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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/11/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NE RI SA presidente
Dora Bonifacio consigliere
ON ER consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 417/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. GALOFARO GIANLUCA, ; C.F._1
Appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. ROMEO CP_1 P.IVA_2
FABRIZIO, ; C.F._2
Appellato
°°°
All'udienza del 28.2.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
- 1 - In fatto
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 130/22, Parte_1 depositata il 11.01.2022, emessa dal Tribunale di Catania, che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5451/2017.
Il ed avevano convenuto un piano di Parte_1 Controparte_1 rientro per consentire alla prima società di adempiere ratealmente il debito esistente nei confronti di (fondato su alcune fatture analiticamente indicate nel “piano Controparte_1 di rientro”) che prevedeva il pagamento in cinque rate.
Il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione decisa dal tribunale veniva richiesto ed emesso per il pagamento della quarta e quinta rata.
Con l'opposizione decisa dal tribunale l'opponente assumeva di avere pagato la quarta rata e di nulla dovere per la quinta rata (che ammetteva di non avere pagato) in ragione dell'eccepito inadempimento di al contratto di assistenza sistemistica che, in CP_1 thesi, avrebbe giustificato la riduzione del corrispettivo pattuito.
Il tribunale - condividendo la tesi del creditore che assumeva di avere imputato i pagamenti ricevuti a diversi crediti vantati nei confronti del debitore – ha rigettato l'opposizione, affermando altresì che l'eccepito inadempimento sarebbe stato imputabile al produttore e venditore del software, cioè a soggetto diverso da CP_1
[...
Il censura la statuizione sotto entrambi i profili Parte_1 affidando la critica ai motivi di seguito esaminati.
Resiste all'appello domandandone il rigetto. CP_1
In diritto
Imputazione dei pagamenti (motivo riferito alla quarta rata del piano di ammortamento) nel giudizio di primo grado ha ammesso che i pagamenti delle fatture Controparte_1 erano avvenuti ma ha eccepito la diversa imputazione dei pagamenti ricevuti ed il tribunale, come detto, ha condiviso tale tesi.
- 2 - L'appellante assume che a fronte dell'imputazione del pagamento effettuata al momento del pagamento il creditore non avrebbe avuto la possibilità di una diversa imputazione e critica la sentenza per non avere tenuto in debita considerazione l'imputazione di pagamento effettuata dal debitore.
Il motivo è fondato.
L'art. 1193 c.c. prevede che “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
La norma prevede una gerarchia nell'individuazione dei criteri di imputazione del pagamento in forza della quale solo in assenza dell'imputazione da parte del debitore solvente (o in mancanza del creditore) possono operare gli altri criteri individuati dalla norma che rivestono, quindi, valenza solo sussidiaria (tra le tante, si veda Cass.
13477/25).
Il debitore ha prodotto copia dei bonifici eseguiti in favore di recanti la Controparte_1 chiara indicazione della fattura che veniva pagata (in acconto o a saldo).
Il tribunale non si è avveduto della presenza di tali documenti o, comunque, ne ha omesso l'esame (nessun cenno rinvenendosi nella sentenza).
In presenza dell'imputazione di pagamento operata dal debitore ogni diversa imputazione era preclusa.
Non risulta poi provata l'esistenza di accordi intercorsi tra le parti ed eccepiti da in forza dei quali il debitore “ …. era perfettamente a conoscenza della Controparte_1 circostanza per cui, stante i ritardi con i quali venivano sistematicamente effettuati i pagamenti del piano di rientro, i successivi bonifici sarebbero stati imputati alle fatture
n.309 del 31.08.2016, n. 330 del 30.09.2016 e n. 366 del 31.10.2016 (doc.3), emesse giusta contratto di assistenza sistemistica nr. 279/16 in essere tra le parti (doc.4)” (così
a p. 7 della comparsa di risposta depositata in primo grado).
