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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 783 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennizzo per infortunio sul lavoro,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Costanzo Di Parte_1
Pietro, presso il cui studio in Benevento, via Bartolomeo Camerario n. 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/02/2024 la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Airola come istruttore amministrativo, addetta all'ufficio Servizi sociali;
- che tale ufficio comporta attività di front office e un costante contatto con il pubblico;
- che la postazione di lavoro è ubicata in un locale di circa 25 mq, che condivide con due assistenti sociali;
- che alcune delle attrezzature di lavoro (stampante, telefono) erano ad uso comune;
- che ciò determinava l'impossibilità di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
- che l'ambiente di lavoro era frequentato anche dagli operatori del servizio sociale che collaboravano con l'assistente sociale;
- che le era stata fornita una sola mascherina nel mese di maggio 2020;
- che il dispositivo di rilevazione della temperatura all'ingresso della sede comunale non era sorvegliato da personale addetto ed era quindi facilmente bypassabile;
- che una sanificazione degli ambienti era stata disposta solo dopo la data del primo infortunio;
- che aveva lavorato in presenza sino a tutto il 21/10/2020, dal giorno successivo era stata posta in smart working con obbligo di un rientro settimanale;
- che il 24/10/2020 erano comparsi i primi sintomi, quali febbre e tosse;
1 - che in data 26/10/2020 il medico di base aveva certificato l'infortunio, che aveva denunciato all' ; CP_1
- che il 29/10/2020 era venuta a conoscenza tramite gruppo whatsapp della positività al Covid dell'assistente sociale con cui aveva condiviso la stanza;
- che il 3/11/2020 aveva effettuato il tampone naso-faringeo, risultato positivo;
Cont
- che in data 10/11/2020 l' aveva emesso il provvedimento relativo alla quarantena;
- che a seguito del contagio presentava patologie dell'apparato respiratorio;
- che in data 23/02/2021 l' aveva archiviato la domanda, per inesistenza del nesso causale;
CP_1
- che aveva inutilmente presentato opposizione avverso il provvedimento di diniego.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentirlo condannare, previo CP_1 accertamento che l'infezione da SARS COV-2 era stata contratta nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa, al pagamento del corrispondente indennizzo per danno biologico, da erogarsi in capitale ovvero in rendita a seconda del grado di invalidità, da quantificarsi tramite CTU;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , deducendo che – non rientrandosi nell'ambito di operatività della CP_1 presunzione semplice di riconoscimento di origine lavorativa dell'infezione da Covid ai sensi della circolare n. 13 del 2020 – avrebbe dovuto essere data dimostrazione del nesso causale fra CP_1 attività lavorativa e contagio, nesso che, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (mansioni, modalità di espletamento della prestazione, allontanamento dall'ufficio giorni prima dell'accertamento della positività), poteva invece escludersi. Ha, inoltre, rilevato che i propri sanitari non avevano riscontrato alcun postumo permanente. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda.
Ammessa ed espletata la prova per testi e disposta CTU medico-legale la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Airola, con profilo di istruttore amministrativo, incardinata nell'ufficio Politiche sociali e addetta all'istruttoria di pratiche relative a benefici sociali quali bonus luce acqua e gas, bonus maternità, assegni nucleo familiare.
Nel mese di ottobre 2020 ha lavorato in presenza sino al 21/10/2020, per poi essere posta in smart working dal 22.
Con certificazione medica del 26/10/2020 ha denunciato all' infortunio sul lavoro per infezione CP_1 da virus SARS-CoV-2.
In data 3/11/2020 ha effettuato tampone oro-faringeo, risultato positivo (doc. 7 ricorso). Con nota del Cont 10/11/2020 l' ha disposto la quarantena per il nucleo familiare. L' ha respinto la domanda di riconoscimento dell'infortunio sul lavoro per insussistenza del CP_1 nesso causale fra rischio lavorativo e contagio;
anche la successiva opposizione è stata respinta.
L'assicurazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. 1124/65, comprende, dal punto di vista oggettivo, tutti gli infortuni avvenuti per causa violenta “in occasione di lavoro” (art. 2).
Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro.
È stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le
2 patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01); e che “nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo- fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del 08/04/2004, Rv.
571954 - 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004, Rv. 577883 - 01; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 - 01).
La Suprema Corte ha poi chiarito che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01). È, infatti, pacificamente acquisito che il legame che dà diritto alle prestazioni derivanti da infortunio – individuato con la locuzione “in occasione di lavoro” – non debba ritenersi rigidamente subordinato al verificarsi di un evento strettamente determinato dallo svolgimento della prestazione. L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha dunque valorizzato un approccio interpretativo per il quale, per darsi luogo alla tutela antinfortunistica, è sufficiente che sussista un nesso causale anche solo indiretto fra l'accaduto e la prestazione lavorativa, precisando che l'occasione di lavoro si determina ogni qual volta lo svolgimento di un'attività lavorativa abbia esposto il soggetto protetto al rischio del verificarsi dell'evento lesivo (cfr. già Cass. n. 1171 del 1990
e Cass. n. 4716 del 1988).
L'art. 42, co. 2, del d.l. 18/2020, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, ha poi previsto che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi
CP_1 delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato”. Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l' ha fornito le prime indicazioni in merito
CP_1 all'applicazione della disposizione, chiarendo che “secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose,
CP_1 inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale
CP_1 indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie
CP_1 infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' .
CP_1
3 La medesima circolare pone, inoltre, una presunzione semplice di origine professionale per gli operatori sanitari, esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza (la circolare menziona, in via esemplificativa,
“lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.”), per le quali si giustifica, quindi, l'estensione della presunzione semplice.
In tutti gli altri casi, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare la presunzione semplice,
l'accertamento medico-legale segue invece l'ordinaria procedura, privilegiando gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Tornando al caso concreto, la ricorrente ha denunciato l'infezione il 26/10/2020, in virtù della comparsa dei sintomi riscontrata dal suo medico curante.
La positività è stata accertata in data 3/11/2020.
Dalla documentazione versata in atti risulta che nel questionario per i casi di infortunio sul lavoro da infezione Sars-Cov2 la ricorrente dichiarava di aver lavorato in presenza, nei 15 giorni precedenti la comparsa dei sintomi, dal 12/10 al 21/10/2020, e in smart working dal 22/10.
Dichiarava, poi, di essersi recata al lavoro, fino al 21/10, con il mezzo proprio, di non aver frequentato luoghi affollati o persone che avevano poi manifestato l'infezione, mentre dopo di lei la stessa era stata manifestata dai suoi familiari.
Evidenziava, inoltre, che prima del 22 ottobre 2020 la collega con cui condivideva la stanza in ufficio presentava, già da diversi giorni, sintomi influenzali, ed era poi risultata positiva al Covid.
Dalla nota di informazioni inviata all' dal Comune di Airola (prot. n. 802 del 21/01/2021) CP_1 risulta che la ricorrente è stata in ferie nei giorni 13, 15 e 30/10/2020 (circostanza incontestata).
La positività dell'assistente sociale trova riscontro nella medesima nota prot. n. 802/2021, da cui si evince che all'interno dell'ufficio politiche sociali dove lavorava la operava anche Pt_1
l'assistente sociale dell'Ambito B3, presente tre giorni alla settimana, la quale si era assentata dal
28/10 e in data 30/10 aveva comunicato la propria positività al Covid;
negli screenshot della chat whatsapp del gruppo di dipendenti del Comune di cui era parte la ricorrente (doc. 10 ricorso), in cui il 29/10/2020 il responsabile del servizio, , avvisava che era risultata positiva la Testimone_1 dott.ssa assistente sociale (come confermato dallo stesso in sede di Persona_1 Tes_1 testimonianza).
La stessa assistente sociale collega di stanza della ricorrente, escussa come teste nel presente Per_1 giudizio ha riferito di essersi assentata dall'ufficio dal 28/10, in quanto era risultata poi positiva al
Covid.
