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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
4910/ 2022 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 13.10.2025
Alle ore 10.13, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. DENISE DI TULLO. Parte_1
È presente per l'avv. ANDREA DI LORENZO. Controparte_1
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DI TULLO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e reiterate nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. DI LORENZO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto della domanda.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 13.10.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 13.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4910/2022 del Ruolo Generale
tra
1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Denise DI TULLO sito alla Parte_1
Via Montegrappa n.51 in Tani, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
-attore-
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Controparte_1
Lorenzo come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, Palazzo
di Città
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.10.2022, – premesso che il giorno il giorno 02 luglio Parte_1
2020 in alle ore 10.20 circa, percorrendo a bordo della sua bicicletta e con una andatura regolare il CP_1
Lungomare Paternostro, all'altezza della Via Vito Siciliani, nell'immettersi sulla corsia ciclabile, cadeva in una buca invisibile ed insidiosa in quanto coperta da acqua che fuoriusciva dalla fontana pubblica;
che a seguito dell'accaduto veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Molfetta che poneva diagnosi di
“frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio sinistro con interessamento intrarticolare”, con prognosi iniziale di trenta giorni e che in seguito si sotto poneva a visite specialistiche di “varia natura”; che,
con PEC del 09 ottobre 2020 a firma del proprio difensore, denunciava l'accaduto al Parte_1
Comune di senza ottenere alcun riscontro;
di aver rivolto un invito a stipulare una convenzione di CP_1
negoziazione assistita, anch'esso privo di riscontro;
che i danni subiti, così come quantificati nella consulenza medico-legale a firma del Dott. del 12 maggio 2021, si quantificano in Persona_2
complessivi € 8.780,90 – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio l'ente civico chiedendo che: < si accerti e si dichiari quale unico responsabile di quanto verificatosi il giorno 02 luglio 2020 così come esposto in narrativa il Comune di;
conseguentemente si condanni l'odierno convenuto al risarcimento di CP_1
2 tutti i danni subiti a seguito dell'avvenimento de quo da e quantificati in complessivi € Parte_1
8.780,90 o quella ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque nei limiti dello scaglione fino ad € 26.000,00; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio >.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.3.2023 si è costituito il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, deducendo: l'infondatezza della domanda risarcitoria per essere le condizioni della strada immediatamente percepibili nelle condizioni di tempo e di luogo del sinistro e concludendo per il suo rigetto con vittoria delle spese di lite.
Accolta la richiesta di termini ex art. 183, sesto co., c.p.c., ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale con l'unico teste indicato da parte attrice, disattesa la richiesta di ctu medico legale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale dei procuratori delle parti la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo,
della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
ha convenuto in giudizio il in persona del Sindaco p.t. per sentire Parte_1 Controparte_1
accertare e dichiarare che la caduta avvenuta in data 02.07.2020 all'incrocio tra la Via Panoramica U.
Paternostro e Via Vito Siciliani mentre era a bordo della sua bicicletta si è verificata a causa della omessa custodia del tratto di strada da parte dell'ente che ne è proprietario e custode.
Egli ha infatti allegato di essere caduto nel punto della strada pubblica caratterizzato dalla presenza di acqua proveniente da una fontana pubblica che, ricoprendo la pavimentazione stradale, celava una <
invisibile ed insidiosa>> nella quale è incorso.
Escusso come teste indifferente, questi ha riferito che il giorno del sinistro si trovava sul Testimone_1
marciapiedi adiacente alla pista ciclabile, quando, udito il rumore della caduta, si voltava e vedeva l' Pt_1
caduto per terra in corrispondenza di un tombino coperto dall'acqua.
3 È in atti la relazione di pronto soccorso rilasciata dall'ospedale di che documenta un accesso CP_1
avvenuto nello stesso giorno della caduta alle ore 10:46 e riporta come descrizione dell'evento “riferita caduta accidentale dalla bici” e come anamnesi “frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio con interessamento intrarticolare”.
Questi elementi valutati complessivamente consentono di ritenere provato il fatto storico della caduta di nelle circostanze di tempo e di luogo narrate in citazione. Parte_1
Lo stato dei luoghi e le caratteristiche del tratto di strada in cui è avvenuta la caduta sono raffigurati nelle fotografie allegate all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione, stato dei luoghi riconosciuto dal teste e dall' Pt_1
Come si desume dalla visione delle fotografie, il punto in cui è caduto l'attore si caratterizza per la presenza di lesioni del manto stradale e acqua proveniente da una fontana pubblica.
