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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 263 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
Avv. (C.F.: ), residente a Parte_1 C.F._1
Teramo, in viale Europe n. 75, rappresentata e difesa da se medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- attrice - contro
(C.F.: ), residente a Controparte_1 C.F._2
Notaresco, elettivamente domiciliata a Giulianova (TE), Lungomare Zara,
n. 47, presso e nello studio dell'Avv. Valentina Piccione, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 giugno 2020;
- convenuta -
e
C.F. ), residente a [...]Controparte_2 C.F._3
(NA), in viale Palladio n. 40; ( C.F. CP_3
), residente a [...]; C.F._4
(C.F. ), residente a [...]Parte_2 C.F._5
S. GE , Via Garibaldi n. 43, tutte elettivamente domiciliate a Giulianova
(TE), Lungomare Zara, n. 47, presso e nello studio dell'Avv. Valentina
1 Piccione, che le rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 giugno 2020;
- altre convenute - nonché contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._6
26 luglio 1962, residente a [...], elettivamente domiciliato a Giulianova (TE), in bia I. Nievo n.33/b, presso e nello studio dell'Avv. Maria Assunta Chiodi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- altro convenuto -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 17 giugno 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. BE De
BE ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, (i) la sig.ra
, (ii) il sig. (ex coniuge, dal quale la Controparte_1 Controparte_4
sig.ra è legalmente separata), nonché (iii) le tre figlie degli CP_1
stessi, ossia le sig.re e al fine di sentir CP_2 CP_3 Parte_2
dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei propri confronti, del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Teramo in data 21 aprile 2011 (rep. n. 3869/2011), e trascritto in data 22 gennaio 2019, nella parte in cui prevede il trasferimento al sig. del 100% Controparte_4
della nuda proprietà e della quota pari ad 1/2 del diritti di usufrutto - con effetti della sola vendita della nuda proprietà ex art 1411 c.c. in capo alle figlie e - sull'immobile sito a CP_2 CP_3 Parte_2
Notaresco, in via Casarino n. 5 (catastalmente identificato al foglio 27, particella 473, sub. 2 e sub. 3, cat. A/2).
A sostegno della spiegata azione, l'Avv. De BE ha dedotto che:
- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al R.G. n.
200949/2008, in cui erano coinvolte, da un lato, in qualità di parte
2 opposta, la Controparte_5 rappresentata e difesa da essa attrice, e dall'altro, in qualità di parte opponente, la sig.ra , è stato definito con la sentenza Controparte_1
n. 886/2018, emessa il 13 dicembre 2018, con la quale, ai fini che qui rilevano, la parte opponente, e dunque la sig.ra , è Controparte_1
stata condannata al pagamento delle spese di lite per la somma di €
4.835,00, oltre accessori, in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario della società opposta, e dunque in favore di essa attrice, sentenza che è stata munita di formula esecutiva in data 8 gennaio 2019
e che è stata notificata, unitamente ad atto di precetto, il successivo 9 gennaio 2019;
- la debitrice, tramite il proprio difensore Avv. Valentina Piccione, in data
10 gennaio 2019, aveva dichiarato la propria volontà di pagare quanto dovuto in favore di essa attrice anche con l'ausilio di un finanziamento e, per tale ragione, essa attrice aveva atteso prima di intraprendere le azioni esecutive di rito, anche sollecitando la sig.ra a CP_1
fornire notizie circa lo stato del finanziamento che la stessa si era impegnata a richiedere;
- in assenza di riposte, essa attrice aveva proceduto dapprima con pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare, ma, avendo avuto entrambi esito negativo, si era determinata a procedere con pignoramento immobiliare, segnatamente dell'abitazione di proprietà della sig.ra , sita a Notaresco, in via Casarino n. 5; CP_1
- tuttavia, all'esito dei controlli di rito in Conservatoria, essa attrice ha appreso che, a soli dieci giorni di distanza dalla e-mail con la quale era stata rassicurata del pagamento, e più precisamente in data 22 gennaio
2019, è stato trascritto, sul predetto immobile, verbale di separazione consensuale del lontano 21 aprile 2011 (rep. n. 3869/2011), con il quale è stato trasferito al sig. il 100% della nuda proprietà e la Controparte_4
quota pari ad 1/2 del diritti di usufrutto - con effetti della sola vendita della nuda proprietà ex art 1411 c.c. in capo alle figlie CP_2 CP_3
e - sul citato immobile;
Parte_2
3 - il predetto verbale di separazione omologato, che è stato trascritto con il chiaro intento di sottrarre l'unico bene rimasto a disposizione della debitrice volto a soddisfare il credito di essa attrice sorto in data anteriore alla trascrizione (avvenuta il 22 gennaio 2019) del verbale de quo, è pienamente assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, contenendo un trasferimento immobiliare che non può considerarsi un
“atto dovuto” e che va qualificato come a titolo gratuito, sub specie come donazione, e l'azione esperita va dunque accolta, essendo presenti tutti i requisiti propri dell'azione ex art. 2901 c.c..
Si sono costituite in giudizio sia la sig.ra (con Controparte_1
comparsa del 26 giugno 2025), sia le tre figlie e CP_2 CP_3 Pt_2
(con comparsa del 30 giugno 2025), chiedendo, in via preliminare,
[...] di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria ex art. 2901 c.c. e, in ogni caso, la sua reiezione nel merito, contestando in particolare la irrevocabilità degli accordi di separazione ed affermando comunque la natura onerosa, a non a titolo gratuito, dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, nonché la sua anteriorità rispetto al credito avversario, con tutto ciò che ne consegue in termini probatori, non soddisfatti dall'attrice.
In data 10 novembre 2020, si è costituito in giudizio anche il sig.
il quale, premettendo di non essere mai stato a conoscenza Controparte_4
delle azioni esecutive di cui la sig.ra è stata destinataria e di CP_1
non aver mai provveduto alla trascrizione del verbale in questione, ha evidenziato la propria buona fede ed espressamente, “preso atto della domanda formulata dall'attrice, si rimette alla volontà del giudicante e chiede di essere manlevato da qualsiasi tipo di responsabilità, comprese le eventuali spese di giudizio in caso di accoglimento della domanda attorea.” (cfr. p. 3 comparsa di costituzione del sig. . Controparte_4
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, e, con provvedimento del 3 giugno 2021,
l'allora titolare del procedimento ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 15 marzo 2023, poi differita al 22 ottobre 2024 e successivamente rinviata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del
4 fascicolo in data 12 marzo 2024, al 17 giugno 2025, udienza celebrata ex art. 127-ter c.p.c. ed in occasione della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, per cui la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata in comparsa di costituzione dalla sig.ra e dalle sig.re e di CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2
prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata, in quanto, secondo consolidata ed ormai pacifica giurisprudenza di legittimità - che sconfessa l'orientamento ermeneutico, minoritario e risalente, patrocinato dalla difese delle predette convenute - il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria decorre non dalla data dell'atto revocando, bensì da quella della sua trascrizione, sottolineandosi al riguardo come la necessità di far coincidere l'exoridum praescriptionis dell'azione pauliana con il giorno della trascrizione, e non con quello del compimento dell'atto, consiste nell'evidenza per cui è soltanto nel momento in cui avviene la trascrizione che l'atto è opponibile ai terzi, e quindi è solo da tale momento che il diritto può essere fatto valere.
Come infatti affermato da Cass. Civ. sez. III, 15 maggio 2018, n.
11758, “La prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.” (prima ancora, già Cass. civ. n. 5889 del 24 marzo 2016, pronunciatasi in tema di revocatoria di atto costitutivo di fondo patrimoniale, aveva confermato la sentenza di appello che ha aveva confermato la decisione di primo grado revocante il fondo patrimoniale, in quanto l'atto di costituzione, benché stipulato in data 20 aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi soltanto con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, avvenuta nel 2003).
Più di recente, la Cassazione è intervenuta a chiare lettere, affermando in maniera inequivoca che “La disposizione dell'art. 2903 c.c.,
5 laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.”
Pertanto, l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata.
Passando al merito, al fine di apprezzare le ragioni sottese all'accoglimento della domanda attorea, si ritiene proficuo premettere alcune considerazioni, di carattere generale, in punto di azione revocatoria ordinaria, la quale – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci, nei propri confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle proprie ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso questo strumento di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: il creditore che agisce in revocatoria, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione, in base a quanto disposto dall'art. 2902 c.c..
6 Ciò chiarito in relazione alla finalità perseguita dalla actio pauliana disciplinata dall'art. 2901 c.c., il primo presupposto della stessa è rappresentato dalla sussistenza di un credito del creditore revocante, che può anche essere costituito da un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 1982, n. 238;
Cass. civ., sez. I, n. 1050 del 10 febbraio 1996), né la formazione di un titolo esecutivo.
Quanto al rapporto temporale fra l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni, sul quale si tornerà nel prosieguo) ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. disciplina due diverse ipotesi, potendo il credito, infatti, essere anteriore ovvero successivo rispetto all'atto revocando.
Nello specifico, in caso di anteriorità del credito rispetto all'atto revocando, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. scientia damni del debitore) e, in caso di atto a titolo oneroso, che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo (c.d. partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore); al riguardo, è opportuno sin da ora precisare, peraltro, che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la valutazione della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere condotta, apprezzata e riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cassazione civile n. 17356 del
18 agosto 2011; Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050;
Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez. I,
18 febbraio 1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981,
n. 1388); ancora, più di recente, “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va
7 riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cassazione civile n.
22161/2019).
Nel diverso caso, parimenti disciplinato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle (future) ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis o animus nocendi del debitore) e che, nel caso di atto oneroso, anche il terzo sia stato partecipe di tale dolosa preordinazione (c.d. partecipatio fraudis del terzo al consilium fraudis del debitore).
Altro presupposto imprescindibile dell'actio pauliana è rappresentato, come anticipato, dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, deve essere evidenziato come, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda incerta o quantomeno più difficoltosa.
Come già rilevato a proposito dell'anteriorità del credito, è necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio ovvero la dolosa preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, qualora l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito.
Giova precisare che la prova di tali presupposti, che costituiscono evidentemente stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Infine, per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore (da provarsi
8 eventualmente tramite presunzioni, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno
2000, n. 7262; Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452) ovvero la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore.
Ciò premesso in ordine alla funzione ed ai presupposti, di carattere generale, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria e passando alla verifica della ricorrenza degli stessi nel caso per cui è processo, il
Tribunale ritiene doveroso premettere che la giurisprudenza di legittimità,
“con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (cfr. Cass., sez. 1, 23/03/2004, n. 5741; Cass., sez. 3, 26/07/2005, n. 15603; Cass., sez. 3,
14/03/2006, n. 5473; Cass., sez. 1, 12/04/2006, n. 8516; Cass., sez. 1, 20/03/2008,
n. 7450; con riferimento alla revocatoria fallimentare, Cass., sez. 3, 13/05/2008, n.
11914; Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678; Cass., sez. 3, 05/07/2018, n. 17612)”, e ciò in quanto l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale, rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (ex lege) di efficacia, avendo la funzione circoscritta di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico (così
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 26127/2024 pubblicata il 7 ottobre 2024).
Dunque, prosegue la Corte di Cassazione nella condivisa pronuncia da ultimo citata, dal momento che “pattuizioni del genere” – ossia relative tra le altre cose a beni immobili – “ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti - tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo, Cass., sez. 1, 23/03/2004, n.
5741) che fallimentare”, azioni, queste, che “non possono ritenersi precluse né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, cui resta affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, e che lascia comunque inalterata la natura negoziale della pattuizione, né dalla pretesa "inscindibilità" della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione.
9 (Cass., n. 8516/2006, cit.), discutendosi, nell'ipotesi considerata, << non già di una revocatoria "della" separazione, quanto piuttosto di una (peraltro difficilmente concepibile) revocatoria "nella" separazione: l'impugnativa mira a colpire, cioè, non la separazione in sé, ma il segmento della fattispecie complessa in cui si annida il vulnus alle aspettative di soddisfacimento dal ceto creditorio> (Cass., n.
8516/2006, cit.)” (così Cass. civ., sez. III, sentenza n. 26127/2024 pubblicata il 7 ottobre 2024).
Ancora, Cass. civ. n. 24687 dell'11 agosto 2022 ha statuito che, “In tema di separazione consensuale, le clausole dell'accordo di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi (o dei figli) al fine di assicurarne il mantenimento, quali autonomi accordi patrimoniali raggiunti in occasioni della separazione, sono soggetti ad azione di simulazione o a quella diretta a far valere vizi del consenso, nonché, per la loro natura negoziale, all'azione revocatoria da parte dei terzi creditori, non ostandovi l'intervenuta omologazione da parte del giudice”.
Risulta di conseguenza evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle convenute e le figlie né CP_1 CP_4
l'intervenuta omologazione (con decreto dell'intestato Tribunale del 21 aprile 2011) dell'accordo consensuale di separazione contenente, inter alia, pattuizione di trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro (cfr. argomento a p. 3 di entrambe le comparse di costituzione), né la errata convinzione della impossibilità di scindere una simile pattuizione dal complesso delle altre condizioni di separazione in nome di un preteso “negozio a carattere solutorio” (cfr. argomento a p. 5 di entrambe le comparse di costituzione) si rivelano d'ostacolo all'esperimento, da parte del creditore le cui ragioni questi assume essere state lese, dell'azione ex art. 2901 c.c. per paralizzare l'efficacia, nei propri confronti, di tale trasferimento immobiliare.
È infatti “ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla
10 libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ.” (Cass. Civ. Sez. III, 22.1.2015 n 1144).
Pertanto, posto che le eventuali soluzioni negoziali concordate fra i coniugi per disciplinare le conseguenze della intervenuta separazione rientrano nell'alveo degli atti dispositivi (potenzialmente) pregiudizievoli per i creditori e, quindi, sono soggetti all'actio pauliana tanto da non poter essere qualificati come atti dovuti ai sensi del terzo comma dell'art. 2901
c.c. (a mente del quale “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”), preme al Tribunale evidenziare, in linea con la pacifica giurisprudenza di legittimità, come l'atto dispositivo che, nel caso per cui
è processo, realizza l'effetto traslativo sotteso all'accordo raggiunto in sede di separazione è proprio l'accordo di separazione stesso che contiene l'atto dispositivo (e non un mero impegno alla stipula) e che è stato poi trasfuso nel verbale di separazione.
Ciò chiarito, anzitutto è fuor di dubbio dimostrata la sussistenza della pretesa creditoria di parte attrice nei confronti della sig.ra CP_1
, che tra origine dalla sentenza n. 886/2018, emessa e pubblicata
[...]
il 13 dicembre 2018 dal Tribunale di Teramo, che, definendo il giudizio rubricato al R.G. n. 200949/2008 di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui erano coinvolte, da un lato, in qualità di parte opposta, la
[...]
