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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/04/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 10.06.2017 al numero n. 5449/2017 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Napoliello MA Cristina, con studio in Eboli (SA) al Corso Garibaldi 7,
IE AR CR ( ), rappresentata e difesa da C.F._2 se stessa,
ATTRICI
NONCHE'
In Persona Del Legale Rappresentante Pro Tempore Controparte_1
Quale Impresa Designata Per La Regione Campania Alla Gestione Del Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada, (CF: , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Marco Granese, con studio in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno 12;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dagli avv.ti Alfonso Vocca e Luigi Vespoli, con studio in Napoli, alla via Ponte di Tappia 82,
CONVENUTA
E
Controparte_3
1
[...] CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato - a seguito di ordinanza resa nella causa civile recante rg. n. 199/17 dal Giudice di Pace di Eboli il 10.03.2017, di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Salerno - e Parte_1
LO MA Cristina convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, quale impresa designata per la regione Campania alla Controparte_1
gestione del FGVS, ed in LCA al fine di ottenere il CP_3 CP_2
risarcimento dei danni patiti in data 05.02.2010, alle ore 21,00 circa, in Eboli (SA), alla via Tangenziale, allorquando l'autovettura tipo FIAT Doblò, tg. DG893VV, di proprietà di assicurata per la r.c.a. presso la Milano Ass.ni, condotta Parte_1
nell'occasione dal dott. e con a bordo come trasportate le attrici, Persona_1
veniva tamponata, mentre era ferma allo STOP ivi insistente, dall'autovettura tipo FIAT
Multipla, tg. BS 200ZL, di proprietà di condotta nell'occasione da CP_3
assicurata con la CP_4 CP_2
A seguito dell'urto, l'autovettura FIAT Doblò subiva danni per €.1.737,00, come da preventivo di spesa versato in atti, e le attrici pativano lesioni personali, quantificate sulla scorta della certificazione medica prodotta e delle relazione mediche a firma del dott.
. Per_1
A seguito delle missive contenenti le richieste risarcitorie, a mezzo di racc.te a/r del
26.02.2010, inoltrate al responsabile civile ed alla , quest'ultima provvedeva ad CP_2
istruire la pratica ed a formulare offerta risarcitoria per la somma di €.1.800,00 che veniva accettata da con comunicazione a mezzo fax del Parte_1
27.05.2010.
Tale transazione non veniva mai formalizzata, dato che con comunicato stampa del
14.10.2011, l' rendeva nota la liquidazione coatta della per cui le istanti CP_5 CP_2
2 erano costrette ad inoltrare le proprie richieste risarcitorie alla ed a CP_6
quale impresa designata per la regione Campania alla Controparte_1
gestione del FGVS.
Non avendo ottenuto, in fase stragiudiziale, il risarcimento richiesto, le attrici adivano la competente autorità giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella qualità, Controparte_1
impugnando la domanda avversa e contestando il fatto storico, eccependo in via istruttoria l'incapacità a testimoniare, ex art. 246 cpc., del teste Persona_1
conducente della FIAT Doblò, tg. DG 893VV, oltre che consulente medico di parte e chiedendo disporsi CTU per la ricostruzione cinematica del sinistro e per l'indagine comparativa sui veicoli coinvolti.
Si costituiva, altresì, la in liquidazione coatta Controparte_7
amministrativa, in persona del Commissario liquidatore e legale rapp.te pro tempore, con generiche eccezioni e difese, invocando un presunto concorso di colpa delle parti coinvolte nel sinistro.
Restava contumace . CP_3
Alla prima udienza del 14.12.2017 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Il giudice, concessi i termini, rinviava la causa all'udienza del 28.11.2018.
Con ordinanza del 31.08.2021 il giudice ammetteva la prova testi con il dott. Per_1
e la causa veniva rinviata all'udienza del 05.04.2022 per l'escussione del
[...]
teste indicato.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta in tale data, letti gli atti, ritenuta la necessità di nominare un CTU medico-legale nominava il dott. Persona_2
fissando l'udienza del 24.10.2022 per il conferimento dell'incarico.
Espletata la CTU medico-legale sulla persona delle attrici, a mezzo di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano le conclusioni.
Le attrici in particolare chiedevano: “1) Accogliere in toto la domanda attorea, poiché fondata in fatto ed in diritto, come ampiamente dimostrato anche dalla relazione del C.T.U. ed, accertata la responsabilità degli attuali convenuti, per l'effetto condannare
3 a) I convenuti sopra citati (e meglio generalizzati negli atti di causa) al risarcimento totale dei danni - come in atti specificati - (patrimoniali e non) in favore delle attrici, oltre alle spese tutte dalle stesse subite
(comprensive –tra le altre già richieste, delle spese d'iscrizione a ruolo;
di mediazione, come da verbale in atti;
spese di C.T.U. (come allegate al presente atto); spese per visite specialistiche (pure allegate) ch'è stato necessario affrontare in corso di causa, oltre spese affrontate per le consulenze e le attività svolte in favore delle attrici dal C.T. di parte. Il tutto (allegato al presente) regolarmente fatturato, e successive occorrende. La somma risultante dovrà essere maggiorata da interessi e rivalutazione, come per legge, dal dì del danno all'effettivo soddisfo e con vincolo di solidarietà . Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
I convenuti concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 05.11.2024, la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, accertata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, va rilevato che la domanda è proponibile e procedibile.
Agli atti, risultano regolarmente depositate le richieste risarcitorie a mezzo racc.te a/r del
14.11.2011 n. 11079843774-5 e 11079843780-2 inoltrate alla ed alle CP_6
quale impresa designata per la Campania alla gestione del Controparte_1
FGVS, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 287 C.d.A., data la liquidazione coatta della CP_2
Come noto, l'art. 283 lett. c) C.d.A. stabilisce che, in caso di liquidazione coatta della società assicuratrice garante del veicolo danneggiante, interviene in sostituzione a garantire il risarcimento del danno il Fondo di garanzia.
Nella specie, durante la fase antecedente alla lite, per il Controparte_1
tramite della GENERALI BUSSINESS SOLUTION, provvedeva ad istruire la pratica, senza formulare alcuna offerta risarcitoria;
seguiva l'invio di missive interruttive della prescrizione e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita del 07.07.2015.
3. Nel merito, in ordine alla ammissibilità della testimonianza del conducente del veicolo attoreo, , si evidenzia che la Suprema Corte considera incapace a Persona_1
testimoniare il soggetto che sia titolare di un interesse concreto e attuale, idoneo ad
4 attribuirgli “la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere”. La valutazione dell'interesse alla controversia va effettuata indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse.
Con particolare riferimento alla capacità a testimoniare del su indicato teste, va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (vedi Cass. 4848/1993) laddove ha affermato che “il conducente del veicolo danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante se quest'ultimo non ha proposto domanda riconvenzionale, e non può essere, conseguentemente, considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.”
Nel caso di specie, pertanto, non essendosi il convenuto, che si assume danneggiante, costituito e non avendo, pertanto, formulato domanda riconvenzionale, deve ritenersi che il teste sia capace a rendere testimonianza nel presente giudizio, potendosi, eventualmente, porre solo una questione di attendibilità delle sue dichiarazioni.
A tale ultimo riguardo, va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (Cass. Civ. n.
20553/2021).
Ciò premesso, questo giudicante ritiene attendibile la ricostruzione dei fatti fornita dal teste escusso all'udienza del 05.04.2022, , in quanto collima oltre Persona_1
che con quanto narrato negli atti introduttivi del giudizio con la accertata compatibilità delle lesioni certificate patite dalle attrici con la descritta dinamica del sinistro, come operata dal CTU.
Il teste dichiarava: “non ho rapporti di parentela o dipendenza con alcuna delle parti né interesse nella causa però ho svolto una consulenza di parte nel presente procedimento”.
5 Sui capitoli di prova articolati da parte attrice il teste asseriva testualmente: “Posso dire che nella prima settimana di febbraio 2010 o il 4 o il 4 conducevo la Fiat Doblò di proprietà di
[...]
che sedeva al mio fianco, ero fermo allo stop alla fine della tangenziale di Eboli nei pressi del Parte_1
ristorante Perlina quando venimmo tamponati a tergo da una Fiat multipla. Preciso che nell'autovettura
c'era al mio fianco la sig.ra dietro di lei la gemella MA Cristina Naponiello e Parte_1
sempre sul sedile di dietro era presente la madre di entrambe”.
Orbene, sulla scorta delle prove orali e documentali, si può arguire che l'incidente si è verificato a causa di una manovra imprudente posta in essere dal conducente dell'autovettura Fiat Multipla, di proprietà di , che non manteneva la CP_3
dovuta distanza di sicurezza tamponando da tergo l'autovettura attorea sul quale viaggiavano le attrici mentre questa si trovava ferma allo STOP insistente sulla via
Tangenziale di Eboli.
Trattandosi di sinistro derivante da tamponamento, sussiste una presunzione di responsabilità a carico del convenuto, in quanto chi tampona ha sempre l'obbligo di mantenere una adeguata distanza di sicurezza e di regolare la velocità in base ai limiti vigenti, alle condizioni della strada in modo da avere un adeguato spazio di frenata o di manovra per evitare la collisione. La presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., che opera nel caso di scontro tra veicoli è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante ex art. 149, comma 1, CdS (d.lgs. n. 285 del 1992) secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.
A ribadirlo, proprio recentemente, la Suprema Corte (cfr Cass. Civ. n. 3398/2023) laddove ha affermato che chi tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile;
egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che: “il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.
D'altronde, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel
6 caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro, ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. Nella specie, il proprietario del veicolo investitore non ha fornito la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa.
Piuttosto, la condotta di guida della conducente della Fiat Multipla, di proprietà di
, è apparsa negligente imperita e, comunque, non conforme alle regole CP_3
del codice della strada, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., la responsabilità è addebitabile esclusivamente al convenuto.
Applicando la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, che deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, il tamponante avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile (Cass. Civ.
21513/2020, 18884/2015, 6193/2014).
In assenza di valida prova, la domanda avanzata dalle attrici può trovare pieno accoglimento.
Passando al quantum debeatur, agli atti risulta depositato preventivo di spesa attestante i danni riportati dall'autovettura di proprietà di IE MA Cristina quantificati nella complessiva somma di €.1.737,00. Ebbene, considerato il preventivo prodotto - non specificatamente contestato dalle parti convenute che si sono limitate ad affermare che la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice era eccessiva (Cass. Civ. Sez. VI,
Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624) - richiamato il principio dettato dall'art. 167 c.p.c., per
7 il quale il convenuto deve prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica opposizione, si ritiene di poter liquidare il danno subito dall'autovettura Fiat
Doblò in complessivi €1.500,00, tenuto conto anche della offerta risarcitoria formulata dalla , per la somma di €.1.800,00 (comprensiva di competenze legali) durante CP_2
la fase stragiudiziale della lite, mai formalizzata.
Relativamente al risarcimento alla persona da riconoscere alle attrici va, innanzitutto, richiamato il recente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass., 7513/2018,
22969/2020) certificante la doppia anima del danno non patrimoniale. La Cassazione giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico- relazione ma piuttosto “il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”, se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali” la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile (cfr. Cass. Civ. n.
7513/2018).
Ne consegue che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico.
Una lesione alla salute, infatti, come afferma la Suprema Corte, può avere delle conseguenze dannose diverse ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggior rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto (cfr. Corte d'Appello di Salerno, del 18.02.2025 n. 126). La stima del danno biologico attraverso la c.d. personalizzazione esige che le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili - rispetto a tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione - ma che sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, tempestivamente allegate, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ai fini della personalizzazione del risarcimento, quindi, non rileva quale aspetto della vita del
8 danneggiato sia stato compromesso ma rilevano le conseguenze straordinarie in quanto solo in questi casi - non essendo tali circostanze ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità - è consentito al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex plurimis: Cass. Civ. del 21.09.2017 21 n.
21939; Cass. Civ. del 13.08.2015 n. 16788; Cass. Civ. del 07.11.2014 n. 23778). La
Suprema Corte ha stabilito che: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, è consentito al giudice con motivazione autentica e non stereotipata di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ. del 18.11.2014 n.
24471).
Per quanto riguarda, poi, il danno morale va ricordato che dal danno biologico tout court e relativa personalizzazione, la Suprema Corte mantiene nettamente distinto, sempre nell'ampia categoria del danno non patrimoniale, il danno morale, riconoscendogli un'autonomia ontologica e funzionale (nei termini di quantificazione e risarcibilità), in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, come stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 CdA non è chiusa anche al risarcimento del danno morale), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), CdA, introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del
2016. Tuttavia, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore, deve essere dedotto e provato, anche con presunzioni (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 9006 del 21.03.2022). Ad ogni modo,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (Cass. Civ. del 10.11.2020 n.
25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, sia l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (Cass. Civ. n. 6444/2023). Pertanto, seguendo il recente orientamento giurisprudenziale, si deduce che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nella valutazione delle allegazione e nella prova delle conseguenze
9 dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria) (Cass. Civ. del 01.03.2024 n. 5547).
Quindi, si ritiene che, nella specie, le danneggiate avrebbe dovuto allegare e dimostrare un ulteriore danno morale soggettivo, e cioè le sofferenze interiori derivanti dall'invalidità fisica determinata dal sinistro, che avrebbero legittimato una ulteriore liquidazione a titolo di danno morale.
Date queste premesse e sulla base dei principi espressi, per la quantificazione del danno alla persona patito dalle attrici, si rinvia alla valutazione svolta nella consulenza medico- legale di ufficio dal CTU dott. secondo criteri rigorosamente scientifici ed Per_2
esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, cui si aderisce. Nell'elaborato peritale svolto nell'interesse di il consulente, accertato il nesso di Parte_1
causalità tra l'evento de quo e i danni patiti dalla perizianda, ha dedotto: “La dinamica del sinistro rilevata dagli atti, unitamente al tipo di lesioni riportate dalla perizianda, rendono verosimile il nesso di causalità tra il tipo di sinistro subito (trasportata anteriormente su una autovettura tamponata da un'altra auto) e le lesioni riportate alla colonna cervicale ed alla spalla destra. La perizianda riferisce che indossava la cintura di sicurezza regolarmente allacciata…” concludendo: “Sussiste valido e diretto nesso di causalità materiale tra il sinistro subito in data 05/02/2010 e le lesioni predette. I postumi a carattere permanente sono costituiti principalmente dagli sfumati esiti anatomo-funzionali della distorsione della colonna cervicale e della spalla destra e dalla sintomatologia soggettiva relativa. Il complesso patologico descritto non ha determinato alcun apprezzabile incidenza minorativa permanente sulla capacità lavorativa specifica della perizianda (insegnante)”, riconoscendo il danno biologico nella misura del 2,5%, con inabilità temporanea parziale (al 75%) di gg. 10 (dieci), inabilità temporanea parziale (al 50%) di gg. 10 (dieci) e inabilità temporanea minima (al
25%) di gg. 10 (dieci) per cui in rapporto all'età della danneggiata al momento del sinistro, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità, seguendo le tabelle di legge per le micropermanenti ex lege 57/2001 e d.lgs 209/2005 aggiornate al
D.M. 16.07.2024 l'importo che si ottiene è pari alla somma di €.3.154,92 secondo il prospetto che segue: invalidità permanente €.2.184,00, inabilità temporanea parziale al
10 75% €.414,30, inabilità temporanea parziale al 50% €.276,20, inabilità temporanea parziale al 25% €.138,10.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dalla danneggiata, e comprende il danno emergente, spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante.
