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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/09/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 62/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giovanni Gambuzza (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 010 893), Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Luca Brandino e Daniele Failla
(del Foro di Siracusa) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 23.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione del 18.6.2018 adiva il Tribunale di Siracusa per Parte_1
richiedere la condanna del al risarcimento dei danni, Parte_2
segnatamente alla persona, che le erano derivati dal sinistro occorsole nel tardo pomeriggio del 31.03.2016 allorchè, intorno alle ore 17:20 circa, “percorreva a piedi il marciapiede pedonale di Via Antonino Lo Surdo quando, giunta nei pressi della
Chiesa di S. Antonio Di Padova, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un pericoloso dislivello del piano di calpestio dovuto alla mancanza di alcune mattonelle della pavimentazione”.
Dedotto che “detta situazione di pericolo non risultava visibile a causa della scarsa illuminazione naturale ed artificiale, ed inoltre non era in alcun modo prevedibile né tantomeno segnalata e, pertanto, era tale da costituire un pericolo non evitabile con l'uso della ordinaria diligenza e/o di quella richiesta ad ogni accorto utente della pubblica via”, essa attrice invocava pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per la esclusiva responsabilità del per i motivi meglio Parte_2
esposti in narrativa;
ritenere e dichiarare che a causa dell'evento de quo, per come sopra descritto, alla sig.ra sono derivati danni per Parte_1
complessivi € 18.816,00, di cui € 17.892,00 a titolo di ristoro per le lesioni patite, €
624,00 per spese mediche sostenute e da sostenere, € 300,00 per spese di assistenza medica di parte;
conseguentemente condannare il , in persona Parte_2
del Sindaco pro tempore, a rifondere in favore dell'odierna attrice la complessiva somma di € 18.816,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo, ovvero condannarlo a rifondere quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua alla luce dell'espletanda istruttoria”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il contestava la domanda Parte_2
risarcitoria di controparte, che chiedeva pertanto che fosse rigettata: dovendo – si deduceva – il fatto lesivo per cui era insorta controversia essere, piuttosto, esclusivamente ascritto ad un difetto di attenzione, nell'occorso, della stessa
Parte_1
Venuti in udienza, dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi addotti da parte attrice. All'esito, essendosi ritenuta l'ultroneità della c.t.u. medico-legale nella quale la Parte_1
aveva insistito, le parti venivano prontamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione - l'adito Tribunale, con sentenza n.
1542/2023 del 14.8.2023, rigettava la formulata domanda risarcitoria dopo avere, in ispecie, considerato che “dalle prove orali è rimasto provato che l'attrice conoscesse i luoghi perché lei stessa o qualche parente abitava nelle vicinanze della Chiesa che, comunque, altresì frequentava”, e che “Sebbene la conoscenza dei luoghi - alla luce degli arresti più recenti della Cassazione (cfr. cass. 26235/2021) - è da considerare, ai fini della negligenza del pedone, solo un indizio da corroborare con altre circostanze o elementi utili a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità (ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso, sul punto occorre rilevare che la presenza di altre persone sullo stesso marciapiede sta a dimostrare che comunque il marciapiede era praticabile con un minimo di attenzione atteso che nessun'altra caduta si era verificata quel pomeriggio”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 16.1.2024.
Per lamentare che il primo giudice non avesse saputo ben valutare che “La Pubblica
Amministrazione, per andare indenne da responsabilità, non può limitarsi a puntare sulla condotta colposa delle vittima o sulla sua disattenzione perché essa, una volta dedotta la presenza dell'anomalia stradale dovuta a carente manutenzione, può valere a integrare il caso fortuito soltanto se presenta caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”. A riaffermare con forza questo sacrosanto principio a tutela dei danneggiati la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 36901/22 depositata il 16 dicembre
2022. Pertanto, al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente “nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno”.