Nella medesima stanza operavano oltre alla ricorrente, per tre giorni alla settimana, l'assistente sociale e un'altra assistente sociale di supporto a quest'ultima, , anch'ella Per_1 Testimone_2 escussa come teste, la quale ha contratto il Covid dopo la e dopo la (14/11, come Per_1 Pt_1 riferito dalla stessa e riportato nella nota prot. 802/2021 del Comune). Tes_2
La stanza era frequentata anche dai ragazzi impegnati nel servizio civile, che vi si recavano per collaborare con le assistenti sociali (cfr. deposizione testi , . Tes_1 Per_1 Tes_2
La stanza che la condivideva con le assistenti sociali era di dimensioni tali da consentire il Pt_1 distanziamento, come riferito da tutti i testi, inoltre le lavoratrici usavano mascherine.
4 Tuttavia, stampante e telefono erano unici e usati promiscuamente da tutte e tre le lavoratrici (testi
, . Tes_1 Per_1 Tes_2
Vi era un termoscanner all'ingresso del Comune, che, sebbene non continuativamente presidiato (dai ragazzi del servizio civile), era comunque usato dal personale, nel proprio interesse (così la teste
. Per_1
Le mansioni della ricorrente – la quale si occupava dei vari bonus bebè, famiglia, social card etc. – richiedevano di essere svolte a contatto con il pubblico.
In proposito, il teste ha riferito che “Durante il Covid l'apertura al pubblico era di due giorni Tes_1 alla settimana, con tutte le restrizioni del caso con termoscanner e DPI mascherine e parafiato”, e anche la teste ha dichiarato che “C'erano alcuni giorni di front office garantendo solo i servizi Per_1 essenziali durante il periodo del Covid, perchè l'edificio era chiuso e venivano contingentati gli accessi”. Piuttosto generica la deposizione della teste la quale ha riferito “sono entrata in Tes_2 servizio o a settembre o ottobre 2020 ed il Comune era chiuso (cancello) su prenotazione saliva qualche utente”.
La relazione prot. n. 802/2021 del Comune evidenzia che “nel periodo di cui trattasi” gli uffici comunali erano chiusi al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre nei giorni di martedì e giovedì erano aperti su prenotazione;
gli accessi erano condizionati alla preventiva rilevazione della temperatua corporea attraverso termoscanner, nonché all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, giusta ordinanza sindacale del 13977 del 23/10/2020.
L'ordinanza menzionata (versata in atti da parte ricorrente, doc. 9 ricorso) è però successiva all'ultimo giorno di lavoro in presenza della Laudanna e dispone per il periodo dal 23/10 in avanti. Nulla è dato sapere in ordine ai giorni di apertura fino al 21/10.
Dalle sostanzialmente conformi deposizioni dei testi si evince, dunque, che, nei quindici giorni antecedenti al 26/10/2020 (epoca dell'accertamento, con apposita certificazione medica del medico curante, della comparsa di sintomi riferibili al Covid – riferibilità all'infezione poi confermata dal tampone del 3/11):
- la ricorrente svolgeva mansioni comportanti il contatto con l'utenza (per quanto contingentato in considerazione della situazione emergenziale);
- nel periodo di cui si tratta gli uffici erano aperti al pubblico, con obbligo sia per i dipendenti che per gli utenti dell'uso di termoscanner e mascherine;
- nel periodo compreso fra l'11/10/2020 e il 26/10/2020 la ricorrente si è recata in ufficio nei giorni
12, 14, 16, 19 e 21 ottobre;
- la ricorrente lavorava in un ambiente che, per tre giorni alla settimana, era condiviso con altre persone, condividendo altresì strumenti di lavoro, in particolare il telefono;
- una di queste persone ha manifestato sintomi il 28/10 ed è risultata positiva il 29 o il 30/10.
Ricorrono, pertanto, sufficienti elementi per ritenere applicabile la presunzione semplice in ordine all'occasione di lavoro, dal momento che la ricorrente svolgeva mansioni che comportavano il contatto con il pubblico (la riduzione degli accessi ai soli giorni di martedì e giovedì è documentata solo per il periodo successivo all'allontanamento della ricorrente dall'ufficio), e che risulta che le abbia di fatto svolte per almeno cinque giorni entro il 15 giorni dalla manifestazione dei sintomi.
Quanto al rapporto con l'assistente sociale va rilevato come, vista la contemporaneità dello Per_1 sviluppo dei sintomi della malattia (26/10-28/10), tenuto conto dell'ultimo contatto avvenuto il 21/10
(al più tardi, in quanto la non era presente quotidianamente sul luogo di lavoro), è impossibile Per_1 affermare, anche solo con ragionevole probabilità, che la abbia contratto il Covid dalla Pt_1
5 Tuttavia, la concomitanza della comparsa dei sintomi in due lavoratrici che condividevano la Per_1 stanza e che, per le rispettive mansioni, avevano contatti con il pubblico costituisce un ulteriore indizio che avvalora l'ipotesi di un contagio in ambito lavorativo. Nessuna prova in ordine a possibili fattori alternativi di contagio è stata fornita dall' . CP_1
Tenuto conto della richiesta formulata dalla ricorrente, relativo al solo indennizzo per danno biologico, è stata disposta CTU medico-legale, al fine di accertare se dall'infezione virale siano derivati postumi permanenti e, in caso affermativo, la relativa entità, sulla base delle tabelle delle menomazioni per il danno biologico (D.M. del 12/7/2000 pubblicato su supplemento ordinario CP_1 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2000).
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha concluso che a seguito del contagio l'entità della lesione è da ritenersi lievissima, pressoché nulla, infatti la perizianda non ha dovuto effettuare terapia farmacologica specifica (terapia domiciliare), attesa l'assenza di complicanze, non ha subito ricoveri ospedalieri e si è negativizzata alla data del 16/11/2020. Ha, inoltre, escluso che siano dall'infezione siano residuati postumi permanenti.
La consulenza tecnica è sorretta da un'adeguata motivazione, oltre a non essere stata, sotto questo profilo, specificamente contestata.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in misura minima e con riduzione tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata. Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in uguale misura, per il principio per cui “il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013; cfr. anche
Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuna.
Benevento, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 783 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennizzo per infortunio sul lavoro,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Costanzo Di Parte_1
Pietro, presso il cui studio in Benevento, via Bartolomeo Camerario n. 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/02/2024 la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Airola come istruttore amministrativo, addetta all'ufficio Servizi sociali;
- che tale ufficio comporta attività di front office e un costante contatto con il pubblico;
- che la postazione di lavoro è ubicata in un locale di circa 25 mq, che condivide con due assistenti sociali;
- che alcune delle attrezzature di lavoro (stampante, telefono) erano ad uso comune;
- che ciò determinava l'impossibilità di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
- che l'ambiente di lavoro era frequentato anche dagli operatori del servizio sociale che collaboravano con l'assistente sociale;
- che le era stata fornita una sola mascherina nel mese di maggio 2020;
- che il dispositivo di rilevazione della temperatura all'ingresso della sede comunale non era sorvegliato da personale addetto ed era quindi facilmente bypassabile;
- che una sanificazione degli ambienti era stata disposta solo dopo la data del primo infortunio;
- che aveva lavorato in presenza sino a tutto il 21/10/2020, dal giorno successivo era stata posta in smart working con obbligo di un rientro settimanale;
- che il 24/10/2020 erano comparsi i primi sintomi, quali febbre e tosse;
1 - che in data 26/10/2020 il medico di base aveva certificato l'infortunio, che aveva denunciato all' ; CP_1
- che il 29/10/2020 era venuta a conoscenza tramite gruppo whatsapp della positività al Covid dell'assistente sociale con cui aveva condiviso la stanza;
- che il 3/11/2020 aveva effettuato il tampone naso-faringeo, risultato positivo;
Cont
- che in data 10/11/2020 l' aveva emesso il provvedimento relativo alla quarantena;
- che a seguito del contagio presentava patologie dell'apparato respiratorio;
- che in data 23/02/2021 l' aveva archiviato la domanda, per inesistenza del nesso causale;
CP_1
- che aveva inutilmente presentato opposizione avverso il provvedimento di diniego.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentirlo condannare, previo CP_1 accertamento che l'infezione da SARS COV-2 era stata contratta nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa, al pagamento del corrispondente indennizzo per danno biologico, da erogarsi in capitale ovvero in rendita a seconda del grado di invalidità, da quantificarsi tramite CTU;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , deducendo che – non rientrandosi nell'ambito di operatività della CP_1 presunzione semplice di riconoscimento di origine lavorativa dell'infezione da Covid ai sensi della circolare n. 13 del 2020 – avrebbe dovuto essere data dimostrazione del nesso causale fra CP_1 attività lavorativa e contagio, nesso che, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (mansioni, modalità di espletamento della prestazione, allontanamento dall'ufficio giorni prima dell'accertamento della positività), poteva invece escludersi. Ha, inoltre, rilevato che i propri sanitari non avevano riscontrato alcun postumo permanente. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda.
