TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa IS NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del
Tribunale Ordinario di Bari per l'anno 2020 sotto il numero d'ordine 6219 avente ad oggetto:
“Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.”
TRA
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
VO NI, in virtù di mandato in atti;
-appellanti-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pasquale La Pesa, in virtù di mandato in atti;
-appellata-
NONCHE' CONTRO
CP_2
-altro appellato contumace - ///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza dell' 11.09.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 Pt_2
, rispettivamente in qualità di proprietario, conducente e terza trasportata
[...] dell'autovettura AT AN tg. DL290VY, avevano convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Bari (R.G. 6262/18) e la nelle rispettive qualità di CP_2 Controparte_1 responsabile civile e compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Alfa EO tg. EX505HG, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro ascrivibile ad esclusiva responsabilità di . CP_2
1.1.Nel dettaglio i predetti attori avevano esposto che:
- in data 31.11.2017 , mentre percorreva la S.S. 16 bis alla guida della vettura Parte_3
AT AN tg. DL290VY di proprietà di con a bordo , era stata Parte_1 Parte_2 violentemente tamponata dall'autovettura Alfa EO tg. EX505HG;
- a seguito dell'urto l'autovettura AT AN, non più marciante, era stata trainata presso la sede del soccorso auto di in Trav. Via Napoli n. 334/A mentre Parte_4 Parte_3
e , stante l'acuirsi dei malesseri dovuti all'impatto, si erano recate presso
[...] Parte_2 il P.S. della Mater Dei di Bari;
- a causa del sinistro aveva riportato una “cervicalgia post-traumatica e Parte_3 trauma distorsivo del polso destro con prognosi di 7 giorni” prolungata in data 11.12.2017 di ulteriori 20 gg. e in data 08.01.2017 di altri 20 gg. fino all'avvenuta guarigione con postumi del
2% del 12.03.2018;
, invece, aveva riportato un “ trauma emitorace sx e caviglia sx con prognosi di Parte_5
10 giorni” prolungata di ulteriori 20 gg. dal 11.12.2018 e dal 08.01.2018 di altri 20 giorni di riposo, stante l'esito di RX dell' emi costato sinistro che aveva evidenziato una “frattura composta sull'arco di torsione della VI costa”, fino alla guarigione con postumi in misura del 2% avvenuta in data 12.03.2018;
- nonostante l'apertura del sinistro, le richieste di risarcimento danni alla Controparte_1
e l'istanza di negoziazione assistita del 28.05.2018 erano rimaste inevase.
1.2. Sulla base di tali premesse avevano concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di , la condanna della al pagamento CP_2 Controparte_1 nei confronti di della somma di €. 2.000,00, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno materiale quantificato sul valore commerciale, al pagamento nei confronti di della somma di € 2.670,00 a titolo di Parte_3 risarcimento per i danni riportati (D.B. 2%, I.T.P. 75% 7 gg;
I.T.P.50% 20 gg.; spese € 200,00) e della somma di € 2.952,40 a titolo di risarcimento ex art. 141 C.d.S. oltre al riconoscimento di pag. 2/11 un ulteriore risarcimento nei confronti di e a titolo di danno non Parte_3 CP_3 patrimoniale da quantificarsi secondo equità indicato prudenzialmente nella misura di 1/3 della somma del danno biologico e della inabilità riconosciuta.
1.3. Si era costituita l' chiedendo il rigetto della domanda ed Controparte_1 eccependone l'infondatezza nell' an, stante l'incertezza dell'azione proposta, ossia se ai sensi dell'art. 2054 c.c. o dell' art 141 D.lgs. n. 209/2005, delle condizioni di tempo e di luogo del sinistro, e della relativa dinamica, e nel quantum debeatur, esoso e non provato.
Aveva contestato, inoltre, la risarcibilità dei danni morali, già ricompresi nel danno biologico, con vittoria delle spese di lite.
1.4 , sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio sicché all'udienza CP_2 del 10.10.2018 ne era stata dichiarata la contumacia.
