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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3210/2019
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 16.12.2025 innanzi al Giudice dr.ssa UR TE, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
[...]
sono comparsi:
per l'opponente nessuno è comparso per l'opposto nessuno è comparso per il terzo chiamato l'avv. Tommaso De Cupis
L'avv. De Cupis si riporta agli scritti difensivi. Chiede decidersi la causa, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa UR TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa UR TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Andrea Davide Arnaldi e
NA IM, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra
Malara in Latina alla via Malta n.7
OPPONENTE
E
, in persona Controparte_1
CP del legale rapp.te rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Fabrizio Bossoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), viale dello Statuto n.37;
OPPOSTO
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tommaso
De Cupis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), via C.
Battisti n. 18;
ER IA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
2 FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 294/2019, il
[...] chiedeva al Tribunale di Latina di Parte_2 ingiungere alla il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
6.444,38 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su report attestanti la violazione degli orari di apertura/chiusura dell'esercizio commerciale condotto in locazione dalla nei locali della Parte_1 Controparte_3
Con d.i. 637/2019, depositato in data 16.4.2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, la conduttrice Parte_1 dell'immobile, chiedeva, preliminarmente, essere autorizzata alla chiamata in causa della Nel merito deduceva l'assenza di qualità di Controparte_3 consorziata nonché l'abusivo frazionamento del credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione,
[...] deducendo che da statuto era prevista la responsabilità solidale tra proprietario e conduttore, che la violazione degli orari era documentalmente provata, che l'adesione al implicava implicita accettazione dello statuto. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la proprietaria dell'immobile, la quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_3 la litispendenza e/o continenza di cause, il difetto di legittimazione passiva ed il frazionamento del credito pendendo, innanzi al Giudice di Pace di Latina e all'intestato Tribunale, ulteriori procedimenti aventi ad oggetto sanzioni irrogate per analoghe violazioni statutarie. Nel merito deduceva l'infondatezza e la mancanza di prova del credito.
Prodotta documentazione, autorizzata la chiamata in causa del terzo, la causa, all'udienza del 16.12.2025, all'esito della discussione orale della causa, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Appare assorbente, secondo il principio della ragione più liquida, il
3 rilievo del difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
Il creditore ha posto a fondamento della domanda monitoria i report di Parte verifica del rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività nel , richiedendo il pagamento a titolo di sanzioni, previste dallo statuto consortile, per l'asserita accertata violazione degli orari di apertura e chiusura dell'attività condotta in locazione presso i locali della Parte_1 Controparte_3
Orbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c.
(Cass. n. 1741/2010).
Nel caso di specie, il C.O.M. ha dedotto che la sanzione è stata irrogata per la violazione delle norme statutarie che regolano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ubicati nel centro commerciale.
Orbene, va, anzitutto, rilevato che parte opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto idonea prova documentale degli orari di apertura e chiusura degli esercizi del e della conoscibilità degli CP_1 stessi a tutti gli operatori.
Parte opposta ha dedotto che la violazione della norma in esame è stata accertata dalla direzione del e, a tal fine, ha prodotto dei rapporti di Pt_2 controllo, sottoscritti dagli incaricati, dai quali risulta l'orario e l'esito delle ispezioni effettuate in diversi momenti della giornata.
Orbene, tali documenti non appaiono dirimenti ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, giacché costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “…Un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza...” (Cass. n.
4 30867/2021; cfr. anche Cass. n. 31173/2018 e Cass. n. 8290/2016).
Inoltre, non risultano articolate prove costituende al fine di corroborare la sussistenza delle violazioni, la cui commissione è stata contestata dalla parte opponente.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria documentale, con particolare riferimento al complesso della documentazione versata in atti, non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio, gravante su parte opposta, circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento del diritto di credito azionato.
Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass. Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In conseguenza di tanto è assorbita la disamina della domanda di manleva.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite della domanda principale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con
5 attribuzione all'avv. Tommaso De Cupis dichiaratosi antistatario.
Seguono il principio della soccombenza anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato. Ed invero, “…vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante,
Cass. n. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 19181/03).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
637/2019 del Tribunale di Latina, depositato in data 16.4.2019;
b) condanna il Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di
[...] lite in favore della in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 2.685,50 di cui euro 145,50 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
c) condanna il Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di
[...] lite in favore della in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_3 si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Tommaso De Cupis, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa UR TE
6
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 16.12.2025 innanzi al Giudice dr.ssa UR TE, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
[...]
sono comparsi:
per l'opponente nessuno è comparso per l'opposto nessuno è comparso per il terzo chiamato l'avv. Tommaso De Cupis
L'avv. De Cupis si riporta agli scritti difensivi. Chiede decidersi la causa, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa UR TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa UR TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Andrea Davide Arnaldi e
NA IM, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra
Malara in Latina alla via Malta n.7
OPPONENTE
E
, in persona Controparte_1
CP del legale rapp.te rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Fabrizio Bossoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), viale dello Statuto n.37;
OPPOSTO
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tommaso
De Cupis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), via C.
Battisti n. 18;
ER IA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
2 FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 294/2019, il
[...] chiedeva al Tribunale di Latina di Parte_2 ingiungere alla il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
6.444,38 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su report attestanti la violazione degli orari di apertura/chiusura dell'esercizio commerciale condotto in locazione dalla nei locali della Parte_1 Controparte_3
Con d.i. 637/2019, depositato in data 16.4.2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, la conduttrice Parte_1 dell'immobile, chiedeva, preliminarmente, essere autorizzata alla chiamata in causa della Nel merito deduceva l'assenza di qualità di Controparte_3 consorziata nonché l'abusivo frazionamento del credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione,
[...] deducendo che da statuto era prevista la responsabilità solidale tra proprietario e conduttore, che la violazione degli orari era documentalmente provata, che l'adesione al implicava implicita accettazione dello statuto. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la proprietaria dell'immobile, la quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_3 la litispendenza e/o continenza di cause, il difetto di legittimazione passiva ed il frazionamento del credito pendendo, innanzi al Giudice di Pace di Latina e all'intestato Tribunale, ulteriori procedimenti aventi ad oggetto sanzioni irrogate per analoghe violazioni statutarie. Nel merito deduceva l'infondatezza e la mancanza di prova del credito.
Prodotta documentazione, autorizzata la chiamata in causa del terzo, la causa, all'udienza del 16.12.2025, all'esito della discussione orale della causa, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Appare assorbente, secondo il principio della ragione più liquida, il
3 rilievo del difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
Il creditore ha posto a fondamento della domanda monitoria i report di Parte verifica del rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività nel , richiedendo il pagamento a titolo di sanzioni, previste dallo statuto consortile, per l'asserita accertata violazione degli orari di apertura e chiusura dell'attività condotta in locazione presso i locali della Parte_1 Controparte_3
Orbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c.
(Cass. n. 1741/2010).
Nel caso di specie, il C.O.M. ha dedotto che la sanzione è stata irrogata per la violazione delle norme statutarie che regolano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ubicati nel centro commerciale.
Orbene, va, anzitutto, rilevato che parte opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto idonea prova documentale degli orari di apertura e chiusura degli esercizi del e della conoscibilità degli CP_1 stessi a tutti gli operatori.
Parte opposta ha dedotto che la violazione della norma in esame è stata accertata dalla direzione del e, a tal fine, ha prodotto dei rapporti di Pt_2 controllo, sottoscritti dagli incaricati, dai quali risulta l'orario e l'esito delle ispezioni effettuate in diversi momenti della giornata.
Orbene, tali documenti non appaiono dirimenti ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, giacché costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “…Un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza...” (Cass. n.
4 30867/2021; cfr. anche Cass. n. 31173/2018 e Cass. n. 8290/2016).
Inoltre, non risultano articolate prove costituende al fine di corroborare la sussistenza delle violazioni, la cui commissione è stata contestata dalla parte opponente.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria documentale, con particolare riferimento al complesso della documentazione versata in atti, non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio, gravante su parte opposta, circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento del diritto di credito azionato.
Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass. Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In conseguenza di tanto è assorbita la disamina della domanda di manleva.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite della domanda principale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con
5 attribuzione all'avv. Tommaso De Cupis dichiaratosi antistatario.
Seguono il principio della soccombenza anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato. Ed invero, “…vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante,
Cass. n. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 19181/03).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
637/2019 del Tribunale di Latina, depositato in data 16.4.2019;
b) condanna il Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di
[...] lite in favore della in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 2.685,50 di cui euro 145,50 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
c) condanna il Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di
[...] lite in favore della in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_3 si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Tommaso De Cupis, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa UR TE
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