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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259004788462000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2010 0075064504 000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2010 0075064504 000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe unicamente in relazione alla prodromica cartella IVA IRPEF 2005 2006 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese erariali compresi interessi e sanzioni, la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione e la mancata motivazione della determinazione degli interessi e delle sanzioni.
Resistevano con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni e l'Agenzia delle Entrate.
Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Dopo l'emissione della cartella sono state correttamente notificati due atti di intimazione di pagamento che hanno interrotto la prescrizione e che non sono stati impugnati cristallizzando la pretesa erariale.
3. I vizi degli atti prodromici non potevano quindi essere fatti valere con l'impugnazione di questo terzo atto di intimazione di pagamento (v. Cass. trib. n. 204726 del 2025).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsco;
condanna il contribuente a rimborsare a ciascuno dei due resistenti Euro 3.500,00 oltre a spese forfettarie ed accessori di legge se dovute.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259004788462000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2010 0075064504 000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2010 0075064504 000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe unicamente in relazione alla prodromica cartella IVA IRPEF 2005 2006 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese erariali compresi interessi e sanzioni, la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione e la mancata motivazione della determinazione degli interessi e delle sanzioni.
Resistevano con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni e l'Agenzia delle Entrate.
Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Dopo l'emissione della cartella sono state correttamente notificati due atti di intimazione di pagamento che hanno interrotto la prescrizione e che non sono stati impugnati cristallizzando la pretesa erariale.
3. I vizi degli atti prodromici non potevano quindi essere fatti valere con l'impugnazione di questo terzo atto di intimazione di pagamento (v. Cass. trib. n. 204726 del 2025).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsco;
condanna il contribuente a rimborsare a ciascuno dei due resistenti Euro 3.500,00 oltre a spese forfettarie ed accessori di legge se dovute.