1.5.All'esito dell'istruttoria, consistita nella produzione documentale, interrogatorio formale di
, C.T.U. ricostruttiva della dinamica e C.T.U. medico legale , il Giudice di Pace, con CP_2 la sentenza n. 511/2020 del 25.02.2020, depositata il 27.02.2020, aveva rigettato la domanda attorea per “indeterminatezza e mancanza del corredo probatorio idoneo a suffragare gli assunti gli assunti spiegati. La disamina del motivo che precede è assorbente del merito del presente giudizio”, compensando le spese processuali e ponendo definitivamente le spese delle C.T.U. tecnica e medico legale in solido tra gli attori e la convenuta Controparte_1
[...]
2.Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_3 Pt_2
chiedendone la riforma.
[...]
2.1.In particolare essi deducevano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, stante le dichiarazioni confessorie, con valore di prova legale, rilasciate da in sede di interrogatorio formale in merito alla CP_2 propria esclusiva responsabilità del sinistro e le conclusioni dei CTU nominati che avrebbero accertato la compatibilità dei danni materiali e delle lesioni lamentate con la dinamica decritta dagli attori riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità, non smentite da alcuna prova contraria da parte della convenuta . Controparte_1
Lamentavano, inoltre, la mancata pronuncia sull'art. 149 CdS nonostante le dichiarazioni di e le risultanze delle CTU espletate. CP_2
Infine lamentavano, con riferimento ai danni invocati da , l' errata valutazione Parte_2 della disciplina ex art. 141 c.d.a. circa la risarcibilità dei danni subiti dal terzo trasportato a prescindere dall'accertamento delle responsabilità, dovendo lo stesso provare solo il danno e il fatto storico, nonché la valutazione della possibilità di azione diretta del terzo nei confronti dell'impresa assicuratrice.
Da ultimo lamentavano la mancata pronuncia sul quantum nonostante le risultanze istruttorie.
pag. 3/11 2.2. Ciò premesso, gli appellanti chiedevano, in riforma dell'impugnata sentenza, di condannare l' al risarcimento del danno materiale del veicolo Controparte_1
[... quantificato in €2.500,00 e alle spese per rimozione del veicolo e parcheggio presso la ditta nonché al risarcimento delle lesioni subite da , quantificate in € Pt_4 Parte_3
1.549,22, e da , quantificate in € 1.218,83 sulla scorta della CTU medico legale Parte_2 espletata in primo grado , oltre interessi, rivalutazione e personalizzazione, anche secondo equità.
3. Si costituiva nel presente giudizio l' la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art.342
c.p.c. e, in subordine, l'inammissibilità per violazione del divieto di cui all' art. 345 c.p.c. avendo gli appellanti precisato per la prima volta in appello il luogo del sinistro, oltre ad avere introdotto nel giudizio di gravame le nuove domande di rimborso delle spese di rimozione e parcheggio del veicolo e degli interessi e rivalutazione delle somme richieste a titolo di risarcimento danni per le lesioni personali.
Nel merito eccepiva l'infondatezza del gravame sostenendo la correttezza motivazionale della sentenza appellata per avere ritenuto la domanda indeterminata non avendo gli attori indicato i fatti materiali lesivi del proprio diritto né assolto ai relativi oneri probatori. Soggiungeva
l'irrilevanza delle ulteriori doglianze afferenti la mancata pronuncia sull' art. 149 CdA, l'errata valutazione della disciplina ex art.141 c.d.a. per i danni lamentati dalla sig.ra e la Parte_2 mancata pronuncia sul quantum, stante il difetto di allegazione e prova del fatto storico.
Pertanto insisteva per il rigetto dell'appello chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 345 c.p.c., con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
4 , sebbene ritualmente evocato, non si costituiva neppure nel presente giudizio CP_2
d'appello sicché all'udienza del 23.09.2020 veniva dichiarata la sua contumacia.
5.La causa veniva istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, introitata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 11.09.2025 .
///
6.Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata.
6.1. Assume l' che gli appellanti non avrebbero indicato con precisione le Controparte_1 parti della sentenza da riformare né le modifiche che intendevano ottenere.