Quanto al primo, è documentata la spesa di €.142,32, che va riconosciuta a titolo di danno patrimoniale.
Sulle somme così liquidate, a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali come sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Dalle considerazioni fin qui esposte consegue che le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore di della somma, già Parte_1
rivalutata, di €.3.154,92 oltre interessi legali su detta somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza e, successivamente a tale data, i soli interessi legali fino al soddisfo.
Nell'elaborato peritale svolto nell'interesse di IE MA Cristina il consulente, accertato il nesso di causalità tra l'evento de quo e i danni patiti dalla perizianda, ha dedotto: “La dinamica del sinistro rilevata dagli atti, unitamente al tipo di lesioni riportate dalla perizianda, rendono verosimile il nesso di causalità tra il tipo di sinistro subito
(trasportata posteriormente a sinistra su una autovettura tamponata da un'altra auto) e le lesioni riportate alla colonna cervicale, alla spalla sinistra ed alla caviglia sinistradestra. La perizianda riferisce che indossava la cintura di sicurezza regolarmente allacciata” concludendo:
“Sussiste valido e diretto nesso di causalità materiale tra il sinistro subito in data 05/02/2010 e le lesioni predette. I postumi a carattere permanente sono costituiti principalmente dagli sfumati esiti anatomo-funzionali della distorsione della colonna cervicale, della spalla sinistra e della caviglia sinistra e dalla sintomatologia soggettiva relativa. Il complesso patologico descritto non ha determinato alcun
11 apprezzabile incidenza minorativa permanente sulla capacità lavorativa specifica della perizianda
(avvocato)”, riconoscendo il danno biologico nella misura del 3,5%, con inabilità temporanea parziale (al 75%) di gg. 10 (dieci), inabilità temporanea parziale (al 50%) di gg. 10 (dieci) e inabilità temporanea minima (al 25%) di gg. 10 (dieci) per cui in rapporto all'età della danneggiata al momento del sinistro, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità, seguendo le tabelle di legge aggiornate al D.M. 16.07.2024,
l'importo che si ottiene è pari alla somma di €.4.297,49 secondo il prospetto che segue: invalidità permanente €.3.313,66, inabilità temporanea parziale al 75% €.414,30, inabilità temporanea parziale al 50% €.276,20, inabilità temporanea parziale al 25% €.138,10.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale è documentata la spesa di €.155,23.
Sulle somme così liquidate, a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali come sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Sulla base di tali considerazioni le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore di IE MA Cristina della complessiva somma di
€.4.297,49 oltre interessi legali su detta somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza e, successivamente a tale data, i soli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/22 e successive modifiche, applicando i valori medi tenuto conto del valore della causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 5449/17 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
12 - dichiara unico ed esclusivo responsabile nella causazione del sinistro de quo il conducente dell'autovettura FIAT Multipla, tg. BS 200ZL, di proprietà di CP_3
e, per l'effetto, accoglie totalmente la domanda;
[...]
- condanna i convenuti, ut supra, in solido, al pagamento, a titolo risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Fiat Doblò, della somma complessiva di €.1.500,00 Iva inclusa, in favore di oltre interessi legali dall'evento all'effettivo saldo;
Parte_1
- condanna i convenuti, ut supra, in solido, al pagamento, a titolo risarcimento delle lesioni patite a seguito dell'occorso, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di €.3.154,92 in favore di oltre interessi legali Parte_1
calcolati secondo le modalità indicate in motivazione e, a titolo di danno patrimoniale, dalla somma di €.142,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna i convenuti, ut supra, in solido, al pagamento, a titolo risarcimento delle lesioni patite a seguito dell'occorso, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di €.4.297,49 in favore di IE MA Cristina, oltre interessi legali calcolati secondo le modalità indicate in motivazione e, a titolo di danno patrimoniale, dalla somma di €.155,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna i convenuti, ut supra, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €.7.000,00 oltre €.1.200,00 per esborsi documentati, spese di CTP
e spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (rif. Cass. SS.UU. Sentenza n.31030 del 27.11.2019), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, da distrarre a favore dell'avv. IE MA Cristina antistatario;
- le spese della CTU, come liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico dei convenuti con obbligo di restituzione alle attrici anticipatarie.
Così deciso in Salerno, il 29.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 10.06.2017 al numero n. 5449/2017 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Napoliello MA Cristina, con studio in Eboli (SA) al Corso Garibaldi 7,
IE AR CR ( ), rappresentata e difesa da C.F._2 se stessa,
ATTRICI
NONCHE'
In Persona Del Legale Rappresentante Pro Tempore Controparte_1
Quale Impresa Designata Per La Regione Campania Alla Gestione Del Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada, (CF: , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Marco Granese, con studio in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno 12;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dagli avv.ti Alfonso Vocca e Luigi Vespoli, con studio in Napoli, alla via Ponte di Tappia 82,
CONVENUTA
E
Controparte_3
1
[...] CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato - a seguito di ordinanza resa nella causa civile recante rg. n. 199/17 dal Giudice di Pace di Eboli il 10.03.2017, di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Salerno - e Parte_1
LO MA Cristina convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, quale impresa designata per la regione Campania alla Controparte_1
gestione del FGVS, ed in LCA al fine di ottenere il CP_3 CP_2
risarcimento dei danni patiti in data 05.02.2010, alle ore 21,00 circa, in Eboli (SA), alla via Tangenziale, allorquando l'autovettura tipo FIAT Doblò, tg. DG893VV, di proprietà di assicurata per la r.c.a. presso la Milano Ass.ni, condotta Parte_1
nell'occasione dal dott. e con a bordo come trasportate le attrici, Persona_1
veniva tamponata, mentre era ferma allo STOP ivi insistente, dall'autovettura tipo FIAT
Multipla, tg. BS 200ZL, di proprietà di condotta nell'occasione da CP_3
assicurata con la CP_4 CP_2
A seguito dell'urto, l'autovettura FIAT Doblò subiva danni per €.1.737,00, come da preventivo di spesa versato in atti, e le attrici pativano lesioni personali, quantificate sulla scorta della certificazione medica prodotta e delle relazione mediche a firma del dott.
. Per_1
A seguito delle missive contenenti le richieste risarcitorie, a mezzo di racc.te a/r del
26.02.2010, inoltrate al responsabile civile ed alla , quest'ultima provvedeva ad CP_2
istruire la pratica ed a formulare offerta risarcitoria per la somma di €.1.800,00 che veniva accettata da con comunicazione a mezzo fax del Parte_1
27.05.2010.
Tale transazione non veniva mai formalizzata, dato che con comunicato stampa del
14.10.2011, l' rendeva nota la liquidazione coatta della per cui le istanti CP_5 CP_2
2 erano costrette ad inoltrare le proprie richieste risarcitorie alla ed a CP_6
quale impresa designata per la regione Campania alla Controparte_1
gestione del FGVS.
Non avendo ottenuto, in fase stragiudiziale, il risarcimento richiesto, le attrici adivano la competente autorità giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella qualità, Controparte_1
impugnando la domanda avversa e contestando il fatto storico, eccependo in via istruttoria l'incapacità a testimoniare, ex art. 246 cpc., del teste Persona_1
conducente della FIAT Doblò, tg. DG 893VV, oltre che consulente medico di parte e chiedendo disporsi CTU per la ricostruzione cinematica del sinistro e per l'indagine comparativa sui veicoli coinvolti.
Si costituiva, altresì, la in liquidazione coatta Controparte_7
amministrativa, in persona del Commissario liquidatore e legale rapp.te pro tempore, con generiche eccezioni e difese, invocando un presunto concorso di colpa delle parti coinvolte nel sinistro.
Restava contumace . CP_3
Alla prima udienza del 14.12.2017 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Il giudice, concessi i termini, rinviava la causa all'udienza del 28.11.2018.
Con ordinanza del 31.08.2021 il giudice ammetteva la prova testi con il dott. Per_1
e la causa veniva rinviata all'udienza del 05.04.2022 per l'escussione del
[...]
teste indicato.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta in tale data, letti gli atti, ritenuta la necessità di nominare un CTU medico-legale nominava il dott. Persona_2
fissando l'udienza del 24.10.2022 per il conferimento dell'incarico.
Espletata la CTU medico-legale sulla persona delle attrici, a mezzo di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano le conclusioni.
Le attrici in particolare chiedevano: “1) Accogliere in toto la domanda attorea, poiché fondata in fatto ed in diritto, come ampiamente dimostrato anche dalla relazione del C.T.U. ed, accertata la responsabilità degli attuali convenuti, per l'effetto condannare
3 a) I convenuti sopra citati (e meglio generalizzati negli atti di causa) al risarcimento totale dei danni - come in atti specificati - (patrimoniali e non) in favore delle attrici, oltre alle spese tutte dalle stesse subite
(comprensive –tra le altre già richieste, delle spese d'iscrizione a ruolo;
di mediazione, come da verbale in atti;
spese di C.T.U. (come allegate al presente atto); spese per visite specialistiche (pure allegate) ch'è stato necessario affrontare in corso di causa, oltre spese affrontate per le consulenze e le attività svolte in favore delle attrici dal C.T. di parte. Il tutto (allegato al presente) regolarmente fatturato, e successive occorrende. La somma risultante dovrà essere maggiorata da interessi e rivalutazione, come per legge, dal dì del danno all'effettivo soddisfo e con vincolo di solidarietà . Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
I convenuti concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 05.11.2024, la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, accertata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, va rilevato che la domanda è proponibile e procedibile.
Agli atti, risultano regolarmente depositate le richieste risarcitorie a mezzo racc.te a/r del
14.11.2011 n. 11079843774-5 e 11079843780-2 inoltrate alla ed alle CP_6
quale impresa designata per la Campania alla gestione del Controparte_1
FGVS, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 287 C.d.A., data la liquidazione coatta della CP_2
Come noto, l'art. 283 lett. c) C.d.A. stabilisce che, in caso di liquidazione coatta della società assicuratrice garante del veicolo danneggiante, interviene in sostituzione a garantire il risarcimento del danno il Fondo di garanzia.
Nella specie, durante la fase antecedente alla lite, per il Controparte_1
tramite della GENERALI BUSSINESS SOLUTION, provvedeva ad istruire la pratica, senza formulare alcuna offerta risarcitoria;
seguiva l'invio di missive interruttive della prescrizione e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita del 07.07.2015.
3. Nel merito, in ordine alla ammissibilità della testimonianza del conducente del veicolo attoreo, , si evidenzia che la Suprema Corte considera incapace a Persona_1
testimoniare il soggetto che sia titolare di un interesse concreto e attuale, idoneo ad
4 attribuirgli “la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere”. La valutazione dell'interesse alla controversia va effettuata indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse.
Con particolare riferimento alla capacità a testimoniare del su indicato teste, va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (vedi Cass. 4848/1993) laddove ha affermato che “il conducente del veicolo danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante se quest'ultimo non ha proposto domanda riconvenzionale, e non può essere, conseguentemente, considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.”
Nel caso di specie, pertanto, non essendosi il convenuto, che si assume danneggiante, costituito e non avendo, pertanto, formulato domanda riconvenzionale, deve ritenersi che il teste sia capace a rendere testimonianza nel presente giudizio, potendosi, eventualmente, porre solo una questione di attendibilità delle sue dichiarazioni.
A tale ultimo riguardo, va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (Cass. Civ. n.
20553/2021).
Ciò premesso, questo giudicante ritiene attendibile la ricostruzione dei fatti fornita dal teste escusso all'udienza del 05.04.2022, , in quanto collima oltre Persona_1
che con quanto narrato negli atti introduttivi del giudizio con la accertata compatibilità delle lesioni certificate patite dalle attrici con la descritta dinamica del sinistro, come operata dal CTU.
Il teste dichiarava: “non ho rapporti di parentela o dipendenza con alcuna delle parti né interesse nella causa però ho svolto una consulenza di parte nel presente procedimento”.
5 Sui capitoli di prova articolati da parte attrice il teste asseriva testualmente: “Posso dire che nella prima settimana di febbraio 2010 o il 4 o il 4 conducevo la Fiat Doblò di proprietà di
[...]
che sedeva al mio fianco, ero fermo allo stop alla fine della tangenziale di Eboli nei pressi del Parte_1
ristorante Perlina quando venimmo tamponati a tergo da una Fiat multipla. Preciso che nell'autovettura
c'era al mio fianco la sig.ra dietro di lei la gemella MA Cristina Naponiello e Parte_1
sempre sul sedile di dietro era presente la madre di entrambe”.
Orbene, sulla scorta delle prove orali e documentali, si può arguire che l'incidente si è verificato a causa di una manovra imprudente posta in essere dal conducente dell'autovettura Fiat Multipla, di proprietà di , che non manteneva la CP_3
dovuta distanza di sicurezza tamponando da tergo l'autovettura attorea sul quale viaggiavano le attrici mentre questa si trovava ferma allo STOP insistente sulla via
Tangenziale di Eboli.
Trattandosi di sinistro derivante da tamponamento, sussiste una presunzione di responsabilità a carico del convenuto, in quanto chi tampona ha sempre l'obbligo di mantenere una adeguata distanza di sicurezza e di regolare la velocità in base ai limiti vigenti, alle condizioni della strada in modo da avere un adeguato spazio di frenata o di manovra per evitare la collisione. La presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., che opera nel caso di scontro tra veicoli è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante ex art. 149, comma 1, CdS (d.lgs. n. 285 del 1992) secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.
A ribadirlo, proprio recentemente, la Suprema Corte (cfr Cass. Civ. n. 3398/2023) laddove ha affermato che chi tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile;
egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che: “il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.
D'altronde, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel
6 caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro, ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. Nella specie, il proprietario del veicolo investitore non ha fornito la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa.
Piuttosto, la condotta di guida della conducente della Fiat Multipla, di proprietà di
, è apparsa negligente imperita e, comunque, non conforme alle regole CP_3
del codice della strada, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., la responsabilità è addebitabile esclusivamente al convenuto.
Applicando la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, che deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, il tamponante avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile (Cass. Civ.
21513/2020, 18884/2015, 6193/2014).
In assenza di valida prova, la domanda avanzata dalle attrici può trovare pieno accoglimento.
Passando al quantum debeatur, agli atti risulta depositato preventivo di spesa attestante i danni riportati dall'autovettura di proprietà di IE MA Cristina quantificati nella complessiva somma di €.1.737,00. Ebbene, considerato il preventivo prodotto - non specificatamente contestato dalle parti convenute che si sono limitate ad affermare che la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice era eccessiva (Cass. Civ. Sez. VI,
Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624) - richiamato il principio dettato dall'art. 167 c.p.c., per
7 il quale il convenuto deve prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica opposizione, si ritiene di poter liquidare il danno subito dall'autovettura Fiat
Doblò in complessivi €1.500,00, tenuto conto anche della offerta risarcitoria formulata dalla , per la somma di €.1.800,00 (comprensiva di competenze legali) durante CP_2
la fase stragiudiziale della lite, mai formalizzata.
Relativamente al risarcimento alla persona da riconoscere alle attrici va, innanzitutto, richiamato il recente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass., 7513/2018,
22969/2020) certificante la doppia anima del danno non patrimoniale. La Cassazione giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico- relazione ma piuttosto “il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”, se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali” la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile (cfr. Cass. Civ. n.
7513/2018).
Ne consegue che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico.
Una lesione alla salute, infatti, come afferma la Suprema Corte, può avere delle conseguenze dannose diverse ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggior rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto (cfr. Corte d'Appello di Salerno, del 18.02.2025 n. 126). La stima del danno biologico attraverso la c.d. personalizzazione esige che le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili - rispetto a tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione - ma che sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, tempestivamente allegate, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ai fini della personalizzazione del risarcimento, quindi, non rileva quale aspetto della vita del
8 danneggiato sia stato compromesso ma rilevano le conseguenze straordinarie in quanto solo in questi casi - non essendo tali circostanze ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità - è consentito al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex plurimis: Cass. Civ. del 21.09.2017 21 n.
21939; Cass. Civ. del 13.08.2015 n. 16788; Cass. Civ. del 07.11.2014 n. 23778). La
Suprema Corte ha stabilito che: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, è consentito al giudice con motivazione autentica e non stereotipata di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ. del 18.11.2014 n.
24471).
Per quanto riguarda, poi, il danno morale va ricordato che dal danno biologico tout court e relativa personalizzazione, la Suprema Corte mantiene nettamente distinto, sempre nell'ampia categoria del danno non patrimoniale, il danno morale, riconoscendogli un'autonomia ontologica e funzionale (nei termini di quantificazione e risarcibilità), in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, come stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 CdA non è chiusa anche al risarcimento del danno morale), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), CdA, introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del
2016. Tuttavia, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore, deve essere dedotto e provato, anche con presunzioni (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 9006 del 21.03.2022). Ad ogni modo,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (Cass. Civ. del 10.11.2020 n.
25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, sia l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (Cass. Civ. n. 6444/2023). Pertanto, seguendo il recente orientamento giurisprudenziale, si deduce che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nella valutazione delle allegazione e nella prova delle conseguenze
9 dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria) (Cass. Civ. del 01.03.2024 n. 5547).
Quindi, si ritiene che, nella specie, le danneggiate avrebbe dovuto allegare e dimostrare un ulteriore danno morale soggettivo, e cioè le sofferenze interiori derivanti dall'invalidità fisica determinata dal sinistro, che avrebbero legittimato una ulteriore liquidazione a titolo di danno morale.
Date queste premesse e sulla base dei principi espressi, per la quantificazione del danno alla persona patito dalle attrici, si rinvia alla valutazione svolta nella consulenza medico- legale di ufficio dal CTU dott. secondo criteri rigorosamente scientifici ed Per_2
esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, cui si aderisce. Nell'elaborato peritale svolto nell'interesse di il consulente, accertato il nesso di Parte_1
causalità tra l'evento de quo e i danni patiti dalla perizianda, ha dedotto: “La dinamica del sinistro rilevata dagli atti, unitamente al tipo di lesioni riportate dalla perizianda, rendono verosimile il nesso di causalità tra il tipo di sinistro subito (trasportata anteriormente su una autovettura tamponata da un'altra auto) e le lesioni riportate alla colonna cervicale ed alla spalla destra. La perizianda riferisce che indossava la cintura di sicurezza regolarmente allacciata…” concludendo: “Sussiste valido e diretto nesso di causalità materiale tra il sinistro subito in data 05/02/2010 e le lesioni predette. I postumi a carattere permanente sono costituiti principalmente dagli sfumati esiti anatomo-funzionali della distorsione della colonna cervicale e della spalla destra e dalla sintomatologia soggettiva relativa. Il complesso patologico descritto non ha determinato alcun apprezzabile incidenza minorativa permanente sulla capacità lavorativa specifica della perizianda (insegnante)”, riconoscendo il danno biologico nella misura del 2,5%, con inabilità temporanea parziale (al 75%) di gg. 10 (dieci), inabilità temporanea parziale (al 50%) di gg. 10 (dieci) e inabilità temporanea minima (al
25%) di gg. 10 (dieci) per cui in rapporto all'età della danneggiata al momento del sinistro, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità, seguendo le tabelle di legge per le micropermanenti ex lege 57/2001 e d.lgs 209/2005 aggiornate al
D.M. 16.07.2024 l'importo che si ottiene è pari alla somma di €.3.154,92 secondo il prospetto che segue: invalidità permanente €.2.184,00, inabilità temporanea parziale al
10 75% €.414,30, inabilità temporanea parziale al 50% €.276,20, inabilità temporanea parziale al 25% €.138,10.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dalla danneggiata, e comprende il danno emergente, spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante.
