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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1545/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3812/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Società_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18476/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071674501000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 407/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Per l' Agenzia delle Entrate DP I, la delegata si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3812/2025 la società Società_1 SRL IN LIQUIDAZIONE ha appellato la sentenza n. 18476/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso la cartella di pagamento n. 7120240071674501000 per
IRES relativa all'anno 2020 per un importo di euro 118.168,59, derivante da errori nella dichiarazione "Modello
Unico/Redditi 2021".
La controversia riguarda l'applicazione della disciplina sulle “società di comodo” e due errori riscontrati nella dichiarazione dei redditi, ovvero l'omessa indicazione di un codice specifico e l'indicazione errata del valore di un immobile, che hanno portato a un maggior reddito presuntivo e, quindi, ad un debito fiscale.
Nel giudizio di primo grado, la ricorrente ha affermato che la cartella fosse illegittima a causa della sua messa in liquidazione dal dicembre 2016, configurandosi una "situazione oggettiva" che rendeva impossibile il conseguimento dei ricavi;
l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità dell'atto in quanto la società non aveva risposto alla comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36/bis e non aveva presentato una
"dichiarazione integrativa".
2.- Il Giudice di primo ha ritenuto non fondata la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'interpello disapplicativo fosse l'unica modalità per dimostrare le condizioni di cui all'art. 30 co. 4/bis, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che stabilisce che il contribuente "può" richiedere la disapplicazione e ha sempre la facoltà di fornire in giudizio la prova delle condizioni oggettive che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi, superando la presunzione di "non operatività"
La Corte ha, tuttavia, stabilito che la società ricorrente non avesse fornito prova della esistenza di "situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà", non essendo lo stato di liquidazione protratto per otto anni di per sé sufficiente, e che le circostanze esposte (vendita di macchinari, mantenimento immobile di valore) avessero "natura soggettiva" .
3.- Ha proposto appello la società, deducendo l'erronea applicazione della presunzione di non operatività, sostenendo di trovarsi in una situazione di liquidazione effettiva e non elusiva, idonea a integrare le “situazioni oggettive” previste dal comma 4-bis della citata norma.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli, resistendo all'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1.- Oggetto del giudizio è la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della società appellante per maggiore IRES, determinata in via presuntiva ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, in quanto ritenuta “società non operativa”.
La sentenza di primo grado ha escluso l'operatività della causa di disapplicazione prevista dal comma 4-bis della norma citata, ritenendo che lo stato di liquidazione della società fosse riconducibile a una scelta soggettiva dell'imprenditore e, come tale, non idonea a integrare una “oggettiva situazione” impeditiva del conseguimento dei ricavi.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la nozione di “oggettive situazioni” di cui all'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994 non va intesa nel senso di circostanze necessariamente estranee alla sfera decisionale dell'imprenditore, ma come situazioni che consentano di dimostrare, in modo oggettivo, la non fittizietà dell'inoperatività della società, avuto riguardo alle effettive condizioni economiche e di mercato
(Cass., sez. trib., 23 maggio 2022, n. 16472; Cass., sez. trib., 13 maggio 2021, n. 12862; Cass., sez. trib.,
24 febbraio 2021, n. 4947).
In tale prospettiva, la Corte di legittimità ha chiarito che anche lo stato di liquidazione volontaria, pur non costituendo più causa di esclusione automatica, può integrare una oggettiva situazione rilevante ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo, purché il contribuente dimostri l'effettività della procedura liquidatoria e l'assenza di finalità elusive (Cass., sez. trib., 30 dicembre 2019, n. 34642; Cass., sez. trib., 3 novembre 2020, n. 24314).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che la tesi secondo cui le circostanze rilevanti ai fini del comma 4- bis dovrebbero essere necessariamente esterne alla volontà dell'imprenditore non è conforme alla ratio della norma né alla giurisprudenza consolidata (Cass., sez. trib., 10 febbraio 2025, n. 3297).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la società appellante: ha svolto per lungo tempo una effettiva attività imprenditoriale, risultando estranea a finalità di mero godimento dei beni sociali;
ha deliberato la messa in liquidazione a seguito di una crisi irreversibile del settore di riferimento;
ha intrapreso concrete e continuative iniziative di liquidazione dell'attivo e di definizione delle passività, mediante cessione di beni strumentali e accordi transattivi con dipendenti e istituti di credito;
non ha conseguito ricavi nell'anno d'imposta oggetto di accertamento per ragioni coerenti con lo stato di liquidazione effettiva.
Tali elementi dimostrano la sussistenza di una oggettiva situazione impeditiva del conseguimento dei ricavi, idonea a superare la presunzione di non operatività di cui all'art. 30, L. n. 724/1994.
Ne consegue l'illegittimità dell'applicazione del reddito minimo presunto e, per l'effetto, della cartella di pagamento impugnata.
2.- La sentenza appellata risulta viziata per avere fatto applicazione di un'interpretazione restrittiva e non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando in modo esclusivo un precedente (Cass. n. 13336/2023) relativo a una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame e omettendo una valutazione complessiva dell'effettività dello stato di liquidazione della società.
L'operato dell'Ufficio, fondato unicamente sulle risultanze formali della dichiarazione e sul mancato superamento del test di operatività, non tiene conto della funzione sostanziale dell'istituto e conduce a un'applicazione meramente automatica della disciplina, in contrasto con la ratio della norma e con i principi affermati dalla giurisprudenza.