6.2. Ebbene, ad avviso della scrivente può ritenersi la conformità dell'atto di impugnazione alla previsione dell'art. 342 c.p.c. contenendo esso l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e le modifiche richieste nonché la specifica elencazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pag. 4/11 Come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata in modo che alle argomentazioni svolte nella medesima sentenza vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il percorso logico- giuridico delle prime (cfr. ex multis, Cass. civ., 11.10.2006, n. 21816; Cass. civ., 21.01.2011, n.
1924; Cass. civ., 31.03.2010, n. 7786).
In particolare “nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio
e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ord.
30.05.2018, n. 13535; Cass. civ., sez. 3, ord. 5.05.2017, n. 10916; Cass. civ., sez. I, 27.09.2016,
n. 18932; cfr. Cass. civ., 19.10.2009, n. 22123; Cass. civ., 15.01.2009, n. 806; Cass. civ.,
1.02.2007, n. 2217; Cass. civ., 27.02.2004, n. 3974; Cass. civ. 28.11.2003, n. 18229; cfr.; Cass. civ., 11.10.2006, n. 21745).
In sostanza, il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In definitiva, ciò che occorre è che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità , offra una “ragionata e diversa soluzione rispetto a quella adottata dal primo giudice” (cfr. Cass. civ., n. 4541/2017; Cass. civ., sez. III, 29.09.2021, n. 26301).
Ebbene, nel caso di specie, i motivi di impugnazione risultano comunque formulati anche in relazione all'intero corpo motivazionale della sentenza appellata.
Del resto, la stessa compagnia appellata ha avuto modo di argomentare le proprie difese in merito all'atto di impugnazione e di contestare, compiutamente, le censure mosse alla sentenza di primo grado dimostrando di avere ben compreso le questioni di fatto e di diritto sollevate con l'impugnazione.
pag. 5/11 7.Sempre in via preliminare l' ha eccepito che gli appellanti avrebbero Controparte_1 introdotto nuovi elementi di fatto e nuove domande solo in sede di gravame con conseguente violazione dell'art. 345 cpc.
Nello specifico gli appellanti avrebbero indicato, per la prima volta , il punto esatto della
Statale 16 dove sarebbe avvenuto il sinistro nonché chiesto (precisamente il , solo in Parte_1 comparsa conclusionale in primo grado, il rimborso delle spese per “la rimozione del veicolo ed il suo parcheggio presso la ditta ” ovvero le e il pagamento “degli Parte_4 Pt_3 Pt_2 interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e sino ad effettivo soddisfo”.
7.1. Ad avviso della scrivente deve osservarsi che , con riferimento all'indicazione del punto dove sarebbe avvenuto il sinistro, non vi è una vera e prova violazione del divieto di nova dal momento che vi è solo una specificazione nella narrazione del fatto storico, ininfluente , tuttavia, come si vedrà, ai fini dell'accoglimento del gravame.
Analoga considerazione può svolgersi con riferimento alla richiesta di pagamento “degli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e sino ad effettivo soddisfo”.
Sul punto si può fare riferimento al consolidato orientamento della Suprema Corte (richiamato anche dalla recente ordinanza n. 26929/24) secondo il quale l'obbligo del risarcimento del danno da fatto illecito , contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l'integrale risarcimento del patrimonio del danneggiato e, pertanto , nella domanda di risarcimento deve ritenersi esplicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore per il ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno.
Viceversa, merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dalla circa la domanda di risarcimento dei danni materiali per la rimozione e il Controparte_1 parcheggio del veicolo AT AN (vedasi punto 1 delle conclusioni dell'atto di appello).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che deve considerarsi domanda nuova
“quando i nuovi elementi , dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza , da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si
è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. civ. n.14023/17).
La stessa giurisprudenza ha, altresì, precisato che l'art. 345 co. 1 consente la presentazione di domande nuove in appello solo e soltanto se rappresentino uno sviluppo di domande già proposte in primo grado e , in particolare, in riferimento a frutti , interessi, accessori maturati dopo la deliberazione della sentenza impugnata ovvero il risarcimento di danni sofferti dopo tale sentenza purché la domanda risarcitoria e i danni siano stati già proposti in primo grado.
Pertanto, nel caso di specie trattandosi di domande nuove aggiuntive alle richieste di risarcimento danni formulate nell'atto introduttivo e nei termini dell'art. 320 c.p.c. in quanto avanzate per la prima volta tardivamente nella comparsa conclusionale di primo grado, le domande attoree di risarcimento dei danni materiali per la rimozione e il parcheggio del veicolo AT AN devono dichiararsi inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
pag. 6/11 8.Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Con i quattro motivi di gravame , tutti sostanzialmente riconducibili al primo motivo relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., parte appellante si duole dell'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado.
In particolare il giudice non avrebbe valorizzato gli esiti dell'interrogatorio formale del conducente- proprietario dell'Alfa EO tg. EX505HG il quale si sarebbe dichiarato responsabile del sinistro così confermando, con valore confessorio, la tesi attorea.
Analogamente il giudice di prime cure avrebbe disatteso le conclusioni delle CTU tecnica e medico-legale espletate, comprovanti la dinamica e la responsabilità del sinistro, i danni conseguiti, e il relativo nesso di causalità.
8.1.Ebbene, l' assunto non merita accoglimento dovendosi condividere le motivazioni del giudice di primo grado il quale ha operato una condivisibile valutazione delle risultanze istruttorie ed un'esatta applicazione dei principi sottesi agli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo, peraltro, ampiamente motivato la sua decisione .
Come ribadito di recente dalla Suprema Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, ovvero abbia giudicato contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa ,al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.).
La violazione non si può, invece, ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.08.2020, n. 17675.)
Ancora, presupposto della violazione dell'articolo 116 c.p.c. è che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento” pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale) oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.
Diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (cfr. Cass., S.U., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass., S.U., 27.12.2019, n.
34474; Cass., S.U., n. 20867/20, cit.).
pag. 7/11 8.2.Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure ha rigettato la domanda per difetto di allegazione e prova non essendo emerso dagli atti alcun elemento idoneo a dimostrare le circostanze esatte di tempo e di luogo in cui sarebbero svolti i fatti, peraltro neppure indicate dagli attori nell'atto introduttivo.
Ed invero, nell'atto di citazione del giudizio di primo grado gli attori assumevano: “in data
31.11.2017 la sig.ra alla guida della vettura AT AN tg. DL290VY, con a bordo la Pt_3 sig.ra , percorreva la s.s. 16 allorquando veniva violentemente tamponata dalla vettura Pt_2
Alfa EO tg. DL290VY”, senza fornire alcuna indicazione in merito all'ora del sinistro e al punto esatto in cui sarebbe avvenuto l'urto né riguardo alla dinamica di svolgimento dello stesso.
Né risultano allegati documenti (modelli CAI o verbali di intervento di autorità sul luogo del sinistro) o rappresentazioni fotografiche da cui desumere tali circostanze atteso che le fotografie dei veicoli fornite al CTU in sede di operazioni peritali, dalle quali ,peraltro, non si evince alcuna data riferibile al sinistro dedotto, non sono state (correttamente) tenute in considerazione dal giudice di prime cure in quanto prodotte oltre il temine di preclusione.
Né può ritenersi, come sostenuto dagli appellanti, che l'istruttoria espletata consistita nell'interrogatorio formale del convenuto , conducente proprietario del veicolo CP_2 dell'Alfa EO tg. EX505HG, richiesto dagli attori, e nelle CTU tecnica e medico legale, possa avere colmato tali carenze.
Non può, infatti, condividersi la prospettazione degli appellanti secondo la quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere fondata la domanda sulla scorta delle dichiarazioni confessorie aventi valore di prova legale, rese in sede di interrogatorio formale dal conducente proprietario del veicolo dell'Alfa EO tg. EX505HG, il quale avrebbe ammesso di avere tamponato la vettura nella quale si trovavano e . Controparte_4 Parte_2
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte affermato che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litis consorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art 2733 c.c , terzo comma, cod.civ., secondo la quale, in caso di litisconsortio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è , per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.( Cass. Sent. n. 12257/2007; n. 13019/06;
n.9520/07; n.10304/07; Cass sent 4536/16).
