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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG nr. 549/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Filippo Giordan Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/7/2021 da (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Enrica De Salvo, Laura Ferrara e Roberto Finocchiaro, con domicilio eletto solamente presso l'indirizzo pec dell'avv. Finocchiaro, Parte appellante contro (C.F. CP_1 P.IVA_2 rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica, elettivamente domiciliato in Venezia - Dorsoduro 3519/I - presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' . CP_2
Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 57/2021 del Tribunale di Rovigo (non notificata). In punto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
* CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: 1) Revocare ed annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 399 2019 00004563 15 000 notificato il 22 luglio 2019 da CP_3
2) Spese diritti ed onorari rifusi di entrambi i gradi di giudizio. In via istrut prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Dica il teste se sabato 11.03.2017 l'attività di bar ristorante di Adria della ricorrente in Via Polesani del Mondo n. 835 fosse iniziata ovvero si sia tenuta una festa di inaugurazione di un paio di ore;
2) Vero che lei è stato inviato alla festa in quanto amico dei sig.ri e e per notiziare amici e Pt_2 Parte_3 conoscenti dell'apertura del locale dal lunedì succe ) urante l'inaugurazione
1 di cui al punto 1 erano presenti sui tavoli solo delle vivande e bibite - preconfezionate o già preparata in precedenza (patatine, noccioline e piccoli panini) - che i presenti potevano prendere liberamente;
4) Dica il teste se fosse previsto il giorno dell'inaugurazione un servizio di sala o cucina;
5) Vero che tutti i presenti durante l'inaugurazione hanno aiutato a portare qualche vassoio e sistemare i tavoli così come a sistemare il locale dopo la festa;
6) Vero che l'attività di cui al punto precedente è stata svolta volontariamente dai presenti;
7) Vero che le sig.re e il giorno 13 marzo 2017 si sono recate presso il pubblico Pt_4 Pt_5 esercizio per parla lle oni contrattuali e delle mansioni richieste in vista di una futura assunzione, poi effettivamente avvenuta.
Conclusioni per parte appellata: respingersi l'appello, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha rigettato il ricorso con il quale l'odierna appellante a proposto opposizione Parte_1 averso avviso di addebito n. 399 2019 00004563 15 000 (notificatole dall' CP_1 in data 22.7.2019) fondato su verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018011936/DDL del 7.1.2019 emesso dall' Controparte_4
di Rovigo-Ferrara all'esito di accertamenti compiuti nei mesi di giugno
[...]
e luglio 2017. Avviso di addebito con il quale domandava a CP_1
l pagamento dei contributi omessi – per € 131,67 - Parte_1 con riferimento a due lavoratrici.
1.1. Risulta infatti contestato a l'utilizzo di due Parte_1 lavoratrici in nero (sig.re e nelle giornate di sabato 11.3.2017 e Pt_4 Pt_5 Parte lunedì 13.3.2017 presso il bar-ristorante sito in Adria gestito dalla appellante (lavoratrici poi operanti in chiaro, retribuite a mezzo voucher, con decorrenza 14.3.2017).
1.2. La pronuncia resa dal giudice di prime cure, ritenuta dal Tribunale non rilevante l'escussione delle suddette lavoratrici in sede giudiziale (tanto da non averla ammessa) e svalutate le dichiarazioni – dimesse in giudizio in forma documentale - dalle stesse rese al datore di lavoro (da questi poi utilizzate in ambito di ricorso in sede amministrativa), risulta fondata sulle risultanze dell'attività ispettiva e, in particolare, sulle dichiarazioni rese agli Ispettori da un socio1 ( non legale rappresentante) di Parte_3 Parte_1
2 delle lavoratrici (quest'ultima estranea ai fatti contestati Pt_4 Pt_6 CP_5 alla ur essendo presente nella giornata del 13.3.2017 Parte_1 ed essendo, in seguito, divenuta dipendente di Parte_1
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di un unico ed articolato motivo di appello con il quale, contestando la scelta del Tribunale di Rovigo di non dar sfogo all'istruttoria testimoniale richiesta, ha argomentato in ordine all'assenza di prova del fatto avendo il giudice di primo grado, a detta dell'appellante errando, ritenuto di dare prevalente peso al materiale, di carattere meramente indiziario, costituito dalle Cont verbalizzazioni degli Ispettori;
materiale probatorio peraltro non correttamente valutate dal giudice di prime cure, tenuto conto in ogni caso dell'iniziale inattendibilità delle lavoratrici e che avevano Pt_4 Pt_5 dichiarato di essere state retribuite con riferimento alle giornate dell'11 e del 13 marzo con dei voucher quando in realtà i detti voucher risultavano emessi solamente a partire dal giorno 14 marzo e, quindi, a seguito di stipulazione di regolare contratto di lavoro.
3. Si è costituita con memoria 25/11/2022 argomentando in merito alla CP_1 correttezza della sentenza gravata e quindi domandando il rigetto dell'impugnazione.
4. La controversia, iscritta a ruolo in data 21/7/2021, con prima udienza fissata al 12/1/2023, è stata trattata nel corso dell'udienza del 10/7/2025 a seguito di numerosi rinvii dettati da ragioni organizzative disposti con decreti del 3/1/2023, del 17/1/2024 e del 17/9/2024. All'udienza del 10/7/2025, a seguito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo dimesso all'esito della camera di consiglio.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellata.
6. Occorre premettere, in diritto, e su tale aspetto le parti mostrano di concordare, come regola base da applicare al fine della valutazione delle dichiarazioni assunte dagli ispettori è quella secondo cui i verbali ispettivi
collaborazione di tutti gli invitati presenti alla preparazione dei tavoli ed alla distribuzione del cibo e delle bevande necessari per i Pt_ festeggiamenti. Le signore e si sarebbero recate presso il bar in quell'occasione solo per parlare delle condizioni Pt_5 contrattuali e delle mansio ies ta di una futura assunzione>>.
3 redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli Enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale. Il verbale ispettivo dei funzionari ove non CP_1 tacciato di falso e sottoposto a querela di falso, è quindi attendibile fino a prova contraria, rimanendo comunque liberamente valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi probatori raccolti nel giudizio.
Assodato è poi, come peraltro le parti sempre concordemente affermano, come competa all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1 contributiva.
La suddetta regola vale, quindi, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese agli ispettori e da questi verbalizzate.
6.1. Ciò detto, dalla lettura degli atti di ispezione emerge come l'accesso in azienda degli Ispettori sia avvenuto nel giugno 2017 e come in tale contesto e successivamente siano stati sentiti i soggetti di cui meglio in appresso si dirà.
Utile, al fine della valutazione di quanto risultante dai verbali di s.i.t., è precisare come non risulti che l'accesso ispettivo sia avvenuto si istanza delle lavoratrici.
Orbene, entro il suddetto contesto ispettivo, uno dei soci di Parte_1
tale ha dichiarato che <l'inaugurazione del locale di Adria è
[...] Parte_3 stato inaugurato il giorno 11.03.2017 insieme alle tre dipendenti: , Persona_1 Per_2
ed . Faccio presente che il giorno di chiusura è la domenica e dopo
[...] Per_3
l'inaugurazione abbiamo iniziato l'attività ed era il lunedì successivo>>.
Il ha, senza ombra di dubbio, fatto riferimento ad una attività di Parte_3 promozione dell'impresa svolta con la collaborazione della Pt_4 Parte_7 le quali, da lì ad un paio di giorni, sarebbero risultate assunte con regolare contratto di lavoro e retribuite, almeno in una prima fase, a mezzo voucher. Trattasi di una attività, per come descritta dal evidentemente svolta Parte_3 dalle lavoratrici – che il qualifica dipendenti - secondo i canoni della Parte_3 subordinazione.
Corroborano la suddetta conclusione le stesse lavoratrici e le quali Pt_4 Pt_5 hanno riferito quanto segue:
4 ➢ <Comunico che a partire dal 1/7/2017 io e la signora Pt_4 Persona_2 siamo socie della ditta sopraindicata, mentre da quando è stata aperta l'unità locale di Adria […] Io e la mia collega eravamo dipendenti ovvero dalla data dell'inaugurazione e comunque dal lunedì successivo ho lavorato quale dipendente retribuita inizialmente con voucher e poi con contratti a chiamata. Ribadisco i voucher mi sono stati consegnati regolarmente>> […] <Ho percepito i voucher nel periodo precedente al contratto ma non ricordo quanti comunque posso affermare di essere stata pagata regolarmente>>;
➢ Casoni: <Il locale è aperto dall'11 Marzo 2017 giorno dell'inaugurazione noi due dipendenti io e eravamo presenti insieme al Sig e Persona_1 Parte_8
Ho iniziato a lavorare con i voucher già da quel giorno poi ho Parte_9 sottoscritto un contratto a chiamata […] Non mi ricordo quanti voucher ho ricevuto ma corrispondono alle ore lavorate>>. Le due lavoratrici hanno entrambe riferito di avere operato come dipendenti sin dall'inaugurazione e di essere state retribuite per l'attività svolta in tale occasione e, inoltre, dal lunedì successivo. Evidentemente non così rilevante il fatto che le lavoratrici abbiano ricordato di essere state pagate, anche con riferimento all'attività svolta anteriormente al 14.3.2017, con voucher, non potendosi escludere un pagamento postumo. In ogni caso, e si tratta di un dato assodato, ricordandolo anche la parte appellante, è che la e la Pt_4 Pt_5 hanno svolto una qualche attività in occasione dell'inaugurazione del locale, essendo ivi presenti il giorno 11.3.2017 e, poi, anche il giorno 13.3.2017; inaugurazione che a ben vedere è già, di per sé, esercizio di impresa.
Trattasi di dichiarazioni – della della e persino del – Pt_4 Pt_5 Parte_3 rese nell'immediatezza (qualche settimana dopo) del fatto e, pertanto, altamente attendibili.
Dichiarazioni che – con l'integrazione successivamente resa – hanno trovato altrettanto immediata conferma nelle parole di altra dipendente - tale CP_5 alla quale lo stesso ha fatto riferimento - la quale, pur avendo Parte_3 ricordato di non avere lavorato l'11 ed il 13 marzo 2017 – ha tuttavia riferito del lavoro svolto dalla e dalla e da altri soggetti. Così la : Pt_4 Pt_5 CP_5
<Il locale è stato inaugurato in data 11/03/2017. Io ero presente in tale data, ma non ho effettuato nessun servizio, mentre in cucina era presente e al lavoro da cuoca Sig.ra che ha preparato la pasta, oltre alla pasta venivano serviti tramezzini, Parte_9
Salatini ed altro dalle Sig.re e che insieme al Sig. Persona_2 Persona_1 Persona_4
(socio della società) hanno effettuato anche il servizio al bar del ristorante servendo
[...] caffè bibite vino ed altro>>.
5 La ha quindi, anch'essa, contrapponendolo alla propria inattività, fatto CP_5 riferimento al servizio (di cameriera) svolto dalla e dalla Pt_4 Pt_5
Le suddette dichiarazioni sono poi state integrate dalla - sentita dal CP_5
Tribunale di Rovigo nell'ambito della controversia tra Parte_1 Cont ed – con le seguenti precisazioni che, a ben vedere, non smentiscono quanto in precedenza affermato, avendo nella sostanza la fatto CP_5 riferimento all'attività svolta anche da altre persone, senza tuttavia escludere il lavoro della e della [<2) È vero ero presente all'inaugurazione; 3) Pt_4 Pt_5 ricordo che erano presenti e servivano tramezzini, bibite ecc., ma non so dire che tipo di rapporto di collaborazione avessero […] Effettuavano tale tipo di servizi anche altre persone, tra le quali io stessa, il titolare sua moglie ed i suoi figli, l'altro Controparte_7 socio e sua moglie e anche altre persone che non conoscevo. A quella serata Pt_8 parteciparono circa 30, forse anche 50, persone, eravamo in molti>>]. Dichiarazioni queste ultime che in nulla confermano la tesi di parte appellante volta a sostenere la sussistenza di un contesto amicale nel quale tutti i partecipanti all'inaugurazione facevano qualcosa.
6.2. Ora, entro il suddetto contesto, nel quale spiccano le parole di uno dei soci della così come corroborate delle affermazioni Parte_1 delle lavoratrici in relazione alle quali non è possibile ricostruire un particolare odio verso il datore di lavoro (che tutte descrivono come corretto pagatore), condivide il Collegio le affermazioni del Tribunale di Rovigo di sostanziale superfluità del richiesto esame testimoniale che, anche ove svolto, non avrebbe consentito né consentirebbe oggi di escludere l'effettuazione da parte della e della di un servizio bar – di mescita di bibite, di cui il Pt_4 Pt_5 capitolato di prova non si occupa – e, in ogni caso, dell'effettuazione di una attività funzionale al buon esito della festa di inaugurazione seppur svolto anche da altri soggetti in relazione ai quali non inteso (sulla base di CP_1 valutazioni che qui restano ignote) sollevare contestazioni.
Inoltre, la vicinanza ai fatti da verificare delle dichiarazioni rese dai suddetti soggetti ( e ) le rende assai attendibili, molto di Pt_4 Pt_5 Parte_3 CP_5 più di quelle che il Tribunale di Rovigo avrebbe potuto assumere nel corso del processo di primo grado ovvero di quelle che potrebbe, oggi, assumere questa Corte d'Appello. Rileva comunque a tal riguardo il Collegio come la e la Pt_4 non potrebbero riferire più di quanto leggibile nelle tra loro identiche Pt_5 dichiarazioni dalle stesse rilasciate (senza l'obbligo di verità) al datore di lavoro
6 in data 18/10/2017 (doc. 4 app.te); dichiarazioni nelle quali, se da un lato hanno precisato di non avere lavorato nelle giornate dell'11 e del 13 marzo 2017, salvo avere dato una mano, tuttavia non hanno chiarito il perché delle difformi affermazioni in precedenza fatte innanzi agli Ispettori con riferimento alle medesime giornate in relazione alle quali hanno persino detto di essere state retribuite regolarmente.
6.3. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio del tutto condivisibile l'iter motivazionale della pronuncia gravata la quale deve necessariamente essere confermata con quanto da ciò discende in punto spese di lite.
7. In ordine alla quantificazione dei costi di lite, da porsi a carico di n quanto parte soccombente anche in appello, questi Parte_1 possono essere liquidati secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore irrisorio di controversia e del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria al fine della decisione della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di giudizio a tale titolo liquidando la somma di € 494,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Venezia, 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il così la sentenza di primo grado, <si sarebbe limitato a dichiarare che in data 11.3.2017 si sarebbe Parte_3 tenu ione del bar alla presenza anche delle che l'attività di ristorazione sarebbe iniziata solo in data Parte_6 13.3.2017, e che le due dipendenti sarebbero state as successivo martedì 14.3.2017. Ha inoltre aggiunto che all'inaugurazione del 11.3.2017 non sarebbe stato previsto alcun servizio né di sala né di cucina, ma la sola amicale e volontaria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Filippo Giordan Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/7/2021 da (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Enrica De Salvo, Laura Ferrara e Roberto Finocchiaro, con domicilio eletto solamente presso l'indirizzo pec dell'avv. Finocchiaro, Parte appellante contro (C.F. CP_1 P.IVA_2 rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica, elettivamente domiciliato in Venezia - Dorsoduro 3519/I - presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' . CP_2
Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 57/2021 del Tribunale di Rovigo (non notificata). In punto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
* CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: 1) Revocare ed annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 399 2019 00004563 15 000 notificato il 22 luglio 2019 da CP_3
2) Spese diritti ed onorari rifusi di entrambi i gradi di giudizio. In via istrut prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Dica il teste se sabato 11.03.2017 l'attività di bar ristorante di Adria della ricorrente in Via Polesani del Mondo n. 835 fosse iniziata ovvero si sia tenuta una festa di inaugurazione di un paio di ore;
2) Vero che lei è stato inviato alla festa in quanto amico dei sig.ri e e per notiziare amici e Pt_2 Parte_3 conoscenti dell'apertura del locale dal lunedì succe ) urante l'inaugurazione
1 di cui al punto 1 erano presenti sui tavoli solo delle vivande e bibite - preconfezionate o già preparata in precedenza (patatine, noccioline e piccoli panini) - che i presenti potevano prendere liberamente;
4) Dica il teste se fosse previsto il giorno dell'inaugurazione un servizio di sala o cucina;
5) Vero che tutti i presenti durante l'inaugurazione hanno aiutato a portare qualche vassoio e sistemare i tavoli così come a sistemare il locale dopo la festa;
6) Vero che l'attività di cui al punto precedente è stata svolta volontariamente dai presenti;
7) Vero che le sig.re e il giorno 13 marzo 2017 si sono recate presso il pubblico Pt_4 Pt_5 esercizio per parla lle oni contrattuali e delle mansioni richieste in vista di una futura assunzione, poi effettivamente avvenuta.