Quanto al primo, è documentata la spesa di €.142,32, che va riconosciuta a titolo di danno patrimoniale.
Sulle somme così liquidate, a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali come sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Dalle considerazioni fin qui esposte consegue che le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore di della somma, già Parte_1
rivalutata, di €.3.154,92 oltre interessi legali su detta somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza e, successivamente a tale data, i soli interessi legali fino al soddisfo.
Nell'elaborato peritale svolto nell'interesse di IE MA Cristina il consulente, accertato il nesso di causalità tra l'evento de quo e i danni patiti dalla perizianda, ha dedotto: “La dinamica del sinistro rilevata dagli atti, unitamente al tipo di lesioni riportate dalla perizianda, rendono verosimile il nesso di causalità tra il tipo di sinistro subito
(trasportata posteriormente a sinistra su una autovettura tamponata da un'altra auto) e le lesioni riportate alla colonna cervicale, alla spalla sinistra ed alla caviglia sinistradestra. La perizianda riferisce che indossava la cintura di sicurezza regolarmente allacciata” concludendo:
“Sussiste valido e diretto nesso di causalità materiale tra il sinistro subito in data 05/02/2010 e le lesioni predette. I postumi a carattere permanente sono costituiti principalmente dagli sfumati esiti anatomo-funzionali della distorsione della colonna cervicale, della spalla sinistra e della caviglia sinistra e dalla sintomatologia soggettiva relativa. Il complesso patologico descritto non ha determinato alcun
11 apprezzabile incidenza minorativa permanente sulla capacità lavorativa specifica della perizianda
(avvocato)”, riconoscendo il danno biologico nella misura del 3,5%, con inabilità temporanea parziale (al 75%) di gg. 10 (dieci), inabilità temporanea parziale (al 50%) di gg. 10 (dieci) e inabilità temporanea minima (al 25%) di gg. 10 (dieci) per cui in rapporto all'età della danneggiata al momento del sinistro, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità, seguendo le tabelle di legge aggiornate al D.M. 16.07.2024,
l'importo che si ottiene è pari alla somma di €.4.297,49 secondo il prospetto che segue: invalidità permanente €.3.313,66, inabilità temporanea parziale al 75% €.414,30, inabilità temporanea parziale al 50% €.276,20, inabilità temporanea parziale al 25% €.138,10.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale è documentata la spesa di €.155,23.
Sulle somme così liquidate, a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali come sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Sulla base di tali considerazioni le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore di IE MA Cristina della complessiva somma di
€.4.297,49 oltre interessi legali su detta somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza e, successivamente a tale data, i soli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/22 e successive modifiche, applicando i valori medi tenuto conto del valore della causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 5449/17 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
12 - dichiara unico ed esclusivo responsabile nella causazione del sinistro de quo il conducente dell'autovettura FIAT Multipla, tg. BS 200ZL, di proprietà di CP_3
e, per l'effetto, accoglie totalmente la domanda;
[...]
- condanna i convenuti, ut supra, in solido, al pagamento, a titolo risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Fiat Doblò, della somma complessiva di €.1.500,00 Iva inclusa, in favore di oltre interessi legali dall'evento all'effettivo saldo;
Parte_1
- condanna i convenuti, ut supra, in solido, al pagamento, a titolo risarcimento delle lesioni patite a seguito dell'occorso, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di €.3.154,92 in favore di oltre interessi legali Parte_1
calcolati secondo le modalità indicate in motivazione e, a titolo di danno patrimoniale, dalla somma di €.142,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna i convenuti, ut supra, in solido, al pagamento, a titolo risarcimento delle lesioni patite a seguito dell'occorso, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di €.4.297,49 in favore di IE MA Cristina, oltre interessi legali calcolati secondo le modalità indicate in motivazione e, a titolo di danno patrimoniale, dalla somma di €.155,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna i convenuti, ut supra, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €.7.000,00 oltre €.1.200,00 per esborsi documentati, spese di CTP
e spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (rif. Cass. SS.UU. Sentenza n.31030 del 27.11.2019), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, da distrarre a favore dell'avv. IE MA Cristina antistatario;
- le spese della CTU, come liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico dei convenuti con obbligo di restituzione alle attrici anticipatarie.
Così deciso in Salerno, il 29.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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