Il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in una situazione di ampia visibilità, senza di ostacoli di sorta che impedissero la percezione delle condizioni del manto stradale.
L'attore, a bordo di un velocipede, di per sé instabile, ben avvedutosi della presenza di acqua su un tratto di strada pericoloso ed assolutamente evitabile, avrebbe dovuto percorrere quello più sicuro, immettendosi sulla pista ciclabile attraverso l'attraversamento pedonale raffigurato nelle fotografie allegate alla comparsa del
Comune.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c.
è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la
signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da
fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa
del danneggiato è un giudizio di fatto> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile
4 Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del
"caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità
rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale,
che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023). Mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più
precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività
causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito e definitivamente convalidato anche dal suo massimo consesso
(Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sempre la Suprema Corte ha rilevato che "come già affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480,
2481, 2482 e 2483, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del
5 danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27445 del 2022 ).
In una vicenda in termini con quella in esame, la Corte di legittimità ha escluso la responsabilità dell'ente civico nei casi in cui il sinistro si sia verificato in condizioni di tempo e luogo che abbiano consentito di prevedere il pericolo: “la stagione, l'orario, la luminosità ed il tratto di strada rettilineo […] escludono la possibilità che possa configurarsi l'elemento dell'imprevedibilità dell'insidia stradale” ( Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 26061 del 2025 ).
Questi principi sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, tenuto conto che: la caduta dell' è Pt_1
avvenuta alle ore 10.20 di una giornata estiva, in condizioni di piena visibilità della strada, l'insidia stradale era facilmente evitabile prestando un'ordinaria attenzione e ben avrebbe potuto l'attore evitare il tratto di strada allagato e scegliere un percorso alternativo e più sicuro.
La caduta non può quindi che attribuirsi al suo comportamento negligente che, ponendosi quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso, ha eliso il nesso causale fra la res e il sinistro,
senza dare adito ad un suo mero concorso di colpa.
In conclusione, la domanda è rigettata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4910/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice alla rifusione in favore dell'ente convenuto delle spese di lite, che liquida in €
4.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Trani, 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 13.10.2025
Alle ore 10.13, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. DENISE DI TULLO. Parte_1
È presente per l'avv. ANDREA DI LORENZO. Controparte_1
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DI TULLO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e reiterate nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. DI LORENZO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto della domanda.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 13.10.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 13.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4910/2022 del Ruolo Generale
tra
1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Denise DI TULLO sito alla Parte_1
Via Montegrappa n.51 in Tani, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
-attore-
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Controparte_1
Lorenzo come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, Palazzo
di Città
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.10.2022, – premesso che il giorno il giorno 02 luglio Parte_1
2020 in alle ore 10.20 circa, percorrendo a bordo della sua bicicletta e con una andatura regolare il CP_1
Lungomare Paternostro, all'altezza della Via Vito Siciliani, nell'immettersi sulla corsia ciclabile, cadeva in una buca invisibile ed insidiosa in quanto coperta da acqua che fuoriusciva dalla fontana pubblica;
che a seguito dell'accaduto veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Molfetta che poneva diagnosi di
“frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio sinistro con interessamento intrarticolare”, con prognosi iniziale di trenta giorni e che in seguito si sotto poneva a visite specialistiche di “varia natura”; che,
con PEC del 09 ottobre 2020 a firma del proprio difensore, denunciava l'accaduto al Parte_1
Comune di senza ottenere alcun riscontro;
di aver rivolto un invito a stipulare una convenzione di CP_1
negoziazione assistita, anch'esso privo di riscontro;
che i danni subiti, così come quantificati nella consulenza medico-legale a firma del Dott. del 12 maggio 2021, si quantificano in Persona_2
complessivi € 8.780,90 – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio l'ente civico chiedendo che: < si accerti e si dichiari quale unico responsabile di quanto verificatosi il giorno 02 luglio 2020 così come esposto in narrativa il Comune di;
conseguentemente si condanni l'odierno convenuto al risarcimento di CP_1
2 tutti i danni subiti a seguito dell'avvenimento de quo da e quantificati in complessivi € Parte_1
8.780,90 o quella ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, il tutto comunque nei limiti dello scaglione fino ad € 26.000,00; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio >.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.3.2023 si è costituito il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, deducendo: l'infondatezza della domanda risarcitoria per essere le condizioni della strada immediatamente percepibili nelle condizioni di tempo e di luogo del sinistro e concludendo per il suo rigetto con vittoria delle spese di lite.