- 3 - I pagamenti eseguiti dal debitore devono, quindi, seguire l'imputazione fattane dal debitore e la quarta rata del piano di rientro risulta essere stata pagata al momento della emissione della ingiunzione di pagamento (per contro essendo inefficace la diversa e successiva imputazione fattane dal creditore).
Domanda “nuova” proposta da Controparte_1
Nel giudizio di primo grado a fronte dell'eccezione di avvenuto Controparte_1 pagamento della IV rata del piano di rientro proposta dall'opponente, proponeva (con la comparsa di risposta) una nuova domanda nei seguenti termini “… nella non temuta ipotesi in cui il Giudicante consideri soddisfatto il pagamento della IV rata del piano di rientro del 4.08.2016, ritenendo pertanto insoluta solo la V rata dello stesso, controparte dovrà essere condannata al pagamento degli importi portati dalle fatture anzi citate. Invero, le relative prestazioni, sono state svolte sulla scorta del contratto di assistenza sistemistica n. 279/16. Segnatamente, l'importo di €.402,60 portato dalla fattura n. 309/2016 è dovuto in forza dell'assistenza sistemistica del 5.08.2018, effettuata in collegamento remoto con la società opponente. Con riferimento alla fattura n.330/2016 del 30.09.2016, la stessa veniva emessa in ragione dell'intervento reso il 15.09.2016 presso la sede della cliente, il cui dipendente provvedeva a firmare il relativo rapporto di produzione software, e dell'intervento del 30.09.2016 effettuato in modalità remota. Con riferimento infine alla fattura n.366/2016 di importo pari ad €.
1.033,95, la stessa veniva emessa in forza degli interventi effettuati in modalità remota il 6/11/26.10.2016, nonché per assistenza effettuata in loco in data 10/10/2016 e
14/10/2016….”.
L'accoglimento del motivo di appello riguardante la quarta rata appena esaminato impone l'esame della domanda “nuova”, riproposta ex art. 346 cpc nel presente giudizio.
L'appellante ne ha eccepito l'inammissibilità, fondandola sulla Controparte_2 tradizionale distinzione tra modificazione della domanda (emendatio) e proposizione di domanda nuova (mutatio) facendone seguire l'inammissibilità della domanda proposta
- 4 - in quanto nuova (divergendo da quella originariamente proposta sotto entrambi i profili del petitum e della causa petendi). sostiene, invece, l'ammissibilità invocando il diritto vivente come formato Controparte_1 dalla sentenza delle sezioni unite n. 12310/2015 (“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
ne consegue
l'ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”; così la massima della sentenza citata).
La (ammissibile) modifica della domanda nei termini precisati dalla corte di legittimità
è, tuttavia, sottoposta ad un duplice limite (anch'esso individuato dalle pronunzie della suprema corte). Il primo consiste nella necessità “ … non solo che resti "immutato
l'elemento identificativo soggettivo delle "personae"", ma anche che la domanda modificata debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per "alternatività" (Cass. 14369/19; conforme Cass. su
22404/18). Il secondo richiede che la domanda "modificata" non si aggiunga alla domanda iniziale ma la sostituisca e tale concetto è stato precisato nel senso che “… la "vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate …. e le domande
"modificate" espressamente ammesse" non sta "nel fatto che in queste ultime le
"modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
- 5 - "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività ….. A favore di questa interpretazione dell'art. 183 c.p.c. - che, dunque, identifica la "emendatio libelli" nella possibilità di formulare domande alternative a quella originarie (e destinate, pertanto,
a sostituirsi ad essa), in base ad una libera valutazione della parte che attraverso
l'esercizio del potere emendativo "mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e "desiderata" rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio" (Cass. 14369/19).
Posta tale premessa in linea di principio, nella fattispecie concreta la domanda ora in esame non si pone come sostituiva di quella originariamente formulata ma come domanda subordinata rispetto al non accoglimento parziale (trattandosi solo della quarta rata del piano di rientro) della domanda formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
La domanda in esame è, pertanto, inammissibile.