La stessa Suprema Corte ha , ancora, ritenuto che,nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. (Cass. ord. 3875/14).
Ne consegue che la dichiarazione resa nel corso dell'interrogatorio formale da , CP_2 proprietario conducente del veicolo Alfa EO tg. EX505HG, non può rivestire valore di prova pag. 8/11 legale ed è, pertanto, soggetta al prudente apprezzamento da parte del giudice e, dunque, da valutarsi unitamente agli altri elementi probatori di cui è onerata parte attrice ex art. 2697 c.c.
( nel caso di specie non prodotti ).
Peraltro, dalle dichiarazioni di non si evince neppure alcuna specifica indicazione CP_2 in merito al punto esatto né alla dinamica del sinistro né in merito ai danni che ne sarebbero derivati all'autovettura di proprietà attorea atteso che lo stesso, pur avendo precisato di non conoscere né i cognomi delle donne uscite dall'autovettura che aveva tamponato né il marito di una delle due sopraggiunto sul luogo, si è limitato a confermare le circostanze sulle quali è stato interrogato, senza fornire altri particolari.
Né può ritenersi ( come correttamente rilevato dal giudice di prime cure) che le risultanze della CTU tecnica ( effettuata sull'esame delle sole fotografie prodotte da parte attrice oltre i termini di preclusione, raffiguranti i veicoli AT AN e Alfa EO coinvolti nel sinistro, posizionati in prossimità dell'uscita A di via Napoli della Statale 16 bis), che avrebbe accertato la compatibilità dei danni dei veicoli con la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo,
e della CTU medico legale, che avrebbe ritenuto le lesioni lamentate da e Parte_3
attinenti alla dinamica riferita, possano avere esonerato parte attrice dagli oneri Parte_2 probatori posti a suo carico.
Sul punto giova ribadire che la Suprema Corte ha più volte affermato “la consulenza tecnica
d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;
(ex multis Cass. civ., sez. 3,
19.04.2011, n. 8989).
Inoltre, occorre rammentare che, come noto, “le valutazioni espresse dal consulente tecnico
d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico -giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u….omissis… I principi enunciati, evidenziano come il giudice, quale peritus peritorum (Cass.n.307333/2017; Cass.17757/2014) abbia la possibilità di disattendere le valutazioni del consulente tecnico e adottare soluzioni difformi rispetto a quelle adottate dal perito, ma nel fare ciò, ha comunque il dovere di giustificare il proprio differente convincimento anche confrontandosi, in caso di diverse consulenze , con le ragioni disattese” (cfr. Cass. civ., sez. 6, n. 5707/2021).
Viceversa, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire, prova che gli attori non hanno fornito nel giudizio di primo grado.
Ne consegue, pertanto, che il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi in esse sanciti tenuto conto, peraltro, che,
pag. 9/11 contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, la compagnia convenuta ha contestato la domanda attorea nell' an e nel quantum già con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
Deve, dunque, rigettarsi il motivo di appello di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
9.Alla luce delle considerazioni che precedono devono rigettarsi anche gli ulteriori motivi di appello di mancata pronuncia sugli art. 149 Cds;
art. 141 c.d.a. e sul quantum che restano assorbiti.
10.L'appello è, dunque, infondato e deve essere integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
11.La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo in favore dell' appellata costituita ex D.M.
n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, nei parametri delle cause di valore da € 1100,01 ad € 5200,oo nelle tariffe medie per le prime due fasi e ridotte del 50% per le restanti in ragione della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato , rimasto contumace. CP_2
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 -secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis, Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., 13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Parte_3 Parte_2
Bari, n. 511/2020 depositata il 27.02.2020, e non notificata, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di risarcimento dei danni materiali per la rimozione e il parcheggio del veicolo AT AN;
pag. 10/11 2) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna e , in solido, alla Parte_1 Parte_3 Parte_2 rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute da che Controparte_5 liquida in complessivi €. 1702,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
4) nulla per le spese di rimasto contumace;
CP_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico degli appellanti dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 5.12.25
Il giudice
IS NO
pag. 11/11