Accolta la richiesta di termini ex art. 183, sesto co., c.p.c., ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale con l'unico teste indicato da parte attrice, disattesa la richiesta di ctu medico legale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale dei procuratori delle parti la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo,
della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
ha convenuto in giudizio il in persona del Sindaco p.t. per sentire Parte_1 Controparte_1
accertare e dichiarare che la caduta avvenuta in data 02.07.2020 all'incrocio tra la Via Panoramica U.
Paternostro e Via Vito Siciliani mentre era a bordo della sua bicicletta si è verificata a causa della omessa custodia del tratto di strada da parte dell'ente che ne è proprietario e custode.
Egli ha infatti allegato di essere caduto nel punto della strada pubblica caratterizzato dalla presenza di acqua proveniente da una fontana pubblica che, ricoprendo la pavimentazione stradale, celava una <
invisibile ed insidiosa>> nella quale è incorso.
Escusso come teste indifferente, questi ha riferito che il giorno del sinistro si trovava sul Testimone_1
marciapiedi adiacente alla pista ciclabile, quando, udito il rumore della caduta, si voltava e vedeva l' Pt_1
caduto per terra in corrispondenza di un tombino coperto dall'acqua.
3 È in atti la relazione di pronto soccorso rilasciata dall'ospedale di che documenta un accesso CP_1
avvenuto nello stesso giorno della caduta alle ore 10:46 e riporta come descrizione dell'evento “riferita caduta accidentale dalla bici” e come anamnesi “frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio con interessamento intrarticolare”.
Questi elementi valutati complessivamente consentono di ritenere provato il fatto storico della caduta di nelle circostanze di tempo e di luogo narrate in citazione. Parte_1
Lo stato dei luoghi e le caratteristiche del tratto di strada in cui è avvenuta la caduta sono raffigurati nelle fotografie allegate all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione, stato dei luoghi riconosciuto dal teste e dall' Pt_1
Come si desume dalla visione delle fotografie, il punto in cui è caduto l'attore si caratterizza per la presenza di lesioni del manto stradale e acqua proveniente da una fontana pubblica.
Il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in una situazione di ampia visibilità, senza di ostacoli di sorta che impedissero la percezione delle condizioni del manto stradale.
L'attore, a bordo di un velocipede, di per sé instabile, ben avvedutosi della presenza di acqua su un tratto di strada pericoloso ed assolutamente evitabile, avrebbe dovuto percorrere quello più sicuro, immettendosi sulla pista ciclabile attraverso l'attraversamento pedonale raffigurato nelle fotografie allegate alla comparsa del
Comune.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c.
è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la
signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da
fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa
del danneggiato è un giudizio di fatto> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile
4 Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del
"caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità
rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale,
che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023). Mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più
precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività
causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito e definitivamente convalidato anche dal suo massimo consesso
(Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sempre la Suprema Corte ha rilevato che "come già affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480,
2481, 2482 e 2483, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del
5 danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27445 del 2022 ).
In una vicenda in termini con quella in esame, la Corte di legittimità ha escluso la responsabilità dell'ente civico nei casi in cui il sinistro si sia verificato in condizioni di tempo e luogo che abbiano consentito di prevedere il pericolo: “la stagione, l'orario, la luminosità ed il tratto di strada rettilineo […] escludono la possibilità che possa configurarsi l'elemento dell'imprevedibilità dell'insidia stradale” ( Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 26061 del 2025 ).
Questi principi sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, tenuto conto che: la caduta dell' è Pt_1
avvenuta alle ore 10.20 di una giornata estiva, in condizioni di piena visibilità della strada, l'insidia stradale era facilmente evitabile prestando un'ordinaria attenzione e ben avrebbe potuto l'attore evitare il tratto di strada allagato e scegliere un percorso alternativo e più sicuro.
La caduta non può quindi che attribuirsi al suo comportamento negligente che, ponendosi quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso, ha eliso il nesso causale fra la res e il sinistro,
senza dare adito ad un suo mero concorso di colpa.
In conclusione, la domanda è rigettata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4910/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice alla rifusione in favore dell'ente convenuto delle spese di lite, che liquida in €
4.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Trani, 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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