Inadempimento di (riferito alla quinta rata del piano di rientro) CP_1
Il tribunale ha rigettato il motivo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ritenendo che – come eccepito dal creditore – il cattivo funzionamento del software lamentato dal fosse imputabile alla società produttrice dello stesso, Parte_1
, e non all'inadempimento di al contratto di assistenza CP_3 Controparte_1 sistemistica al software.
L'appellante critica la decisione reiterando la tesi già rigettata dal tribunale secondo cui il vizio lamentato al funzionamento del software dipenderebbe dalla “cattiva” esecuzione della prestazione da parte di Controparte_1
In particolare, afferma “ … dalla documentazione in atti (documentale e prove testimoniali escusse) risulta che la società non ha adempiuto agli obblighi CP_1 contrattualmente assunti con contratto di assistenza sistemica n. 504/2014 con la quale si impegnava ad effettuare tutte le attività necessarie per l'implementazione del software gestionale “Alyante Enerprise” nella versione preconfigurata per i cantieri
- 6 - navali oltre all'installazione dell'infrastruttura tecnologica e del software di base necessario. È di tutta evidenza che, sin da subito, il ha contestato Parte_1 difetti e ritardi nell'attività di implementazione e che solo ad agosto del 2016, quando viene concordato un piano di rientro, i problemi di funzionamento e di trash sul software sembravano essere risolti. Tuttavia a dicembre del 2016 si ripresentano problemi di funzionamento del software gestionale “Alyante Enerprise” che hanno rallentato alcuni processi gestionali creando notevoli e innumerevoli danni al cantiere navale. I testimoni escussi ( e ) hanno confermato la Testimone_1 Tes_2 sussistenza di innumerevoli malfunzionamenti del sistema gestionale atteso che le personalizzazioni del software sopra menzionato, richiesta dal alla Parte_1 società non comparivano e/o non permettevano di operare….”. CP_1
La sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità ed è onere dell'appellante dimostrare l'errore che sarebbe stato commesso dalla decisione impugnata.
Nel caso in esame, l'appellante dovrebbe, quindi, dimostrare che il vizio di malfunzionamento del software lamentato riguardava aspetti operativi dello stesso determinati da criticità dell'assistenza prestata da in forza del contratto di Controparte_1 assistenza sistemistica.
Il testimone (escusso all'udienza del 26.20.2020;) ha confermato le Testimone_1 circostanze indicate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opponente (la verbalizzazione è avvenuta con la tecnica del mero rinvio al capitolo di prova
“confermo la circostanza di cui al quesito…”) e cioè che nel mese di gennaio 2017, durante l'aggiornamento del software gestionale “Alyante Enerprise” si sono verificati innumerevoli malfunzionamenti che hanno rallentato e/o bloccato alcuni processi;
che nella stampa e nella console del preventivo non venivano indicati la valorizzazione dei sotto nodi e i ricavi dei nodi;
che il programma smetteva di funzionare quando si provava ad effettuare la trasformazione dei documenti, l'annullamento dei nuovi nodi, la creazione di un nuovo documento o la chiusura della console progetto;
che dopo il suddetto aggiornamento si verificavano rallentamenti nella maschera del versamento
- 7 - tempi a progetto;
che non comparivano e non funzionavano più le personalizzazioni effettuate per il Cantiere Navale.
Il motivo in esame è inidoneo a persuadere dell'esistenza di un vizio nella statuizione di primo grado perché si limita a reiterare l'eccezione di inadempimento già formulata in primo grado, omettendo di dimostrare che il vizio di malfunzionamento del software lamentato sarebbe determinato dalla “cattiva” assistenza sistemistica prestata da
[...]
CP_ piuttosto che da un problema relativo all'architettura del software, ascrivibile cioè al suo sviluppatore e venditore.
Sotto diverso – ma ugualmente decisivo aspetto – le fatture oggetto del piano di rientro concordato tra le parti (si ricorda che il presente motivo riguarda la quinta rata rimasta insoluta) sono tutte emesse entro l'anno 2016 e la quinta rata del piano di rientro recava scadenza di pagamento al 31.12.2016.
Le dichiarazioni del testimone sopra esaminate riferiscono di vari problemi di funzionamento sorti dopo l'intervento eseguito nel gennaio 2017 e, dunque, all'evidenza si tratta di problemi non riconducibili alle prestazioni di oggetto CP_1 del piano di rientro in quanto eseguite certamente in momenti precedenti (al più tardi entro il 30.06.2016 – data dell'ultima fattura indicata nel piano di rientro).
Il motivo in esame è, dunque, infondato.
°°°
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e l'appellante condannato al pagamento della somma di euro 2.773,45 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/ 2002 dal 01.01.2017 (la data di scadenza della quinta rata del piano di ammortamento era il 31.12.2016) fino al momento del pagamento.
Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del suo complessivo esito, senza liquidare alcunché per la fase istruttoria/trattazione del giudizio di secondo grado in assenza di attività difensiva ad essa pertinente, vanno compensate per la metà e poste a carico dell'appellante per la quota residua.
P.Q.M.
- 8 - La Corte di appello di Catania definitivamente pronunziando sulla causa n. 417/22 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza n.
130/2022 emessa dal Tribunale di Catania, revoca il decreto ingiuntivo n. 5451/2017 e condanna il di al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.773,45 oltre interessi al tasso previsto dall'articolo 5 del D. Lgs.
231/ 2002 dal 01.01.2017 fino al momento del pagamento;
liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 2.250,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e quelle del presente giudizio in euro 1.650,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.; condanna il al pagamento Parte_1 della metà delle spese liquidate che compensa nella residua parte.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 08.11.2025
Il consigliere est. Il presidente
ON ER NE RI SA
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NE RI SA presidente
Dora Bonifacio consigliere
ON ER consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 417/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. GALOFARO GIANLUCA, ; C.F._1
Appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. ROMEO CP_1 P.IVA_2
FABRIZIO, ; C.F._2
Appellato
°°°
All'udienza del 28.2.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
- 1 - In fatto
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 130/22, Parte_1 depositata il 11.01.2022, emessa dal Tribunale di Catania, che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5451/2017.
Il ed avevano convenuto un piano di Parte_1 Controparte_1 rientro per consentire alla prima società di adempiere ratealmente il debito esistente nei confronti di (fondato su alcune fatture analiticamente indicate nel “piano Controparte_1 di rientro”) che prevedeva il pagamento in cinque rate.
Il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione decisa dal tribunale veniva richiesto ed emesso per il pagamento della quarta e quinta rata.
Con l'opposizione decisa dal tribunale l'opponente assumeva di avere pagato la quarta rata e di nulla dovere per la quinta rata (che ammetteva di non avere pagato) in ragione dell'eccepito inadempimento di al contratto di assistenza sistemistica che, in CP_1 thesi, avrebbe giustificato la riduzione del corrispettivo pattuito.
Il tribunale - condividendo la tesi del creditore che assumeva di avere imputato i pagamenti ricevuti a diversi crediti vantati nei confronti del debitore – ha rigettato l'opposizione, affermando altresì che l'eccepito inadempimento sarebbe stato imputabile al produttore e venditore del software, cioè a soggetto diverso da CP_1
[...
Il censura la statuizione sotto entrambi i profili Parte_1 affidando la critica ai motivi di seguito esaminati.
Resiste all'appello domandandone il rigetto. CP_1
In diritto
Imputazione dei pagamenti (motivo riferito alla quarta rata del piano di ammortamento) nel giudizio di primo grado ha ammesso che i pagamenti delle fatture Controparte_1 erano avvenuti ma ha eccepito la diversa imputazione dei pagamenti ricevuti ed il tribunale, come detto, ha condiviso tale tesi.
- 2 - L'appellante assume che a fronte dell'imputazione del pagamento effettuata al momento del pagamento il creditore non avrebbe avuto la possibilità di una diversa imputazione e critica la sentenza per non avere tenuto in debita considerazione l'imputazione di pagamento effettuata dal debitore.
Il motivo è fondato.
L'art. 1193 c.c. prevede che “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
La norma prevede una gerarchia nell'individuazione dei criteri di imputazione del pagamento in forza della quale solo in assenza dell'imputazione da parte del debitore solvente (o in mancanza del creditore) possono operare gli altri criteri individuati dalla norma che rivestono, quindi, valenza solo sussidiaria (tra le tante, si veda Cass.
13477/25).
Il debitore ha prodotto copia dei bonifici eseguiti in favore di recanti la Controparte_1 chiara indicazione della fattura che veniva pagata (in acconto o a saldo).
Il tribunale non si è avveduto della presenza di tali documenti o, comunque, ne ha omesso l'esame (nessun cenno rinvenendosi nella sentenza).
In presenza dell'imputazione di pagamento operata dal debitore ogni diversa imputazione era preclusa.
Non risulta poi provata l'esistenza di accordi intercorsi tra le parti ed eccepiti da in forza dei quali il debitore “ …. era perfettamente a conoscenza della Controparte_1 circostanza per cui, stante i ritardi con i quali venivano sistematicamente effettuati i pagamenti del piano di rientro, i successivi bonifici sarebbero stati imputati alle fatture
n.309 del 31.08.2016, n. 330 del 30.09.2016 e n. 366 del 31.10.2016 (doc.3), emesse giusta contratto di assistenza sistemistica nr. 279/16 in essere tra le parti (doc.4)” (così
a p. 7 della comparsa di risposta depositata in primo grado).
- 3 - I pagamenti eseguiti dal debitore devono, quindi, seguire l'imputazione fattane dal debitore e la quarta rata del piano di rientro risulta essere stata pagata al momento della emissione della ingiunzione di pagamento (per contro essendo inefficace la diversa e successiva imputazione fattane dal creditore).
Domanda “nuova” proposta da Controparte_1
Nel giudizio di primo grado a fronte dell'eccezione di avvenuto Controparte_1 pagamento della IV rata del piano di rientro proposta dall'opponente, proponeva (con la comparsa di risposta) una nuova domanda nei seguenti termini “… nella non temuta ipotesi in cui il Giudicante consideri soddisfatto il pagamento della IV rata del piano di rientro del 4.08.2016, ritenendo pertanto insoluta solo la V rata dello stesso, controparte dovrà essere condannata al pagamento degli importi portati dalle fatture anzi citate. Invero, le relative prestazioni, sono state svolte sulla scorta del contratto di assistenza sistemistica n. 279/16. Segnatamente, l'importo di €.402,60 portato dalla fattura n. 309/2016 è dovuto in forza dell'assistenza sistemistica del 5.08.2018, effettuata in collegamento remoto con la società opponente. Con riferimento alla fattura n.330/2016 del 30.09.2016, la stessa veniva emessa in ragione dell'intervento reso il 15.09.2016 presso la sede della cliente, il cui dipendente provvedeva a firmare il relativo rapporto di produzione software, e dell'intervento del 30.09.2016 effettuato in modalità remota. Con riferimento infine alla fattura n.366/2016 di importo pari ad €.
1.033,95, la stessa veniva emessa in forza degli interventi effettuati in modalità remota il 6/11/26.10.2016, nonché per assistenza effettuata in loco in data 10/10/2016 e
14/10/2016….”.
L'accoglimento del motivo di appello riguardante la quarta rata appena esaminato impone l'esame della domanda “nuova”, riproposta ex art. 346 cpc nel presente giudizio.
L'appellante ne ha eccepito l'inammissibilità, fondandola sulla Controparte_2 tradizionale distinzione tra modificazione della domanda (emendatio) e proposizione di domanda nuova (mutatio) facendone seguire l'inammissibilità della domanda proposta
- 4 - in quanto nuova (divergendo da quella originariamente proposta sotto entrambi i profili del petitum e della causa petendi). sostiene, invece, l'ammissibilità invocando il diritto vivente come formato Controparte_1 dalla sentenza delle sezioni unite n. 12310/2015 (“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
ne consegue
l'ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”; così la massima della sentenza citata).
La (ammissibile) modifica della domanda nei termini precisati dalla corte di legittimità
è, tuttavia, sottoposta ad un duplice limite (anch'esso individuato dalle pronunzie della suprema corte). Il primo consiste nella necessità “ … non solo che resti "immutato
l'elemento identificativo soggettivo delle "personae"", ma anche che la domanda modificata debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per "alternatività" (Cass. 14369/19; conforme Cass. su
22404/18). Il secondo richiede che la domanda "modificata" non si aggiunga alla domanda iniziale ma la sostituisca e tale concetto è stato precisato nel senso che “… la "vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate …. e le domande
"modificate" espressamente ammesse" non sta "nel fatto che in queste ultime le
"modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
- 5 - "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività ….. A favore di questa interpretazione dell'art. 183 c.p.c. - che, dunque, identifica la "emendatio libelli" nella possibilità di formulare domande alternative a quella originarie (e destinate, pertanto,
a sostituirsi ad essa), in base ad una libera valutazione della parte che attraverso
l'esercizio del potere emendativo "mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e "desiderata" rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio" (Cass. 14369/19).
Posta tale premessa in linea di principio, nella fattispecie concreta la domanda ora in esame non si pone come sostituiva di quella originariamente formulata ma come domanda subordinata rispetto al non accoglimento parziale (trattandosi solo della quarta rata del piano di rientro) della domanda formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
La domanda in esame è, pertanto, inammissibile.
Inadempimento di (riferito alla quinta rata del piano di rientro) CP_1
Il tribunale ha rigettato il motivo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ritenendo che – come eccepito dal creditore – il cattivo funzionamento del software lamentato dal fosse imputabile alla società produttrice dello stesso, Parte_1
, e non all'inadempimento di al contratto di assistenza CP_3 Controparte_1 sistemistica al software.
L'appellante critica la decisione reiterando la tesi già rigettata dal tribunale secondo cui il vizio lamentato al funzionamento del software dipenderebbe dalla “cattiva” esecuzione della prestazione da parte di Controparte_1
In particolare, afferma “ … dalla documentazione in atti (documentale e prove testimoniali escusse) risulta che la società non ha adempiuto agli obblighi CP_1 contrattualmente assunti con contratto di assistenza sistemica n. 504/2014 con la quale si impegnava ad effettuare tutte le attività necessarie per l'implementazione del software gestionale “Alyante Enerprise” nella versione preconfigurata per i cantieri
- 6 - navali oltre all'installazione dell'infrastruttura tecnologica e del software di base necessario. È di tutta evidenza che, sin da subito, il ha contestato Parte_1 difetti e ritardi nell'attività di implementazione e che solo ad agosto del 2016, quando viene concordato un piano di rientro, i problemi di funzionamento e di trash sul software sembravano essere risolti. Tuttavia a dicembre del 2016 si ripresentano problemi di funzionamento del software gestionale “Alyante Enerprise” che hanno rallentato alcuni processi gestionali creando notevoli e innumerevoli danni al cantiere navale. I testimoni escussi ( e ) hanno confermato la Testimone_1 Tes_2 sussistenza di innumerevoli malfunzionamenti del sistema gestionale atteso che le personalizzazioni del software sopra menzionato, richiesta dal alla Parte_1 società non comparivano e/o non permettevano di operare….”. CP_1
La sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità ed è onere dell'appellante dimostrare l'errore che sarebbe stato commesso dalla decisione impugnata.
