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12 aprile 1963
12 aprile 1963
Art. 4.
L' articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:
a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.
In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale .
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale ".
L' articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:
a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.
In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale .
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale ".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 09/09/1987 n. 460481 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 9 settembre 1987 · 0.73440725
Con istanza diretta alla scrivente la societa\' in oggetto indicata ha chiesto di conoscere se possa tornare applicabile l\'\'aliquota del 9% prevista per i prodotti fitosanitari alle cessioni del prodotto insetticida acaricida a base di "Dichlorvos" denominato "Nuvan 7g", utilizzato per la disinfestazione dei cereali in granella e di silos e container destinati esclusivamente alla loro conservazione. La scrivente ha chiesto il parere al Ministero della Sanita\' al fine di conoscere se al prodotto in questione possa attribuirsi la qualifica di fitosanitario. Il predetto Ministero ha precisato che trattasi di prodotto ad azione insetticida ed acaricida registrato, come presidio …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 28/08/2019, n. 36471Provvedimento: […] G), legge 30 aprile 1962, n.283, vieta di trattare con additivi non consentiti (nella specie solfiti) le carni tritate e insaccate, e la sanzione applicabile è quella dell'art.6 legge n.283 del 1962 modificata dall'art. 4, legge 26 febbraio 1963, n.441 (cfr. […]Leggi di più...
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