Articolo 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 513
Articolo 2
Versione
21 maggio 1968
Art. 3.
All'onere di lire 800.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 maggio 1968