, rappresentata e difesa dall'odierna attrice Controparte_5
(l'Avv. BE De BE), e dall'altro, in qualità di parte opponente, la sig.ra (odierna convenuta), ha, ai fini che qui Controparte_1
interessano, condannato quest'ultima “al pagamento, in favore del procuratore della società opposta, avv. BE De BE, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4835,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge” (cfr. doc. 2 fascicolo attrice, contenente la predetta sentenza n.
886/2018).
11 Appurata quindi la sussistenza del credito e procedendo all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2909 c.c. e rammentato che, come già anticipato, ai fini della valutazione in ordine alla anteriorità o meno del credito, occorre far riferimento al momento in cui la situazione obbligatoria è sorta e non a quello, successivo, in cui essa venga eventualmente accertata, nel caso in esame il credito (dell'Avvocato dichiaratosi antistatario, e non quello della parte patrocinata) trae all'evidenza origine dalla citata pronuncia n.
886/2018, emessa e pubblicata in data 13 dicembre 2018 ed è dunque in tale momento che il credito dell'attrice, l'Avv. De BE, può dirsi sorto.
A tal fine, l'assunto attorea secondo cui l'atto oggetto di revocatoria sarebbe “successivo alla formazione del credito” in quanto il “Decreto
Ingiuntivo n. 310/2008 ing. da cui è insorta la lite, è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 18.02.2009 ovvero prima dell'atto quivi impugnato” (cfr. p. 8 e p. 12 memoria attorea n. I ex art. 183, co. VI c.p.c.) non è condivisibile, in considerazione del fatto che il citato decreto monitorio non statuiva, a ben vedere, la condanna dell'ingiunta, poi opponente ed oggi convenuta, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. De BE, ma “ingiunge(va) alla IG.ra (…) Controparte_1
di pagare, entro il termine di gg. 40 dalla notifica del presente atto al ricorrente
(n.d.r.: e quindi a ) la complessiva Controparte_6 Controparte_5
somma di € 5.150,00” (oltre spese della procedura monitoria etc.), facendo così sorgere un credito esclusivamente in favore dell'impresa ingiungente, senza contare poi che quest'ultima, all'epoca del ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 20 giugno 2008, risultava rappresentata e difesa da professionisti diversi dall'odierna attrice, ossia dagli Avv.ti Giuseppe
ER e PA Di OR (cfr. doc. intitolato “Originale notificato decreto ingiuntivo” allegato alla memoria attorea n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.), motivo per cui è di tutta evidenza che il momento in cui è sorto il credito dell'Avv. De BE, che ha rappresentato e difeso l'impresa ingiungente nella fase oppositiva, coincide con la data di pubblicazione, avvenuta il 13 dicembre 2018, della sentenza che ha definito l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo e che infatti ha previsto, ai fini che qui rilevano, la
12 condanna dell'allora opponente sig.ra al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario (l'Avv.
De Bernardis), della società opposta ( Controparte_7
).
[...]
Ora, rispetto al credito di parte attrice - che è sorto il 13 dicembre
2018 - l'atto revocando risulta anteriore, dovendosi far riferimento alla data del decreto di omologazione, coincidente con il 2 aprile 2011, e non a quello della successiva trascrizione, che incide, come sopra argomentato, ai (soli) fini della prescrizione dell'azione, ma che in ogni caso rileva, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, ai fini dell'elemento soggettivo.
A questo punto, ulteriore questione da esaminare concerne la qualificazione della natura onerosa o meno dell'atto dispositivo oggetto di causa, qualificazione che, secondo consolidata giurisprudenza, discende dalla verifica in concreto se l'atto si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione solutorio-compensativa di tutti i rapporti dai riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
Ebbene, si ritiene proficuo trascrivere i punti rilevanti del contenuto dell'accordo in questione, recepito in sede di omologa dall'adito Tribunale
(cfr. doc. 2 fascicoli delle parti convenute, corrispondente al doc. 11 fascicolo attrice): Punto 8): “Il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_4 [...]
a titolo di mantenimento per la figlia minore , Controparte_1 Parte_2
l'assegno mensile di Euro 250,00 che verrà adeguato sulla base dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”; Punto 12): “Il pagamento del Mutuo artigianale in essere presso la B.L.S. Filiale di Notaresco di
Euro 30.000,00 acceso nell'anno 2008 per la durata di anni 6 con rata mensile di
Euro 480,00 pagate dal IG. per la ristrutturazione della casa Controparte_4
familiare resta a carico del IG. ”; Punto 13): “Al fine di Controparte_4
rimborsare le predette somme pagate negli anni dal sig. Controparte_4
comprendenti l'acquisto dell'abitazione familiare sita in Notaresco ed il pagamento del Mutuo artigianale acceso presso la BLS anche per le residue somme per la relativa estinzione, la sig.ra con la sottoscrizione della Controparte_1
presente scrittura si riserva la quota di usufrutto pari al 500/1000 e vende sia il
13 100% della nuda proprietà dell'abitazione coniugale sia gli ulteriori 500/1000 dell'usufrutto al sig. I soli effetti della vendita della nuda Controparte_4
proprietà si produrranno ex art 1411 c.c. per quote uguali in capo alle figlie CP_2
(…) (…) e (...)”; Punto 14) “Il prezzo
[...] CP_3 Parte_2
della vendita, transattivamente determinato, tiene conto delle somme già versate a suo tempo dal sig. per l'acquisto del predetto immobile, pertanto Controparte_4
la IG.ra rinuncia all'ipoteca legale e rilascia con la Controparte_1 sottoscrizione del presente atto ampia quietanza liberatoria, dichiarando di non aver nulla pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa in relazione alla compravendita”.
Ora, dalla regolamentazione negoziale riportata, la difesa della sig.ra e delle tre figlie convenute pretende di inferire “l'onerosità CP_1 dell'attribuzione patrimoniale, riconducibile ad un atto dovuto, la cui giustificazione è data da una speculare obbligazione con funzione di riequilibrio e ristoro di quanto apportato dai coniugi in costanza di matrimonio.”
Senonché – in disparte il fatto che la Cassazione ha avuto modo di specificare che, dal momento che gli atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo, di conseguenza l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge in favore dell'altro in vista della loro separazione deve essere qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2017, n.
28829; Cass. civ. n. 13087/2015) – anzitutto osserva il Tribunale che la contropartita rispetto all'esborso della somma di € 30.000,00 non giustifica il trasferimento dell'immobile oggetto di causa dal valore di mercato stimato per € 252.814,00 dal C.T.U., Geom. nell'ambito della Persona_1
procedura esecutiva rubricata al R.G.E. n. 124/2009, come da relazione peritale allegata da parte attrice alla rispettiva memoria n. II ex art. 183, co.
VI c.p.c., su cui la difesa di parte convenuta nulla ha osservato, avendo semplicemente depositato, con la propria memoria n. III ex art. 183, co. VI
c.p.c., “ad integrazione della produzione avversaria in relazione al procedimento
14 esecutivo n. 124/09 RGE, provvedimento di cancellazione di trascrizione del pignoramento del 15/05/2013”.
Inoltre, non si può fare a meno di evidenziare, sulla base della regolamentazione pattuita dai due ex coniugi, che (i) è già la rinuncia all'ipoteca legale sull'abitazione coniugale oggetto di causa da parte della sig.ra , la quale ha rilasciato mediante la sottoscrizione Controparte_1
del verbale ampia quietanza liberatoria, a porsi come elemento
'compensativo' del “prezzo della vendita” e, soprattutto, che (ii) la cessione del “100% della nuda proprietà” dell'immobile in esame è solo formalmente effettuata in favore del sig. posto che nella sostanza gli Controparte_4
effetti della stessa si producono, ai sensi dell'art. 1411 c.c., per quote uguali, in favore delle tre figlie e le quali quindi CP_2 CP_3 Parte_2 hanno ottenuto la nuda proprietà immobiliare a titolo gratuito, manifestando l'atto in parola il tipico spirito di liberalità.
Pertanto, essendosi al cospetto di un atto dispositivo anteriore al credito e che, per le ragioni appena illustrate, è a titolo gratuito, occorre che venga dimostrata non semplicemente la mera scientia damni del debitore, che, come sopra anticipato, si traduce nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie attraverso la realizzazione di un atto di disposizione del patrimonio, ma un quid plruis, e cioè che il predetto atto sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle (future) ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis o animus nocendi del debitore).
Sul punto, con specifico riguardo al concetto di “dolosa preordinazione” richiesta dalla legge per la revoca degli atti anteriori al sorgere del credito, di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che, “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile
l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito,
15 attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (così, Cass., Sez. Un. n. 1898 del 27 gennaio 2025).
Ebbene, nel caso di specie, trattandosi, come visto, di atto a titolo gratuito, a nulla rileva il ruolo delle tre figlie e CP_2 CP_3 Pt_2
(nei cui confronti il trasferimento della nuda proprietà
[...] dell'abitazione oggetto di causa integra pacificamente atto di mera liberalità) e dell'ex coniuge (che, peraltro, “preso atto della Controparte_4
domanda formulata dall'attrice, si rimette alla volontà del giudicante”), rimanendo il profilo soggettivo della partecipatio fraudis del/dei terzo/i estraneo alle finalità fraudolente perseguite con l'atto dispositivo, dovendosi invece verificare esclusivamente se è stata fornita la dimostrazione del consilium fraudis del debitore, e quindi della sig.ra
[...]
, prova che, sulla base della documentazione versata in atti da CP_1
parte attrice oltre che di una pluralità di elementi, gravi precisi e concordanti, può dirsi raggiunta.
Infatti, a fronte della sentenza n. 886/2018 che costituisce il titolo da cui è sorto il credito attoreo, munita di titolo esecutivo in data 8 gennaio
2019 e notificata in uno a precetto in data 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 2 e doc.
3 fascicolo di parte attrice), l'Avv. Valentina Piccione, mediante e-mail inviata il giorno successivo, e quindi in data 10 gennaio 2019, ha comunicato all'odierna parte attrice, “come da colloquio intercorso telefonicamente, in nome e per conto della IG.ra , l'intenzione Controparte_1 di quest'ultima di voler corrispondere gli importi dovuti in virtù di sentenza indicata in oggetto, emessa dal Tribunale di Teramo appena verrà erogato il finanziamento dall'Istituto bancario che la signora di è costretta a CP_1
richiedere non avendo la stessa disponibilità immediate” (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice), e-mail che è stata riscontrata in data 21 gennaio 2019 dall'Avv. BE, che ha quantificato l'importo dovuto (per € 5.782,66), con invito a “cortesemente comunicarmi il tempo della erogazione del finanziamento” che la sig.ra , come affermato nella mail del 10 CP_1
16 gennaio 2019, si era impegnata a richiedere (cfr. doc. 10 fascicolo di parte attrice).
Senonché, esattamente il giorno successivo alla citata mail di riscontro
- e cioè in data “22/01/2019” - la sig.ra ha proceduto alla CP_1
trascrizione, con numero di reg. gen. 1324 e di reg. part. 1009, del “verbale di separazione consensuale con attribuzione di beni” del lontano 21 aprile 2011
(cfr. ispezione ipotecaria sub doc. n. 14 fascicolo di parte attrice).
Quindi, la convenuta ha atteso otto anni per trascrivere il predetto verbale consensuale, procedendo in particolare alla formalità pubblicitaria esattamente tredici giorni dopo la notifica del precetto e dieci giorni dopo aver rassicurato parte attrice che avrebbe richiesto un finanziamento al fine di saldare il proprio debito nei confronti della stessa.
È evidente allora che la singolare tempistica di trascrizione dell'atto revocando, unitamente all'effetto pratico dello stesso di alterare l'assetto patrimoniale in modo peculiare e a tratti contraddittorio, rappresentato dall'alienazione del 100% della nuda proprietà in favore del coniuge ma con effetti ex art. 1411 c.c. in favore delle figlie con mantenimento della quota parte del diritto di usufrutto (così di fatto conservando parzialmente la disponibilità materiale dell'immobile), costituiscono elementi che, complessivamente considerati, assumono i connotati della gravità e verosimiglianza tali da far ritenere integrata la dolosa preordinazione, richiesta dall'art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo contenuto nel verbale di separazione omologato di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie altrui.
Sussiste infine anche il requisito dell'eventus damni, non rivelandosi a tal fine necessaria la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa dello stesso patrimonio (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 22 novembre
2018, n. 30188 nonché Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902); invece, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità
17 patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass.
3.2.2015 n. 1902 cit. nonché Cass., Sez. 18 ottobre 2011, n.
21492, Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963, Cass., 6 agosto 2004, n. 15257).
A tal riguardo, priva di consistenza si rivela la difesa della sig.ra
[...]
, che, senza dare prova in giudizio di essere in possesso di altri CP_1
cespiti immobiliari o di altri beni da soli idonei a costituire un'adeguata garanzia del credito, si è limitata ad affermare che, la convenuta,
“conservando i 500/1000 dell'usufrutto sull'immobile, ha mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di un credito” (cfr. p. 14 comparsa di costituzione), avendo al contrario parte attrice fornito rassicurante dimostrazione che i pignoramenti dalla stessa intrapresi (presso terzi e mobiliare) nei confronti della debitrice sono risultati tutti negativi (cfr. documenti nn. 5, 6, 7 e 8 fascicolo attrice).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, sussistendo tutti i requisiti necessari dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., la domanda avanzata dall'Avv. BE De BE deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con valore della domanda come dichiarato in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 263/2020 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento della domanda attorea per azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., DICHIARA inefficace, nei confronti di BE De
BE, l'atto di disposizione patrimoniale contenuto nel ricorso per separazione consensuale depositato da e Controparte_1 CP_4
in data 13 ottobre 2010 dinanzi al Tribunale di Teramo, e
[...]
trasfuso nel verbale di separazione consensuale del 6 aprile 2011, come omologato con decreto n. cronol. 3869/2011 del Tribunale di Teramo del
21 aprile 2011, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, in
18 data 22 gennaio 2019 ai nn. 1324 reg. gen. e 1009 reg. part., nella parte in cui la sig.ra ha trasferito al sig. il Controparte_1 Controparte_4
100% della nuda proprietà e la quota pari ad 1/2 del diritti di usufrutto
- con effetti della sola vendita della nuda proprietà ex art 1411 c.c. in capo alle sig.re e - CP_2 CP_3 Parte_2
sull'immobile sito a Notaresco, in via Casarino n. 5, costituito da abitazione di tipo civile, censita in Catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 27, particella 473, sub. 2 e sub. 3, cat. A/2;
2) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità in proposito, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico cui attiene;
3) CONDANNA le parti convenute, in solido fra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 2.552,00 a titolo di compensi, oltre € 210,47 per esborsi documentati
(di cui, in particolare, € 98,00 per C.U. , € 27,00 per marca da bollo ed €
85,47 per spese di notifica), nonché oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 8 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 263 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
Avv. (C.F.: ), residente a Parte_1 C.F._1
Teramo, in viale Europe n. 75, rappresentata e difesa da se medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- attrice - contro
(C.F.: ), residente a Controparte_1 C.F._2
Notaresco, elettivamente domiciliata a Giulianova (TE), Lungomare Zara,
n. 47, presso e nello studio dell'Avv. Valentina Piccione, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 giugno 2020;
- convenuta -
e
C.F. ), residente a [...]Controparte_2 C.F._3
(NA), in viale Palladio n. 40; ( C.F. CP_3
), residente a [...]; C.F._4
(C.F. ), residente a [...]Parte_2 C.F._5
S. GE , Via Garibaldi n. 43, tutte elettivamente domiciliate a Giulianova
(TE), Lungomare Zara, n. 47, presso e nello studio dell'Avv. Valentina
1 Piccione, che le rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 giugno 2020;
- altre convenute - nonché contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._6
26 luglio 1962, residente a [...], elettivamente domiciliato a Giulianova (TE), in bia I. Nievo n.33/b, presso e nello studio dell'Avv. Maria Assunta Chiodi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- altro convenuto -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 17 giugno 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. BE De
BE ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, (i) la sig.ra
, (ii) il sig. (ex coniuge, dal quale la Controparte_1 Controparte_4
sig.ra è legalmente separata), nonché (iii) le tre figlie degli CP_1
stessi, ossia le sig.re e al fine di sentir CP_2 CP_3 Parte_2
dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei propri confronti, del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Teramo in data 21 aprile 2011 (rep. n. 3869/2011), e trascritto in data 22 gennaio 2019, nella parte in cui prevede il trasferimento al sig. del 100% Controparte_4
della nuda proprietà e della quota pari ad 1/2 del diritti di usufrutto - con effetti della sola vendita della nuda proprietà ex art 1411 c.c. in capo alle figlie e - sull'immobile sito a CP_2 CP_3 Parte_2
Notaresco, in via Casarino n. 5 (catastalmente identificato al foglio 27, particella 473, sub. 2 e sub. 3, cat. A/2).
A sostegno della spiegata azione, l'Avv. De BE ha dedotto che:
- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al R.G. n.
200949/2008, in cui erano coinvolte, da un lato, in qualità di parte
2 opposta, la Controparte_5 rappresentata e difesa da essa attrice, e dall'altro, in qualità di parte opponente, la sig.ra , è stato definito con la sentenza Controparte_1
n. 886/2018, emessa il 13 dicembre 2018, con la quale, ai fini che qui rilevano, la parte opponente, e dunque la sig.ra , è Controparte_1
stata condannata al pagamento delle spese di lite per la somma di €
4.835,00, oltre accessori, in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario della società opposta, e dunque in favore di essa attrice, sentenza che è stata munita di formula esecutiva in data 8 gennaio 2019
e che è stata notificata, unitamente ad atto di precetto, il successivo 9 gennaio 2019;
- la debitrice, tramite il proprio difensore Avv. Valentina Piccione, in data
10 gennaio 2019, aveva dichiarato la propria volontà di pagare quanto dovuto in favore di essa attrice anche con l'ausilio di un finanziamento e, per tale ragione, essa attrice aveva atteso prima di intraprendere le azioni esecutive di rito, anche sollecitando la sig.ra a CP_1
fornire notizie circa lo stato del finanziamento che la stessa si era impegnata a richiedere;
- in assenza di riposte, essa attrice aveva proceduto dapprima con pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare, ma, avendo avuto entrambi esito negativo, si era determinata a procedere con pignoramento immobiliare, segnatamente dell'abitazione di proprietà della sig.ra , sita a Notaresco, in via Casarino n. 5; CP_1
- tuttavia, all'esito dei controlli di rito in Conservatoria, essa attrice ha appreso che, a soli dieci giorni di distanza dalla e-mail con la quale era stata rassicurata del pagamento, e più precisamente in data 22 gennaio
2019, è stato trascritto, sul predetto immobile, verbale di separazione consensuale del lontano 21 aprile 2011 (rep. n. 3869/2011), con il quale è stato trasferito al sig. il 100% della nuda proprietà e la Controparte_4
quota pari ad 1/2 del diritti di usufrutto - con effetti della sola vendita della nuda proprietà ex art 1411 c.c. in capo alle figlie CP_2 CP_3
e - sul citato immobile;
Parte_2
3 - il predetto verbale di separazione omologato, che è stato trascritto con il chiaro intento di sottrarre l'unico bene rimasto a disposizione della debitrice volto a soddisfare il credito di essa attrice sorto in data anteriore alla trascrizione (avvenuta il 22 gennaio 2019) del verbale de quo, è pienamente assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, contenendo un trasferimento immobiliare che non può considerarsi un
“atto dovuto” e che va qualificato come a titolo gratuito, sub specie come donazione, e l'azione esperita va dunque accolta, essendo presenti tutti i requisiti propri dell'azione ex art. 2901 c.c..
Si sono costituite in giudizio sia la sig.ra (con Controparte_1
comparsa del 26 giugno 2025), sia le tre figlie e CP_2 CP_3 Pt_2
(con comparsa del 30 giugno 2025), chiedendo, in via preliminare,
[...] di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria ex art. 2901 c.c. e, in ogni caso, la sua reiezione nel merito, contestando in particolare la irrevocabilità degli accordi di separazione ed affermando comunque la natura onerosa, a non a titolo gratuito, dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, nonché la sua anteriorità rispetto al credito avversario, con tutto ciò che ne consegue in termini probatori, non soddisfatti dall'attrice.
In data 10 novembre 2020, si è costituito in giudizio anche il sig.
il quale, premettendo di non essere mai stato a conoscenza Controparte_4
delle azioni esecutive di cui la sig.ra è stata destinataria e di CP_1
non aver mai provveduto alla trascrizione del verbale in questione, ha evidenziato la propria buona fede ed espressamente, “preso atto della domanda formulata dall'attrice, si rimette alla volontà del giudicante e chiede di essere manlevato da qualsiasi tipo di responsabilità, comprese le eventuali spese di giudizio in caso di accoglimento della domanda attorea.” (cfr. p. 3 comparsa di costituzione del sig. . Controparte_4
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, e, con provvedimento del 3 giugno 2021,
l'allora titolare del procedimento ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 15 marzo 2023, poi differita al 22 ottobre 2024 e successivamente rinviata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del
4 fascicolo in data 12 marzo 2024, al 17 giugno 2025, udienza celebrata ex art. 127-ter c.p.c. ed in occasione della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, per cui la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata in comparsa di costituzione dalla sig.ra e dalle sig.re e di CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2
prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata, in quanto, secondo consolidata ed ormai pacifica giurisprudenza di legittimità - che sconfessa l'orientamento ermeneutico, minoritario e risalente, patrocinato dalla difese delle predette convenute - il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria decorre non dalla data dell'atto revocando, bensì da quella della sua trascrizione, sottolineandosi al riguardo come la necessità di far coincidere l'exoridum praescriptionis dell'azione pauliana con il giorno della trascrizione, e non con quello del compimento dell'atto, consiste nell'evidenza per cui è soltanto nel momento in cui avviene la trascrizione che l'atto è opponibile ai terzi, e quindi è solo da tale momento che il diritto può essere fatto valere.
Come infatti affermato da Cass. Civ. sez. III, 15 maggio 2018, n.
11758, “La prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.” (prima ancora, già Cass. civ. n. 5889 del 24 marzo 2016, pronunciatasi in tema di revocatoria di atto costitutivo di fondo patrimoniale, aveva confermato la sentenza di appello che ha aveva confermato la decisione di primo grado revocante il fondo patrimoniale, in quanto l'atto di costituzione, benché stipulato in data 20 aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi soltanto con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, avvenuta nel 2003).
Più di recente, la Cassazione è intervenuta a chiare lettere, affermando in maniera inequivoca che “La disposizione dell'art. 2903 c.c.,
5 laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.”
Pertanto, l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata.
Passando al merito, al fine di apprezzare le ragioni sottese all'accoglimento della domanda attorea, si ritiene proficuo premettere alcune considerazioni, di carattere generale, in punto di azione revocatoria ordinaria, la quale – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci, nei propri confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle proprie ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso questo strumento di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: il creditore che agisce in revocatoria, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione, in base a quanto disposto dall'art. 2902 c.c..
6 Ciò chiarito in relazione alla finalità perseguita dalla actio pauliana disciplinata dall'art. 2901 c.c., il primo presupposto della stessa è rappresentato dalla sussistenza di un credito del creditore revocante, che può anche essere costituito da un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 1982, n. 238;
Cass. civ., sez. I, n. 1050 del 10 febbraio 1996), né la formazione di un titolo esecutivo.
Quanto al rapporto temporale fra l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni, sul quale si tornerà nel prosieguo) ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. disciplina due diverse ipotesi, potendo il credito, infatti, essere anteriore ovvero successivo rispetto all'atto revocando.
Nello specifico, in caso di anteriorità del credito rispetto all'atto revocando, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. scientia damni del debitore) e, in caso di atto a titolo oneroso, che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo (c.d. partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore); al riguardo, è opportuno sin da ora precisare, peraltro, che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la valutazione della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere condotta, apprezzata e riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cassazione civile n. 17356 del
18 agosto 2011; Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050;
Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez. I,
18 febbraio 1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981,
n. 1388); ancora, più di recente, “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va
7 riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cassazione civile n.
22161/2019).
Nel diverso caso, parimenti disciplinato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle (future) ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis o animus nocendi del debitore) e che, nel caso di atto oneroso, anche il terzo sia stato partecipe di tale dolosa preordinazione (c.d. partecipatio fraudis del terzo al consilium fraudis del debitore).
Altro presupposto imprescindibile dell'actio pauliana è rappresentato, come anticipato, dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, deve essere evidenziato come, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda incerta o quantomeno più difficoltosa.
Come già rilevato a proposito dell'anteriorità del credito, è necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio ovvero la dolosa preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, qualora l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito.
Giova precisare che la prova di tali presupposti, che costituiscono evidentemente stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Infine, per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore (da provarsi
8 eventualmente tramite presunzioni, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno
2000, n. 7262; Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452) ovvero la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore.
Ciò premesso in ordine alla funzione ed ai presupposti, di carattere generale, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria e passando alla verifica della ricorrenza degli stessi nel caso per cui è processo, il
Tribunale ritiene doveroso premettere che la giurisprudenza di legittimità,
“con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (cfr. Cass., sez. 1, 23/03/2004, n. 5741; Cass., sez. 3, 26/07/2005, n. 15603; Cass., sez. 3,
14/03/2006, n. 5473; Cass., sez. 1, 12/04/2006, n. 8516; Cass., sez. 1, 20/03/2008,
n. 7450; con riferimento alla revocatoria fallimentare, Cass., sez. 3, 13/05/2008, n.
11914; Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678; Cass., sez. 3, 05/07/2018, n. 17612)”, e ciò in quanto l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale, rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (ex lege) di efficacia, avendo la funzione circoscritta di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico (così
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 26127/2024 pubblicata il 7 ottobre 2024).
Dunque, prosegue la Corte di Cassazione nella condivisa pronuncia da ultimo citata, dal momento che “pattuizioni del genere” – ossia relative tra le altre cose a beni immobili – “ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti - tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo, Cass., sez. 1, 23/03/2004, n.
5741) che fallimentare”, azioni, queste, che “non possono ritenersi precluse né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, cui resta affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, e che lascia comunque inalterata la natura negoziale della pattuizione, né dalla pretesa "inscindibilità" della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione.
9 (Cass., n. 8516/2006, cit.), discutendosi, nell'ipotesi considerata, << non già di una revocatoria "della" separazione, quanto piuttosto di una (peraltro difficilmente concepibile) revocatoria "nella" separazione: l'impugnativa mira a colpire, cioè, non la separazione in sé, ma il segmento della fattispecie complessa in cui si annida il vulnus alle aspettative di soddisfacimento dal ceto creditorio> (Cass., n.
8516/2006, cit.)” (così Cass. civ., sez. III, sentenza n. 26127/2024 pubblicata il 7 ottobre 2024).
Ancora, Cass. civ. n. 24687 dell'11 agosto 2022 ha statuito che, “In tema di separazione consensuale, le clausole dell'accordo di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi (o dei figli) al fine di assicurarne il mantenimento, quali autonomi accordi patrimoniali raggiunti in occasioni della separazione, sono soggetti ad azione di simulazione o a quella diretta a far valere vizi del consenso, nonché, per la loro natura negoziale, all'azione revocatoria da parte dei terzi creditori, non ostandovi l'intervenuta omologazione da parte del giudice”.
Risulta di conseguenza evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle convenute e le figlie né CP_1 CP_4
l'intervenuta omologazione (con decreto dell'intestato Tribunale del 21 aprile 2011) dell'accordo consensuale di separazione contenente, inter alia, pattuizione di trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro (cfr. argomento a p. 3 di entrambe le comparse di costituzione), né la errata convinzione della impossibilità di scindere una simile pattuizione dal complesso delle altre condizioni di separazione in nome di un preteso “negozio a carattere solutorio” (cfr. argomento a p. 5 di entrambe le comparse di costituzione) si rivelano d'ostacolo all'esperimento, da parte del creditore le cui ragioni questi assume essere state lese, dell'azione ex art. 2901 c.c. per paralizzare l'efficacia, nei propri confronti, di tale trasferimento immobiliare.
È infatti “ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla
10 libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ.” (Cass. Civ. Sez. III, 22.1.2015 n 1144).
Pertanto, posto che le eventuali soluzioni negoziali concordate fra i coniugi per disciplinare le conseguenze della intervenuta separazione rientrano nell'alveo degli atti dispositivi (potenzialmente) pregiudizievoli per i creditori e, quindi, sono soggetti all'actio pauliana tanto da non poter essere qualificati come atti dovuti ai sensi del terzo comma dell'art. 2901
c.c. (a mente del quale “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”), preme al Tribunale evidenziare, in linea con la pacifica giurisprudenza di legittimità, come l'atto dispositivo che, nel caso per cui
è processo, realizza l'effetto traslativo sotteso all'accordo raggiunto in sede di separazione è proprio l'accordo di separazione stesso che contiene l'atto dispositivo (e non un mero impegno alla stipula) e che è stato poi trasfuso nel verbale di separazione.
Ciò chiarito, anzitutto è fuor di dubbio dimostrata la sussistenza della pretesa creditoria di parte attrice nei confronti della sig.ra CP_1
, che tra origine dalla sentenza n. 886/2018, emessa e pubblicata
[...]
il 13 dicembre 2018 dal Tribunale di Teramo, che, definendo il giudizio rubricato al R.G. n. 200949/2008 di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui erano coinvolte, da un lato, in qualità di parte opposta, la
[...]
, rappresentata e difesa dall'odierna attrice Controparte_5
(l'Avv. BE De BE), e dall'altro, in qualità di parte opponente, la sig.ra (odierna convenuta), ha, ai fini che qui Controparte_1
interessano, condannato quest'ultima “al pagamento, in favore del procuratore della società opposta, avv. BE De BE, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4835,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge” (cfr. doc. 2 fascicolo attrice, contenente la predetta sentenza n.
886/2018).
11 Appurata quindi la sussistenza del credito e procedendo all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2909 c.c. e rammentato che, come già anticipato, ai fini della valutazione in ordine alla anteriorità o meno del credito, occorre far riferimento al momento in cui la situazione obbligatoria è sorta e non a quello, successivo, in cui essa venga eventualmente accertata, nel caso in esame il credito (dell'Avvocato dichiaratosi antistatario, e non quello della parte patrocinata) trae all'evidenza origine dalla citata pronuncia n.
886/2018, emessa e pubblicata in data 13 dicembre 2018 ed è dunque in tale momento che il credito dell'attrice, l'Avv. De BE, può dirsi sorto.
A tal fine, l'assunto attorea secondo cui l'atto oggetto di revocatoria sarebbe “successivo alla formazione del credito” in quanto il “Decreto
Ingiuntivo n. 310/2008 ing. da cui è insorta la lite, è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 18.02.2009 ovvero prima dell'atto quivi impugnato” (cfr. p. 8 e p. 12 memoria attorea n. I ex art. 183, co. VI c.p.c.) non è condivisibile, in considerazione del fatto che il citato decreto monitorio non statuiva, a ben vedere, la condanna dell'ingiunta, poi opponente ed oggi convenuta, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. De BE, ma “ingiunge(va) alla IG.ra (…) Controparte_1
di pagare, entro il termine di gg. 40 dalla notifica del presente atto al ricorrente
(n.d.r.: e quindi a ) la complessiva Controparte_6 Controparte_5
somma di € 5.150,00” (oltre spese della procedura monitoria etc.), facendo così sorgere un credito esclusivamente in favore dell'impresa ingiungente, senza contare poi che quest'ultima, all'epoca del ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 20 giugno 2008, risultava rappresentata e difesa da professionisti diversi dall'odierna attrice, ossia dagli Avv.ti Giuseppe
ER e PA Di OR (cfr. doc. intitolato “Originale notificato decreto ingiuntivo” allegato alla memoria attorea n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.), motivo per cui è di tutta evidenza che il momento in cui è sorto il credito dell'Avv. De BE, che ha rappresentato e difeso l'impresa ingiungente nella fase oppositiva, coincide con la data di pubblicazione, avvenuta il 13 dicembre 2018, della sentenza che ha definito l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo e che infatti ha previsto, ai fini che qui rilevano, la
12 condanna dell'allora opponente sig.ra al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario (l'Avv.
De Bernardis), della società opposta ( Controparte_7
).
[...]
Ora, rispetto al credito di parte attrice - che è sorto il 13 dicembre
2018 - l'atto revocando risulta anteriore, dovendosi far riferimento alla data del decreto di omologazione, coincidente con il 2 aprile 2011, e non a quello della successiva trascrizione, che incide, come sopra argomentato, ai (soli) fini della prescrizione dell'azione, ma che in ogni caso rileva, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, ai fini dell'elemento soggettivo.
A questo punto, ulteriore questione da esaminare concerne la qualificazione della natura onerosa o meno dell'atto dispositivo oggetto di causa, qualificazione che, secondo consolidata giurisprudenza, discende dalla verifica in concreto se l'atto si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione solutorio-compensativa di tutti i rapporti dai riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
Ebbene, si ritiene proficuo trascrivere i punti rilevanti del contenuto dell'accordo in questione, recepito in sede di omologa dall'adito Tribunale
(cfr. doc. 2 fascicoli delle parti convenute, corrispondente al doc. 11 fascicolo attrice): Punto 8): “Il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_4 [...]
a titolo di mantenimento per la figlia minore , Controparte_1 Parte_2
l'assegno mensile di Euro 250,00 che verrà adeguato sulla base dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”; Punto 12): “Il pagamento del Mutuo artigianale in essere presso la B.L.S. Filiale di Notaresco di
Euro 30.000,00 acceso nell'anno 2008 per la durata di anni 6 con rata mensile di
Euro 480,00 pagate dal IG. per la ristrutturazione della casa Controparte_4
familiare resta a carico del IG. ”; Punto 13): “Al fine di Controparte_4
rimborsare le predette somme pagate negli anni dal sig. Controparte_4
comprendenti l'acquisto dell'abitazione familiare sita in Notaresco ed il pagamento del Mutuo artigianale acceso presso la BLS anche per le residue somme per la relativa estinzione, la sig.ra con la sottoscrizione della Controparte_1
presente scrittura si riserva la quota di usufrutto pari al 500/1000 e vende sia il
13 100% della nuda proprietà dell'abitazione coniugale sia gli ulteriori 500/1000 dell'usufrutto al sig. I soli effetti della vendita della nuda Controparte_4
proprietà si produrranno ex art 1411 c.c. per quote uguali in capo alle figlie CP_2
(…) (…) e (...)”; Punto 14) “Il prezzo
[...] CP_3 Parte_2
della vendita, transattivamente determinato, tiene conto delle somme già versate a suo tempo dal sig. per l'acquisto del predetto immobile, pertanto Controparte_4
la IG.ra rinuncia all'ipoteca legale e rilascia con la Controparte_1 sottoscrizione del presente atto ampia quietanza liberatoria, dichiarando di non aver nulla pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa in relazione alla compravendita”.
Ora, dalla regolamentazione negoziale riportata, la difesa della sig.ra e delle tre figlie convenute pretende di inferire “l'onerosità CP_1 dell'attribuzione patrimoniale, riconducibile ad un atto dovuto, la cui giustificazione è data da una speculare obbligazione con funzione di riequilibrio e ristoro di quanto apportato dai coniugi in costanza di matrimonio.”
Senonché – in disparte il fatto che la Cassazione ha avuto modo di specificare che, dal momento che gli atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo, di conseguenza l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge in favore dell'altro in vista della loro separazione deve essere qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2017, n.
28829; Cass. civ. n. 13087/2015) – anzitutto osserva il Tribunale che la contropartita rispetto all'esborso della somma di € 30.000,00 non giustifica il trasferimento dell'immobile oggetto di causa dal valore di mercato stimato per € 252.814,00 dal C.T.U., Geom. nell'ambito della Persona_1
procedura esecutiva rubricata al R.G.E. n. 124/2009, come da relazione peritale allegata da parte attrice alla rispettiva memoria n. II ex art. 183, co.
VI c.p.c., su cui la difesa di parte convenuta nulla ha osservato, avendo semplicemente depositato, con la propria memoria n. III ex art. 183, co. VI
c.p.c., “ad integrazione della produzione avversaria in relazione al procedimento
14 esecutivo n. 124/09 RGE, provvedimento di cancellazione di trascrizione del pignoramento del 15/05/2013”.
Inoltre, non si può fare a meno di evidenziare, sulla base della regolamentazione pattuita dai due ex coniugi, che (i) è già la rinuncia all'ipoteca legale sull'abitazione coniugale oggetto di causa da parte della sig.ra , la quale ha rilasciato mediante la sottoscrizione Controparte_1
del verbale ampia quietanza liberatoria, a porsi come elemento
'compensativo' del “prezzo della vendita” e, soprattutto, che (ii) la cessione del “100% della nuda proprietà” dell'immobile in esame è solo formalmente effettuata in favore del sig. posto che nella sostanza gli Controparte_4
effetti della stessa si producono, ai sensi dell'art. 1411 c.c., per quote uguali, in favore delle tre figlie e le quali quindi CP_2 CP_3 Parte_2 hanno ottenuto la nuda proprietà immobiliare a titolo gratuito, manifestando l'atto in parola il tipico spirito di liberalità.
Pertanto, essendosi al cospetto di un atto dispositivo anteriore al credito e che, per le ragioni appena illustrate, è a titolo gratuito, occorre che venga dimostrata non semplicemente la mera scientia damni del debitore, che, come sopra anticipato, si traduce nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie attraverso la realizzazione di un atto di disposizione del patrimonio, ma un quid plruis, e cioè che il predetto atto sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle (future) ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis o animus nocendi del debitore).
Sul punto, con specifico riguardo al concetto di “dolosa preordinazione” richiesta dalla legge per la revoca degli atti anteriori al sorgere del credito, di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che, “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile
l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito,
15 attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (così, Cass., Sez. Un. n. 1898 del 27 gennaio 2025).
Ebbene, nel caso di specie, trattandosi, come visto, di atto a titolo gratuito, a nulla rileva il ruolo delle tre figlie e CP_2 CP_3 Pt_2
(nei cui confronti il trasferimento della nuda proprietà
[...] dell'abitazione oggetto di causa integra pacificamente atto di mera liberalità) e dell'ex coniuge (che, peraltro, “preso atto della Controparte_4
domanda formulata dall'attrice, si rimette alla volontà del giudicante”), rimanendo il profilo soggettivo della partecipatio fraudis del/dei terzo/i estraneo alle finalità fraudolente perseguite con l'atto dispositivo, dovendosi invece verificare esclusivamente se è stata fornita la dimostrazione del consilium fraudis del debitore, e quindi della sig.ra
[...]
, prova che, sulla base della documentazione versata in atti da CP_1
parte attrice oltre che di una pluralità di elementi, gravi precisi e concordanti, può dirsi raggiunta.
Infatti, a fronte della sentenza n. 886/2018 che costituisce il titolo da cui è sorto il credito attoreo, munita di titolo esecutivo in data 8 gennaio
2019 e notificata in uno a precetto in data 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 2 e doc.
3 fascicolo di parte attrice), l'Avv. Valentina Piccione, mediante e-mail inviata il giorno successivo, e quindi in data 10 gennaio 2019, ha comunicato all'odierna parte attrice, “come da colloquio intercorso telefonicamente, in nome e per conto della IG.ra , l'intenzione Controparte_1 di quest'ultima di voler corrispondere gli importi dovuti in virtù di sentenza indicata in oggetto, emessa dal Tribunale di Teramo appena verrà erogato il finanziamento dall'Istituto bancario che la signora di è costretta a CP_1
richiedere non avendo la stessa disponibilità immediate” (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice), e-mail che è stata riscontrata in data 21 gennaio 2019 dall'Avv. BE, che ha quantificato l'importo dovuto (per € 5.782,66), con invito a “cortesemente comunicarmi il tempo della erogazione del finanziamento” che la sig.ra , come affermato nella mail del 10 CP_1
16 gennaio 2019, si era impegnata a richiedere (cfr. doc. 10 fascicolo di parte attrice).
Senonché, esattamente il giorno successivo alla citata mail di riscontro
- e cioè in data “22/01/2019” - la sig.ra ha proceduto alla CP_1
trascrizione, con numero di reg. gen. 1324 e di reg. part. 1009, del “verbale di separazione consensuale con attribuzione di beni” del lontano 21 aprile 2011
(cfr. ispezione ipotecaria sub doc. n. 14 fascicolo di parte attrice).
Quindi, la convenuta ha atteso otto anni per trascrivere il predetto verbale consensuale, procedendo in particolare alla formalità pubblicitaria esattamente tredici giorni dopo la notifica del precetto e dieci giorni dopo aver rassicurato parte attrice che avrebbe richiesto un finanziamento al fine di saldare il proprio debito nei confronti della stessa.
È evidente allora che la singolare tempistica di trascrizione dell'atto revocando, unitamente all'effetto pratico dello stesso di alterare l'assetto patrimoniale in modo peculiare e a tratti contraddittorio, rappresentato dall'alienazione del 100% della nuda proprietà in favore del coniuge ma con effetti ex art. 1411 c.c. in favore delle figlie con mantenimento della quota parte del diritto di usufrutto (così di fatto conservando parzialmente la disponibilità materiale dell'immobile), costituiscono elementi che, complessivamente considerati, assumono i connotati della gravità e verosimiglianza tali da far ritenere integrata la dolosa preordinazione, richiesta dall'art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo contenuto nel verbale di separazione omologato di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie altrui.
Sussiste infine anche il requisito dell'eventus damni, non rivelandosi a tal fine necessaria la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa dello stesso patrimonio (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 22 novembre
2018, n. 30188 nonché Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902); invece, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità
17 patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass.
3.2.2015 n. 1902 cit. nonché Cass., Sez. 18 ottobre 2011, n.
21492, Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963, Cass., 6 agosto 2004, n. 15257).
A tal riguardo, priva di consistenza si rivela la difesa della sig.ra
[...]
, che, senza dare prova in giudizio di essere in possesso di altri CP_1
cespiti immobiliari o di altri beni da soli idonei a costituire un'adeguata garanzia del credito, si è limitata ad affermare che, la convenuta,
“conservando i 500/1000 dell'usufrutto sull'immobile, ha mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di un credito” (cfr. p. 14 comparsa di costituzione), avendo al contrario parte attrice fornito rassicurante dimostrazione che i pignoramenti dalla stessa intrapresi (presso terzi e mobiliare) nei confronti della debitrice sono risultati tutti negativi (cfr. documenti nn. 5, 6, 7 e 8 fascicolo attrice).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, sussistendo tutti i requisiti necessari dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., la domanda avanzata dall'Avv. BE De BE deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con valore della domanda come dichiarato in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 263/2020 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento della domanda attorea per azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., DICHIARA inefficace, nei confronti di BE De
BE, l'atto di disposizione patrimoniale contenuto nel ricorso per separazione consensuale depositato da e Controparte_1 CP_4
in data 13 ottobre 2010 dinanzi al Tribunale di Teramo, e
[...]
trasfuso nel verbale di separazione consensuale del 6 aprile 2011, come omologato con decreto n. cronol. 3869/2011 del Tribunale di Teramo del
21 aprile 2011, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Teramo - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, in
18 data 22 gennaio 2019 ai nn. 1324 reg. gen. e 1009 reg. part., nella parte in cui la sig.ra ha trasferito al sig. il Controparte_1 Controparte_4
100% della nuda proprietà e la quota pari ad 1/2 del diritti di usufrutto
- con effetti della sola vendita della nuda proprietà ex art 1411 c.c. in capo alle sig.re e - CP_2 CP_3 Parte_2
sull'immobile sito a Notaresco, in via Casarino n. 5, costituito da abitazione di tipo civile, censita in Catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 27, particella 473, sub. 2 e sub. 3, cat. A/2;
2) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità in proposito, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico cui attiene;
3) CONDANNA le parti convenute, in solido fra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 2.552,00 a titolo di compensi, oltre € 210,47 per esborsi documentati
(di cui, in particolare, € 98,00 per C.U. , € 27,00 per marca da bollo ed €
85,47 per spese di notifica), nonché oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 8 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
19