Ammessa ed espletata la prova per testi e disposta CTU medico-legale la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Airola, con profilo di istruttore amministrativo, incardinata nell'ufficio Politiche sociali e addetta all'istruttoria di pratiche relative a benefici sociali quali bonus luce acqua e gas, bonus maternità, assegni nucleo familiare.
Nel mese di ottobre 2020 ha lavorato in presenza sino al 21/10/2020, per poi essere posta in smart working dal 22.
Con certificazione medica del 26/10/2020 ha denunciato all' infortunio sul lavoro per infezione CP_1 da virus SARS-CoV-2.
In data 3/11/2020 ha effettuato tampone oro-faringeo, risultato positivo (doc. 7 ricorso). Con nota del Cont 10/11/2020 l' ha disposto la quarantena per il nucleo familiare. L' ha respinto la domanda di riconoscimento dell'infortunio sul lavoro per insussistenza del CP_1 nesso causale fra rischio lavorativo e contagio;
anche la successiva opposizione è stata respinta.
L'assicurazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. 1124/65, comprende, dal punto di vista oggettivo, tutti gli infortuni avvenuti per causa violenta “in occasione di lavoro” (art. 2).
Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro.
È stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le
2 patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01); e che “nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo- fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del 08/04/2004, Rv.
571954 - 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004, Rv. 577883 - 01; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 - 01).
La Suprema Corte ha poi chiarito che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01). È, infatti, pacificamente acquisito che il legame che dà diritto alle prestazioni derivanti da infortunio – individuato con la locuzione “in occasione di lavoro” – non debba ritenersi rigidamente subordinato al verificarsi di un evento strettamente determinato dallo svolgimento della prestazione. L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha dunque valorizzato un approccio interpretativo per il quale, per darsi luogo alla tutela antinfortunistica, è sufficiente che sussista un nesso causale anche solo indiretto fra l'accaduto e la prestazione lavorativa, precisando che l'occasione di lavoro si determina ogni qual volta lo svolgimento di un'attività lavorativa abbia esposto il soggetto protetto al rischio del verificarsi dell'evento lesivo (cfr. già Cass. n. 1171 del 1990
e Cass. n. 4716 del 1988).
L'art. 42, co. 2, del d.l. 18/2020, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, ha poi previsto che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi
CP_1 delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato”. Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l' ha fornito le prime indicazioni in merito
CP_1 all'applicazione della disposizione, chiarendo che “secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose,
CP_1 inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale
CP_1 indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie
CP_1 infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' .
CP_1
3 La medesima circolare pone, inoltre, una presunzione semplice di origine professionale per gli operatori sanitari, esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza (la circolare menziona, in via esemplificativa,
“lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.”), per le quali si giustifica, quindi, l'estensione della presunzione semplice.
In tutti gli altri casi, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare la presunzione semplice,
l'accertamento medico-legale segue invece l'ordinaria procedura, privilegiando gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Tornando al caso concreto, la ricorrente ha denunciato l'infezione il 26/10/2020, in virtù della comparsa dei sintomi riscontrata dal suo medico curante.
La positività è stata accertata in data 3/11/2020.
