TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/10/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1560/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simone C.F._2
PETRANGELI in forza dei mandati in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.08.2002 in TI;
B) Disporre che il contribuisca alle spese per la vita quotidiana dei figli fino alla Pt_1 loro piena e completa indipendenza e autosufficienza economica;
C) Disporre che le eventuali spese sportive, mediche, scolastiche, siano a carico di entrambi
i genitori nella percentuale del 50% cadauno, fino a quando i figli non diventino completamente autosufficienti;
D) Disporre che la casa coniugale rimanga assegnata al marito come disposto in precedenza;
E) Disporre che i coniugi non hanno null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso congiunto depositato il 13.10.2025 avanti il Tribunale di TI, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in data 24.08.2002 in TI, trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di
TI (anno 2002, numero 85 parte II, serie A, ufficio 1).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati l'11.5.2004 Per_1
e l'8.10.2005; il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con decreto del Per_2
19.05.2015 n.17, Cron. 2504/2015 il Tribunale di TI ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Alla udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di TI del 19.05.2015 n.17, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
L'accordo è congruo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da che hanno contratto matrimonio il 24.08.2002 in
[...] Parte_2
TI, trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di TI (anno 2002, numero 85 parte
II, serie A, ufficio 1);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
2 - dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in TI, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simone C.F._2
PETRANGELI in forza dei mandati in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.08.2002 in TI;
B) Disporre che il contribuisca alle spese per la vita quotidiana dei figli fino alla Pt_1 loro piena e completa indipendenza e autosufficienza economica;
C) Disporre che le eventuali spese sportive, mediche, scolastiche, siano a carico di entrambi
i genitori nella percentuale del 50% cadauno, fino a quando i figli non diventino completamente autosufficienti;
D) Disporre che la casa coniugale rimanga assegnata al marito come disposto in precedenza;
E) Disporre che i coniugi non hanno null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso congiunto depositato il 13.10.2025 avanti il Tribunale di TI, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in data 24.08.2002 in TI, trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di
TI (anno 2002, numero 85 parte II, serie A, ufficio 1).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati l'11.5.2004 Per_1
e l'8.10.2005; il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con decreto del Per_2
19.05.2015 n.17, Cron. 2504/2015 il Tribunale di TI ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Alla udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di TI del 19.05.2015 n.17, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
L'accordo è congruo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da che hanno contratto matrimonio il 24.08.2002 in
[...] Parte_2
TI, trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di TI (anno 2002, numero 85 parte
II, serie A, ufficio 1);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
2 - dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in TI, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3