Art. 95. (Personale addetto all'assistenza sanitaria) ((L'indennita' di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 1981, N. 255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 1981, N. 391))
L'indennita' suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.
L'indennita' suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.