Nel caso in esame, l'appellante dovrebbe, quindi, dimostrare che il vizio di malfunzionamento del software lamentato riguardava aspetti operativi dello stesso determinati da criticità dell'assistenza prestata da in forza del contratto di Controparte_1 assistenza sistemistica.
Il testimone (escusso all'udienza del 26.20.2020;) ha confermato le Testimone_1 circostanze indicate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opponente (la verbalizzazione è avvenuta con la tecnica del mero rinvio al capitolo di prova
“confermo la circostanza di cui al quesito…”) e cioè che nel mese di gennaio 2017, durante l'aggiornamento del software gestionale “Alyante Enerprise” si sono verificati innumerevoli malfunzionamenti che hanno rallentato e/o bloccato alcuni processi;
che nella stampa e nella console del preventivo non venivano indicati la valorizzazione dei sotto nodi e i ricavi dei nodi;
che il programma smetteva di funzionare quando si provava ad effettuare la trasformazione dei documenti, l'annullamento dei nuovi nodi, la creazione di un nuovo documento o la chiusura della console progetto;
che dopo il suddetto aggiornamento si verificavano rallentamenti nella maschera del versamento
- 7 - tempi a progetto;
che non comparivano e non funzionavano più le personalizzazioni effettuate per il Cantiere Navale.
Il motivo in esame è inidoneo a persuadere dell'esistenza di un vizio nella statuizione di primo grado perché si limita a reiterare l'eccezione di inadempimento già formulata in primo grado, omettendo di dimostrare che il vizio di malfunzionamento del software lamentato sarebbe determinato dalla “cattiva” assistenza sistemistica prestata da
[...]
CP_ piuttosto che da un problema relativo all'architettura del software, ascrivibile cioè al suo sviluppatore e venditore.
Sotto diverso – ma ugualmente decisivo aspetto – le fatture oggetto del piano di rientro concordato tra le parti (si ricorda che il presente motivo riguarda la quinta rata rimasta insoluta) sono tutte emesse entro l'anno 2016 e la quinta rata del piano di rientro recava scadenza di pagamento al 31.12.2016.
Le dichiarazioni del testimone sopra esaminate riferiscono di vari problemi di funzionamento sorti dopo l'intervento eseguito nel gennaio 2017 e, dunque, all'evidenza si tratta di problemi non riconducibili alle prestazioni di oggetto CP_1 del piano di rientro in quanto eseguite certamente in momenti precedenti (al più tardi entro il 30.06.2016 – data dell'ultima fattura indicata nel piano di rientro).
Il motivo in esame è, dunque, infondato.
°°°
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e l'appellante condannato al pagamento della somma di euro 2.773,45 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/ 2002 dal 01.01.2017 (la data di scadenza della quinta rata del piano di ammortamento era il 31.12.2016) fino al momento del pagamento.
Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del suo complessivo esito, senza liquidare alcunché per la fase istruttoria/trattazione del giudizio di secondo grado in assenza di attività difensiva ad essa pertinente, vanno compensate per la metà e poste a carico dell'appellante per la quota residua.
P.Q.M.
- 8 - La Corte di appello di Catania definitivamente pronunziando sulla causa n. 417/22 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza n.
130/2022 emessa dal Tribunale di Catania, revoca il decreto ingiuntivo n. 5451/2017 e condanna il di al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.773,45 oltre interessi al tasso previsto dall'articolo 5 del D. Lgs.
231/ 2002 dal 01.01.2017 fino al momento del pagamento;
liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 2.250,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e quelle del presente giudizio in euro 1.650,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.; condanna il al pagamento Parte_1 della metà delle spese liquidate che compensa nella residua parte.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 08.11.2025
Il consigliere est. Il presidente
ON ER NE RI SA
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