Articolo 95 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 94Articolo 96
Versione
13 luglio 1980
>
Versione
9 agosto 1981
Art. 95. (Personale addetto all'assistenza sanitaria) ((L'indennita' di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 1981, N. 255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 1981, N. 391))
L'indennita' suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.
Entrata in vigore il 9 agosto 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente