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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.1.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9887/2024, pubblicata il 13/11/2024,
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
STOPPANI 7 MILANO, con il patrocinio degli avv. SANZO SALVATORE, PETROSILLO
GE, TI VI, DU MA IS, elettivamente domiciliata in
CORSO DI PORTA NUOVA N. 18 MILANO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona NTroparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PUGLISI MARCELLO, elettivamente domiciliato in Vicolo Sole n. 9, SEREGNO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_2 P.IVA_2
legale in VIA FRANCESCO HAYEZ 19, MILANO, con il patrocinio dell'Avv.
RO LO, elettivamente domiciliata in VIALE MONTENERO 78 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
pagina 1 di 11 -APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9887/2024, pubblicata il
13/11/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ Voglia la Corte d'Appello, così giudicare: nel merito, in via principale, accogliere i motivi di appello formulati dall'esponente; per l'effetto, riformando integralmente la sentenza n. 9887, resa il 13 novembre 2024, dal Tribunale di
Milano, in persona della dott.ssa Sabrina Bocconcello, a definizione del procedimento R.G. n.
48700/2022, notificata il 18 dicembre 2024 (la Sentenza Impugnata),
- accertare che le opere straordinarie attinenti al rinforzo della soletta eseguite presso l'immobile di proprietà della dott.ssa a Milano, in via Stoppani n. 7 (l'Immobile) Parte_1 erano necessarie ed urgenti;
- condannare gli appellati, ai sensi degli artt. 1125 e 1134 cod. civ., a rimborsare alla dott.ssa
pro quota, il 50% dell'importo di € 21.968,38 da lei pagato per l'esecuzione delle Parte_1 menzionate opere straordinarie, pari a € 10.984,19, oltre interessi e rivalutazione;
➢ in subordine, accertare e dichiarare che, a fronte dell'esecuzione delle opere di rinforzo della soletta da parte della dott.ssa gli appellati pro quota si sono Parte_1 ingiustificatamente arricchiti per il complessivo importo di € 10.984,19 (o per il diverso importo ritenuto di giustizia), con correlato pregiudizio per la dott.ssa per l'effetto, Parte_1 riformando integralmente la Sentenza Impugnata, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., condannare gli appellati pro quota a indennizzare la dott.ssa per l'importo di € 10.984,19 (o per Parte_1 il diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione;
in via istruttoria, si chiede ammettersi l'interpello e la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dell'attrice siti in Milano, Via Stoppani 7 iniziavano il giorno 27 gennaio 2021 da parte dell'impresa incaricata, CP_2
(v. doc. n. 21 + CILA docc. nn. 31-38 fascicolo di primo grado);
2. durante i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà della dott.ssa
[...]
l'impresa sollevava il pavimento in marmetti posato su sottofondo Parte_1 CP_2 in massetto inerte in appoggio su soletta lignea;
3. in data 29 gennaio 2021, su richiesta della l'ing. svolgeva un CP_2 CP_3 sopralluogo per fare rilievi e valutare lo stato del solaio/soletta, scattando le foto che si rammostrano al teste (v. docc. nn. 14 – 19 fascicolo di primo grado);
pagina 2 di 11
4. in data 5 febbraio 2021, mentre un operaio (idraulico) camminava sul massetto, questo cedeva, cagionando una breccia nel soffitto di un negozio (sfitto) di proprietà della
[...]
Pt_2
5. il geom. titolare della ditta avvisato dell'accaduto, si recava subito CP_4 CP_2 nell'immobile sottostante e si metteva d'accordo con la sig.ra , socia a presidente del Pt_3
CDA della per la riparazione del soffitto (v. doc. n. 20 fascicolo di primo grado); Parte_2
6. il giorno 15 febbraio 2021, un operaio (idraulico) della nel posare dei tubi CP_2 appoggiava il piede sul cannettato che cedeva creando un buco nello stesso in corrispondenza del soffitto dell'immobile sottostante, un locale – magazzino, di proprietà del condominio, in uso all'arch. che lo utilizzava come deposito di libri e manufatti in gesso (v. doc. n. 27 Per_1 fascicolo di primo grado);
7. la dottoressa incaricata dalla proprietà come progettista e interior Persona_2 designer, notiziata dell'evento, lo stesso giorno provvedeva a comunicare telefonicamente l'accaduto all'amministrazione condominiale, in persona della sig.ra dell'omonimo Pt_4 studio;
8. lo studio comunicava, con mail 15 febbraio 2021, che il giorno seguente sarebbe Pt_4 stato fatto un sopralluogo nel locale oggetto dello sfondamento del soffitto, indicando quale delegato del condominio l'arch. che è anche condomino (v. docc. nn. 22 e 96 fascicolo Per_3 di primo grado);
9. il giorno 16 febbraio 2021, si teneva il sopralluogo a cui erano presenti i signori: (i) arch.
Direttore dei Lavori (D.L.); (ii) dott.ssa progettista – interior Persona_4 Persona_2 designer;
(iii) titolare della omonima ditta;
(iv) arch. consigliere CP_5 Per_3 condominio – tecnico incaricato dal condominio;
(v) arch. utilizzatrice Persona_5 dell'immobile sottostante;
(vi) sig.ra : rappresentante legale della Pt_3
Parte
proprietaria di negozio sottostante il cantiere (v. doc. n. 23 fascicolo di primo grado); in quell'occasione il geom. comunica ai vari soggetti su indicati che avrebbe CP_4 provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, riparando il soffitto e tinteggiandolo;
10. all'esito dell'incontro la D.L. arch. aceva un resoconto dell'incontro e lo inoltrava Per_4 all'impresa e alla progettista che, a sua volta, la trasmetteva al notaio Persona_6 padre dell'attrice, che per conto dell'attrice teneva i rapporti con i vari soggetti presenti nel cantiere;
11. l'ing. il 17 febbraio 2021, a seguito del sopralluogo effettuato il 29 gennaio CP_3 2021 nel cantiere, scriveva all'impresa le sue considerazioni sullo stato dei solai CP_2
(uno con luce 450 cm.; altro con luce 550 cm.) oggetto del cantiere, comunicando che per il NT primo solaio attendeva i risultati delle prove di laboratorio del di Samarate, mentre per il secondo era necessario comunque rimuovere l'assito, integrare i vecchi travetti in legno con dei nuovi aggiuntivi per consolidare e rinforzare la stabilità della soletta (v. doc. n. 24 fascicolo di primo grado);
12. l'ing. con mail del 23 febbraio 2021 a comunicava altresì, da un CP_3 CP_2 punto di vista formale – burocratico, la necessità di una SCIA, dovendosi denunciare le opere strutturali da farsi (v. doc. n. 25 fascicolo di primo grado);
13. con mail del 1° marzo 2021, la dott.ssa comunicava la sospensione dei lavori in Per_2 attesa dell'invio delle pratiche comunali (v. doc. n. 26 + SCIA docc. nn. 39-46 e Deposito Sismico – docc. nn. 47-64 fascicolo di primo grado);
pagina 3 di 11 14. lo stesso 1° marzo 2021, la effettuava le verifiche NTroparte_7 diagnostiche sulle strutture lignee con la tecnica Resistograph, che venivano certificate con loro documento del 5 marzo 2021 (v. doc. n. 4 fascicolo di primo grado);
NT 15. il giorno 17 marzo 2021, la medesima effettuava ulteriori prove schelometriche sulle strutture in legno, che venivano certificate con loro documento del 24 marzo 2021 (v. doc. n. 5 fascicolo di primo grado);
16. anche il giorno 17 marzo 2021, si verificava uno sfondamento del cannucciato ad opera di NT un incaricato della mentre faceva i rilievi sui travetti in legno;
17. denunciava i suddetti 3 sinistri alla sua compagnia (v. doc. n. 27 fascicolo di CP_2 primo grado);
18. la dott.ssa in data 26 marzo 2021 trasmetteva all'amministratrice condominiale, Per_2 dott.ssa , copia della CILA del 25 gennaio 2021, della SCIA del 2 marzo 2021 e del Pt_4
Deposito Sismico datato 13 marzo 2021 (v. doc. n. 28 fascicolo di primo grado);
19. l'Ing. il 29 marzo 2021, comunicava ai committenti e ai soggetti coinvolti nel CP_3 NT cantiere i risultati degli esami commissionati a sulla parte di solaio dubbia (luce 450 cm.), i quali erano negativi (v. doc. n. 29 fascicolo di primo grado);
20. poiché la prima SCIA non contemplava tra le opere da rinforzare strutturalmente anche il solaio oggetto degli esami CPM, si rendeva necessaria una variante alla SCIA depositata il 1° aprile 2021 (v. docc. nn. 65-73 fascicolo di primo grado) e una variante al Deposito Sismico, depositata il 2 aprile 2021 (v. docc. nn. 74-78 fascicolo di primo grado);
21. i lavori di rinforzo strutturale venivano eseguiti nei giorni successivi e, una volta ultimati, veniva effettuato il collaudo statico il 18 giugno 2021 (v. docc. nn. 79-89 fascicolo di primo grado);
22. in data 8 luglio 2021 tutti i lavori venivano ultimati (v. docc. nn. 90-95 fascicolo di primo grado).
Si indicano come testi: dott.ssa (interior designer - progettista), con studio in Persona_2
Milano, via Fratelli Induno n. 19, sui capitoli da 1 a 22; arch. (Direttrice dei Lavori), con studio in Lainate (MI), Viale Rimembranze Persona_4
n. 6, sui capitoli da 1 a 22;
titolare della impresa con sede in Santo Stefano Ticino (MI), NTroparte_8 CP_2
Via Quasimodo n. 9/T, sui capitoli da 1 a 22;
ing. titolare della Tecnicamente s.r.l., con sede in Sesto Calende, Via Testimone_1
Adige n. 5, sui capitoli 3, 12, 13, 20-22;
NT titolare o delegato della , con sede in Samarate (VA), Via Achille Grandi n. 19, sui capitoli 15, 16 e 17;
in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 4 di 11 Per : NTroparte_1
“Nel merito, in via principale: rigettare l'appello sporto dalla signora essendo tutte le domande Parte_1 avversarie infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 9887/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 13.11.2024.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni di parte appellante, disporre l'opportuna riduzione dell'importo dovuto dal NTroparte_1 all'appellante secondo motivazioni e causali di cui in narrativa. In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte appellante poiché generici, valutativi ed ininfluenti ai fini decisori.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del grado, oltre rimb. forf. 15% ex D.M. 55/14, IVA e CPA al 4%.”
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Milano adita, contariis reiectis, accogliersi le seguenti CONCLUSIONI
NEL MERITO, in via principale, rigettare l'appello per le motivazioni, in fatto e in diritto, sopra esposte, e per l'effetto confermare la sentenza n. 9887 resa dal Tribunale Civile di Milano in data 13 novembre 2024 e in ogni caso rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo al Tribunale di Milano di: - NTroparte_9 Parte_2 accertare che le opere straordinarie attinenti il rinforzo della soletta, eseguite durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice facente parte del Condominio
[...]
, erano necessarie;
- accertata altresì la congruità del costo sopportato dall'attrice in CP_1
€ 21.968,38, condannare i convenuti a rimborsare all'attrice, pro quota, il 50% della predetta somma, ossia € 10.984,19, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali. L'attrice ha affermato di aver dovuto eseguire i lavori di rifacimento della soletta, lavori a suo dire emersi come necessari ed urgenti, durante le operazioni di ristrutturazione del suo appartamento. Verificata la necessità di eseguire il rinforzo strutturale della soletta, l'attrice ha provveduto ad eseguire tale opera, sostenendo la spesa di € 21.968,38. Ha quindi chiesto il Parte rimborso del 50% della spesa, ai sensi dell'art. 1125 c.c., al convenuto ed alla CP_1 quali proprietari degli immobili i cui soffitti insistevano sotto il pavimento dell'immobile dell'attrice. Si è costituito in giudizio il , contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo, CP_1 in via preliminare, l'accertamento della nullità dell'atto di citazione;
nel merito, il rigetto di tutte le domande avversarie, perché infondate, e la declaratoria che nessuna somma era dovuta ad alcun titolo dal In subordine, di disporre la riduzione CP_10 Parte_1 dell'importo preteso dall'attrice. In via istruttoria, il ha chiesto, tra l'altro, CP_1 l'ammissione di CTU al fine di accertare l'effettiva necessità delle opere oggetto di causa e la misura della eventuale partecipazione del Condominio alle spese sostenute dalla Parte_1
Si è inoltre costituita in giudizio contestando le domande dell'attrice e chiedendone Parte_2 il rigetto.
pagina 5 di 11 Le parti convenute hanno contestato la necessità e l'urgenza delle opere realizzate dall'attrice, rilevando di non essere state informate della necessità dell'intervento, se non a lavori già ultimati. Nel corso della fase istruttoria, veniva ammessa CTU e, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, il consulente dell'ufficio veniva chiamato a chiarimenti, circa la sussistenza/insussistenza dei profili di necessità e urgenza dei lavori eseguiti da parte attrice. La causa veniva quindi rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le domande dell'attrice. Il primo Giudice ha premesso: - che la soletta (o solaio) che separa due unità abitative appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune agli stessi, avendo funzione di sostegno, copertura e divisoria tra i piani;
- che pertanto le spese di manutenzione o ricostruzione competono in parti uguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c.; - che, quanto al caso di specie, era circostanza non contestata che la avesse avvisato i convenuti dell'esecuzione delle opere solo al termine delle stesse;
Parte_1
- che la CTU aveva concluso che i lavori di rinforzo strutturale del solaio fossero necessari, ma non urgenti;
- che al caso di specie andava applicato l'art. 1110 c.c., quanto al diritto al rimborso (e non l'art. 1134 c.c.), norma che stabilisce che tale diritto presuppone la trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore; - che, secondo costante giurisprudenza, il comproprietario che richiede il rimborso deve provare la necessità dei lavori e dimostrare di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore e, solo in caso di inattività di questi ultimi, egli può pretendere il rimborso pro quota della spesa, pur in mancanza della prestazione del consenso all'effettuazione dell'opera da parte degli interpellati.
Mancando in atti la prova che la avesse preventivamente avvertito gli altri Parte_1 partecipanti o l'amministratore, la domanda dell'attrice doveva essere respinta. E anche laddove si fosse ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1134 c.c., comunque si sarebbe addivenuti ad un rigetto della domanda dell'attrice, posto che l'articolo citato presuppone, ai fini del rimborso di interventi non autorizzati dall'amministratore o dall'assemblea, l'urgenza degli stessi
(esclusa nel caso in esame dal CTU). ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1 1) Erronea applicazione al caso di specie dell'art. 1110 c.c. Il primo Giudice avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l'art. 1110 c.c., ritenendo la soletta divisoria tra i due piani “bene in comune”. In realtà l'art. 1139 c.c. consente in materia di condominio il rinvio alle norme generali della comunione, solo “per quanto non espressamente previsto da questo capo”. La soletta divisoria doveva essere considerata parte comune dell'edificio condominiale, con conseguente applicazione dell'art. 1134 c.c., in luogo dell'art. 1110 c.c. Tale articolo subordina il rimborso delle spese al solo requisito dell'urgenza e solo tale requisito avrebbe dovuto essere valutato dal Tribunale.
2) Errore nel valutare l'insussistenza del requisito dell'urgenza.
Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, sottraendosi al dovere di motivazione, pur in presenza di contestazioni di parte circa gli esiti della valutazione peritale.
In realtà, sia il ctp ing. sia il difensore della avevano prospettato svariate CP_3 Parte_1 ragioni di urgenza dell'intervento, non valutate dal Tribunale. Il CTU si sarebbe poi contraddetto, suggerendo a pag. 13 “azioni di urgenza ed emergenza di messa in sicurezza, quali puntellamento delle strutture portanti”. In subordine, l'appellante ha proposto azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., chiedendo di vedersi corrispondere un indennizzo pari ad € 10.984,19, o pari alla diversa somma ritenuta di giustizia dalla Corte. L'appellante aveva infatti subito un impoverimento, pari ai costi delle opere, a fronte di un ingiustificato arricchimento delle controparti, che avevano beneficiato pro quota del rinforzo strutturale dei locali.
pagina 6 di 11 ha precisato che la domanda ex art. 2041 c.c. non può ritenersi nuova, perché Parte_1 formulata sulla base delle circostanze di fatto dedotte in primo grado. L'appellante ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si sono costituiti in giudizio il e la chiedendo NTroparte_1 Parte_2 entrambi il rigetto dell'appello. Il ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità della domanda subordinata di CP_1 indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto non formulata nel giudizio di primo grado. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del primo motivo di appello, non essendo la soletta divisoria tra i due piani parte comune dell'intero edificio, ma solo alle unità abitative che la stessa separa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1134 c.c. Ha sostenuto inoltre l'infondatezza anche del secondo motivo, essendo fatto pacifico che il Parte_ e la erano stati informati dell'esecuzione dei lavori solo al termine degli CP_1 stessi. Tale circostanza aveva un rilievo dirimente, dovendosi applicare l'art. 1110 c.c. ed essendo pertanto presupposto del diritto al rimborso il preventivo avviso rivolto agli altri partecipanti o all'amministratore, relativo alla necessità di svolgere interventi per la conservazione della cosa comune. In ogni caso, il CTU aveva chiarito che i lavori non erano urgenti e la non aveva fornito prova di aver sostenuto gli esborsi dei quali chiedeva Parte_1 agli appellati il rimborso pro quota. ha rilevato l'infondatezza del primo motivo, per le stesse ragioni evidenziate dal Parte_2
Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il CTU aveva compiutamente replicato CP_1 alle osservazioni dei CTP e che l'appellante aveva riportato erroneamente alcuni passi della perizia del consulente arch. (da ritenersi chiara e priva di contraddizioni). Per_7 Quanto alle ragioni di urgenza nell'esecuzione dei lavori allegate dall'appellante, l'appellata ha precisato: che la non stava abitando nell'immobile, al momento del verificarsi Parte_1 dell'episodio che aveva reso necessario l'intervento sulla soletta;
che il CTU aveva escluso sia il pericolo di crollo, sia il pericolo di rotture locali più diffuse e gravi, rispetto a quelle occorse Parte_ durante lo sfondamento del canniccio;
che la non aveva mai avanzato richieste risarcitorie per i fatti oggetto di causa;
che l'appellante non aveva provato che avrebbe subito dei danni, in caso di ritardo nell'effettuazione dei lavori di ristrutturazione del suo appartamento. Quanto infine alla domanda ex art. 2041 c.c., la stessa era tardiva e comunque non esperibile, quando il danneggiato (come nel caso di specie) può esercitare un'altra azione per ottenere il ristoro del pregiudizio subito. In ogni caso, l'appellante non aveva fornito prova degli esborsi, limitandosi a produrre (irritualmente) contabili di pagamento provenienti da terzi. All'udienza del 4.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione die termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Quanto all'applicabilità al caso di specie dell'art. 1110 c.c., in luogo dell'art. 1134 c.c., la Corte condivide la decisione del primo Giudice. Va premesso che la soletta divisoria tra i piani dell'edificio (anche detta solaio) non è indicata tra le parti comuni dell'edificio dall'art. 1117 c.c. Essa non è del resto una porzione necessaria all'uso comune dell'edificio condominiale, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali. La circostanza che la soletta sia porzione comune solo ai proprietari degli appartamenti dei due piani dalla stessa divisi, l'uno sovrastante all'altro, è del resto ricavabile dal disposto dell'art. 1125 c.c. (norma in tema di manutenzione di volte e solai e di ripartizione delle relative spese in parti uguali tra i soli proprietari dei due piani). Il principio sopra esposto è confermato da consolidata giurisprudenza della Cassazione (ved. Cass. ord. 24266/2018, secondo cui “il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani;
tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che pagina 7 di 11 hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicchè le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c.“; sent. 11029/2003). Dalla circostanza che la soletta è di proprietà comune ai soli proprietari degli immobili dalla stessa divisi, discende l'applicabilità dell'art. 1110 c.c., norma in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune. Tale norma, come interpretata dalla costante giurisprudenza, “escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato
o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori”.
La norma pone dei presupposti differenti rispetto a quanto previsto in tema di condominio di edifici dall'art. 1134 c.c., “ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione” (così Cass. ord. 5465/2022; ved. anche Cass. 9280/2018; 20652/2013). E' incontestato il fatto che abbia avvisato il dei lavori di Parte_1 CP_1 rinforzo della soletta solo dopo l'effettuazione degli stessi, senza interpellare prima Parte_ l'amministratore, nè la quale proprietaria dell'altro immobile sito al piano sottostante, e quindi senza consentire agli odierni appellati di assumere delle decisioni in merito ai lavori. In mancanza di “trascuranza” da parte degli altri partecipanti alla comunione (partecipanti non interpellati e neppure avvisati dei lavori sulla soletta), l'attrice non ha diritto ad alcun rimborso ex art. 1110 c.c. Ma quand'anche si volesse aderire alla tesi dell'appellante, secondo cui sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 1134 c.c., in ogni caso non sarebbe dovuto alcun rimborso a Parte_1
[...] I presupposti del diritto al rimborso di cui all'art. 1134 c.c. sono invero più stringenti rispetto a quelli di cui all'art. 1110 c.c., richiedendo la norma che i lavori siano urgenti. Secondo consolidata giurisprudenza, la spesa è urgente se è stata sostenuta “per opere da eseguirsi senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, al fine di evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi o alla cosa comune” (Cass. ord. 16351/2025), dovendosi distinguere l'urgenza (indifferibilità delle opere per evitare danni certi o possibili alla cosa comune o alle persone) dalla mera necessità e ricorrendo l'urgenza se i lavori sono indifferibili, ossia se non vi è in concreto la possibilità di preavvisare l'amministratore e gli altri condomini (Cass. sent. 9280/2018). Nel caso di specie, il nominato CTU arch. ha escluso l'urgenza dei lavori di rinforzo Per_7 della soletta e ha compiutamente replicato alle osservazioni dei ct di parte. Va premesso che il CTU ha potuto effettuare una valutazione basata esclusivamente sull'esame della documentazione in atti, stante la modifica dello stato dei luoghi da parte dell'attrice. NT Sulla base di tale documentazione (prove di laboratorio effettuate dal , osservazioni rese all'epoca dall'ingegnere strutturista), tenuto conto della vetustà dell'immobile, delle caratteristiche costruttive di immobili edificati nella stessa epoca in cui venne costruito lo stabile di , il CTU ha correttamente concluso per la necessità dei lavori di CP_1 rinforzo, escludendone invece l'urgenza, sia perché non erano ravvisabili pericoli di crollo (che avrebbero eventualmente reso necessarie opere di puntellamento e messa in sicurezza delle strutture portanti), sia perché era possibile mettere in atto “azioni transitorie“ (messa in pagina 8 di 11 sicurezza del piano di calpestio con posa di pannelli di legno) “atte a rendere sicure le aree di intervento e nel frattempo procedere con il coinvolgimento dei comproprietari delle parti strutturali interessate al fine di condividere le scelte di intervento e la spesa”. Ritiene la Corte che il primo Giudice abbia correttamente fatto proprie le conclusioni della
CTU, essendo la stessa chiara, esaustiva e ben motivata e non ravvisandosi profili di contraddittorietà (posto che il consulente dell'ufficio - contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'appellante - non ha ritenuto che fossero necessari lavori urgenti di puntellamento delle strutture portanti, ma ha chiarito che tali lavori sarebbero stati necessari, e quindi sarebbero stati effettuati, solo in caso di pericolo di crollo imminente). L'appellante sostiene che le opere di rinforzo della soletta avrebbero dovuto essere ritenute urgenti per i seguenti motivi: a) le condizioni di utilizzo dell'immobile erano precarie, per i crolli, con caduta di detriti al piano sottostante;
b) tali crolli avrebbero potuto comportare responsabilità risarcitorie in capo alla Parte_1 c) il ritardo nell'esecuzione delle opere avrebbe precluso la gestione delle attività economiche condotte nei locali della (gelateria); Parte_2 d) il ritardo nell'esecuzione delle opere avrebbe causato gravi danni per la stessa attrice/appellante, che non avrebbe potuto tener fede agli impegni contrattuali assunti con gli altri fornitori.
Le affermazioni di non sono condivisibili. Parte_1 Quanto al profilo sub a), l'immobile, al momento del verificarsi dei cedimenti della pavimentazione, era disabitato, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione. Quanto al punto b), il CTU ha escluso che vi fosse il rischio di un crollo imminente o di “rotture locali più diffuse e gravi di quelle occorse durante lo sfondamento del cannicciato”, non essendovi stata necessità di un puntellamento delle strutture. In ogni caso, ben avrebbe potuto la proprietà mettere in sicurezza il piano di calpestio e sospendere temporaneamente i lavori, evitando il rischio di altre rotture ed evitando eventuali danni a terzi. Parte_ Quanto al punto c), non risulta che la abbia avanzato richieste risarcitorie o abbia lamentato un fermo delle sue attività economiche, né che abbia segnalato il rischio di un tale fermo, nel caso in cui i lavori nell'appartamento della si fossero protratti. Parte_1
Quanto infine al profilo di cui al punto d), è evidente che gli eventuali pregiudizi economici per l'appellante discendenti dagli accordi negoziali con i suoi fornitori (pregiudizi peraltro non provati e solo genericamente allegati) non rilevano ai fini della valutazione dell'urgenza dei lavori sulla porzione comune e non possono giustificare il fatto che gli altri comproprietari siano esclusi dalla scelta in ordine alla gestione delle parti comuni.
Con domanda subordinata, ha chiesto che le venga riconosciuto quantomeno Parte_1 il diritto ad essere indennizzata ex art. 2041 c.c. dagli appellati per complessivi € 10.984,19 (o per la diversa somma ritenuta di giustizia), essendosi gli stessi arricchiti ingiustificatamente, a fronte del correlato impoverimento dell'appellante. La domanda è inammissibile, perché tardivamente formulata, solo in grado di appello, e fondata su presupposti di fatto parzialmente diversi rispetto alla domanda formulata in primo grado.
La Cassazione ha chiarito che la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta per la prima volta in appello, “se prospettata sulla base delle medesime circostanze, già fatte valere in primo grado” (Cass. S.U. 5520/1991); tale domanda è invece inammissibile, in quanto nuova, qualora sia diversa per causa petendi o petitum rispetto all'azione promossa in primo grado (così Cass. 6810/2000, che ha ritenuto diversa la domanda di arricchimento senza causa rispetto all'azione contrattuale proposta in primo grado, stante la diversità della causa petendi
“che nell'azione contrattuale è data dall'esistenza di un vincolo negoziale e nell'azione di arricchimento dall'assenza di un tale vincolo” e del petitum “costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pattuito e nel secondo caso dalla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041”). pagina 9 di 11 Nel caso di specie, la domanda formulata in primo grado, fondata sull'applicazione degli artt.
1125 c.c. e 1134 c.c., ha una causa petendi (ripartizione ex lege delle spese per la manutenzione o rifacimento dei solai) e un petitum (condanna al pagamento del 50% della somma spesa per i lavori) diversi dalla domanda di arricchimento senza causa.
Ma anche a voler prescindere dal profilo dell'inammissibilità, la domanda di arricchimento senza causa è infondata nel merito. L'azione ex art. 2041 c.c. ha infatti natura sussidiaria e pertanto può essere esperita solo se chi la esercita non può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito (secondo una valutazione da compiersi in astratto, a prescindere dall'esito della stessa). Nel caso di specie, l'appellante poteva esercitare (e infatti ha esercitato) l'azione per ottenere il rimborso delle spese ex art. 1134 o 1110 c.c. Ammettere la possibilità di agire ai sensi dell'art. 2041 c.c., nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata ex art. 1134 c.c. o ex art. 1110 c.c., significherebbe contravvenire al divieto di rimborso delle spese anticipate stabilito dal legislatore (in questo senso, Cass. sentenza 20528/2017: decidendo un caso analogo a quello in oggetto, la Corte ha chiarito che nel caso in cui “non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria)”). Per i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa. In particolare, tali spese sono liquidate, quanto al NTroparte_1
in conformità alla domanda e alla relativa nota spese, conforme ai parametri di cui al
[...]
D.M. n. 147/2022 per le cause di valore da 5.201,00 a 26.000,00; quanto a applicati Parte_2
i parametri medi per le prime due fasi del giudizio e per la fase decisionale e i parametri minimi per la fase di trattazione, non essendoci stata attività istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9887/2024, Parte_1 pubblicata il 13/11/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle Parte_1
parti appellate, spese che liquida, quanto al , in NTroparte_1 complessivi € 3.966,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
quanto a in complessivi € Parte_2
4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a
IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.1.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9887/2024, pubblicata il 13/11/2024,
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
STOPPANI 7 MILANO, con il patrocinio degli avv. SANZO SALVATORE, PETROSILLO
GE, TI VI, DU MA IS, elettivamente domiciliata in
CORSO DI PORTA NUOVA N. 18 MILANO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona NTroparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PUGLISI MARCELLO, elettivamente domiciliato in Vicolo Sole n. 9, SEREGNO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_2 P.IVA_2
legale in VIA FRANCESCO HAYEZ 19, MILANO, con il patrocinio dell'Avv.
RO LO, elettivamente domiciliata in VIALE MONTENERO 78 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
pagina 1 di 11 -APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9887/2024, pubblicata il
13/11/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ Voglia la Corte d'Appello, così giudicare: nel merito, in via principale, accogliere i motivi di appello formulati dall'esponente; per l'effetto, riformando integralmente la sentenza n. 9887, resa il 13 novembre 2024, dal Tribunale di
Milano, in persona della dott.ssa Sabrina Bocconcello, a definizione del procedimento R.G. n.
48700/2022, notificata il 18 dicembre 2024 (la Sentenza Impugnata),
- accertare che le opere straordinarie attinenti al rinforzo della soletta eseguite presso l'immobile di proprietà della dott.ssa a Milano, in via Stoppani n. 7 (l'Immobile) Parte_1 erano necessarie ed urgenti;
- condannare gli appellati, ai sensi degli artt. 1125 e 1134 cod. civ., a rimborsare alla dott.ssa
pro quota, il 50% dell'importo di € 21.968,38 da lei pagato per l'esecuzione delle Parte_1 menzionate opere straordinarie, pari a € 10.984,19, oltre interessi e rivalutazione;
➢ in subordine, accertare e dichiarare che, a fronte dell'esecuzione delle opere di rinforzo della soletta da parte della dott.ssa gli appellati pro quota si sono Parte_1 ingiustificatamente arricchiti per il complessivo importo di € 10.984,19 (o per il diverso importo ritenuto di giustizia), con correlato pregiudizio per la dott.ssa per l'effetto, Parte_1 riformando integralmente la Sentenza Impugnata, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., condannare gli appellati pro quota a indennizzare la dott.ssa per l'importo di € 10.984,19 (o per Parte_1 il diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione;
in via istruttoria, si chiede ammettersi l'interpello e la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dell'attrice siti in Milano, Via Stoppani 7 iniziavano il giorno 27 gennaio 2021 da parte dell'impresa incaricata, CP_2
(v. doc. n. 21 + CILA docc. nn. 31-38 fascicolo di primo grado);
2. durante i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà della dott.ssa
[...]
l'impresa sollevava il pavimento in marmetti posato su sottofondo Parte_1 CP_2 in massetto inerte in appoggio su soletta lignea;
3. in data 29 gennaio 2021, su richiesta della l'ing. svolgeva un CP_2 CP_3 sopralluogo per fare rilievi e valutare lo stato del solaio/soletta, scattando le foto che si rammostrano al teste (v. docc. nn. 14 – 19 fascicolo di primo grado);
pagina 2 di 11
4. in data 5 febbraio 2021, mentre un operaio (idraulico) camminava sul massetto, questo cedeva, cagionando una breccia nel soffitto di un negozio (sfitto) di proprietà della
[...]
Pt_2
5. il geom. titolare della ditta avvisato dell'accaduto, si recava subito CP_4 CP_2 nell'immobile sottostante e si metteva d'accordo con la sig.ra , socia a presidente del Pt_3
CDA della per la riparazione del soffitto (v. doc. n. 20 fascicolo di primo grado); Parte_2
6. il giorno 15 febbraio 2021, un operaio (idraulico) della nel posare dei tubi CP_2 appoggiava il piede sul cannettato che cedeva creando un buco nello stesso in corrispondenza del soffitto dell'immobile sottostante, un locale – magazzino, di proprietà del condominio, in uso all'arch. che lo utilizzava come deposito di libri e manufatti in gesso (v. doc. n. 27 Per_1 fascicolo di primo grado);
7. la dottoressa incaricata dalla proprietà come progettista e interior Persona_2 designer, notiziata dell'evento, lo stesso giorno provvedeva a comunicare telefonicamente l'accaduto all'amministrazione condominiale, in persona della sig.ra dell'omonimo Pt_4 studio;
8. lo studio comunicava, con mail 15 febbraio 2021, che il giorno seguente sarebbe Pt_4 stato fatto un sopralluogo nel locale oggetto dello sfondamento del soffitto, indicando quale delegato del condominio l'arch. che è anche condomino (v. docc. nn. 22 e 96 fascicolo Per_3 di primo grado);
9. il giorno 16 febbraio 2021, si teneva il sopralluogo a cui erano presenti i signori: (i) arch.
Direttore dei Lavori (D.L.); (ii) dott.ssa progettista – interior Persona_4 Persona_2 designer;
(iii) titolare della omonima ditta;
(iv) arch. consigliere CP_5 Per_3 condominio – tecnico incaricato dal condominio;
(v) arch. utilizzatrice Persona_5 dell'immobile sottostante;
(vi) sig.ra : rappresentante legale della Pt_3
Parte
proprietaria di negozio sottostante il cantiere (v. doc. n. 23 fascicolo di primo grado); in quell'occasione il geom. comunica ai vari soggetti su indicati che avrebbe CP_4 provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, riparando il soffitto e tinteggiandolo;
10. all'esito dell'incontro la D.L. arch. aceva un resoconto dell'incontro e lo inoltrava Per_4 all'impresa e alla progettista che, a sua volta, la trasmetteva al notaio Persona_6 padre dell'attrice, che per conto dell'attrice teneva i rapporti con i vari soggetti presenti nel cantiere;
11. l'ing. il 17 febbraio 2021, a seguito del sopralluogo effettuato il 29 gennaio CP_3 2021 nel cantiere, scriveva all'impresa le sue considerazioni sullo stato dei solai CP_2
(uno con luce 450 cm.; altro con luce 550 cm.) oggetto del cantiere, comunicando che per il NT primo solaio attendeva i risultati delle prove di laboratorio del di Samarate, mentre per il secondo era necessario comunque rimuovere l'assito, integrare i vecchi travetti in legno con dei nuovi aggiuntivi per consolidare e rinforzare la stabilità della soletta (v. doc. n. 24 fascicolo di primo grado);
12. l'ing. con mail del 23 febbraio 2021 a comunicava altresì, da un CP_3 CP_2 punto di vista formale – burocratico, la necessità di una SCIA, dovendosi denunciare le opere strutturali da farsi (v. doc. n. 25 fascicolo di primo grado);
13. con mail del 1° marzo 2021, la dott.ssa comunicava la sospensione dei lavori in Per_2 attesa dell'invio delle pratiche comunali (v. doc. n. 26 + SCIA docc. nn. 39-46 e Deposito Sismico – docc. nn. 47-64 fascicolo di primo grado);
pagina 3 di 11 14. lo stesso 1° marzo 2021, la effettuava le verifiche NTroparte_7 diagnostiche sulle strutture lignee con la tecnica Resistograph, che venivano certificate con loro documento del 5 marzo 2021 (v. doc. n. 4 fascicolo di primo grado);
NT 15. il giorno 17 marzo 2021, la medesima effettuava ulteriori prove schelometriche sulle strutture in legno, che venivano certificate con loro documento del 24 marzo 2021 (v. doc. n. 5 fascicolo di primo grado);
16. anche il giorno 17 marzo 2021, si verificava uno sfondamento del cannucciato ad opera di NT un incaricato della mentre faceva i rilievi sui travetti in legno;
17. denunciava i suddetti 3 sinistri alla sua compagnia (v. doc. n. 27 fascicolo di CP_2 primo grado);
18. la dott.ssa in data 26 marzo 2021 trasmetteva all'amministratrice condominiale, Per_2 dott.ssa , copia della CILA del 25 gennaio 2021, della SCIA del 2 marzo 2021 e del Pt_4
Deposito Sismico datato 13 marzo 2021 (v. doc. n. 28 fascicolo di primo grado);
19. l'Ing. il 29 marzo 2021, comunicava ai committenti e ai soggetti coinvolti nel CP_3 NT cantiere i risultati degli esami commissionati a sulla parte di solaio dubbia (luce 450 cm.), i quali erano negativi (v. doc. n. 29 fascicolo di primo grado);
20. poiché la prima SCIA non contemplava tra le opere da rinforzare strutturalmente anche il solaio oggetto degli esami CPM, si rendeva necessaria una variante alla SCIA depositata il 1° aprile 2021 (v. docc. nn. 65-73 fascicolo di primo grado) e una variante al Deposito Sismico, depositata il 2 aprile 2021 (v. docc. nn. 74-78 fascicolo di primo grado);
21. i lavori di rinforzo strutturale venivano eseguiti nei giorni successivi e, una volta ultimati, veniva effettuato il collaudo statico il 18 giugno 2021 (v. docc. nn. 79-89 fascicolo di primo grado);
22. in data 8 luglio 2021 tutti i lavori venivano ultimati (v. docc. nn. 90-95 fascicolo di primo grado).
Si indicano come testi: dott.ssa (interior designer - progettista), con studio in Persona_2
Milano, via Fratelli Induno n. 19, sui capitoli da 1 a 22; arch. (Direttrice dei Lavori), con studio in Lainate (MI), Viale Rimembranze Persona_4
n. 6, sui capitoli da 1 a 22;
titolare della impresa con sede in Santo Stefano Ticino (MI), NTroparte_8 CP_2
Via Quasimodo n. 9/T, sui capitoli da 1 a 22;
ing. titolare della Tecnicamente s.r.l., con sede in Sesto Calende, Via Testimone_1
Adige n. 5, sui capitoli 3, 12, 13, 20-22;
NT titolare o delegato della , con sede in Samarate (VA), Via Achille Grandi n. 19, sui capitoli 15, 16 e 17;
in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 4 di 11 Per : NTroparte_1
“Nel merito, in via principale: rigettare l'appello sporto dalla signora essendo tutte le domande Parte_1 avversarie infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 9887/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 13.11.2024.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni di parte appellante, disporre l'opportuna riduzione dell'importo dovuto dal NTroparte_1 all'appellante secondo motivazioni e causali di cui in narrativa. In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte appellante poiché generici, valutativi ed ininfluenti ai fini decisori.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del grado, oltre rimb. forf. 15% ex D.M. 55/14, IVA e CPA al 4%.”
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Milano adita, contariis reiectis, accogliersi le seguenti CONCLUSIONI
NEL MERITO, in via principale, rigettare l'appello per le motivazioni, in fatto e in diritto, sopra esposte, e per l'effetto confermare la sentenza n. 9887 resa dal Tribunale Civile di Milano in data 13 novembre 2024 e in ogni caso rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo al Tribunale di Milano di: - NTroparte_9 Parte_2 accertare che le opere straordinarie attinenti il rinforzo della soletta, eseguite durante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice facente parte del Condominio
[...]
, erano necessarie;
- accertata altresì la congruità del costo sopportato dall'attrice in CP_1
€ 21.968,38, condannare i convenuti a rimborsare all'attrice, pro quota, il 50% della predetta somma, ossia € 10.984,19, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali. L'attrice ha affermato di aver dovuto eseguire i lavori di rifacimento della soletta, lavori a suo dire emersi come necessari ed urgenti, durante le operazioni di ristrutturazione del suo appartamento. Verificata la necessità di eseguire il rinforzo strutturale della soletta, l'attrice ha provveduto ad eseguire tale opera, sostenendo la spesa di € 21.968,38. Ha quindi chiesto il Parte rimborso del 50% della spesa, ai sensi dell'art. 1125 c.c., al convenuto ed alla CP_1 quali proprietari degli immobili i cui soffitti insistevano sotto il pavimento dell'immobile dell'attrice. Si è costituito in giudizio il , contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo, CP_1 in via preliminare, l'accertamento della nullità dell'atto di citazione;
nel merito, il rigetto di tutte le domande avversarie, perché infondate, e la declaratoria che nessuna somma era dovuta ad alcun titolo dal In subordine, di disporre la riduzione CP_10 Parte_1 dell'importo preteso dall'attrice. In via istruttoria, il ha chiesto, tra l'altro, CP_1 l'ammissione di CTU al fine di accertare l'effettiva necessità delle opere oggetto di causa e la misura della eventuale partecipazione del Condominio alle spese sostenute dalla Parte_1
Si è inoltre costituita in giudizio contestando le domande dell'attrice e chiedendone Parte_2 il rigetto.
pagina 5 di 11 Le parti convenute hanno contestato la necessità e l'urgenza delle opere realizzate dall'attrice, rilevando di non essere state informate della necessità dell'intervento, se non a lavori già ultimati. Nel corso della fase istruttoria, veniva ammessa CTU e, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, il consulente dell'ufficio veniva chiamato a chiarimenti, circa la sussistenza/insussistenza dei profili di necessità e urgenza dei lavori eseguiti da parte attrice. La causa veniva quindi rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le domande dell'attrice. Il primo Giudice ha premesso: - che la soletta (o solaio) che separa due unità abitative appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune agli stessi, avendo funzione di sostegno, copertura e divisoria tra i piani;
- che pertanto le spese di manutenzione o ricostruzione competono in parti uguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c.; - che, quanto al caso di specie, era circostanza non contestata che la avesse avvisato i convenuti dell'esecuzione delle opere solo al termine delle stesse;
Parte_1
- che la CTU aveva concluso che i lavori di rinforzo strutturale del solaio fossero necessari, ma non urgenti;
- che al caso di specie andava applicato l'art. 1110 c.c., quanto al diritto al rimborso (e non l'art. 1134 c.c.), norma che stabilisce che tale diritto presuppone la trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore; - che, secondo costante giurisprudenza, il comproprietario che richiede il rimborso deve provare la necessità dei lavori e dimostrare di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore e, solo in caso di inattività di questi ultimi, egli può pretendere il rimborso pro quota della spesa, pur in mancanza della prestazione del consenso all'effettuazione dell'opera da parte degli interpellati.
Mancando in atti la prova che la avesse preventivamente avvertito gli altri Parte_1 partecipanti o l'amministratore, la domanda dell'attrice doveva essere respinta. E anche laddove si fosse ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1134 c.c., comunque si sarebbe addivenuti ad un rigetto della domanda dell'attrice, posto che l'articolo citato presuppone, ai fini del rimborso di interventi non autorizzati dall'amministratore o dall'assemblea, l'urgenza degli stessi
(esclusa nel caso in esame dal CTU). ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1 1) Erronea applicazione al caso di specie dell'art. 1110 c.c. Il primo Giudice avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l'art. 1110 c.c., ritenendo la soletta divisoria tra i due piani “bene in comune”. In realtà l'art. 1139 c.c. consente in materia di condominio il rinvio alle norme generali della comunione, solo “per quanto non espressamente previsto da questo capo”. La soletta divisoria doveva essere considerata parte comune dell'edificio condominiale, con conseguente applicazione dell'art. 1134 c.c., in luogo dell'art. 1110 c.c. Tale articolo subordina il rimborso delle spese al solo requisito dell'urgenza e solo tale requisito avrebbe dovuto essere valutato dal Tribunale.
2) Errore nel valutare l'insussistenza del requisito dell'urgenza.
Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, sottraendosi al dovere di motivazione, pur in presenza di contestazioni di parte circa gli esiti della valutazione peritale.
In realtà, sia il ctp ing. sia il difensore della avevano prospettato svariate CP_3 Parte_1 ragioni di urgenza dell'intervento, non valutate dal Tribunale. Il CTU si sarebbe poi contraddetto, suggerendo a pag. 13 “azioni di urgenza ed emergenza di messa in sicurezza, quali puntellamento delle strutture portanti”. In subordine, l'appellante ha proposto azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., chiedendo di vedersi corrispondere un indennizzo pari ad € 10.984,19, o pari alla diversa somma ritenuta di giustizia dalla Corte. L'appellante aveva infatti subito un impoverimento, pari ai costi delle opere, a fronte di un ingiustificato arricchimento delle controparti, che avevano beneficiato pro quota del rinforzo strutturale dei locali.
pagina 6 di 11 ha precisato che la domanda ex art. 2041 c.c. non può ritenersi nuova, perché Parte_1 formulata sulla base delle circostanze di fatto dedotte in primo grado. L'appellante ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si sono costituiti in giudizio il e la chiedendo NTroparte_1 Parte_2 entrambi il rigetto dell'appello. Il ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità della domanda subordinata di CP_1 indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto non formulata nel giudizio di primo grado. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del primo motivo di appello, non essendo la soletta divisoria tra i due piani parte comune dell'intero edificio, ma solo alle unità abitative che la stessa separa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1134 c.c. Ha sostenuto inoltre l'infondatezza anche del secondo motivo, essendo fatto pacifico che il Parte_ e la erano stati informati dell'esecuzione dei lavori solo al termine degli CP_1 stessi. Tale circostanza aveva un rilievo dirimente, dovendosi applicare l'art. 1110 c.c. ed essendo pertanto presupposto del diritto al rimborso il preventivo avviso rivolto agli altri partecipanti o all'amministratore, relativo alla necessità di svolgere interventi per la conservazione della cosa comune. In ogni caso, il CTU aveva chiarito che i lavori non erano urgenti e la non aveva fornito prova di aver sostenuto gli esborsi dei quali chiedeva Parte_1 agli appellati il rimborso pro quota. ha rilevato l'infondatezza del primo motivo, per le stesse ragioni evidenziate dal Parte_2
Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il CTU aveva compiutamente replicato CP_1 alle osservazioni dei CTP e che l'appellante aveva riportato erroneamente alcuni passi della perizia del consulente arch. (da ritenersi chiara e priva di contraddizioni). Per_7 Quanto alle ragioni di urgenza nell'esecuzione dei lavori allegate dall'appellante, l'appellata ha precisato: che la non stava abitando nell'immobile, al momento del verificarsi Parte_1 dell'episodio che aveva reso necessario l'intervento sulla soletta;
che il CTU aveva escluso sia il pericolo di crollo, sia il pericolo di rotture locali più diffuse e gravi, rispetto a quelle occorse Parte_ durante lo sfondamento del canniccio;
che la non aveva mai avanzato richieste risarcitorie per i fatti oggetto di causa;
che l'appellante non aveva provato che avrebbe subito dei danni, in caso di ritardo nell'effettuazione dei lavori di ristrutturazione del suo appartamento. Quanto infine alla domanda ex art. 2041 c.c., la stessa era tardiva e comunque non esperibile, quando il danneggiato (come nel caso di specie) può esercitare un'altra azione per ottenere il ristoro del pregiudizio subito. In ogni caso, l'appellante non aveva fornito prova degli esborsi, limitandosi a produrre (irritualmente) contabili di pagamento provenienti da terzi. All'udienza del 4.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione die termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Quanto all'applicabilità al caso di specie dell'art. 1110 c.c., in luogo dell'art. 1134 c.c., la Corte condivide la decisione del primo Giudice. Va premesso che la soletta divisoria tra i piani dell'edificio (anche detta solaio) non è indicata tra le parti comuni dell'edificio dall'art. 1117 c.c. Essa non è del resto una porzione necessaria all'uso comune dell'edificio condominiale, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali. La circostanza che la soletta sia porzione comune solo ai proprietari degli appartamenti dei due piani dalla stessa divisi, l'uno sovrastante all'altro, è del resto ricavabile dal disposto dell'art. 1125 c.c. (norma in tema di manutenzione di volte e solai e di ripartizione delle relative spese in parti uguali tra i soli proprietari dei due piani). Il principio sopra esposto è confermato da consolidata giurisprudenza della Cassazione (ved. Cass. ord. 24266/2018, secondo cui “il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani;
tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che pagina 7 di 11 hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicchè le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c.“; sent. 11029/2003). Dalla circostanza che la soletta è di proprietà comune ai soli proprietari degli immobili dalla stessa divisi, discende l'applicabilità dell'art. 1110 c.c., norma in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune. Tale norma, come interpretata dalla costante giurisprudenza, “escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato
o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori”.
La norma pone dei presupposti differenti rispetto a quanto previsto in tema di condominio di edifici dall'art. 1134 c.c., “ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione” (così Cass. ord. 5465/2022; ved. anche Cass. 9280/2018; 20652/2013). E' incontestato il fatto che abbia avvisato il dei lavori di Parte_1 CP_1 rinforzo della soletta solo dopo l'effettuazione degli stessi, senza interpellare prima Parte_ l'amministratore, nè la quale proprietaria dell'altro immobile sito al piano sottostante, e quindi senza consentire agli odierni appellati di assumere delle decisioni in merito ai lavori. In mancanza di “trascuranza” da parte degli altri partecipanti alla comunione (partecipanti non interpellati e neppure avvisati dei lavori sulla soletta), l'attrice non ha diritto ad alcun rimborso ex art. 1110 c.c. Ma quand'anche si volesse aderire alla tesi dell'appellante, secondo cui sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 1134 c.c., in ogni caso non sarebbe dovuto alcun rimborso a Parte_1
[...] I presupposti del diritto al rimborso di cui all'art. 1134 c.c. sono invero più stringenti rispetto a quelli di cui all'art. 1110 c.c., richiedendo la norma che i lavori siano urgenti. Secondo consolidata giurisprudenza, la spesa è urgente se è stata sostenuta “per opere da eseguirsi senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, al fine di evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi o alla cosa comune” (Cass. ord. 16351/2025), dovendosi distinguere l'urgenza (indifferibilità delle opere per evitare danni certi o possibili alla cosa comune o alle persone) dalla mera necessità e ricorrendo l'urgenza se i lavori sono indifferibili, ossia se non vi è in concreto la possibilità di preavvisare l'amministratore e gli altri condomini (Cass. sent. 9280/2018). Nel caso di specie, il nominato CTU arch. ha escluso l'urgenza dei lavori di rinforzo Per_7 della soletta e ha compiutamente replicato alle osservazioni dei ct di parte. Va premesso che il CTU ha potuto effettuare una valutazione basata esclusivamente sull'esame della documentazione in atti, stante la modifica dello stato dei luoghi da parte dell'attrice. NT Sulla base di tale documentazione (prove di laboratorio effettuate dal , osservazioni rese all'epoca dall'ingegnere strutturista), tenuto conto della vetustà dell'immobile, delle caratteristiche costruttive di immobili edificati nella stessa epoca in cui venne costruito lo stabile di , il CTU ha correttamente concluso per la necessità dei lavori di CP_1 rinforzo, escludendone invece l'urgenza, sia perché non erano ravvisabili pericoli di crollo (che avrebbero eventualmente reso necessarie opere di puntellamento e messa in sicurezza delle strutture portanti), sia perché era possibile mettere in atto “azioni transitorie“ (messa in pagina 8 di 11 sicurezza del piano di calpestio con posa di pannelli di legno) “atte a rendere sicure le aree di intervento e nel frattempo procedere con il coinvolgimento dei comproprietari delle parti strutturali interessate al fine di condividere le scelte di intervento e la spesa”. Ritiene la Corte che il primo Giudice abbia correttamente fatto proprie le conclusioni della
CTU, essendo la stessa chiara, esaustiva e ben motivata e non ravvisandosi profili di contraddittorietà (posto che il consulente dell'ufficio - contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'appellante - non ha ritenuto che fossero necessari lavori urgenti di puntellamento delle strutture portanti, ma ha chiarito che tali lavori sarebbero stati necessari, e quindi sarebbero stati effettuati, solo in caso di pericolo di crollo imminente). L'appellante sostiene che le opere di rinforzo della soletta avrebbero dovuto essere ritenute urgenti per i seguenti motivi: a) le condizioni di utilizzo dell'immobile erano precarie, per i crolli, con caduta di detriti al piano sottostante;
b) tali crolli avrebbero potuto comportare responsabilità risarcitorie in capo alla Parte_1 c) il ritardo nell'esecuzione delle opere avrebbe precluso la gestione delle attività economiche condotte nei locali della (gelateria); Parte_2 d) il ritardo nell'esecuzione delle opere avrebbe causato gravi danni per la stessa attrice/appellante, che non avrebbe potuto tener fede agli impegni contrattuali assunti con gli altri fornitori.
Le affermazioni di non sono condivisibili. Parte_1 Quanto al profilo sub a), l'immobile, al momento del verificarsi dei cedimenti della pavimentazione, era disabitato, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione. Quanto al punto b), il CTU ha escluso che vi fosse il rischio di un crollo imminente o di “rotture locali più diffuse e gravi di quelle occorse durante lo sfondamento del cannicciato”, non essendovi stata necessità di un puntellamento delle strutture. In ogni caso, ben avrebbe potuto la proprietà mettere in sicurezza il piano di calpestio e sospendere temporaneamente i lavori, evitando il rischio di altre rotture ed evitando eventuali danni a terzi. Parte_ Quanto al punto c), non risulta che la abbia avanzato richieste risarcitorie o abbia lamentato un fermo delle sue attività economiche, né che abbia segnalato il rischio di un tale fermo, nel caso in cui i lavori nell'appartamento della si fossero protratti. Parte_1
Quanto infine al profilo di cui al punto d), è evidente che gli eventuali pregiudizi economici per l'appellante discendenti dagli accordi negoziali con i suoi fornitori (pregiudizi peraltro non provati e solo genericamente allegati) non rilevano ai fini della valutazione dell'urgenza dei lavori sulla porzione comune e non possono giustificare il fatto che gli altri comproprietari siano esclusi dalla scelta in ordine alla gestione delle parti comuni.
Con domanda subordinata, ha chiesto che le venga riconosciuto quantomeno Parte_1 il diritto ad essere indennizzata ex art. 2041 c.c. dagli appellati per complessivi € 10.984,19 (o per la diversa somma ritenuta di giustizia), essendosi gli stessi arricchiti ingiustificatamente, a fronte del correlato impoverimento dell'appellante. La domanda è inammissibile, perché tardivamente formulata, solo in grado di appello, e fondata su presupposti di fatto parzialmente diversi rispetto alla domanda formulata in primo grado.
La Cassazione ha chiarito che la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta per la prima volta in appello, “se prospettata sulla base delle medesime circostanze, già fatte valere in primo grado” (Cass. S.U. 5520/1991); tale domanda è invece inammissibile, in quanto nuova, qualora sia diversa per causa petendi o petitum rispetto all'azione promossa in primo grado (così Cass. 6810/2000, che ha ritenuto diversa la domanda di arricchimento senza causa rispetto all'azione contrattuale proposta in primo grado, stante la diversità della causa petendi
“che nell'azione contrattuale è data dall'esistenza di un vincolo negoziale e nell'azione di arricchimento dall'assenza di un tale vincolo” e del petitum “costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pattuito e nel secondo caso dalla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041”). pagina 9 di 11 Nel caso di specie, la domanda formulata in primo grado, fondata sull'applicazione degli artt.
1125 c.c. e 1134 c.c., ha una causa petendi (ripartizione ex lege delle spese per la manutenzione o rifacimento dei solai) e un petitum (condanna al pagamento del 50% della somma spesa per i lavori) diversi dalla domanda di arricchimento senza causa.
Ma anche a voler prescindere dal profilo dell'inammissibilità, la domanda di arricchimento senza causa è infondata nel merito. L'azione ex art. 2041 c.c. ha infatti natura sussidiaria e pertanto può essere esperita solo se chi la esercita non può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito (secondo una valutazione da compiersi in astratto, a prescindere dall'esito della stessa). Nel caso di specie, l'appellante poteva esercitare (e infatti ha esercitato) l'azione per ottenere il rimborso delle spese ex art. 1134 o 1110 c.c. Ammettere la possibilità di agire ai sensi dell'art. 2041 c.c., nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata ex art. 1134 c.c. o ex art. 1110 c.c., significherebbe contravvenire al divieto di rimborso delle spese anticipate stabilito dal legislatore (in questo senso, Cass. sentenza 20528/2017: decidendo un caso analogo a quello in oggetto, la Corte ha chiarito che nel caso in cui “non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria)”). Per i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa. In particolare, tali spese sono liquidate, quanto al NTroparte_1
in conformità alla domanda e alla relativa nota spese, conforme ai parametri di cui al
[...]
D.M. n. 147/2022 per le cause di valore da 5.201,00 a 26.000,00; quanto a applicati Parte_2
i parametri medi per le prime due fasi del giudizio e per la fase decisionale e i parametri minimi per la fase di trattazione, non essendoci stata attività istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9887/2024, Parte_1 pubblicata il 13/11/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle Parte_1
parti appellate, spese che liquida, quanto al , in NTroparte_1 complessivi € 3.966,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
quanto a in complessivi € Parte_2
4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a
IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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