TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASARINI FRANCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 1 BOLOGNA presso il difensore avv. CASARINI
FRANCO
ATTORE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 il sig. (nato a [...], il [...]) Parte_1 proponeva avverso la sig.ra (nata a [...], il [...]) domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che i signori si sono uniti in matrimonio a ZU (FI), con rito religioso, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune (anno 2004, parte 2, Serie A, numero 11) in data 04.09.2004.
A seguito della loro unione è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
Si precisa che con sentenza definitiva pubblicata il 10.07.2023 il Tribunale di Bologna, data l'assenza di volontà di riconciliazione e ripresa della convivenza, pronunciava la separazione personale fra i coniugi.
pagina 1 di 3 Il giudice relatore con decreto convocava l'udienza dell'01.10.2024, nella quale veniva chiesto dall'avvocato del sig. il rinvio dell'udienza per il rinnovo della notifica ex art. 143 c.p.c. Pt_1
Successivamente, veniva celebrata nuova udienza in data 23.01.2025 in cui si dichiarava la contumacia della convenuta oltreché la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio divenuto Per_1 maggiorenne nonché economicamente indipendente.
Parte ricorrente insisteva nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza pubblicata in data 10.07.2023 e sono trascorsi più di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole minore (l'unico figlio della coppia è ormai maggiorenne ed indipendente economicamente).
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e nata a [...], il [...]) CP_1 unitisi in matrimonio a ZU (FI) con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto
Comune (anno 2004, parte 2, Serie A numero 11) in data 04.09.2004. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05.03.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASARINI FRANCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 1 BOLOGNA presso il difensore avv. CASARINI
FRANCO
ATTORE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 il sig. (nato a [...], il [...]) Parte_1 proponeva avverso la sig.ra (nata a [...], il [...]) domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che i signori si sono uniti in matrimonio a ZU (FI), con rito religioso, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune (anno 2004, parte 2, Serie A, numero 11) in data 04.09.2004.
A seguito della loro unione è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
Si precisa che con sentenza definitiva pubblicata il 10.07.2023 il Tribunale di Bologna, data l'assenza di volontà di riconciliazione e ripresa della convivenza, pronunciava la separazione personale fra i coniugi.
pagina 1 di 3 Il giudice relatore con decreto convocava l'udienza dell'01.10.2024, nella quale veniva chiesto dall'avvocato del sig. il rinvio dell'udienza per il rinnovo della notifica ex art. 143 c.p.c. Pt_1
Successivamente, veniva celebrata nuova udienza in data 23.01.2025 in cui si dichiarava la contumacia della convenuta oltreché la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio divenuto Per_1 maggiorenne nonché economicamente indipendente.
Parte ricorrente insisteva nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza pubblicata in data 10.07.2023 e sono trascorsi più di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole minore (l'unico figlio della coppia è ormai maggiorenne ed indipendente economicamente).
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e nata a [...], il [...]) CP_1 unitisi in matrimonio a ZU (FI) con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto
Comune (anno 2004, parte 2, Serie A numero 11) in data 04.09.2004. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05.03.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3