Conclusioni per parte appellata: respingersi l'appello, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha rigettato il ricorso con il quale l'odierna appellante a proposto opposizione Parte_1 averso avviso di addebito n. 399 2019 00004563 15 000 (notificatole dall' CP_1 in data 22.7.2019) fondato su verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018011936/DDL del 7.1.2019 emesso dall' Controparte_4
di Rovigo-Ferrara all'esito di accertamenti compiuti nei mesi di giugno
[...]
e luglio 2017. Avviso di addebito con il quale domandava a CP_1
l pagamento dei contributi omessi – per € 131,67 - Parte_1 con riferimento a due lavoratrici.
1.1. Risulta infatti contestato a l'utilizzo di due Parte_1 lavoratrici in nero (sig.re e nelle giornate di sabato 11.3.2017 e Pt_4 Pt_5 Parte lunedì 13.3.2017 presso il bar-ristorante sito in Adria gestito dalla appellante (lavoratrici poi operanti in chiaro, retribuite a mezzo voucher, con decorrenza 14.3.2017).
1.2. La pronuncia resa dal giudice di prime cure, ritenuta dal Tribunale non rilevante l'escussione delle suddette lavoratrici in sede giudiziale (tanto da non averla ammessa) e svalutate le dichiarazioni – dimesse in giudizio in forma documentale - dalle stesse rese al datore di lavoro (da questi poi utilizzate in ambito di ricorso in sede amministrativa), risulta fondata sulle risultanze dell'attività ispettiva e, in particolare, sulle dichiarazioni rese agli Ispettori da un socio1 ( non legale rappresentante) di Parte_3 Parte_1
2 delle lavoratrici (quest'ultima estranea ai fatti contestati Pt_4 Pt_6 CP_5 alla ur essendo presente nella giornata del 13.3.2017 Parte_1 ed essendo, in seguito, divenuta dipendente di Parte_1
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di un unico ed articolato motivo di appello con il quale, contestando la scelta del Tribunale di Rovigo di non dar sfogo all'istruttoria testimoniale richiesta, ha argomentato in ordine all'assenza di prova del fatto avendo il giudice di primo grado, a detta dell'appellante errando, ritenuto di dare prevalente peso al materiale, di carattere meramente indiziario, costituito dalle Cont verbalizzazioni degli Ispettori;
materiale probatorio peraltro non correttamente valutate dal giudice di prime cure, tenuto conto in ogni caso dell'iniziale inattendibilità delle lavoratrici e che avevano Pt_4 Pt_5 dichiarato di essere state retribuite con riferimento alle giornate dell'11 e del 13 marzo con dei voucher quando in realtà i detti voucher risultavano emessi solamente a partire dal giorno 14 marzo e, quindi, a seguito di stipulazione di regolare contratto di lavoro.
3. Si è costituita con memoria 25/11/2022 argomentando in merito alla CP_1 correttezza della sentenza gravata e quindi domandando il rigetto dell'impugnazione.
4. La controversia, iscritta a ruolo in data 21/7/2021, con prima udienza fissata al 12/1/2023, è stata trattata nel corso dell'udienza del 10/7/2025 a seguito di numerosi rinvii dettati da ragioni organizzative disposti con decreti del 3/1/2023, del 17/1/2024 e del 17/9/2024. All'udienza del 10/7/2025, a seguito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo dimesso all'esito della camera di consiglio.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellata.
6. Occorre premettere, in diritto, e su tale aspetto le parti mostrano di concordare, come regola base da applicare al fine della valutazione delle dichiarazioni assunte dagli ispettori è quella secondo cui i verbali ispettivi
collaborazione di tutti gli invitati presenti alla preparazione dei tavoli ed alla distribuzione del cibo e delle bevande necessari per i Pt_ festeggiamenti. Le signore e si sarebbero recate presso il bar in quell'occasione solo per parlare delle condizioni Pt_5 contrattuali e delle mansio ies ta di una futura assunzione>>.
3 redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli Enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale. Il verbale ispettivo dei funzionari ove non CP_1 tacciato di falso e sottoposto a querela di falso, è quindi attendibile fino a prova contraria, rimanendo comunque liberamente valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi probatori raccolti nel giudizio.
Assodato è poi, come peraltro le parti sempre concordemente affermano, come competa all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1 contributiva.
La suddetta regola vale, quindi, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese agli ispettori e da questi verbalizzate.
6.1. Ciò detto, dalla lettura degli atti di ispezione emerge come l'accesso in azienda degli Ispettori sia avvenuto nel giugno 2017 e come in tale contesto e successivamente siano stati sentiti i soggetti di cui meglio in appresso si dirà.
Utile, al fine della valutazione di quanto risultante dai verbali di s.i.t., è precisare come non risulti che l'accesso ispettivo sia avvenuto si istanza delle lavoratrici.
Orbene, entro il suddetto contesto ispettivo, uno dei soci di Parte_1
tale ha dichiarato che <l'inaugurazione del locale di Adria è
[...] Parte_3 stato inaugurato il giorno 11.03.2017 insieme alle tre dipendenti: , Persona_1 Per_2
ed . Faccio presente che il giorno di chiusura è la domenica e dopo
[...] Per_3
l'inaugurazione abbiamo iniziato l'attività ed era il lunedì successivo>>.
Il ha, senza ombra di dubbio, fatto riferimento ad una attività di Parte_3 promozione dell'impresa svolta con la collaborazione della Pt_4 Parte_7 le quali, da lì ad un paio di giorni, sarebbero risultate assunte con regolare contratto di lavoro e retribuite, almeno in una prima fase, a mezzo voucher. Trattasi di una attività, per come descritta dal evidentemente svolta Parte_3 dalle lavoratrici – che il qualifica dipendenti - secondo i canoni della Parte_3 subordinazione.
Corroborano la suddetta conclusione le stesse lavoratrici e le quali Pt_4 Pt_5 hanno riferito quanto segue:
4 ➢ <Comunico che a partire dal 1/7/2017 io e la signora Pt_4 Persona_2 siamo socie della ditta sopraindicata, mentre da quando è stata aperta l'unità locale di Adria […] Io e la mia collega eravamo dipendenti ovvero dalla data dell'inaugurazione e comunque dal lunedì successivo ho lavorato quale dipendente retribuita inizialmente con voucher e poi con contratti a chiamata. Ribadisco i voucher mi sono stati consegnati regolarmente>> […] <Ho percepito i voucher nel periodo precedente al contratto ma non ricordo quanti comunque posso affermare di essere stata pagata regolarmente>>;
➢ Casoni: <Il locale è aperto dall'11 Marzo 2017 giorno dell'inaugurazione noi due dipendenti io e eravamo presenti insieme al Sig e Persona_1 Parte_8
Ho iniziato a lavorare con i voucher già da quel giorno poi ho Parte_9 sottoscritto un contratto a chiamata […] Non mi ricordo quanti voucher ho ricevuto ma corrispondono alle ore lavorate>>. Le due lavoratrici hanno entrambe riferito di avere operato come dipendenti sin dall'inaugurazione e di essere state retribuite per l'attività svolta in tale occasione e, inoltre, dal lunedì successivo. Evidentemente non così rilevante il fatto che le lavoratrici abbiano ricordato di essere state pagate, anche con riferimento all'attività svolta anteriormente al 14.3.2017, con voucher, non potendosi escludere un pagamento postumo. In ogni caso, e si tratta di un dato assodato, ricordandolo anche la parte appellante, è che la e la Pt_4 Pt_5 hanno svolto una qualche attività in occasione dell'inaugurazione del locale, essendo ivi presenti il giorno 11.3.2017 e, poi, anche il giorno 13.3.2017; inaugurazione che a ben vedere è già, di per sé, esercizio di impresa.
Trattasi di dichiarazioni – della della e persino del – Pt_4 Pt_5 Parte_3 rese nell'immediatezza (qualche settimana dopo) del fatto e, pertanto, altamente attendibili.
Dichiarazioni che – con l'integrazione successivamente resa – hanno trovato altrettanto immediata conferma nelle parole di altra dipendente - tale CP_5 alla quale lo stesso ha fatto riferimento - la quale, pur avendo Parte_3 ricordato di non avere lavorato l'11 ed il 13 marzo 2017 – ha tuttavia riferito del lavoro svolto dalla e dalla e da altri soggetti. Così la : Pt_4 Pt_5 CP_5
<Il locale è stato inaugurato in data 11/03/2017. Io ero presente in tale data, ma non ho effettuato nessun servizio, mentre in cucina era presente e al lavoro da cuoca Sig.ra che ha preparato la pasta, oltre alla pasta venivano serviti tramezzini, Parte_9
Salatini ed altro dalle Sig.re e che insieme al Sig. Persona_2 Persona_1 Persona_4
(socio della società) hanno effettuato anche il servizio al bar del ristorante servendo
[...] caffè bibite vino ed altro>>.
5 La ha quindi, anch'essa, contrapponendolo alla propria inattività, fatto CP_5 riferimento al servizio (di cameriera) svolto dalla e dalla Pt_4 Pt_5
Le suddette dichiarazioni sono poi state integrate dalla - sentita dal CP_5
Tribunale di Rovigo nell'ambito della controversia tra Parte_1 Cont ed – con le seguenti precisazioni che, a ben vedere, non smentiscono quanto in precedenza affermato, avendo nella sostanza la fatto CP_5 riferimento all'attività svolta anche da altre persone, senza tuttavia escludere il lavoro della e della [<2) È vero ero presente all'inaugurazione; 3) Pt_4 Pt_5 ricordo che erano presenti e servivano tramezzini, bibite ecc., ma non so dire che tipo di rapporto di collaborazione avessero […] Effettuavano tale tipo di servizi anche altre persone, tra le quali io stessa, il titolare sua moglie ed i suoi figli, l'altro Controparte_7 socio e sua moglie e anche altre persone che non conoscevo. A quella serata Pt_8 parteciparono circa 30, forse anche 50, persone, eravamo in molti>>]. Dichiarazioni queste ultime che in nulla confermano la tesi di parte appellante volta a sostenere la sussistenza di un contesto amicale nel quale tutti i partecipanti all'inaugurazione facevano qualcosa.
6.2. Ora, entro il suddetto contesto, nel quale spiccano le parole di uno dei soci della così come corroborate delle affermazioni Parte_1 delle lavoratrici in relazione alle quali non è possibile ricostruire un particolare odio verso il datore di lavoro (che tutte descrivono come corretto pagatore), condivide il Collegio le affermazioni del Tribunale di Rovigo di sostanziale superfluità del richiesto esame testimoniale che, anche ove svolto, non avrebbe consentito né consentirebbe oggi di escludere l'effettuazione da parte della e della di un servizio bar – di mescita di bibite, di cui il Pt_4 Pt_5 capitolato di prova non si occupa – e, in ogni caso, dell'effettuazione di una attività funzionale al buon esito della festa di inaugurazione seppur svolto anche da altri soggetti in relazione ai quali non inteso (sulla base di CP_1 valutazioni che qui restano ignote) sollevare contestazioni.
Inoltre, la vicinanza ai fatti da verificare delle dichiarazioni rese dai suddetti soggetti ( e ) le rende assai attendibili, molto di Pt_4 Pt_5 Parte_3 CP_5 più di quelle che il Tribunale di Rovigo avrebbe potuto assumere nel corso del processo di primo grado ovvero di quelle che potrebbe, oggi, assumere questa Corte d'Appello. Rileva comunque a tal riguardo il Collegio come la e la Pt_4 non potrebbero riferire più di quanto leggibile nelle tra loro identiche Pt_5 dichiarazioni dalle stesse rilasciate (senza l'obbligo di verità) al datore di lavoro
6 in data 18/10/2017 (doc. 4 app.te); dichiarazioni nelle quali, se da un lato hanno precisato di non avere lavorato nelle giornate dell'11 e del 13 marzo 2017, salvo avere dato una mano, tuttavia non hanno chiarito il perché delle difformi affermazioni in precedenza fatte innanzi agli Ispettori con riferimento alle medesime giornate in relazione alle quali hanno persino detto di essere state retribuite regolarmente.
6.3. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio del tutto condivisibile l'iter motivazionale della pronuncia gravata la quale deve necessariamente essere confermata con quanto da ciò discende in punto spese di lite.
7. In ordine alla quantificazione dei costi di lite, da porsi a carico di n quanto parte soccombente anche in appello, questi Parte_1 possono essere liquidati secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore irrisorio di controversia e del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria al fine della decisione della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di giudizio a tale titolo liquidando la somma di € 494,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Venezia, 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il così la sentenza di primo grado, <si sarebbe limitato a dichiarare che in data 11.3.2017 si sarebbe Parte_3 tenu ione del bar alla presenza anche delle che l'attività di ristorazione sarebbe iniziata solo in data Parte_6 13.3.2017, e che le due dipendenti sarebbero state as successivo martedì 14.3.2017. Ha inoltre aggiunto che all'inaugurazione del 11.3.2017 non sarebbe stato previsto alcun servizio né di sala né di cucina, ma la sola amicale e volontaria