Dalla documentazione versata in atti risulta che nel questionario per i casi di infortunio sul lavoro da infezione Sars-Cov2 la ricorrente dichiarava di aver lavorato in presenza, nei 15 giorni precedenti la comparsa dei sintomi, dal 12/10 al 21/10/2020, e in smart working dal 22/10.
Dichiarava, poi, di essersi recata al lavoro, fino al 21/10, con il mezzo proprio, di non aver frequentato luoghi affollati o persone che avevano poi manifestato l'infezione, mentre dopo di lei la stessa era stata manifestata dai suoi familiari.
Evidenziava, inoltre, che prima del 22 ottobre 2020 la collega con cui condivideva la stanza in ufficio presentava, già da diversi giorni, sintomi influenzali, ed era poi risultata positiva al Covid.
Dalla nota di informazioni inviata all' dal Comune di Airola (prot. n. 802 del 21/01/2021) CP_1 risulta che la ricorrente è stata in ferie nei giorni 13, 15 e 30/10/2020 (circostanza incontestata).
La positività dell'assistente sociale trova riscontro nella medesima nota prot. n. 802/2021, da cui si evince che all'interno dell'ufficio politiche sociali dove lavorava la operava anche Pt_1
l'assistente sociale dell'Ambito B3, presente tre giorni alla settimana, la quale si era assentata dal
28/10 e in data 30/10 aveva comunicato la propria positività al Covid;
negli screenshot della chat whatsapp del gruppo di dipendenti del Comune di cui era parte la ricorrente (doc. 10 ricorso), in cui il 29/10/2020 il responsabile del servizio, , avvisava che era risultata positiva la Testimone_1 dott.ssa assistente sociale (come confermato dallo stesso in sede di Persona_1 Tes_1 testimonianza).
La stessa assistente sociale collega di stanza della ricorrente, escussa come teste nel presente Per_1 giudizio ha riferito di essersi assentata dall'ufficio dal 28/10, in quanto era risultata poi positiva al
Covid.
Nella medesima stanza operavano oltre alla ricorrente, per tre giorni alla settimana, l'assistente sociale e un'altra assistente sociale di supporto a quest'ultima, , anch'ella Per_1 Testimone_2 escussa come teste, la quale ha contratto il Covid dopo la e dopo la (14/11, come Per_1 Pt_1 riferito dalla stessa e riportato nella nota prot. 802/2021 del Comune). Tes_2
La stanza era frequentata anche dai ragazzi impegnati nel servizio civile, che vi si recavano per collaborare con le assistenti sociali (cfr. deposizione testi , . Tes_1 Per_1 Tes_2
La stanza che la condivideva con le assistenti sociali era di dimensioni tali da consentire il Pt_1 distanziamento, come riferito da tutti i testi, inoltre le lavoratrici usavano mascherine.
4 Tuttavia, stampante e telefono erano unici e usati promiscuamente da tutte e tre le lavoratrici (testi
, . Tes_1 Per_1 Tes_2
Vi era un termoscanner all'ingresso del Comune, che, sebbene non continuativamente presidiato (dai ragazzi del servizio civile), era comunque usato dal personale, nel proprio interesse (così la teste
. Per_1
Le mansioni della ricorrente – la quale si occupava dei vari bonus bebè, famiglia, social card etc. – richiedevano di essere svolte a contatto con il pubblico.
In proposito, il teste ha riferito che “Durante il Covid l'apertura al pubblico era di due giorni Tes_1 alla settimana, con tutte le restrizioni del caso con termoscanner e DPI mascherine e parafiato”, e anche la teste ha dichiarato che “C'erano alcuni giorni di front office garantendo solo i servizi Per_1 essenziali durante il periodo del Covid, perchè l'edificio era chiuso e venivano contingentati gli accessi”. Piuttosto generica la deposizione della teste la quale ha riferito “sono entrata in Tes_2 servizio o a settembre o ottobre 2020 ed il Comune era chiuso (cancello) su prenotazione saliva qualche utente”.
