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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2016/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2016/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Battipaglia (S ola n. 20, presso lo studio dell'avv. Mauro Sangiovanni che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 hanno premesso che, con sentenza n. 356/2 4. di Salerno ha modificato le condizioni della separazione consensuale precedentemente omologate con decreto n. cronol. 5841/2021 del 23.06.2021, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo reciproco in capo ai ricorrenti di trasferire alla LI maggiorenne la proprieta della casa coniugale. Per_1
Al riguardo, i ricorr nno richiesto la modifica delle condizioni con l'aggiunta dell'obbligo reciproco di trasferire in favore della LI anche le pertinenze Per_1
e il garage dell'immobile adibito a casa familiare, i nza con la volonta manifestata e con l'assetto patrimoniale concordato. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nel caso di specie, la concorde volonta dei coniugi di procedere al trasferimento, in favore della LI , anche delle pertinenze e del garage Per_1 dell'immobile adibito a casa familiare costituisce valido presupposto per la modifica delle condizioni gia precedentemente omologate;
pertanto, il Tribunale, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 5841/2021 del 23.06.2021, nonche della successiva sentenza di modifica n. 356/2025, ratifica quanto richiesto dalle parti;
in particolare, le parti hanno concordato:
- I coniugi, sigg. e , si impegnano ed obbligano a Parte_1 Controparte_1 stipulare atto n m uota di proprietà della casa coniugale, delle pertinenze e del garage, ubicati nel comune di Bellizzi (SA):
- Abitazione censita in Catasto Fabbricati al Foglio n. 2 del Comune di Bellizzi (SA), mappale 1168, sub. 5, ubicata in loc. via Caserta, piano T, scala A-, int. 1, fabbricato G, zona censuaria U, categoria A, classe 6, consistenza vani catastali 5,5 superficie catastale mq. 125 rendita euro 468,68;
- Garage al piano S1, censito in Catasto Fabbricati al foglio n. 2 del Comune di Bellizzi (SA), mappale n. 1168 sub 60, categoria C6, classe 7, consistenza in mq 19, superficie catastale in mq 22, rendita euro 48,08, ubicato in via Caserta;
in favore della LI , lasciando il diritto di abitazione al sig. Persona_2 CP_1
anziché pr ndita a terzi.
[...] trasferimento della proprietà della casa coniugale, delle pertinenze e del garage a favore della LI costituisce condizione indispensabile per sedare Per_1 le controversie patrimonial oniugi.
- Restano inalterate le altre condizioni della separazione consensuale. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 5841/2021 del 23.06.2021, nonche della successiva sentenza di modifica n. 356/2025 pubbl. il 29.04.2025 emessi dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti, depositato in atti e richiamato in parte motiva;
-nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2016/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Battipaglia (S ola n. 20, presso lo studio dell'avv. Mauro Sangiovanni che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 hanno premesso che, con sentenza n. 356/2 4. di Salerno ha modificato le condizioni della separazione consensuale precedentemente omologate con decreto n. cronol. 5841/2021 del 23.06.2021, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo reciproco in capo ai ricorrenti di trasferire alla LI maggiorenne la proprieta della casa coniugale. Per_1
Al riguardo, i ricorr nno richiesto la modifica delle condizioni con l'aggiunta dell'obbligo reciproco di trasferire in favore della LI anche le pertinenze Per_1
e il garage dell'immobile adibito a casa familiare, i nza con la volonta manifestata e con l'assetto patrimoniale concordato. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nel caso di specie, la concorde volonta dei coniugi di procedere al trasferimento, in favore della LI , anche delle pertinenze e del garage Per_1 dell'immobile adibito a casa familiare costituisce valido presupposto per la modifica delle condizioni gia precedentemente omologate;
pertanto, il Tribunale, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 5841/2021 del 23.06.2021, nonche della successiva sentenza di modifica n. 356/2025, ratifica quanto richiesto dalle parti;
in particolare, le parti hanno concordato:
- I coniugi, sigg. e , si impegnano ed obbligano a Parte_1 Controparte_1 stipulare atto n m uota di proprietà della casa coniugale, delle pertinenze e del garage, ubicati nel comune di Bellizzi (SA):
- Abitazione censita in Catasto Fabbricati al Foglio n. 2 del Comune di Bellizzi (SA), mappale 1168, sub. 5, ubicata in loc. via Caserta, piano T, scala A-, int. 1, fabbricato G, zona censuaria U, categoria A, classe 6, consistenza vani catastali 5,5 superficie catastale mq. 125 rendita euro 468,68;
- Garage al piano S1, censito in Catasto Fabbricati al foglio n. 2 del Comune di Bellizzi (SA), mappale n. 1168 sub 60, categoria C6, classe 7, consistenza in mq 19, superficie catastale in mq 22, rendita euro 48,08, ubicato in via Caserta;
in favore della LI , lasciando il diritto di abitazione al sig. Persona_2 CP_1
anziché pr ndita a terzi.
[...] trasferimento della proprietà della casa coniugale, delle pertinenze e del garage a favore della LI costituisce condizione indispensabile per sedare Per_1 le controversie patrimonial oniugi.
- Restano inalterate le altre condizioni della separazione consensuale. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 5841/2021 del 23.06.2021, nonche della successiva sentenza di modifica n. 356/2025 pubbl. il 29.04.2025 emessi dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti, depositato in atti e richiamato in parte motiva;
-nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi