Ordinanza cautelare 27 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 7 aprile 2022
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 01/03/2023, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 03463/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14151/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14151 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Schinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno in data 25 marzo 2015 recante il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Il ricorso in epigrafe è stato riassunto presso questo Tribunale a seguito dell’ordinanza collegiale con la quale il TAR Sicilia – Catania, inizialmente adito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando quella del TAR Lazio.
Il ricorrente impugna il decreto del Ministero dell’Interno indicato in epigrafe, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana, lamentando:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L.5/02/1992, n. 91;
2) violazione dell’art. 10 – bis della L. n. 241/1990.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
3. In esito alla fase istruttoria, il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 6 dicembre 2022.
4. Il provvedimento impugnato è motivato sul presupposto che dall’attività informativa esperita “ è emersa la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica ”.
5. Parte ricorrente sostiene quanto segue (in sintesi):
- che il provvedimento di diniego risulta carente sotto il profilo della motivazione, la quale non risponde ai necessari requisiti di specificità e puntualità e non consente di conoscere con sufficiente chiarezza le ragioni della decisione assunta dalla pubblica amministrazione;
- che l’amministrazione resistente avrebbe quanto meno dovuto indicare il nominativo del questo presunto “movimento” cui apparterebbe il ricorrente ed almeno indicare in quale contesto spazio/temporale si sarebbe espressa la presunta militanza del ricorrente mettendo a repentaglio la sicurezza nazionale;
- che nella specie sono state omesse le garanzie procedimentali di cui all’art. 10 – bis L. n. 241/1990.
6. In primo luogo occorre premettere che ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447), valutazione che si estende anche alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato e in relazione alla quale possono assumere rilievo situazioni che - anche se non caratterizzate nell'immediato da concreta lesività - possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo (v. CdS sez. III, 11/05/2016, n. 1874).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., ex multis, Cons. St. n.798 del 1999).
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
7. A seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale l’Amministrazione, con apposita nota riservata depositata in atti, ha rappresentato che l’odierno ricorrente è stato segnalato per essere vicino al movimento separatista delle -OMISSIS-, che è qualificato come organizzazione terroristica e che è attivo nell’organizzazione di attentati contro forze governative dello-OMISSIS-, essendo stato anche dell’assassinio del premier indiano-OMISSIS-.
8. Ad avviso del Collegio l’informazione contenuta nella documentazione riservata è sufficientemente specifica e adeguata ai fini che qui interessano. Le emergenze dell’attività informativa esperita dai competenti organi dell’amministrazione, che hanno indotto gli Organismi di sicurezza a valutare negativamente l’istanza, sono infatti sufficienti a sorreggere il portato motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto danno conto delle circostanze che hanno indotto l’amministrazione a ritenere lo straniero soggetto contiguo a movimenti incompatibili con gli interessi della Repubblica.
9. A tale riguardo questo Tribunale ha già affermato anche il principio di diritto, per cui, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio, Sez. II quater, 3 marzo 2014 n. 2453 conf. CdS 6704/2018).
Si tratta di accertamenti effettuati dei competenti organismi di informazione, i quali ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche le attività di "intelligence" in corso (così Tar Lazio, II quater 4 luglio 2017 n. 7712, ma cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI 4 dicembre 2009 n. 7637 e, 2 marzo 2009 n. 1173) con le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Secondo tale orientamento, considerare “insufficiente” tale istruttoria, oltre a comportare un’indebita invasione nell’ambito di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, finirebbe per mettere a rischio le complessive e complesse finalità di salvaguardia generale sottese alla diagnosi di pericolosità sociale effettuata.
Non si tratta peraltro di un giudizio di pericolosità sociale che sia necessariamente rilevante in sede penale o di prevenzione: si tratta semplicemente di una valutazione di prevalenza dell’interesse pubblico a non inserire stabilmente nella comunità chi, allo stato degli atti, si ritenga possa essere vicino a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
La natura di alta amministrazione del provvedimento gravato non consente a questo giudice di sostituire le valutazioni di merito riservate all’Autorità amministrativa preposta con le proprie valutazioni, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Ciò precisato, il Collegio ritiene che, nella specie, l'obbligo di istruttoria e di motivazione sia stato puntualmente adempiuto, anche sotto il profilo della individuazione delle prevalenti ragioni ostative alla concessione della cittadinanza.
10. Il provvedimento, inoltre, non avrebbe avuto esito diverso ove il Ministero avesse avuto modo di acquisire nel corso del procedimento le osservazioni dell’interessato, il quale neppure in questa sede ha fornito elementi idonei a smentire le valutazioni fatte dall’Amministrazione.
11. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di giudizio nella misura pari a € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché dell’intero paragrafo 7 della motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.