La relazione prot. n. 802/2021 del Comune evidenzia che “nel periodo di cui trattasi” gli uffici comunali erano chiusi al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre nei giorni di martedì e giovedì erano aperti su prenotazione;
gli accessi erano condizionati alla preventiva rilevazione della temperatua corporea attraverso termoscanner, nonché all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, giusta ordinanza sindacale del 13977 del 23/10/2020.
L'ordinanza menzionata (versata in atti da parte ricorrente, doc. 9 ricorso) è però successiva all'ultimo giorno di lavoro in presenza della Laudanna e dispone per il periodo dal 23/10 in avanti. Nulla è dato sapere in ordine ai giorni di apertura fino al 21/10.
Dalle sostanzialmente conformi deposizioni dei testi si evince, dunque, che, nei quindici giorni antecedenti al 26/10/2020 (epoca dell'accertamento, con apposita certificazione medica del medico curante, della comparsa di sintomi riferibili al Covid – riferibilità all'infezione poi confermata dal tampone del 3/11):
- la ricorrente svolgeva mansioni comportanti il contatto con l'utenza (per quanto contingentato in considerazione della situazione emergenziale);
- nel periodo di cui si tratta gli uffici erano aperti al pubblico, con obbligo sia per i dipendenti che per gli utenti dell'uso di termoscanner e mascherine;
- nel periodo compreso fra l'11/10/2020 e il 26/10/2020 la ricorrente si è recata in ufficio nei giorni
12, 14, 16, 19 e 21 ottobre;
- la ricorrente lavorava in un ambiente che, per tre giorni alla settimana, era condiviso con altre persone, condividendo altresì strumenti di lavoro, in particolare il telefono;
- una di queste persone ha manifestato sintomi il 28/10 ed è risultata positiva il 29 o il 30/10.
Ricorrono, pertanto, sufficienti elementi per ritenere applicabile la presunzione semplice in ordine all'occasione di lavoro, dal momento che la ricorrente svolgeva mansioni che comportavano il contatto con il pubblico (la riduzione degli accessi ai soli giorni di martedì e giovedì è documentata solo per il periodo successivo all'allontanamento della ricorrente dall'ufficio), e che risulta che le abbia di fatto svolte per almeno cinque giorni entro il 15 giorni dalla manifestazione dei sintomi.
Quanto al rapporto con l'assistente sociale va rilevato come, vista la contemporaneità dello Per_1 sviluppo dei sintomi della malattia (26/10-28/10), tenuto conto dell'ultimo contatto avvenuto il 21/10
(al più tardi, in quanto la non era presente quotidianamente sul luogo di lavoro), è impossibile Per_1 affermare, anche solo con ragionevole probabilità, che la abbia contratto il Covid dalla Pt_1
5 Tuttavia, la concomitanza della comparsa dei sintomi in due lavoratrici che condividevano la Per_1 stanza e che, per le rispettive mansioni, avevano contatti con il pubblico costituisce un ulteriore indizio che avvalora l'ipotesi di un contagio in ambito lavorativo. Nessuna prova in ordine a possibili fattori alternativi di contagio è stata fornita dall' . CP_1
Tenuto conto della richiesta formulata dalla ricorrente, relativo al solo indennizzo per danno biologico, è stata disposta CTU medico-legale, al fine di accertare se dall'infezione virale siano derivati postumi permanenti e, in caso affermativo, la relativa entità, sulla base delle tabelle delle menomazioni per il danno biologico (D.M. del 12/7/2000 pubblicato su supplemento ordinario CP_1 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2000).
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha concluso che a seguito del contagio l'entità della lesione è da ritenersi lievissima, pressoché nulla, infatti la perizianda non ha dovuto effettuare terapia farmacologica specifica (terapia domiciliare), attesa l'assenza di complicanze, non ha subito ricoveri ospedalieri e si è negativizzata alla data del 16/11/2020. Ha, inoltre, escluso che siano dall'infezione siano residuati postumi permanenti.
La consulenza tecnica è sorretta da un'adeguata motivazione, oltre a non essere stata, sotto questo profilo, specificamente contestata.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in misura minima e con riduzione tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata. Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in uguale misura, per il principio per cui “il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013; cfr. anche
Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuna.
Benevento, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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