Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1545
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che lo stato di liquidazione volontaria, seppur non più causa di esclusione automatica, possa integrare una situazione oggettiva rilevante ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo, purché si dimostri l'effettività della procedura e l'assenza di finalità elusive. La società ha documentato l'effettiva attività imprenditoriale pregressa, la delibera di messa in liquidazione a seguito di crisi settoriale, concrete iniziative di liquidazione dell'attivo e definizione delle passività, e l'assenza di ricavi coerente con lo stato di liquidazione. Tali elementi superano la presunzione di non operatività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1545
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1545
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo