuto, dunque, anche al sostenta- mento anche di questi bambini.
Nella determinazione del quantum dovuto dal non può, del re- Parte_1 sto, tralasciarsi di considerare che la madre, in virtù del disposto affidamen- to in via esclusiva ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
D.Lgs. n. 230/2021, per intero l'assegno unico universale per i figli a carico erogato dall'Inps.
Pertanto, alla stregua delle suddette considerazioni, avuto riguardo al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale prodotta dal ri- corrente, relativamente all'anno d'imposta 2023 (di euro 9.894,00), appare congruo stabilire a carico di l'obbligo di versare per il Parte_1 mantenimento del figlio un contributo di euro 250,00 mensili, da cor- Per_1 rispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese, annual- Controparte_1
- 13 - mente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le fa- miglie di operai ed impiegati.
La decorrenza della superiore statuizione economica, adottata sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo antecedente quanto disposto con l'ordinanza presi- denziale del 13/02/2023, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Pa- lermo con provvedimento del 29/01/2024.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
70%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019, tenuto conto dei tempi di permanenza esclusiva presso la dimora materna.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ficarazzi (PA), in data 05/06/2008, da , Parte_1 nato a [...] il [...], e da , nata a [...] il Controparte_1
12/01/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu- ne al n. 6, parte II serie A, dell'anno 2008;
2. dispone l'affidamento in via esclusiva del figlio minore delle parti,
[...]
nato a [...] il [...], alla madre;
Per_7 Controparte_1
3. dispone che il padre possa incontrare il figlio secondo le modalità indi- cate in parte motiva;
4. rigetta la domanda formulata dalla resistente volta al Controparte_1 riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile;
- 14 - 5. pone a carico di l'obbligo, a far data dal mese suc- Parte_1 cessivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo antecedente quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del
13/02/2023, parzialmente riformata con il provvedimento della Corte
d'Appello di Palermo del 29/01/2024, di corrispondere in favore di
[...]
, un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al Parte_3 mantenimento del figlio , somma da versare entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
6. dichiara tenuto al pagamento del 70% delle spese Parte_1 straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le moda- lità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
7. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
8. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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