Ordinanza cautelare 21 maggio 2020
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/11/2023, n. 17349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17349 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2023
N. 17349/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01988/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Goti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto di rigetto della domanda per la concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, adottato dal Ministero dell’Interno in data 7 gennaio 2020 e notificato a mani del ricorrente in data 11 febbraio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento -OMISSIS- del 7 gennaio 2020, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 2 luglio 2015, per carenza del requisito di soggiorno ultradecennale sul territorio nazionale, attestato dalla regolare e ininterrotta iscrizione anagrafica.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente eccepisce di aver svolto nel periodo contestato attività lavorative e che l’irreperibilità sarebbe attribuibile al comportamento del titolare dell’immobile condotto dallo stesso ricorrente in locazione, avendo costui effettuato una specifica dichiarazione al Comune di Prato, in cui il ricorrente non era più residente nell’immobile sito di via Garigliano n. 60/A, per poter poi inserire un altro cittadino extracomunitario ed offrirgli ospitalità.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 3875 del 21 maggio 2020 il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del diniego impugnato per insussistenza di periculum in mora .
Con memoria in data 13 ottobre 2023 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la causa è passata in decisione.
Alcune preliminari richiami in ordine al quadro normativo di riferimento appaiono utili al Collegio al fine del decidere.
L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/92 stabilisce che “la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” .
A sua volta, l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, dispone che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica” .
La giurisprudenza ha interpretato l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale” , ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ( ex pluris , cfr. T.A.R Lombardia, Brescia, Sez. II, 632/2018 e giurisprudenza ivi citata; T.A.R. Toscana, Sez. II 901/2018, Cons St. n. 687/2017; vedi, da ultimo, sulla legittimità di tali previsioni, T.A.R. Lazio, Sez. V bis, n. 13815/2023).
Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie il diniego della cittadinanza assunto dal Ministero dell’Interno per mancanza di continuità dell’iscrizione anagrafica nel decennio, appare immune dai prospettati vizi formali e sostanziali, risultando correttamente motivato con riferimento agli specifici fatti accertati in sede istruttoria, essendo emerso dal certificato storico di residenza che il richiedente era stato cancellato per emigrazione in Pakistan dal giorno 17 ottobre 2009 al 28 luglio 2006 e per irreperibilità dal giorno 2 marzo 2011 al giorno 30 marzo 20111, dall’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Prato.
Di quanto sopra è stata inoltre fornita comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, mediante comunicazione inviata all’avvocato del ricorrente a mezzo pec del 9 agosto 2019.
Ciò è sufficiente a delineare l’esistenza di un insuperabile fattore ostativo alla concessione della cittadinanza, tale da configurare come vincolata l’attività dell’Amministrazione, sulla quale non può ritenersi gravare alcun ulteriore onere istruttorio ai fini del prosieguo del procedimento, essendo inequivocabilmente emersa la discontinuità delle iscrizioni anagrafiche, predisposte sia nell’interesse pubblico alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, sia nell’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. III, n. 6134/2011).
Occorre inoltre rilevare che lo straniero che intenda ottenere la concessione della cittadinanza italiana deve verificare anzitutto il possesso attuale ed ininterrotto del requisito della residenza legale e, dunque, dell’iscrizione anagrafica, con onere a carico dello stesso di attivarsi tempestivamente al fine di ottenere una rettifica dei dati, ove si verifichino dei disguidi o degli errori da parte dell’Amministrazione nelle cancellazioni anagrafiche.
Non possono d’altra parte valere al precipuo fine di accertare la sussistenza della condizione di “residenza legale”, che la norma impone, i documenti (esami diagnostici, buste paga, comunicazioni bancarie, dichiarazioni di terzi, ecc.) dai quali si dovrebbe evincere, a dire del ricorrente, la sua regolare presenza sul territorio nazionale, avendo al riguardo la giurisprudenza definitivamente chiarito che “la residenza per un decennio in Italia del cittadino straniero rappresenta una condizione necessaria per la concessione della cittadinanza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 marzo 2009, n. 1788), che può o, meglio, deve essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell’anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione legislativa dell’elemento della residenza legale recata dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572/1993, tale elemento (normativamente prescritto) possa essere surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 6134/2011).
Ove comunque il ricorrente voglia dimostrare l’errore dell’Amministrazione comunale nella cancellazione dall’anagrafe comunale non potrà che rivolgersi al giudice ordinario, non essendo questo giudice dotato di giurisdizione su tale questione (cfr., TA.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 16 marzo 2021, n. 3204).
In conclusione il provvedimento di diniego impugnato appare correttamente adottato sull’interruzione delle iscrizioni anagrafiche del ricorrente per una parte del periodo decennale prescritto dall’art. 9 della legge n. 91/1992.
Per quanto precede il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.