Indi aggiungeva l'appellante che “La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile, specifica quindi la Cassazione, quando sia stata
“eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
Ancora, con la recente Ordinanza n. 456/21 (depositata il 13 gennaio 2021) la
Cassazione, a significativa tutela dei danneggiati a causa delle omissioni nella manutenzione stradale da parte della Pubblica Amministrazione chiarisce che “la disattenzione di un pedone non basta a sgravare di responsabilità il gestore di una strada dissestata in caso di rovinosa caduta”. La norma (art.2051 c.c.) – spiegano infatti gli – “configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e Parte_3
prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, SPETTANDO AL CUSTODE LA PROVA c.d. LIBERATORIA mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”. Ribadisce il Supremo Collegio che una qualsiasi sconnessione del manto stradale, grande o piccola che sia, crea un'oggettiva situazione di pericolo se non è visibile né segnalata e si concretizza nella caduta. Dal canto suo – si legge ancora nella sentenza – il pedone sta compiendo un atto di per sé non rischioso, cioè sta camminando su un marciapiede. Se poi la mancanza di manutenzione e di pulizia dell'asfalto creano un pericolo che non doveva esistere, non è colpa del pedone ma di chi ha in custodia il bene. Il Comune, appunto”.
Ciò posto, in concreto deduceva poi parte appellante che “Nel caso di specie, come chiaramente raffigurato nel compendio fotografico allegato in atti, e contrariamente a quanto riferito dall'avversa difesa, la presenza, in prossimità della Chiesa di
Sant'Antonio Di Padova, di un pericoloso dislivello del piano di calpestio dovuto alla mancanza di alcune mattonelle della pavimentazione. e l'effettiva entità del pericoloso dislivello non erano percepibili e neppure facilmente prevedibili nel contesto dell'apparente regolarità della restante parte del marciapiede pedonale.
Non solo, al momento dell'occorso detta insidia era coperta, secondo la prospettiva visuale dell'attrice, dalla presenza in quel frangente sul marciapiede di passanti, verosimilmente diretti e/o provenienti dalla chiesa ivi presente, che ne hanno di fatto impedito la tempestiva percezione”.
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva Parte_1
chiedendo alla Corte adita che la sua domanda risarcitoria, già disattesa dal primo giudice, fosse infine accolta.
§§§
Costituitosi in seconda istanza il - nel contestare in ogni sua Parte_2
parte l'appello di controparte che chiedeva, pertanto, che fosse rigettato – nuovamente obiettava, in particolare, che “se le circostanze dei luoghi per l'IC al momento dell'occorso di causa erano il trovarsi davanti un marciapiedi “stretto, affollato ed ingombrato da folla di gente”, allora l'IC NON doveva “incunearsi tra la folla” - come già cautela, prudenza e diligenza vuole per ogni pedone - ma doveva rispettare gli Obblighi del pedone previsti dal nostro C.d.S. ed esattamente dall'art. 190 comma 1, che impone ai pedoni di camminare sulla carreggiata opposta alla circolazione e non sul marciapiedi quando questo “è ingombro”, così come esattamente nel caso che qui ci occupa. Per cui l'IC ha violato una norma di comportamento del pedone disposta dall'art. 190, comma 1, C.d.S. e che rappresenta un “comportamento cauto e diligente del pedone” che l'IC ha, quindi, violato assumendosi il rischio e pericolo di incunearsi tra la gente in quello stretto marciapiedi e così mostrando un comportamento NON Diligente che ex art. 1227 c.c. elide il nesso con la strada pubblica ed esclude ogni richiesta di danno essendo stato lo stesso assolutamente evitabile in toto con una ragionevole condotta prudente, diligente e rispettosa delle norme del C.d.S. Inoltre, dalle foto prodotte ex adverso, pur prive di data certa e riferibilità all'evento, si evince che si sarebbe trattato di leggere sconnessioni del manto stradale così come presenti in innumerevoli strade cittadine che non assurgono a vera e propria insidia stradale per l'utente cauto ed attento a dove mettere i piedi come suo dovere”.
Aggiungeva che, diversamente da quanto perorato dalla appellante, “Le Ultime pronunce di Cassazione ribadiscono sempre che “all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalita' e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato puo' allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento". Un caso assolutamente simile a quello che ci occupa è stato deciso da Corte di Cassazione, Sezione 6° Civile, Ordinanza del 13 luglio 2022 n.
22121 che ha confermato il rigetto nel merito del risarcimento chiesto da un pedone caduto su una buca coperta da carte e fogli di giornale ribadendo che la
“disattenzione del pedone” è causa sufficiente per l'applicazione dell'art. 1227 c.c. e l'esclusione del risarcimento. E recentissimamente Cass. Civ. Sez. 3° Ord. n.
3146/2023 ha confermato l'esclusione del nesso tra l'evento-caduta di un pedone e la strada pubblica per esclusiva “condotta colposa del danneggiato” data la piena visibilità, la conoscenza dei luoghi vicino l'abitazione, la staticità della res e la possibilità di evitare di passare su una parte visibilmente non regolare”.
§§§ Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex art. 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da non merita di essere atteso Parte_1
perché basato sulla pretesa, tuttavia erronea, che il pur consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nella cornice della responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il contegno del danneggiato non esonera dunque da responsabilità il custode, potendo tuttavia rilevare in forza dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento” (Cass. 15761/2016, Cass. 25837/2017, Cass.
26524/2020, Cass. 456/2021, Cass. 4035/2021 et cetera) si presti ad essere applicato anche nei casi in cui la cosa in custodia foriera di danno sia costituita da bene appartenente a Pubblica Amministrazione di notevole estensione e di uso generalizzato e diretto da parte della collettività: e dunque, in primo luogo, dalle strade – in tutte le sue componenti (compreso il marciapiede) – aperte, senza alcun filtro, al transito di chicchessia.
In ordine ai danni dovuti ad anomalie di arterie stradali precipuo riferimento deve, piuttosto, permanentemente farsi all'esegesi offerta da Corte cost. 10.5.99 n. 156, che giungeva a dichiarare non fondata, “con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 cod. civ. - in quanto non applicabile anche alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - dell'art. 2043 cod. civ. - in quanto prevede che l'inerzia colposa della P.A., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale
- e dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta
"insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato” così motivando:
“sia perché, relativamente all'art. 2051 cod. civ. - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla P.A. non
è applicabile tale disposizione, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformità alla evidente "ratio" dello stesso art. 2051 cod. civ., i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043 cod. civ.; sia perché, relativamente all'art. 2043 cod. civ., nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della P.A. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame;
sia, infine, perché
l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051 cod. civ.), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la P.A. e per i privati, eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione”.
In altri termini, il giudice delle leggi non esclude bensì, ed anzitutto, che la speciale regola di responsabilità civile dettata dall'art. 2051 c.c. possa e debba, in linea di principio, essere applicata anche a Pubblica Amministrazione: e tuttavia, ritiene di
“precisare, in conformità alla evidente "ratio" dello stesso art. 2051 cod. civ., i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043 cod. civ.”, sì da giungere ad escludere infine la compatibilità della disposizione codicistica con la custodia dei “beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini”, ovvero ed in particolare con la custodia delle strade sia che dello Stato sia che delle Province sia che dei Comuni.
Conseguentemente – afferma la Consulta - “Chi intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della p.a. deve dimostrare che l'evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto) nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo occulto per l'utente della strada aperta al pubblico”: arresto – questo – da raffrontare alla consolidata esegesi dell'art. 2051 c.c. secondo cui l'anomalia di cosa inerte foriera di danno già si presta, per converso, a dar luogo alla speciale responsabilità codificata da tale disposizione codicistica sol che sia soggettivamente imprevedibile ancorchè non invisibile (ancorchè, cioè a dire, non integrante taluna di dette “situazioni di fatto creatrici di un pericolo occulto”).
Onde essere foriera di responsabilità civile per l'ente proprietario della strada pubblica l'insidia (o trabocchetto) deve invece essere non solo soggettivamente imprevedibile ma anche oggettivamente invisibile: mentre l'insidia visibile di cui si rimanga vittima rimane a carico della stessa vittima - che non si sia conformato al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. - a petto, invero, della oggettiva impossibilità per l'ente proprietario di esercitare su bene di notevole estensione e di uso generalizzato e diretto da parte della collettività - se non con l'impiego di mezzi di entità “non già meramente considerevole (v. Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997,
n. 9876) bensì straordinari (cfr. Cass., 5 luglio 1991, n. 7411; Cass., 11 novembre
1987, n. 8308. V. anche Cass., 4 febbraio 1987, n. 1068)” (così Cass. III 3651/2006)
e, come tali, inesigibili - un'attività di vigilanza costante ed assidua.
§§§
Ritiene la Corte che quanto così pur concisamente ripercorso integri – nel contemperare, nelle fattispecie quale quella di causa, gli opposti interessi in rilievo – il diritto vivente in subiecta materia: di cui in tempi recenti sono espressione sia
Cass. III 14228/2023 (“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)”, sia Cass. III
30394/2023 (“In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità”).
Ed in seno al quadro ermeneutico così ricostruito occorre, di seguito, dare atto che nella specie si abbia che fare con un'insidia stradale (costituita dalla soluzione di continuità accusata dalla pavimentazione del suddetto marciapiede, dopo che alcune delle sue mattonelle erano evidentemente saltate) nient'affatto invisibile: a maggior ragione se si considera sia che il fatto si registrava in ora ancora diurna (il di Pt_2
Siracusa ha, al riguardo, documentato che quel 31 marzo 2016 il sole tramontava a quella latitudine alle ore 19:21), sia che – stando a quanto altresì dichiarato dal teste
– la ben conosceva i luoghi abitando, infatti, nei pressi la di lei Tes_1 Parte_1
madre. Conseguentemente, non può non riconoscersi infine che causa efficiente, ex art. 41 c.p., del sinistro de quo sia stato il difetto di attenzione addebitabile alla odierna appellante, e che la condizione manutentiva della cosa sottoposta alla custodia dell'Amministrazione appellata si atteggi, piuttosto, a mera occasione e non invece a causa altrettanto efficiente del danno per cui è insorta controversia.
§§§
Alla luce delle superiori pur sintetiche considerazioni l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte Parte_1
seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 € 26.000,00 deve essere - in ragione del valore della causa - fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della appellante (senza che ciò rimanga escluso dalla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, conf. Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1542/2023 del 14.8.2023 proposto, con citazione del 16.1.2024, da nei confronti del – così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 62/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giovanni Gambuzza (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 010 893), Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Luca Brandino e Daniele Failla
(del Foro di Siracusa) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 23.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione del 18.6.2018 adiva il Tribunale di Siracusa per Parte_1
richiedere la condanna del al risarcimento dei danni, Parte_2
segnatamente alla persona, che le erano derivati dal sinistro occorsole nel tardo pomeriggio del 31.03.2016 allorchè, intorno alle ore 17:20 circa, “percorreva a piedi il marciapiede pedonale di Via Antonino Lo Surdo quando, giunta nei pressi della
Chiesa di S. Antonio Di Padova, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un pericoloso dislivello del piano di calpestio dovuto alla mancanza di alcune mattonelle della pavimentazione”.
Dedotto che “detta situazione di pericolo non risultava visibile a causa della scarsa illuminazione naturale ed artificiale, ed inoltre non era in alcun modo prevedibile né tantomeno segnalata e, pertanto, era tale da costituire un pericolo non evitabile con l'uso della ordinaria diligenza e/o di quella richiesta ad ogni accorto utente della pubblica via”, essa attrice invocava pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per la esclusiva responsabilità del per i motivi meglio Parte_2
esposti in narrativa;
ritenere e dichiarare che a causa dell'evento de quo, per come sopra descritto, alla sig.ra sono derivati danni per Parte_1
complessivi € 18.816,00, di cui € 17.892,00 a titolo di ristoro per le lesioni patite, €
624,00 per spese mediche sostenute e da sostenere, € 300,00 per spese di assistenza medica di parte;
conseguentemente condannare il , in persona Parte_2
del Sindaco pro tempore, a rifondere in favore dell'odierna attrice la complessiva somma di € 18.816,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo, ovvero condannarlo a rifondere quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua alla luce dell'espletanda istruttoria”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il contestava la domanda Parte_2
risarcitoria di controparte, che chiedeva pertanto che fosse rigettata: dovendo – si deduceva – il fatto lesivo per cui era insorta controversia essere, piuttosto, esclusivamente ascritto ad un difetto di attenzione, nell'occorso, della stessa
Parte_1
Venuti in udienza, dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi addotti da parte attrice. All'esito, essendosi ritenuta l'ultroneità della c.t.u. medico-legale nella quale la Parte_1
aveva insistito, le parti venivano prontamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione - l'adito Tribunale, con sentenza n.
1542/2023 del 14.8.2023, rigettava la formulata domanda risarcitoria dopo avere, in ispecie, considerato che “dalle prove orali è rimasto provato che l'attrice conoscesse i luoghi perché lei stessa o qualche parente abitava nelle vicinanze della Chiesa che, comunque, altresì frequentava”, e che “Sebbene la conoscenza dei luoghi - alla luce degli arresti più recenti della Cassazione (cfr. cass. 26235/2021) - è da considerare, ai fini della negligenza del pedone, solo un indizio da corroborare con altre circostanze o elementi utili a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità (ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso, sul punto occorre rilevare che la presenza di altre persone sullo stesso marciapiede sta a dimostrare che comunque il marciapiede era praticabile con un minimo di attenzione atteso che nessun'altra caduta si era verificata quel pomeriggio”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 16.1.2024.
Per lamentare che il primo giudice non avesse saputo ben valutare che “La Pubblica
Amministrazione, per andare indenne da responsabilità, non può limitarsi a puntare sulla condotta colposa delle vittima o sulla sua disattenzione perché essa, una volta dedotta la presenza dell'anomalia stradale dovuta a carente manutenzione, può valere a integrare il caso fortuito soltanto se presenta caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”. A riaffermare con forza questo sacrosanto principio a tutela dei danneggiati la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 36901/22 depositata il 16 dicembre
2022. Pertanto, al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente “nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno”.
Indi aggiungeva l'appellante che “La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile, specifica quindi la Cassazione, quando sia stata
“eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
Ancora, con la recente Ordinanza n. 456/21 (depositata il 13 gennaio 2021) la
Cassazione, a significativa tutela dei danneggiati a causa delle omissioni nella manutenzione stradale da parte della Pubblica Amministrazione chiarisce che “la disattenzione di un pedone non basta a sgravare di responsabilità il gestore di una strada dissestata in caso di rovinosa caduta”. La norma (art.2051 c.c.) – spiegano infatti gli – “configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e Parte_3
prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, SPETTANDO AL CUSTODE LA PROVA c.d. LIBERATORIA mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”. Ribadisce il Supremo Collegio che una qualsiasi sconnessione del manto stradale, grande o piccola che sia, crea un'oggettiva situazione di pericolo se non è visibile né segnalata e si concretizza nella caduta. Dal canto suo – si legge ancora nella sentenza – il pedone sta compiendo un atto di per sé non rischioso, cioè sta camminando su un marciapiede. Se poi la mancanza di manutenzione e di pulizia dell'asfalto creano un pericolo che non doveva esistere, non è colpa del pedone ma di chi ha in custodia il bene. Il Comune, appunto”.
Ciò posto, in concreto deduceva poi parte appellante che “Nel caso di specie, come chiaramente raffigurato nel compendio fotografico allegato in atti, e contrariamente a quanto riferito dall'avversa difesa, la presenza, in prossimità della Chiesa di
Sant'Antonio Di Padova, di un pericoloso dislivello del piano di calpestio dovuto alla mancanza di alcune mattonelle della pavimentazione. e l'effettiva entità del pericoloso dislivello non erano percepibili e neppure facilmente prevedibili nel contesto dell'apparente regolarità della restante parte del marciapiede pedonale.
Non solo, al momento dell'occorso detta insidia era coperta, secondo la prospettiva visuale dell'attrice, dalla presenza in quel frangente sul marciapiede di passanti, verosimilmente diretti e/o provenienti dalla chiesa ivi presente, che ne hanno di fatto impedito la tempestiva percezione”.
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva Parte_1
chiedendo alla Corte adita che la sua domanda risarcitoria, già disattesa dal primo giudice, fosse infine accolta.
§§§
Costituitosi in seconda istanza il - nel contestare in ogni sua Parte_2
parte l'appello di controparte che chiedeva, pertanto, che fosse rigettato – nuovamente obiettava, in particolare, che “se le circostanze dei luoghi per l'IC al momento dell'occorso di causa erano il trovarsi davanti un marciapiedi “stretto, affollato ed ingombrato da folla di gente”, allora l'IC NON doveva “incunearsi tra la folla” - come già cautela, prudenza e diligenza vuole per ogni pedone - ma doveva rispettare gli Obblighi del pedone previsti dal nostro C.d.S. ed esattamente dall'art. 190 comma 1, che impone ai pedoni di camminare sulla carreggiata opposta alla circolazione e non sul marciapiedi quando questo “è ingombro”, così come esattamente nel caso che qui ci occupa. Per cui l'IC ha violato una norma di comportamento del pedone disposta dall'art. 190, comma 1, C.d.S. e che rappresenta un “comportamento cauto e diligente del pedone” che l'IC ha, quindi, violato assumendosi il rischio e pericolo di incunearsi tra la gente in quello stretto marciapiedi e così mostrando un comportamento NON Diligente che ex art. 1227 c.c. elide il nesso con la strada pubblica ed esclude ogni richiesta di danno essendo stato lo stesso assolutamente evitabile in toto con una ragionevole condotta prudente, diligente e rispettosa delle norme del C.d.S. Inoltre, dalle foto prodotte ex adverso, pur prive di data certa e riferibilità all'evento, si evince che si sarebbe trattato di leggere sconnessioni del manto stradale così come presenti in innumerevoli strade cittadine che non assurgono a vera e propria insidia stradale per l'utente cauto ed attento a dove mettere i piedi come suo dovere”.
Aggiungeva che, diversamente da quanto perorato dalla appellante, “Le Ultime pronunce di Cassazione ribadiscono sempre che “all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalita' e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato puo' allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento". Un caso assolutamente simile a quello che ci occupa è stato deciso da Corte di Cassazione, Sezione 6° Civile, Ordinanza del 13 luglio 2022 n.
22121 che ha confermato il rigetto nel merito del risarcimento chiesto da un pedone caduto su una buca coperta da carte e fogli di giornale ribadendo che la
“disattenzione del pedone” è causa sufficiente per l'applicazione dell'art. 1227 c.c. e l'esclusione del risarcimento. E recentissimamente Cass. Civ. Sez. 3° Ord. n.
3146/2023 ha confermato l'esclusione del nesso tra l'evento-caduta di un pedone e la strada pubblica per esclusiva “condotta colposa del danneggiato” data la piena visibilità, la conoscenza dei luoghi vicino l'abitazione, la staticità della res e la possibilità di evitare di passare su una parte visibilmente non regolare”.
§§§ Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex art. 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da non merita di essere atteso Parte_1
perché basato sulla pretesa, tuttavia erronea, che il pur consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nella cornice della responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il contegno del danneggiato non esonera dunque da responsabilità il custode, potendo tuttavia rilevare in forza dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento” (Cass. 15761/2016, Cass. 25837/2017, Cass.
26524/2020, Cass. 456/2021, Cass. 4035/2021 et cetera) si presti ad essere applicato anche nei casi in cui la cosa in custodia foriera di danno sia costituita da bene appartenente a Pubblica Amministrazione di notevole estensione e di uso generalizzato e diretto da parte della collettività: e dunque, in primo luogo, dalle strade – in tutte le sue componenti (compreso il marciapiede) – aperte, senza alcun filtro, al transito di chicchessia.
In ordine ai danni dovuti ad anomalie di arterie stradali precipuo riferimento deve, piuttosto, permanentemente farsi all'esegesi offerta da Corte cost. 10.5.99 n. 156, che giungeva a dichiarare non fondata, “con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 cod. civ. - in quanto non applicabile anche alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - dell'art. 2043 cod. civ. - in quanto prevede che l'inerzia colposa della P.A., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale
- e dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta
"insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato” così motivando:
“sia perché, relativamente all'art. 2051 cod. civ. - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla P.A. non
è applicabile tale disposizione, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformità alla evidente "ratio" dello stesso art. 2051 cod. civ., i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043 cod. civ.; sia perché, relativamente all'art. 2043 cod. civ., nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della P.A. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame;
sia, infine, perché
l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051 cod. civ.), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la P.A. e per i privati, eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione”.
In altri termini, il giudice delle leggi non esclude bensì, ed anzitutto, che la speciale regola di responsabilità civile dettata dall'art. 2051 c.c. possa e debba, in linea di principio, essere applicata anche a Pubblica Amministrazione: e tuttavia, ritiene di
“precisare, in conformità alla evidente "ratio" dello stesso art. 2051 cod. civ., i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043 cod. civ.”, sì da giungere ad escludere infine la compatibilità della disposizione codicistica con la custodia dei “beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini”, ovvero ed in particolare con la custodia delle strade sia che dello Stato sia che delle Province sia che dei Comuni.
Conseguentemente – afferma la Consulta - “Chi intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della p.a. deve dimostrare che l'evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto) nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo occulto per l'utente della strada aperta al pubblico”: arresto – questo – da raffrontare alla consolidata esegesi dell'art. 2051 c.c. secondo cui l'anomalia di cosa inerte foriera di danno già si presta, per converso, a dar luogo alla speciale responsabilità codificata da tale disposizione codicistica sol che sia soggettivamente imprevedibile ancorchè non invisibile (ancorchè, cioè a dire, non integrante taluna di dette “situazioni di fatto creatrici di un pericolo occulto”).
Onde essere foriera di responsabilità civile per l'ente proprietario della strada pubblica l'insidia (o trabocchetto) deve invece essere non solo soggettivamente imprevedibile ma anche oggettivamente invisibile: mentre l'insidia visibile di cui si rimanga vittima rimane a carico della stessa vittima - che non si sia conformato al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. - a petto, invero, della oggettiva impossibilità per l'ente proprietario di esercitare su bene di notevole estensione e di uso generalizzato e diretto da parte della collettività - se non con l'impiego di mezzi di entità “non già meramente considerevole (v. Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997,
n. 9876) bensì straordinari (cfr. Cass., 5 luglio 1991, n. 7411; Cass., 11 novembre
1987, n. 8308. V. anche Cass., 4 febbraio 1987, n. 1068)” (così Cass. III 3651/2006)
e, come tali, inesigibili - un'attività di vigilanza costante ed assidua.
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Ritiene la Corte che quanto così pur concisamente ripercorso integri – nel contemperare, nelle fattispecie quale quella di causa, gli opposti interessi in rilievo – il diritto vivente in subiecta materia: di cui in tempi recenti sono espressione sia
Cass. III 14228/2023 (“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)”, sia Cass. III
30394/2023 (“In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità”).
Ed in seno al quadro ermeneutico così ricostruito occorre, di seguito, dare atto che nella specie si abbia che fare con un'insidia stradale (costituita dalla soluzione di continuità accusata dalla pavimentazione del suddetto marciapiede, dopo che alcune delle sue mattonelle erano evidentemente saltate) nient'affatto invisibile: a maggior ragione se si considera sia che il fatto si registrava in ora ancora diurna (il di Pt_2
Siracusa ha, al riguardo, documentato che quel 31 marzo 2016 il sole tramontava a quella latitudine alle ore 19:21), sia che – stando a quanto altresì dichiarato dal teste
– la ben conosceva i luoghi abitando, infatti, nei pressi la di lei Tes_1 Parte_1
madre. Conseguentemente, non può non riconoscersi infine che causa efficiente, ex art. 41 c.p., del sinistro de quo sia stato il difetto di attenzione addebitabile alla odierna appellante, e che la condizione manutentiva della cosa sottoposta alla custodia dell'Amministrazione appellata si atteggi, piuttosto, a mera occasione e non invece a causa altrettanto efficiente del danno per cui è insorta controversia.
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Alla luce delle superiori pur sintetiche considerazioni l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte Parte_1
seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 € 26.000,00 deve essere - in ragione del valore della causa - fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della appellante (senza che ciò rimanga escluso dalla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, conf. Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1542/2023 del 14.8.2023 proposto, con citazione del 16.1.2024, da nei confronti del – così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)