Articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 aprile 1963
Art. 4.

L' articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:
a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.
In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale .
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale ".
Entrata in vigore il 12 aprile 1963
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