3.- L'accoglimento del motivo principale di appello comporta l'integrale annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Restano pertanto assorbiti: il motivo relativo all'omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso concernente l'erronea determinazione del reddito presunto sulla base del valore civilistico anziché del costo fiscalmente riconosciuto del bene immobile;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge n. 724/1994, nonché le ulteriori censure relative alle sanzioni irrogate.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3812/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Società_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18476/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071674501000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 407/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Per l' Agenzia delle Entrate DP I, la delegata si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3812/2025 la società Società_1 SRL IN LIQUIDAZIONE ha appellato la sentenza n. 18476/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso la cartella di pagamento n. 7120240071674501000 per
IRES relativa all'anno 2020 per un importo di euro 118.168,59, derivante da errori nella dichiarazione "Modello
Unico/Redditi 2021".
La controversia riguarda l'applicazione della disciplina sulle “società di comodo” e due errori riscontrati nella dichiarazione dei redditi, ovvero l'omessa indicazione di un codice specifico e l'indicazione errata del valore di un immobile, che hanno portato a un maggior reddito presuntivo e, quindi, ad un debito fiscale.
Nel giudizio di primo grado, la ricorrente ha affermato che la cartella fosse illegittima a causa della sua messa in liquidazione dal dicembre 2016, configurandosi una "situazione oggettiva" che rendeva impossibile il conseguimento dei ricavi;
l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità dell'atto in quanto la società non aveva risposto alla comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36/bis e non aveva presentato una
"dichiarazione integrativa".
2.- Il Giudice di primo ha ritenuto non fondata la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'interpello disapplicativo fosse l'unica modalità per dimostrare le condizioni di cui all'art. 30 co. 4/bis, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che stabilisce che il contribuente "può" richiedere la disapplicazione e ha sempre la facoltà di fornire in giudizio la prova delle condizioni oggettive che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi, superando la presunzione di "non operatività"
La Corte ha, tuttavia, stabilito che la società ricorrente non avesse fornito prova della esistenza di "situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà", non essendo lo stato di liquidazione protratto per otto anni di per sé sufficiente, e che le circostanze esposte (vendita di macchinari, mantenimento immobile di valore) avessero "natura soggettiva" .
3.- Ha proposto appello la società, deducendo l'erronea applicazione della presunzione di non operatività, sostenendo di trovarsi in una situazione di liquidazione effettiva e non elusiva, idonea a integrare le “situazioni oggettive” previste dal comma 4-bis della citata norma.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli, resistendo all'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1.- Oggetto del giudizio è la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della società appellante per maggiore IRES, determinata in via presuntiva ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, in quanto ritenuta “società non operativa”.
La sentenza di primo grado ha escluso l'operatività della causa di disapplicazione prevista dal comma 4-bis della norma citata, ritenendo che lo stato di liquidazione della società fosse riconducibile a una scelta soggettiva dell'imprenditore e, come tale, non idonea a integrare una “oggettiva situazione” impeditiva del conseguimento dei ricavi.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la nozione di “oggettive situazioni” di cui all'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994 non va intesa nel senso di circostanze necessariamente estranee alla sfera decisionale dell'imprenditore, ma come situazioni che consentano di dimostrare, in modo oggettivo, la non fittizietà dell'inoperatività della società, avuto riguardo alle effettive condizioni economiche e di mercato
(Cass., sez. trib., 23 maggio 2022, n. 16472; Cass., sez. trib., 13 maggio 2021, n. 12862; Cass., sez. trib.,
24 febbraio 2021, n. 4947).
In tale prospettiva, la Corte di legittimità ha chiarito che anche lo stato di liquidazione volontaria, pur non costituendo più causa di esclusione automatica, può integrare una oggettiva situazione rilevante ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo, purché il contribuente dimostri l'effettività della procedura liquidatoria e l'assenza di finalità elusive (Cass., sez. trib., 30 dicembre 2019, n. 34642; Cass., sez. trib., 3 novembre 2020, n. 24314).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che la tesi secondo cui le circostanze rilevanti ai fini del comma 4- bis dovrebbero essere necessariamente esterne alla volontà dell'imprenditore non è conforme alla ratio della norma né alla giurisprudenza consolidata (Cass., sez. trib., 10 febbraio 2025, n. 3297).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la società appellante: ha svolto per lungo tempo una effettiva attività imprenditoriale, risultando estranea a finalità di mero godimento dei beni sociali;
ha deliberato la messa in liquidazione a seguito di una crisi irreversibile del settore di riferimento;
ha intrapreso concrete e continuative iniziative di liquidazione dell'attivo e di definizione delle passività, mediante cessione di beni strumentali e accordi transattivi con dipendenti e istituti di credito;
non ha conseguito ricavi nell'anno d'imposta oggetto di accertamento per ragioni coerenti con lo stato di liquidazione effettiva.
Tali elementi dimostrano la sussistenza di una oggettiva situazione impeditiva del conseguimento dei ricavi, idonea a superare la presunzione di non operatività di cui all'art. 30, L. n. 724/1994.
Ne consegue l'illegittimità dell'applicazione del reddito minimo presunto e, per l'effetto, della cartella di pagamento impugnata.
2.- La sentenza appellata risulta viziata per avere fatto applicazione di un'interpretazione restrittiva e non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando in modo esclusivo un precedente (Cass. n. 13336/2023) relativo a una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame e omettendo una valutazione complessiva dell'effettività dello stato di liquidazione della società.
L'operato dell'Ufficio, fondato unicamente sulle risultanze formali della dichiarazione e sul mancato superamento del test di operatività, non tiene conto della funzione sostanziale dell'istituto e conduce a un'applicazione meramente automatica della disciplina, in contrasto con la ratio della norma e con i principi affermati dalla giurisprudenza.
3.- L'accoglimento del motivo principale di appello comporta l'integrale annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Restano pertanto assorbiti: il motivo relativo all'omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso concernente l'erronea determinazione del reddito presunto sulla base del valore civilistico anziché del costo fiscalmente riconosciuto del bene immobile;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge n. 724/1994, nonché le ulteriori censure relative alle sanzioni irrogate.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese.