Articolo 3 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 agosto 1991
Art. 3. (Pensione di anzianita') 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di contribuzione all'Ente.
2. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita', di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita', ed e' ripristinata nel momento in cui tale incompatibilita' cessa.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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