Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Marco Terracciano.
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Terracciano.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che si impegnan a escita educativa, scolastica, etc., e più in generale a curare il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni.
3) I figli e saranno collocati paritariamente presso la madre e presso il padre, Per_1 Per_2 rispettivamente nelle abitazioni di ciascuno di essi, organizzandosi in base ai turni lavorativi della madre e con l'intesa della massima flessibilità che tenga conto della volontà e degli impegni dei figli;
il tutto con turnazione durante la settimana, meglio specificata nel piano genitoriale allegato al presente ricorso.
4) I genitori si impegnano a collaborare tra di loro al fine di garantire la flessibilità della suddetta turnazione, anche in ragione di emergenze e delle esigenze lavorative di ciascuno;
resta inteso che il piano di frequentazione potrà subire tutte le modifiche e tutti i cambiamenti nel pieno accordo tra i coniugi, che avranno però cura di garantire in ogni caso la pariteticità dei tempi di frequentazione;
ad anni alterni trascorreranno con un genitore il Capodanno e con l'altro il giorno dell'Epifania; ad anni alterni trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; ogni altra festività verrà trascorsa alternativamente presso ciascun genitore. Salvo diverso accordo, nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli minori, anche portandoli in vacanza con sé, presso il luogo di villeggiatura che verrà comunicato con preavviso di almeno un mese.
6) I genitori consentiranno ed agevoleranno la frequentazione dei minori con le famiglie di origine, sia materna che paterna. Inoltre, anche per gli anni a venire rilasceranno espressa delega congiunta a tutti i nonni e alla zia , al fine di permettere a questi di poter andar a prendere i nipoti a scuola Parte_2
o alla fermata dello scuolabus.
7) In ragione della collocazione con tempi perfettamente paritetici di permanenza dei minori presso i due genitori, ciascuno di essi per le esigenze ordinarie provvederà al mantenimento diretto dei figli;
ciascun genitore provvederà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Per espresso accordo delle parti, rientrano nelle spese extra, in quanto non richiedono il previo accordo dei genitori: a) sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico dovranno essere previamente concordate, fatte salve le spese necessarie per il percorso psicologico di cui in premessa per il quale c'è già accordo. b) scolastiche per libri, cancelleria, gite, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, fondo cassa vario, eventuale trasporto scolastico, eventuale servizio di pre e/o post scuola, tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche come le spese sportive per un'attività, le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida), spese per eventuale baby-sitter. Tutte le altre spese extra richiederanno il necessario accordo, espresso o tacito tra i genitori;
a tal proposito, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
9) Il sig. continuerà a farsi carico del mutuo che grava sulla casa di proprietà della sig.ra CP_1
Parte_1
10) L'assegno unico erogato dall' continuerà ad essere incassato dal sig. CP_2 CP_1
11) I coniugi si concedono espre nte reciproco consenso per il rilascio e passaporto e si impegnano ad autorizzare il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o altri documenti di identità validi per l'espatrio e/o titoli di viaggio per i figli minori e per sé; per l'effetto, entrambi si impegnano a recarsi presso le autorità competenti al fine di detto rilascio
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 25.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso